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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/10/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2122/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2122/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE e
CAMERA DI COMMERCIO Parte_2
OPPOSTO
Oggi 21 ottobre 2025, alle ore 11.55, innanzi alla dott.ssa Claudia Carissimi, sono comparsi:
- Per la parte opponente, l'Avv. Giovanni Caputo, il quale prende atto dell'avversa nota difensiva, che tuttavia non è stata depositata nel PCT;
- Per la parte opposta, il dott. il quale esibisce la delega del Testimone_1
Segretario Generale f.f. per la partecipazione all'odierna udienza e rappresenta di aver inviato alla PEC del Tribunale una nota conclusiva, che esibisce e di cui consegna copia alla controparte;
entrambe le parti si riportano ai propri scritti difensivi anche da ultimo depositati, con contestazione delle avverse difese e precisano le conclusioni come in atti;
discutono oralmente e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, dà lettura della seguente sentenza.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2122/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Caputo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bojano (CB), via Molise n. 85;
Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Segretario Generale, a mezzo di proprio funzionario delegato;
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.12.2023, , convenendo in giudizio Parte_1 la ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n. 430/2023 del 22.11.2023, notificata in data 23.11.2023, con la quale
è stato ingiunto il pagamento di euro 5.164,33 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese del procedimento amministrativo (per complessivi euro
5.179,03), per le violazioni e sulla scorta delle motivazioni individuate nel modo che segue:
pagina 2 di 10 di cui ai verbali di contestazione che si riportano nei punti salienti:
(verbale 2023/41 del 25/7/2023); individuando la violazione della seguente disposizione (Esercizio di attività di autoriparazione da parte di impresa non iscritta nell'apposito registro):
pagina 3 di 10 , disponendo altresì la confisca di tutta la merce ivi rinvenuta, nel dettaglio descritta nella stessa ordinanza ingiunzione.
La parte opponente, premettendo di essere un agricoltore e di non aver mai esercitato l'attività di autoriparatore, chiede la declaratoria di nullità della predetta ordinanza, evidenziando: la mancanza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione comminata;
di far parte dell'associazione sportiva dilettantistica MS
RACING ASD, avente quale scopo la partecipazione, ad opera dei soci, a gare automobilistiche di slalom, alle quali partecipano i soci con auto di proprietà, predisposte per la specifica partecipazione alle gare, radiate dal PRA e che non circolano su strada;
che, all'interno della stalla di proprietà di suo padre CP_2 pagina 4 di 10 , è stato adibito uno spazio per la manutenzione della autovetture che Parte_1 partecipano alle predette competizioni sportive;
che i militari hanno rinvenuto due ponti sollevatori con due autovetture, entrambe prive di targa, di proprietà di tali
[...]
e , dei quali il primo è socio della predetta ASD e ha già Controparte_3 CP_4 partecipato alle gare, e il secondo intendeva procedere alle modifiche del veicolo necessarie alla partecipazione;
che i militari non hanno rinvenuto ulteriori apparecchiature necessarie per l'attività di autoriparazione dei veicoli in maniera professionale, quale elemento indicativo della carenza di una struttura organizzativa finalizzata all'esercizio professionale, sistematico e con scopo di lucro dell'attività di autofficina;
di aver svolto, pertanto, attività di riparazione delle vetture da utilizzare esclusivamente nelle manifestazioni sportive con la predetta ASD, non anche di tutte le autovetture in generale, con la precisazione per cui le vetture riparate non circolano su strada, ma sono trasportate su carrelli fino al circuito di gara.
Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando che: le disposizioni in rilievo tutelano l'interesse generale alla sicurezza nella circolazione stradale;
il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere prot. n. 214354 del
14.11.2011, ha chiarito che le associazioni che svolgono attività di autoriparazione di veicoli anche per esclusivo uso interno devono iscriversi nel Registro delle imprese;
l'attività dell'opponente non attiene all'ordinaria manutenzione di mezzi agricoli, essendo ivi presenti altri veicoli smontati e sottoposti a lavori di riparazione;
i mezzi e gli strumenti ivi rinvenuti sono quelli propri e tipici dell'attività di autoriparazione, ciò che evidenzia trattarsi di un'attività illegittimamente esercitata;
i due proprietari dei mezzi ivi rinvenuti ( e ), parimenti sottoposti ad CP_4 CP_3 accertamento, hanno pagato l'oblazione, a conferma della legittimità delle sanzioni irrogate.
Con provvedimento del 26.1.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale;
è stata discussa all'odierna udienza, previo deposito di scritti difensivi finali autorizzati.
