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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatrice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 896/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avv.ti Ivano Marcedone, Manlio Galeano e PI SE;
appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Spallino;
appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – Fondo di Garanzia - TFR Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 72/2023 del 24.8.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava l'opposizione spiegata dall' avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
314/2019, emesso dal medesimo Tribunale, con cui aveva intimato Controparte_1
all'ente il pagamento della complessiva somma di € 11.647,93 a titolo di TFR a
1 carico del Fondo di garanzia, oltre interessi e rivalutazione nonché spese legali.
Condannava l' alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta. Pt_1
Il Tribunale dava atto che l'ente aveva eccepito: l'intervenuta decadenza del diritto al pagamento del TFR per decorso del termine previsto dall'art. 47 del DPR n.
639/1970; l'assenza di un provvedimento definitivo di ammissione al passivo, posto che l'ammissione del credito nell'ambito della procedura fallimentare della era stato disposto con riserva di verifica degli importi versati al fondo CP_2
di tesoreria dell' e/o delle gestioni complementari private;
che il rapporto di Pt_1
lavoro della non era cessato ma era proseguito con la società GSB s.r.l., CP_1
cessionaria del ramo di azienda della e che la società cessionaria era CP_2
divenuta debitrice dell'intero TFR dovuto;
che la stessa società GSB s.r.l. aveva versato all'odierna appellata il TFR maturato dal 2007 al 2011 e quindi, comunque, dall'importo chiesto doveva detrarsi la somma di € 6.958,30; la natura previdenziale della Prestazione del Fondo di Garanzia in relazione al TFR con esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazioni riconosciuti con il decreto ingiuntivo.
Preliminarmente il primo giudice rigettava l'eccezione di decadenza.
In particolare, osservava che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto nel termine dell'anno dalla comunicazione dell'istituto del provvedimento di rigetto della domanda, intervenuta il 30.7.2018, ritenendo corretto far decorrere il termine di legge dalla suddetta comunicazione e non dalla domanda presentata in data 24.3.2017.
Rilevava, in merito alla mancata definitività dell'ammissione al passivo, la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori la cui domanda era stata accolta in sede giudiziaria o amministrativa;
riteneva, quindi, che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo e la verifica riguardasse solo la data del pagamento e non l'an della prestazione.
Osservava che l' non aveva provato la liquidazione seppure parziale del TFR, Pt_1
sebbene con il citato provvedimento dell'1.12.2020 aveva invitato l'appellante a produrre idonea documentazione.
2 Parimenti non riconosceva valenza ai provvedimenti giudiziari richiamati dall'appellante, in particolare la sentenza n. 522/2022 della Corte di Appello, stante che la fattispecie non riguardava la posizione dell'appellata, per la quale non si era tenuto conto dell'intervenuta risoluzione del contratto di cessione del ramo d'azienda, intervenuta il 27.12.2011; riteneva, quindi, che il rapporto di lavoro era tornato per intero nell'alveo della CP_2
Rilevava che la distinzione tra Fondo di tesoreria e Fondo di Garanzia non riguardava la , stante che la stessa aveva dovuto azionare il ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo per avere riconosciuto quanto dovuto.
Infine, riteneva che la certificazione Uni Emens, in quanto flusso telematico unico di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, non documentava in modo univoco quanto sostenuto dall' . Pt_1
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con ricorso depositato il 26 Pt_1
ottobre 2023. Resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 47 DPR 639/1970.
Rileva che l'odierna appellata ha inoltrato all' di Siracusa la domanda in data Pt_1
24.3.2017.
Ribadisce che le prestazioni corrisposte dal Fondo di Garanzia sono soggette per legge alla decadenza annuale, decorrente dalla data di presentazione della domanda.
Richiamato l'art. 47 DPR 639/1970, rileva che nel caso di specie in relazione alla domanda del 24.3.2017, il termine di decadenza è spirato il 18.1.2019, atteso che il trecentesimo giorno dal 24.3.2017 cadeva il 18.1.2018, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 18.2.2019, oltre l'anno, maggiorato dei 300 giorni quale termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo.
