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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 3 dicembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2601, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
Parte_1 con gli avv.ti PATTUMELLI DAMASO, DI BELLA DANIELE,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- convenuto (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1
1 e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le CP_1 conclusioni di cui alle pagg.
7-8 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 e segg. del
D.L. 28-01-2019, n. 4, conv., con modificaz., dalla l. 28-03-2019, n. 26, il diritto di al reddito di cittadinanza a decorrere dalla domanda Parte_1 amministrativa, ovvero dalla diversa data che sarà eventualmente accertata in sede di giudizio, e, per l'effetto, CONDANNARE l' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta dal mese di aprile 2023 al mese di dicembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A.
La parte convenuta è rimasta contumace.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
L'art. 2 del D.L. n. 4/2019 (recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”), convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 e s.m.i. prevede(va), nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie, che il reddito di cittadinanza – quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta altresì a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro – “(1) […] è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione
2 della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la
3 prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a
1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171; c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. (1-bis) Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. (1-ter) […] 3. Non ha diritto al
Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
[…] (8) Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. […]”.
L'art. 7, co. 4, del D.L. ult. cit. prevede(va) che “(4) […] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle
4 informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
In riferimento alla nozione di “nucleo familiare” l'art. 2, co. 5, del D.L. ult. cit. prevede(va) che “5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Il DPCM n. 159/2013 – recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” – stabilisce, all'art. 3 (rubricato “Nucleo familiare”), che, ai fini dell'ISEE, “(1) Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. (2) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel
5 nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre
1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi [legittimanti la richiesta di scioglimento del matrimonio] di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la parte convenuta ha disposto, con provvedimento del 28.04.2023, la revoca del reddito di cittadinanza – già riconosciuto in favore della parte ricorrente a seguito dell'accoglimento della domanda presentata da quest'ultima in data
29.01.2021 – per la seguente motivazione: “segnalazione del Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'art. 3 del DPCM 159/2013)”.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha tuttavia provato l'esistenza di un fatto estintivo o modificativo del diritto al reddito di cittadinanza precedentemente riconosciuto dalla stessa in favore della parte ricorrente (tra i quali, ad esempio, il superamento dei limiti reddituali del
6 nucleo familiare di quest'ultima, derivato da variazioni del medesimo nucleo familiare intervenute nel corso del tempo).
Inoltre dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente ha regolarmente indicato – nelle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate alla parte convenuta nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023 – le variazioni intervenute medio tempore nel suo nucleo familiare (all.ti 2, 3, 4, 5, 6, 7 al fascicolo di parte ricorrente).
Pertanto la discordanza tra le informazioni attestate nel certificato dello stato di famiglia della parte ricorrente (all.ti 15, 16 al fascicolo di parte ricorrente) e quelle indicate da essa nelle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) periodicamente presentate alla parte convenuta (all.ti 2, 3, 4, al fascicolo di parte ricorrente) – riguardanti esclusivamente la presenza, nel predetto nucleo familiare, della figlia della parte ricorrente ( ) – non Parte_2 appaiono di per sé sole, in concreto, ostative alla conservazione del reddito di cittadinanza nel periodo per cui vi è causa, non risultando che, a seguito dell'inclusione (di fatto o di diritto) della figlia della parte ricorrente nel nucleo familiare di quest'ultima, siano venuti meno i requisiti per la fruizione della prestazione ora menzionata.
In ragione di quanto sopra – accertata l'insussistenza dei presupposti per la revoca del reddito di cittadinanza già in godimento alla parte ricorrente – va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento di tale prestazione anche nel periodo dal 1.04.2023 al 31.12.2023.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, per le motivazioni suindicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta: le spese in questione sono liquidate nella misura di euro 3.300,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
7 Tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, nella misura di 2/3.
P.Q.M.
- accertata l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza adottato dalla parte convenuta, nei confronti della parte ricorrente, in data 28.04.2023 e disapplicato il medesimo provvedimento, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il pagamento del reddito di cittadinanza nel periodo dal 1.04.2023 al
31.12.2023;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, del reddito di cittadinanza riguardante il periodo dal
1.04.2023 al 31.12.2023, oltre accessori di legge;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.100,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 3 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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