***
L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento, alla luce di quanto segue.
pagina 5 di 10 Occorre richiamare la normativa rilevante ai fini che occupano, nei seguenti termini:
“L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.” (art. 10 co. 2 l. 122/1992).
In punto di diritto, si osserva che “la l. 5 febbraio 1992, n. 122, al fine, come recita
l'art. 1 della . 5 febbraio 1992, n. 122, “di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale”, prevede che l'attività di manutenzione e di riparazione di veicoli a motore possa essere svolta soltanto da imprese iscritte nel registro istituito dall'art. 2 della l. 5 febbraio 1992, n. 122. L'effettività della disciplina viene assicurata prevedendo, da un lato, una sanzione a carico di proprietari o possessori di veicoli a motore che non si avvalgano, per la riparazione e manutenzione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro (art. 6 della l. n. 122 del 1992 e art. 10, comma 4, della l. n. 122 del 1992) e, dall'altro, una sanzione a carico delle imprese che esercitino attività di autoriparazione senza essere iscritte nell'apposito registro
(art. 10, comma 2 e comma 3, della l. n. 122 del 1992). Da ciò discende che l'esercizio di una attività di autoriparazione, per sé o per altri, comporta le sanzioni previste dall'art. 10 comma 2 e comma 3, della l. n. 122 del 1992 anziché quelle previste dall'art. 10, comma 4, della l. n. 122 del 1992, soltanto quando viene svolta da una impresa. Il relativo accertamento, pertanto, rappresenta un presupposto imprescindibile della sanzione e nella specie in parte non è sorretto da adeguata motivazione e in parte non è stato affatto svolto” (Cass. 4729/2004); ed ancora, nella pronuncia ora riportata nei punti salienti, “la S.C. ha ritenuto mancante
l'accertamento della ricorrenza dei requisiti della professionalità e di un'attività condotta almeno con metodo economico, se non – come normalmente avviene – per fine di lucro, requisiti che, unitamente all'organizzazione, devono concorrere per qualificare la figura dell'imprenditore commerciale: il locale e l'attrezzatura possono integrare gli estremi di un'organizzazione d'impresa, ma la professionalità (pur non implicando che, per il soggetto agente, si tratti di attività esclusiva), richiede sistematicità ed abitualità nello svolgimento dell'attività di autoriparazione, e per ciò che concerne l'economicità della gestione l'accertamento dell'organizzazione dell'attività secondo criteri idonei,
pagina 6 di 10 almeno astrattamente e indipendentemente dal rischio d'impresa, a coprire i costi con i ricavi” (Corte di appello di Campobasso, sent. 42/2023).
Occorre chiarire che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, di tal che investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento: l'Amministrazione che ha irrogato la sanzione, dunque, riveste la posizione di attore sostanziale, con la conseguenza per cui è gravata dall'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria;
d'altro canto, alla parte opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative – dunque i fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi dell'avversa pretesa - contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
L'odierno ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio avendo dedotto fatti del tutto incompatibili con la violazione di cui al verbale di contestazione prima, e nella ordinanza ingiunzione poi, sub specie di non assoggettabilità alla sanzione comminata in ragione del mancato esercizio dell'attività di autoriparazione nella forma ed organizzazione propria di un'impresa commerciale.
All'esito dell'istruttoria, ritiene il giudicante che manchi il presupposto dell'esercizio professionale, da parte del ricorrente, dell'attività di autoriparazione in forma di impresa commerciale, in quanto:
- Gli strumenti e gli attrezzi rinvenuti dalla Guardia di Finanza non sono esclusivi dell'attività professionale di autoriparazione di veicoli, non essendo incompatibili con l'attività agricola svolta dall'opponente e non potendo escludere che l'opponente li utilizzi, anche in parte, per piccole riparazioni dei propri mezzi agricoli;
- I rilievi fotografici allegati sono scarsamente intelligibili in quanto non chiaramente visibili;
per quanto è dato vedere, non sembra che i luoghi di causa consistano in un'officina meccanica professionale, quanto piuttosto in un luogo di ricovero di mezzi agricoli e attrezzi vari, sebbene anche idonei a fare delle riparazioni;
pagina 7 di 10 - Sono in atti l'atto costitutivo, datato 2022, dell'associazione sportiva MS CI
ASD APS ETS, in cui risulta socio e segretario al momento Parte_1 della relativa costituzione, dal quale si evince che l'ente persegue, tra l'altro, lo scopo di gestire ed organizzare attività sportive dilettantistiche;
- È in atti la licenza sportiva per attività di scuderia MS CI ASD – richiesta di affiliazione alla federazione sportiva nazionale Automobile Club Italia, di
[...]
