Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1301/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1301/2024 tra
(avv. TORRELLA EZIO) Parte_1
RICORRENTE e avv. RIGHI ALESSANDRO) Controparte_1
RESISTENTE
* Oggi 29/01/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per il ricorrente l'Avv. Ezio Torrella;
- per la resistente l'Avv. Alessandro Righi. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note difensive finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente. Il Giudice Francesca Malgoni
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(C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TORRELLA EZIO e TORRELLA DIEGO RICORRENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. RIGHI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO RESISTENTE
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. nei Parte_1 confronti di sponendo: Controparte_1
- di avere subìto un infortunio in data 1°.09.2021, mentre percorreva, a bordo della propria mountain bike, una pista azzurra-rossa presso il TT Bike Park di IV (SO), allorché, a circa 300 metri dalla partenza, è caduto rovinosamente al suolo;
- di avere riportato gravi lesioni, per le quali si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso e il trasporto immediato all'Ospedale di Sondalo;
- di avere denunciato il sinistro a con la quale aveva Controparte_1 stipulato una polizza infortuni;
- che, tuttavia, quest'ultima ha eccepito l'inoperatività della garanzia e negato l'indennizzo, sul presupposto che il ricorrente stesse praticando il downhill, ossia uno sport estremo che, in quanto tale, non era coperto dall'assicurazione;
- che l'eccezione è infondata in quanto egli, in realtà, stava solo facendo una passeggiata in bicicletta in compagnia della fidanzata, percorrendo una pista per principianti denominata
“Take It Easy”, praticabile anche dai bambini e del tutto inidonea alla disciplina del downhill. Sulla base di quanto sopra, il ricorrente ha chiesto la condanna della Compagnia Assicurativa al pagamento in suo favore della somma di € 35.345,55 a titolo di indennizzo per i
2 danni non patrimoniali e patrimoniali (spese mediche) patiti in conseguenza del sinistro. nel costituirsi in giudizio, ha resistito all'azione ribadendo Controparte_1
l'eccezione già svolta nella fase stragiudiziale e invocando la clausola 4.3 lett. m) delle condizioni generali di polizza, che esclude dalla garanzia tutti gli sport estremi e, quindi, anche il downhill. Ha poi contestato la domanda anche sotto il profilo del quantum e insistito per il suo rigetto. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Sono incontroverse, e comunque documentate, le seguenti circostanze di fatto:
- l'infortunio occorso a , così come prospettato nel ricorso Parte_1 introduttivo;
- le lesioni patite da costui;
- la vigenza, all'epoca dell'evento, di una polizza assicurativa stipulata con CP_1 denominata “Immagina Benessere”, per la tutela dal rischio di invalidità permanente da infortuni, anche dovuti a colpa grave dell'assicurato. Il ricorrente ha prodotto copia integrale della polizza con le relative condizioni generali, le quali, al punto 4.3 (“Esclusioni”), lettera m), escludono dalla copertura gli infortuni “conseguenti alla pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi titolo praticate: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicata libera (free climbing), discesa con qualunque mezzo di tratti fluviali con difficoltà superiori al 3° grado della scala WW, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, kite surf, snow-kite, sci acrobatico, sci o snow- board estremi, bob, rugby, football americano, sport aerei in genere, sport estremi”. Come anticipato in premessa, sostiene che il ricorrente si sarebbe CP_1 infortunato mentre praticava il downhill, ossia uno sport estremo che, in base alla clausola riportata, non è coperto dall'assicurazione; dal canto suo, afferma invece che in Parte_1 quel momento egli stava facendo una “mera passeggiata in bici con la sua fidanzata” lungo un percorso che, per caratteristiche morfologiche, è del tutto incompatibile con il downhill e viene perciò frequentato anche dai bambini e da persone inesperte, come ad esempio la sua fidanzata, che non aveva mai praticato il downhill. Così sintetizzati i fatti pacifici della causa e le contrapposte posizioni delle parti, è dunque dirimente determinare quale fosse la tipologia di attività sportiva praticata dal e se Parte_1 essa sia qualificabile o meno come downhill - e quindi come sport estremo - poiché da questo dipende l'operatività della polizza e il diritto del ricorrente a percepire un indennizzo per i danni subiti. Si osserva:
- il luogo in cui si è verificato il fatto è il TT Bike Park di IV (SO);
- parte resistente ha prodotto alcuni estratti del sito web di riferimento, ove il Parco viene descritto come “il posto ideale dove praticare il downhill: è uno dei migliori Bikepark in Italia, con 14 trails suddivisi in base al livello di difficoltà e con tante aree specifiche che rendono unica la tua esperienza di riding”;