3 Evidenzia che è irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, il comportamento tenuto dall'ente previdenziale, considerata la natura pubblicistica dell'istituto della decadenza.
Richiama la giurisprudenza di legittimità seconod cui la decadenza opera a prescindere dal comportamento delle parti, “sicché sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata — nei sensi sopra precisati — la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anche essa tardiva”.
Osservava che nell'area di generale irrilevanza dei comportamenti delle parti, ai fini del decorso dei termini, devono farsi rientrare anche gli atti interlocutori dell'istituto assicurativo o i provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo.
Ribadisce la natura pubblicistica dell'istituto della decadenza che può essere impedito solo dal compimento dell'atto previsto.
Rileva che la preliminare eccezione di decadenza rigettata dal Tribunale, era stata accolta in precedenti decisioni dello stess ufficio giudiziario, passate in cosa giudicata.
In particolare, richiama le sentenze nn. 715 e 716 del 24.9.2020, n. 174/2021 e n.
1185/2022, intervenute in fattispecie analoghe a quella per cui è causa, in quanto promosse da colleghi di lavoro dell'odierna appellata ed aventi il medesimo oggetto.
1.1. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2 della legge 297/1982 e dell'art. 96 del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Evidenzia che i requisiti di accesso al Fondo di Garanzia sono: 1) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
2) l'apertura di una procedura concorsuale;
3)
l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito e determinazione del suo esatto ammontare.
Nel caso di specie, ribadisce - come si evince dalle comunicazioni obbligatorie - che il rapporto di lavoro non è mai cessato ma è proseguito, senza soluzione di
4 continuità, con la società G.S.B. S.r.l. per cessione del ramo di azienda, unica obbligata a corrispondere i crediti.
L' richiama poi la sentenza n. 522/22, resa da questa Corte di appello, nel Pt_1
giudizio promosso dai lavoratori, tra cui la , che, contrariamente a quanto CP_1
sostenuto dal primo giudice, ha rigettato il ricorso avente ad oggetto il pagamento delle ultime tre mensilità, accertando, per quanto qui di interesse, che il rapporto di lavoro della alla data della domanda non era cessato in quanto, a seguito CP_1
della risoluzione della cessione del ramo di azienda a GSB s.r.l., il rapporto di lavoro era proseguito con il fallimento della CP_2
L'appellante invoca il giudicato esterno in ordine alla insussistenza dei presupposti per accedere al fondo di garanzia, stante la mancata prova del licenziamento da parte del fallimento della CP_2
Censura la sentenza anche laddove il primo giudice non ha valutato il difetto di definitività dell'ammissione al passivo.
Contesta la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'intervenuto pagamento della somma di € 6.958, 30 da parte della ditta cessionaria.
Ribadisce, come documentato dall'estratto del Fondo di Tesoreria e anche dall'Uniemens del mese novembre 2011, che la G.S.B. S.r.l. ha corrisposto alla il TFR versato presso il Fondo di Tesoreria, per un importo pari a € 6.958,83, CP_1
maturato tra gennaio 2007 e novembre 2011.
Ribadisce che l'attestazione di denuncia contributiva è un documento proveniente dall'azienda datrice di lavoro degli appellati e va ritenuta fonte di prova, posto che l'estratto di dati informatici della Pubblica Amministrazione gode di una presunzione di legittimità.
1.2. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove pone a carico dell' le spese processuali, non ricorrendo la soccombenza di esso ente. Pt_1
2. Stante il carattere preliminare, va esaminato il motivo di appello afferente all'eccepita decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970; il motivo è fondato e va accolto.
5 3. L'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, commi 2 e 3, prevede: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di Pt_1
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
“La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970”- Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014.
Inoltre, “La decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti
6 l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”- Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 3990 del 29/02/2016.
Ancora, la previsione di un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria, peraltro nella specie sufficientemente ampio e congruo, non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato, sicché non è ravvisabile alcun contrasto tra l'istituto in esame e la carta costituzionale
(cfr. Sez. L, Sentenza n. 15460 del 10/08/2004).