, in tesi padre dell'opponente; Per_1
- È in atti la ricevuta di bonifico con la quale l'opponente e Parte_1 uno dei testi escussi ( , oltre ad altri nominativi, hanno pagato Testimone_2 la quota di iscrizione alla gara di slalom prevista per il 30 settembre / 1 ottobre
2023 a Salerno, nella quale sono indicati come partecipanti con la scuderia di riferimento MS CI (facente capo, appunto, al padre dell'opponente); è presente ulteriore documentazione di analogo contenuto riferita al altre manifestazioni sportive, oltre alle fatture relative all'acquisto di pezzi di ricambio intestate all'associazione medesima;
- Il teste (all'udienza del 19.9.2024) ha confermato tutte le Tes_2 circostanze dedotte nei capitoli di prova: è socio della MS CI ASD, che ha per scopo la partecipazione a gare di slalom con auto, di cui Parte_1
è vicepresidente;
i soci provvedono sa soli alla preparazione e
[...] manutenzione delle autovetture in vista delle gare, per contenere i costi;
frequenta e la sua abitazione anche perché vi ha portato la Parte_1 sua autovettura di gara per manutenerla;
tutti i soci, insieme, hanno acquistato le attrezzature (ponti sollevatori e attrezzature varie) per la manutenzione delle autovetture di gara e prima di ogni gara si recano presso l'abitazione di per fare i necessari controlli alle macchine, senza mai pagare nulla;
le Parte_1 macchine utilizzate per le gare sono dotate di specifico passaporto tecnico, sono radiate dal PRA e non possono circolare sulle strade aperte alla normale circolazione, pertanto vengono trasportate con appositi carrelli per raggiungere i luoghi in cui si svolgono le gare;
- Il teste (proprietario della FIAT 126 rinvenuta, di cui all'ordinanza CP_3 ingiunzione) ha risposto affermativamente a tutti i capitoli di prova e, in particolare, ha rappresentato che le attrezzature presenti nella stalla del padre di pagina 8 di 10 sono state acquistate da tutti i soci e che lì si recano prima delle gare Parte_1 per la manutenzione delle auto;
- Il teste ha riferito di essersi rivolto a per valutare la CP_4 Parte_1 possibilità di modificare la sua FIAT 127, al fine di iscriversi alla MS CI
ASD e per poter partecipare alle gare di slalom, e che quest'ultimo ha svolto tale attività a titolo gratuito;
- Ad abundantiam, si osserva che privo di pregio è il rilievo per cui i due soggetti proprietari delle autovetture ( e ), parimenti destinatari di sanzione CP_4 CP_3 amministrativa per essersi rivolti – in tesi - ad autofficina non autorizzata, abbiano deciso di pagare spontaneamente la sanzione, nulla provando la singola scelta individuale rispetto alla natura professionale dell'attività qui in rilievo – e non esercitata - ;
- Da ultimo, parimenti privo di pregio rispetto al caso di specie è il richiamo al parere MISE, posto che il presupposto per l'iscrizione è proprio lo svolgimento di attività di autoriparazione come attività di impresa e l'inizio di esercizio di detta attività – che nella specie manca - .
I fatti attestati nel verbale di accertamento posto alla base della sanzione amministrativa, allora, solo prima facie appaiono idonei e univocamente diretti a dimostrare l'esercizio non autorizzato dell'attività di autoriparazione sanzionato dall'art. art. 10, comma II, della L. 122/1992 e s.m.: dalla valutazione complessiva del materiale probatorio sopra descritto si evince, allora, che la presenza delle attrezzature e delle auto nel locale in uso all'opponente è agevolmente riconducibile all'attività sportiva dilettantistica che certamente comprende, come dall'opponente stesso dichiarato – e dai testi confermato – manutenzione e riparazioni, le quali si arrestano, tuttavia, ad un livello dilettantistico e non professionale, non riconducibile all'esercizio organizzato e professionale di un'attività di impresa, finalizzata a produrre utili.
