Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 372/2019
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 372/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
oggi con sede Parte_1 Parte_2
Legale in Roma, Via Laurentina n. 760 (00143 Roma), Partita IVA e C.F.
- R.E.A.: , rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_1 C.F._1
Gentile
Appellante
nei confronti di
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Pietro Siviglia
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Con ricorso del 18/11/2009 (coniuge) e Parte_3 CP_2
, , e (figli) della vittima
[...] CP_3 Parte_4 CP_1
hanno proposto azione risarcitoria iure proprio, a seguito Controparte_4
della morte del loro congiunto per carcinoma polmonare davanti al Tribunale di Reggio Calabria, sezione Lavoro, contro l Parte_1 responsabile, quale datore di lavoro, della violazione dell'art. 2087 cod. civ. e della Direttiva CEE n.477 del 19.09.1983.
La ha contestato la domanda di parte attrice sia nell'an Parte_1
debeatur sia nel quantum.
È stata disposta CTU medico-legale per accertare il nesso eziologico tra le mansioni lavorative, il carcinoma polmonare di cui era affetto la vittima e l'esposizione diretta e indiretta alle inalazioni di polveri di amianto, tenendo conto del concorso del tabagismo.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la domanda di parte attrice e ha condannato l al Parte_1 pagamento di € 82.980 in favore di ciascuno degli attori (coniuge e figli della vittima) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, compensando per metà le spese e condannando la al pagamento in favore Parte_1 della parte attrice dell'altra metà, pari ad € 15.000,00 per compensi professionali. Le spese della CTU sono state sposte a carico della convenuta.
2 Corte d'Appello
- Motivi d'appello
Con ricorso depositato in data 23.04.2019, ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma per i Parte_1
seguenti motivi: motivazione inesistente circa i fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti e riguardo all'istruzione probatoria svolta in giudizio;
carenza di prova per danno;
mancata applicazione della compensatio lucri cum damno; insufficiente determinazione del concorso di colpa della vittima.
Inoltre, la ha censurato la sentenza nella parte in cui ha Parte_5
per metà compensato le spese processuali, visto il rigetto del riconoscimento del danno patrimoniale e della misura del risarcimento richiesto dai parenti della vittima.
- Eccezioni e difese degli appellati incidentali
Gli appellati hanno contestato l'appello principale, ritenendo che in primo grado sia stata ampiamente dimostrata l'esposizione del alle polveri CP_1
di amianto.
Essi hanno proposto, altresì, appello incidentale sull'inammissibilità del teste
, dichiarata dal giudice di prime cure, asserendo che in realtà ES
il teste escusso in data 6.3.2013 è stato proprio e non ES [...]
, come invece indicato nella sentenza impugnata. Parte_6
Inoltre, gli appellati hanno sostenuto l'insufficienza della liquidazione del danno, in quanto non sono stati rispettati i valori e i parametri delle tabelle del
Tribunale di Milano.
- Sentenza non definitiva
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
, ha accolto parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, ha
[...] condannato l'appellante principale alla corresponsione della complessiva somma di € 74.309,00 in favore di , di € 74.309,00 in favore di CP_2
e di € 78.220 in favore di;
oltre agli interessi legali Parte_4 CP_3
sulla somma originaria, annualmente rivalutata fino alla data odierna, dal giorno del decesso di sino al soddisfo. Controparte_4
3 Corte d'Appello
Ha altresì accolto parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, ha condannato l'appellante principale alla corresponsione in favore della coniuge della complessiva somma di € 97.775,50, oltre agli Parte_3
interessi legali sulla somma originaria, annualmente rivalutata fino alla data odierna, dal giorno del decesso di sino al soddisfo. Controparte_4
Ha rigettato l'appello principale in ordine a) alla responsabilità della società appellante;
b) alla determinazione della percentuale di responsabilità imputabile alla società appellante;
c) al concorso di colpa della vittima;
d) alla compensatio lucri cum damno.
Ha accolto l'appello incidentale riguardante l'inammissibilità della testimonianza resa da , rigettandolo nel resto. ES
Ha rimesso la regolamentazione delle spese processuali alla pronuncia definitiva, rimettendo sul ruolo la causa come da separata ordinanza, datata
8.11.2024.
***
1.- Sull'utilizzabilità del certificato di famiglia
1. Il processo prosegue per la quantificazione del danno non patrimoniale subito da . La causa era stata rimessa sul ruolo, per acquisire il CP_1
certificato storico di famiglia, al fine di verificare la convivenza di CP_1
con (la vittima primaria), al momento del decesso della Controparte_4
vittima primaria.
Tale circostanza rileva al fine dell'applicazione del parametro C della tabella di Milano sul danno da perdita del rapporto parentale, parametro appunto relativo alla convivenza della vittima primaria e della vittima secondaria.