La Corte di cassazione ha chiarito, altresì, che “
6.1. Dalla lettura della suddetta normativa - all'interno della quale il disposto del cit. D.L. n. 103 del 1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come norma di interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus: - ove sia stato emanato un provvedimento dell' a seguito di un precedente ricorso amministrativo, la notifica del Pt_1
provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; - se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto, il termine decorre Pt_1
dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n.
88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza Pt_1
dell'atto reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido Pt_1
ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto
L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90
7 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato. Tali conclusioni sono confortate da un criterio ermeneutico che, basandosi non solo sulla lettera delle diverse disposizioni richiamate ma anche su principi logico-sistematici, forniscono le coordinate per risolvere le diverse problematiche oggetto del denunziato contrasto giurisprudenziale. Ma per il superamento delle numerose incertezze che sinora hanno caratterizzato punti non certo marginali in ordine alle prestazioni previdenziali risultano utili anche ulteriori considerazioni di carattere generale. I giudici di legittimità hanno più volte ribadito che la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art. 2968 e 2969
c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per
l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne
l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (così Cass. 27 marzo 1996 n. 2743, cui adde in epoca più recente ex plurimis: Cass. 1 dicembre 1998 n. 12141, che evidenzia come la decadenza sia una conseguenza del fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto durante il tempo stabilito, per cui l'ente previdenziale non ha alcun onere probatorio al riguardo); ed hanno, altresì, rimarcato come, per il suo carattere parafiscale, la finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni generali obbligatorie si contraddistingua per l'esistenza di un bilancio alimentato da prelievi obbligatori come i contributi, sicché l'ente previdenziale non può rinunziare alle decadenze, come pure non può derogare negozialmente alla disciplina legale di questa né riconoscere il diritto soggetto a termine decadenziale con effetti impeditivi del decorso del suddetto termine (Cass., Sez. Un., 4 luglio 1989 n. 3197, nonché più di recente, Cass. 27 marzo 1996 n. 2743). Ed è costante e ripetuta in materia previdenziale la statuizione giurisprudenziale della indisponibilità anche da parte dell'istituto assicurativo dei diritti scaturenti dal rapporto assicurativo, che si
8 traduce nella rilevabilità d'ufficio della decadenza (cfr. al riguardo: Cass. 18 luglio
2002 n. 10472 e Cass. 28 agosto 1997 n. 8122, con riferimento alla fattispecie di una domanda di prepensionamento L. 23 aprile 1981, n. 155, ex art. 16, comma 1…). 7.3.
Nè sotto altro versante può trascurarsi la considerazione che la giurisprudenza, sempre in ragione della specificità degli interessi da tutelare, ha - con riferimento ad un istituto da sempre configurato come eccezione in senso stretto in quanto rimesso alla esclusiva disponibilità delle parti - riconosciuto la rilevabilità d'ufficio anche della prescrizione (cfr. al riguardo: Cass. 6 dicembre 1995 n. 12538 e Cass. 18 novembre 1997 n. 11479, che hanno rilevato come del resto il principio della irrinunciabilità della prescrizione sia espressamente previsto anche dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 ostativo del pagamento dei contributi previdenziali prescritti, aggiungendo anche che esso è consono ad un sistema previdenziale avente uno spiccato carattere pubblicistico, nell'ambito del quale è necessario, per la certezza dei rapporti tra l'ente gestore e i cittadini, che i contributi da versare o da rimborsare non siano prescritti e che, comunque, non sia lasciata alla discrezione dell'interessato la possibilità di far valere o meno l'avvenuta prescrizione). È, dunque, di comune condivisione l'opinione della piena permeabilità della materia in esame ad interessi di natura pubblicistica. In questa direzione si è mossa, infatti, anche la dottrina che ha rilevato che: la previsione legale di una autonoma fase contenziosa amministrativa, pur essendo dettata dalla finalità di offrire al privato cittadino - oltre all'azione giudiziaria - anche un ulteriore, più economico ed immediato strumento di tutela, è soprattutto funzionalizzata a garantire, con il doveroso controllo del provvedimento, una limitazione nel tempo - attraverso la predeterminazione di termini procedurali, - della impugnabilità di tale provvedimento e, quindi, della precarietà dell'atto amministrativo da emettere;
che una finalità indubbiamente acceleratoria va assegnata alla L. n. 533 del 1973, art. 7 secondo cui la richiesta all'Istituto assicuratore si intende a tutti gli effetti di legge (e quindi anche per l'eventuale decorrenza degli interessi moratori) rigettata quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, senza