Assorbita ogni altra questione.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione, anche per quanto riguarda la parte della confisca dei beni materiali, che devono essere restituiti nella giuridica disponibilità del ricorrente. pagina 9 di 10 Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi dello scaglione di valore dato dall'ordinanza ingiunzione opposta, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) condanna la parte opposta alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 2.552,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2122/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE e
CAMERA DI COMMERCIO Parte_2
OPPOSTO
Oggi 21 ottobre 2025, alle ore 11.55, innanzi alla dott.ssa Claudia Carissimi, sono comparsi:
- Per la parte opponente, l'Avv. Giovanni Caputo, il quale prende atto dell'avversa nota difensiva, che tuttavia non è stata depositata nel PCT;
- Per la parte opposta, il dott. il quale esibisce la delega del Testimone_1
Segretario Generale f.f. per la partecipazione all'odierna udienza e rappresenta di aver inviato alla PEC del Tribunale una nota conclusiva, che esibisce e di cui consegna copia alla controparte;
entrambe le parti si riportano ai propri scritti difensivi anche da ultimo depositati, con contestazione delle avverse difese e precisano le conclusioni come in atti;
discutono oralmente e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, dà lettura della seguente sentenza.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2122/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Caputo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bojano (CB), via Molise n. 85;
Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Segretario Generale, a mezzo di proprio funzionario delegato;
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.12.2023, , convenendo in giudizio Parte_1 la ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n. 430/2023 del 22.11.2023, notificata in data 23.11.2023, con la quale
è stato ingiunto il pagamento di euro 5.164,33 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese del procedimento amministrativo (per complessivi euro
5.179,03), per le violazioni e sulla scorta delle motivazioni individuate nel modo che segue:
pagina 2 di 10 di cui ai verbali di contestazione che si riportano nei punti salienti:
(verbale 2023/41 del 25/7/2023); individuando la violazione della seguente disposizione (Esercizio di attività di autoriparazione da parte di impresa non iscritta nell'apposito registro):
pagina 3 di 10 , disponendo altresì la confisca di tutta la merce ivi rinvenuta, nel dettaglio descritta nella stessa ordinanza ingiunzione.
La parte opponente, premettendo di essere un agricoltore e di non aver mai esercitato l'attività di autoriparatore, chiede la declaratoria di nullità della predetta ordinanza, evidenziando: la mancanza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione comminata;
di far parte dell'associazione sportiva dilettantistica MS
RACING ASD, avente quale scopo la partecipazione, ad opera dei soci, a gare automobilistiche di slalom, alle quali partecipano i soci con auto di proprietà, predisposte per la specifica partecipazione alle gare, radiate dal PRA e che non circolano su strada;
che, all'interno della stalla di proprietà di suo padre CP_2 pagina 4 di 10 , è stato adibito uno spazio per la manutenzione della autovetture che Parte_1 partecipano alle predette competizioni sportive;
che i militari hanno rinvenuto due ponti sollevatori con due autovetture, entrambe prive di targa, di proprietà di tali
[...]
e , dei quali il primo è socio della predetta ASD e ha già Controparte_3 CP_4 partecipato alle gare, e il secondo intendeva procedere alle modifiche del veicolo necessarie alla partecipazione;
che i militari non hanno rinvenuto ulteriori apparecchiature necessarie per l'attività di autoriparazione dei veicoli in maniera professionale, quale elemento indicativo della carenza di una struttura organizzativa finalizzata all'esercizio professionale, sistematico e con scopo di lucro dell'attività di autofficina;
di aver svolto, pertanto, attività di riparazione delle vetture da utilizzare esclusivamente nelle manifestazioni sportive con la predetta ASD, non anche di tutte le autovetture in generale, con la precisazione per cui le vetture riparate non circolano su strada, ma sono trasportate su carrelli fino al circuito di gara.
Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando che: le disposizioni in rilievo tutelano l'interesse generale alla sicurezza nella circolazione stradale;
il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere prot. n. 214354 del
14.11.2011, ha chiarito che le associazioni che svolgono attività di autoriparazione di veicoli anche per esclusivo uso interno devono iscriversi nel Registro delle imprese;
l'attività dell'opponente non attiene all'ordinaria manutenzione di mezzi agricoli, essendo ivi presenti altri veicoli smontati e sottoposti a lavori di riparazione;
i mezzi e gli strumenti ivi rinvenuti sono quelli propri e tipici dell'attività di autoriparazione, ciò che evidenzia trattarsi di un'attività illegittimamente esercitata;
i due proprietari dei mezzi ivi rinvenuti ( e ), parimenti sottoposti ad CP_4 CP_3 accertamento, hanno pagato l'oblazione, a conferma della legittimità delle sanzioni irrogate.
Con provvedimento del 26.1.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale;
è stata discussa all'odierna udienza, previo deposito di scritti difensivi finali autorizzati.