- da tale documentazione si evince che il è articolato in vari percorsi, connotati da CP_2 livelli diversi di difficoltà, ma tutti specificamente dedicati alla pratica del downhill (cfr. ad esempio doc. 2, ove si legge: “Scarica la mappa del Bikepark di TT e inizia a programmare la tua
3 giornata all'insegna del downhill”);
- il downhill è una disciplina sportiva che consiste nel percorrere in discesa a elevata velocità, a bordo di una mountain bike, sentieri montuosi caratterizzati da terreni accidentati, ostacoli naturali e artificiali, curve strette e salti spettacolari;
- notoriamente, esso viene classificato fra gli sport estremi (detti anche “ad altro rischio”), ossia tra quelle attività sportive che si svolgono appositamente in contesti ambientali difficili, a contatto con aspetti particolari della natura e che sono particolarmente rischiosi per l'incolumità di chi li svolge;
- nel caso che ci occupa, la clausola 4.3 delle condizioni generali della polizza infortuni stipulata da nel regolamentare le ipotesi di infortuni escluse dalla copertura, alla Parte_1 lett. m) - sopra riportata testualmente - elenca tutta una serie di discipline sportive connotate da un certo grado di pericolosità, poiché espongono chi le pratica al rischio di procurarsi (o subire) delle lesioni fisiche, o perché si tratta di attività che presuppongono un contatto potenzialmente violento con altre persone (pugilato, rugby, arti marziali ecc.), o perché si tratta di sport estremi nel senso sopra indicato (sci alpinismo, kite surf, free climbing ecc.);
- l'elenco non contempla espressamente il downhill, ma nella sua parte finale indica in generale gli “sport estremi”, utilizzando quindi una espressione di chiusura volutamente lata, inclusiva di tutte le discipline che, anche se non testualmente nominate, presentano le caratteristiche sopra indicate;
- dunque il downhill deve ritenersi, di per sé, escluso senz'altro dalla copertura assicurativa;
- è pacifico che il al momento del fatto, stesse percorrendo la pista del Parte_1
TT Bike Park denominata “Take It Easy”;
- nel sito web del Parco questa pista viene così descritta: “Prima parte scorrevole, con alcuni dossi non impegnativi. Dal terzo km si stringe ed entra nel bosco, diventando ancor più divertente grazie alla presenza di qualche radice. Ideale per i principianti, è indicato anche come prima discesa della giornata per i più esperti”;
- il sentiero in questione è dunque inequivocabilmente destinato alla pratica del downhill: esso si trova in un Parco dedicato al downhill e presenta le caratteristiche proprie di questa attività (discesa, dossi, ostacoli), ma, rispetto agli altri percorsi del Parco stesso, non è particolarmente impegnativo, tant'è che può essere praticato sia dai principianti, sia dagli esperti come “riscaldamento” a inizio giornata;
- ora, la circostanza che il ricorrente si sia infortunato mentre stava percorrendo questa pista a bordo di una mountain bike è già di per sé sufficiente per ritenere che egli stesse praticando il downhill - e che, quindi, debba trovare applicazione l'art.
4.3 lett. m) delle condizioni generali di polizza, che esclude la copertura assicurativa - rendendo del tutto superflua ogni valutazione in ordine all'intensità e alla difficoltà dell'attività in concreto praticata in quel momento, al punto della pista (scorrevole o accidentato) in cui è occorso il sinistro e al grado di esperienza delle altre persone che normalmente la frequentano (bambini) o che in quel momento si trovavano in sua compagnia (la fidanzata che non aveva mai praticato downhill in passato);
- del resto, la classificazione di uno sport come “estremo” va necessariamente fatta a priori sulla base delle sue caratteristiche intrinseche, non certo a posteriori con valutazioni
4 fondate sul grado di preparazione o di esperienza di chi in concreto lo pratica;
- in altre parole, la circostanza che l'attività venga svolta in un contesto “facile” e adatto ai principianti non ha e non può avere alcuna incidenza sulla qualificazione della disciplina (che, com'è ovvio, contempla vari livelli di avanzamento);
- peraltro, la clausola in esame, laddove elenca gli sport esclusi dalla copertura, non prevede alcuna differenziazione di questo tipo (ossia in base al grado di difficoltà), se non con riferimento all'alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio e alla discesa di tratti fluviali, per i quali però indica (appunto, a priori) un limite oggettivo e specifico (3° grado). In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, la garanzia assicurativa deve ritenersi inoperante nel caso di specie e la domanda del ricorrente deve essere rigettata. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA la domanda del ricorrente;
CONDANNA il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 29/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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