9 che l'istituto si sia pronunziato;
che il procedimento di cui al contenzioso amministrativo viene preso in considerazione quale punto di riferimento per il computo del termine di decadenza sostanziale (D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come novellato dalla L. n. 438 del 1990, art. 4), entro il quale l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento deve essere proposta (tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici ed un anno per le controversie in materia di prestazioni minori). L'evidenziato stretto collegamento tra i termini del contenzioso amministrativo e quelli (tre anni ed un anno in ragione, come si è detto, della diversa natura delle prestazioni) legislativamente fissati a pena di decadenza sostanziale, impongono all'interprete - sulla base dell'innegabile loro finalità acceleratoria - di ritenere nel loro complesso che tali termini risultino "indifferenti" - nei sensi in precedenza precisati - alle condotte dell'assicurato ma anche dello stesso istituto previdenziale, volte a snaturarne le indicate finalità ed ad alterare l'intero impianto normativo, che predetermina in maniera articolata ed esaustiva i termini del passaggio dalle procedure amministrative all'ordinario processo previdenziale” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 12.718/09)”- sentenza n. 12718 del 29.5.2009.
In senso conforme (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15969 del 27/06/2017), è stato precisato che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n.
533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo
10 spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”.
Alla stregua dei superiori principi, la domanda giudiziale volta a far valere la prestazione previdenziale in esame (ricorso per decreto ingiuntivo) è stata proposta tardivamente, decorso un anno dalla scadenza del termine di trecento giorni (previsto per la definizione del procedimento amministrativo) dalla presentazione della domanda amministrativa;
quest'ultima è stata inoltrata in via telematica in data
24.03.2017, sicché il termine ultimo per l'esercizio dell'azione giudiziale scadeva in data 18.01.2019; il ricorso monitorio è stato depositato il 18.02.2019, oltre il termine suddetto.
Né può rilevare quanto dedotto dall'appellata, ovvero che “a fronte della domanda avanzata dal ricorrente il 24.03.2017 in fase amministrativa, l'istituto convenuto aveva inviato la comunicazione di rigetto della stessa in data 30.7.2018, il ricorrente nei successivi 90 gg. (previsto nella lettera di rigetto) aveva inoltrato il ricorso amministrativo al Comitato provinciale in data 22.10.2018 ed alla scadenza dei 90 gg. in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, aveva proposto entro l'anno azione giudiziaria con il ricorso in esame”; come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, né la condotta dell' , di ritardo nella definizione del procedimento Pt_1
amministrativo, né la condotta dal privato, di tardiva proposizione del ricorso amministrativo, possono incidere sul decorso di decadenza, che si ribadisce ha natura di ordine pubblico e non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale.
Parimenti non rilevano in questa sede eventuali condotte contraddittorie dell'ente relative alla liquidazione della prestazione in favore di taluni lavoratori nonostante l'intervenuta decadenza.
11 4. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende superfluo l'esame delle ulteriori censure.
5. Peraltro, per completezza, sarebbe fondata anche l'eccezione di giudicato esterno in ordine all'accertamento della insussistenza dei presupposti per accedere al fondo di garanzia, stante la mancata prova del licenziamento da parte del fallimento della come già ritenuto da questa Corte con sentenza n. 542/2024, CP_2
che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo n. 314/2019 reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro in data 12.3.2019, notificato il 15.03.2019, va revocato.
7. Le spese, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione dell' avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2019 del Tribunale di Pt_1
Siracusa e, per l'effetto, revoca lo stesso;
condanna l'appellata a pagare in favore dell' le spese processuali di entrambi Pt_1
i gradi di giudizio, che liquida in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il presente grado, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatrice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 896/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avv.ti Ivano Marcedone, Manlio Galeano e PI SE;
appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Spallino;
appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – Fondo di Garanzia - TFR Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 72/2023 del 24.8.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava l'opposizione spiegata dall' avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
314/2019, emesso dal medesimo Tribunale, con cui aveva intimato Controparte_1
all'ente il pagamento della complessiva somma di € 11.647,93 a titolo di TFR a
1 carico del Fondo di garanzia, oltre interessi e rivalutazione nonché spese legali.