***
L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento, alla luce di quanto segue.
pagina 5 di 10 Occorre richiamare la normativa rilevante ai fini che occupano, nei seguenti termini:
“L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.” (art. 10 co. 2 l. 122/1992).
In punto di diritto, si osserva che “la l. 5 febbraio 1992, n. 122, al fine, come recita
l'art. 1 della . 5 febbraio 1992, n. 122, “di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale”, prevede che l'attività di manutenzione e di riparazione di veicoli a motore possa essere svolta soltanto da imprese iscritte nel registro istituito dall'art. 2 della l. 5 febbraio 1992, n. 122. L'effettività della disciplina viene assicurata prevedendo, da un lato, una sanzione a carico di proprietari o possessori di veicoli a motore che non si avvalgano, per la riparazione e manutenzione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro (art. 6 della l. n. 122 del 1992 e art. 10, comma 4, della l. n. 122 del 1992) e, dall'altro, una sanzione a carico delle imprese che esercitino attività di autoriparazione senza essere iscritte nell'apposito registro
(art. 10, comma 2 e comma 3, della l. n. 122 del 1992). Da ciò discende che l'esercizio di una attività di autoriparazione, per sé o per altri, comporta le sanzioni previste dall'art. 10 comma 2 e comma 3, della l. n. 122 del 1992 anziché quelle previste dall'art. 10, comma 4, della l. n. 122 del 1992, soltanto quando viene svolta da una impresa. Il relativo accertamento, pertanto, rappresenta un presupposto imprescindibile della sanzione e nella specie in parte non è sorretto da adeguata motivazione e in parte non è stato affatto svolto” (Cass. 4729/2004); ed ancora, nella pronuncia ora riportata nei punti salienti, “la S.C. ha ritenuto mancante
l'accertamento della ricorrenza dei requisiti della professionalità e di un'attività condotta almeno con metodo economico, se non – come normalmente avviene – per fine di lucro, requisiti che, unitamente all'organizzazione, devono concorrere per qualificare la figura dell'imprenditore commerciale: il locale e l'attrezzatura possono integrare gli estremi di un'organizzazione d'impresa, ma la professionalità (pur non implicando che, per il soggetto agente, si tratti di attività esclusiva), richiede sistematicità ed abitualità nello svolgimento dell'attività di autoriparazione, e per ciò che concerne l'economicità della gestione l'accertamento dell'organizzazione dell'attività secondo criteri idonei,
pagina 6 di 10 almeno astrattamente e indipendentemente dal rischio d'impresa, a coprire i costi con i ricavi” (Corte di appello di Campobasso, sent. 42/2023).
Occorre chiarire che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, di tal che investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento: l'Amministrazione che ha irrogato la sanzione, dunque, riveste la posizione di attore sostanziale, con la conseguenza per cui è gravata dall'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria;
d'altro canto, alla parte opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative – dunque i fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi dell'avversa pretesa - contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
L'odierno ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio avendo dedotto fatti del tutto incompatibili con la violazione di cui al verbale di contestazione prima, e nella ordinanza ingiunzione poi, sub specie di non assoggettabilità alla sanzione comminata in ragione del mancato esercizio dell'attività di autoriparazione nella forma ed organizzazione propria di un'impresa commerciale.
All'esito dell'istruttoria, ritiene il giudicante che manchi il presupposto dell'esercizio professionale, da parte del ricorrente, dell'attività di autoriparazione in forma di impresa commerciale, in quanto:
- Gli strumenti e gli attrezzi rinvenuti dalla Guardia di Finanza non sono esclusivi dell'attività professionale di autoriparazione di veicoli, non essendo incompatibili con l'attività agricola svolta dall'opponente e non potendo escludere che l'opponente li utilizzi, anche in parte, per piccole riparazioni dei propri mezzi agricoli;
- I rilievi fotografici allegati sono scarsamente intelligibili in quanto non chiaramente visibili;
per quanto è dato vedere, non sembra che i luoghi di causa consistano in un'officina meccanica professionale, quanto piuttosto in un luogo di ricovero di mezzi agricoli e attrezzi vari, sebbene anche idonei a fare delle riparazioni;
pagina 7 di 10 - Sono in atti l'atto costitutivo, datato 2022, dell'associazione sportiva MS CI
ASD APS ETS, in cui risulta socio e segretario al momento Parte_1 della relativa costituzione, dal quale si evince che l'ente persegue, tra l'altro, lo scopo di gestire ed organizzare attività sportive dilettantistiche;
- È in atti la licenza sportiva per attività di scuderia MS CI ASD – richiesta di affiliazione alla federazione sportiva nazionale Automobile Club Italia, di
[...]