2. , a seguito dell'ordinanza di questa Corte di rimessione della CP_1
causa sul ruolo, ha prodotto un certificato storico di famiglia datato
19.11.2024, quindi rilasciato successivamente all'ordinanza di questa Corte.
La società appellante sostiene l'inammissibilità del documento, non essendo quello richiesto espressamente dalla Corte, menzionato al n. 2 nell'indice dell'atto introduttivo di primo grado, ma un nuovo documento.
4 Corte d'Appello
3. La produzione del certificato di famiglia in questione è inammissibile, non essendo il certificato menzionato al n. 2 dell'indice dell'atto introduttivo di primo grado e richiesto da questa Corte con l'ordinanza dell'8.11.2024.
In appello, ai sensi dell'art. 345 terzo comma c.p.c., sono ammissibili nuovi mezzi di prova solo se la parte dimostri di non avere potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso in esame, parte appellata non ha dimostrato l'impossibilità per causa non imputabile di produrre tale certificato.
, nella comparsa conclusionale, sostiene l'impossibilità «di CP_1
reperire le copie del fascicolo di primo grado anche a causa della morte, in data
19.02.2019 del precedente procuratore (Avv. Ignazio LI GOTTI) si è proceduto alla produzione di certificato rilasciato successivamente all'ordinanza di Codesta Ecc.ma
Corte».
Il decesso del precedente procuratore non può integrare gli estremi della causa non imputabile, trattandosi di fatto riferibile comunque alla parte.
Pertanto non può essere utilizzato il certificato prodotto da CP_1 successivamente all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
2.- Determinazione del danno non patrimoniale
1. In ordine al parametro A (età della vittima primaria), vanno riconosciuti 16 punti, considerata l'età della vittima primaria (66 anni).
In ordine al parametro B (età della vittima secondaria), vanno riconosciuti 24 punti, in ragione dell'età di 29 di al momento del decesso della CP_1
vittima primaria.
Per quanto riguarda il parametro C – convivenza della vittima primaria e della vittima secondaria –, attesa l'inammissibilità della produzione del certificato storico di famiglia, ed in mancanza di altra prova della convivenza di
[...]
e , non va attribuito nessun punto. CP_4 CP_1
Nessun punto va riconosciuto in relazione al parametro D, in considerazione della sopravvivenza del coniuge della vittima primaria e di quattro figli ( CP_2
, , , ), quindi di un numero di
[...] Parte_4 CP_5 CP_1
superstiti superiore a tre.
Nessun punto va attribuito in riferimento al parametro E, non essendo emerse circostanze peculiari circa la qualità e intensità della relazione affettiva, da cui
5 Corte d'Appello
è evincibile un ulteriore pregiudizio sofferenziale o esistenziale. Pertanto nessuna maggiorazione per personalizzazione del danno può essere riconosciuta.
Conseguentemente vanno riconosciuti 40 punti. Applicando il valore del punto di € 3.911, si giunge all'importo di € 156.440,00.
In considerazione del concorso di colpa al 50% della vittima per il tabagismo riconosciuto dal CTU in primo grado, nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio, opera la corrispondente riduzione del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (Cass. n. 9349/2017).
Pertanto il risarcimento va ridotto alla somma pari a € 78.220,00.
La predetta somma deve intendersi già rivalutate alla data odierna, essendo state applicate le tabelle aggiornate.
Trattandosi di obbligazioni di valore, sulla somma predetta si applicheranno gli interessi legali sulla somma originaria, devalutata alla data del decesso di
, annualmente rivalutata, dal giorno del decesso sino al Controparte_4 soddisfo (Cass. civ. n. 23927/2023; Cass. civ. sez. un. n. 1712/1995).
Va conseguentemente rigettato l'appello incidentale.
3.- Sulle spese processuali
Il parziale accoglimento dell'appello principale impone la nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito unitario e globale della lite.
Considerato l'accoglimento parziale dell'originaria domanda e il significativo divario tra quanto chiesto in domanda e quanto accolto, si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della società appellante in favore di la CP_1 restante parte, che si liquida – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto dei parametri minimi, vista la comunanza di posizione con le altre parti, dello scaglione da € 52.000 ad € 260.000 – in complessivi € 3.526,00 per il primo grado, e in complessivi € 3.580,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore di , avv. Pietro Siviglia. CP_1
6 Corte d'Appello
Le spese relative alla CTU di primo grado vanno poste a carico dell'appellante.
4.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello incidentale,
in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellante alla corresponsione in favore di della complessiva somma di € CP_1
78.220,00, oltre agli interessi legali sulla somma originaria, devalutata alla data del decesso di , annualmente rivalutata, dal giorno Controparte_4 del decesso sino al soddisfo;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della società appellante in favore di la CP_1 restante parte, che liquida in complessivi € 3.526,00 per il primo grado, e in complessivi € 3.580,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Siviglia;
- pone a carico dell'appellante le spese di ctu;
- dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 20.5.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
7