, in tesi padre dell'opponente; Per_1
- È in atti la ricevuta di bonifico con la quale l'opponente e Parte_1 uno dei testi escussi ( , oltre ad altri nominativi, hanno pagato Testimone_2 la quota di iscrizione alla gara di slalom prevista per il 30 settembre / 1 ottobre
2023 a Salerno, nella quale sono indicati come partecipanti con la scuderia di riferimento MS CI (facente capo, appunto, al padre dell'opponente); è presente ulteriore documentazione di analogo contenuto riferita al altre manifestazioni sportive, oltre alle fatture relative all'acquisto di pezzi di ricambio intestate all'associazione medesima;
- Il teste (all'udienza del 19.9.2024) ha confermato tutte le Tes_2 circostanze dedotte nei capitoli di prova: è socio della MS CI ASD, che ha per scopo la partecipazione a gare di slalom con auto, di cui Parte_1
è vicepresidente;
i soci provvedono sa soli alla preparazione e
[...] manutenzione delle autovetture in vista delle gare, per contenere i costi;
frequenta e la sua abitazione anche perché vi ha portato la Parte_1 sua autovettura di gara per manutenerla;
tutti i soci, insieme, hanno acquistato le attrezzature (ponti sollevatori e attrezzature varie) per la manutenzione delle autovetture di gara e prima di ogni gara si recano presso l'abitazione di per fare i necessari controlli alle macchine, senza mai pagare nulla;
le Parte_1 macchine utilizzate per le gare sono dotate di specifico passaporto tecnico, sono radiate dal PRA e non possono circolare sulle strade aperte alla normale circolazione, pertanto vengono trasportate con appositi carrelli per raggiungere i luoghi in cui si svolgono le gare;
- Il teste (proprietario della FIAT 126 rinvenuta, di cui all'ordinanza CP_3 ingiunzione) ha risposto affermativamente a tutti i capitoli di prova e, in particolare, ha rappresentato che le attrezzature presenti nella stalla del padre di pagina 8 di 10 sono state acquistate da tutti i soci e che lì si recano prima delle gare Parte_1 per la manutenzione delle auto;
- Il teste ha riferito di essersi rivolto a per valutare la CP_4 Parte_1 possibilità di modificare la sua FIAT 127, al fine di iscriversi alla MS CI
ASD e per poter partecipare alle gare di slalom, e che quest'ultimo ha svolto tale attività a titolo gratuito;
- Ad abundantiam, si osserva che privo di pregio è il rilievo per cui i due soggetti proprietari delle autovetture ( e ), parimenti destinatari di sanzione CP_4 CP_3 amministrativa per essersi rivolti – in tesi - ad autofficina non autorizzata, abbiano deciso di pagare spontaneamente la sanzione, nulla provando la singola scelta individuale rispetto alla natura professionale dell'attività qui in rilievo – e non esercitata - ;
- Da ultimo, parimenti privo di pregio rispetto al caso di specie è il richiamo al parere MISE, posto che il presupposto per l'iscrizione è proprio lo svolgimento di attività di autoriparazione come attività di impresa e l'inizio di esercizio di detta attività – che nella specie manca - .
I fatti attestati nel verbale di accertamento posto alla base della sanzione amministrativa, allora, solo prima facie appaiono idonei e univocamente diretti a dimostrare l'esercizio non autorizzato dell'attività di autoriparazione sanzionato dall'art. art. 10, comma II, della L. 122/1992 e s.m.: dalla valutazione complessiva del materiale probatorio sopra descritto si evince, allora, che la presenza delle attrezzature e delle auto nel locale in uso all'opponente è agevolmente riconducibile all'attività sportiva dilettantistica che certamente comprende, come dall'opponente stesso dichiarato – e dai testi confermato – manutenzione e riparazioni, le quali si arrestano, tuttavia, ad un livello dilettantistico e non professionale, non riconducibile all'esercizio organizzato e professionale di un'attività di impresa, finalizzata a produrre utili.
Assorbita ogni altra questione.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione, anche per quanto riguarda la parte della confisca dei beni materiali, che devono essere restituiti nella giuridica disponibilità del ricorrente. pagina 9 di 10 Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi dello scaglione di valore dato dall'ordinanza ingiunzione opposta, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) condanna la parte opposta alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 2.552,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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