Condannava l' alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta. Pt_1
Il Tribunale dava atto che l'ente aveva eccepito: l'intervenuta decadenza del diritto al pagamento del TFR per decorso del termine previsto dall'art. 47 del DPR n.
639/1970; l'assenza di un provvedimento definitivo di ammissione al passivo, posto che l'ammissione del credito nell'ambito della procedura fallimentare della era stato disposto con riserva di verifica degli importi versati al fondo CP_2
di tesoreria dell' e/o delle gestioni complementari private;
che il rapporto di Pt_1
lavoro della non era cessato ma era proseguito con la società GSB s.r.l., CP_1
cessionaria del ramo di azienda della e che la società cessionaria era CP_2
divenuta debitrice dell'intero TFR dovuto;
che la stessa società GSB s.r.l. aveva versato all'odierna appellata il TFR maturato dal 2007 al 2011 e quindi, comunque, dall'importo chiesto doveva detrarsi la somma di € 6.958,30; la natura previdenziale della Prestazione del Fondo di Garanzia in relazione al TFR con esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazioni riconosciuti con il decreto ingiuntivo.
Preliminarmente il primo giudice rigettava l'eccezione di decadenza.
In particolare, osservava che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto nel termine dell'anno dalla comunicazione dell'istituto del provvedimento di rigetto della domanda, intervenuta il 30.7.2018, ritenendo corretto far decorrere il termine di legge dalla suddetta comunicazione e non dalla domanda presentata in data 24.3.2017.
Rilevava, in merito alla mancata definitività dell'ammissione al passivo, la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori la cui domanda era stata accolta in sede giudiziaria o amministrativa;
riteneva, quindi, che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo e la verifica riguardasse solo la data del pagamento e non l'an della prestazione.
Osservava che l' non aveva provato la liquidazione seppure parziale del TFR, Pt_1
sebbene con il citato provvedimento dell'1.12.2020 aveva invitato l'appellante a produrre idonea documentazione.
2 Parimenti non riconosceva valenza ai provvedimenti giudiziari richiamati dall'appellante, in particolare la sentenza n. 522/2022 della Corte di Appello, stante che la fattispecie non riguardava la posizione dell'appellata, per la quale non si era tenuto conto dell'intervenuta risoluzione del contratto di cessione del ramo d'azienda, intervenuta il 27.12.2011; riteneva, quindi, che il rapporto di lavoro era tornato per intero nell'alveo della CP_2
Rilevava che la distinzione tra Fondo di tesoreria e Fondo di Garanzia non riguardava la , stante che la stessa aveva dovuto azionare il ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo per avere riconosciuto quanto dovuto.
Infine, riteneva che la certificazione Uni Emens, in quanto flusso telematico unico di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, non documentava in modo univoco quanto sostenuto dall' . Pt_1
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con ricorso depositato il 26 Pt_1
ottobre 2023. Resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 47 DPR 639/1970.
Rileva che l'odierna appellata ha inoltrato all' di Siracusa la domanda in data Pt_1
24.3.2017.
Ribadisce che le prestazioni corrisposte dal Fondo di Garanzia sono soggette per legge alla decadenza annuale, decorrente dalla data di presentazione della domanda.
Richiamato l'art. 47 DPR 639/1970, rileva che nel caso di specie in relazione alla domanda del 24.3.2017, il termine di decadenza è spirato il 18.1.2019, atteso che il trecentesimo giorno dal 24.3.2017 cadeva il 18.1.2018, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 18.2.2019, oltre l'anno, maggiorato dei 300 giorni quale termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo.
3 Evidenzia che è irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, il comportamento tenuto dall'ente previdenziale, considerata la natura pubblicistica dell'istituto della decadenza.
Richiama la giurisprudenza di legittimità seconod cui la decadenza opera a prescindere dal comportamento delle parti, “sicché sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata — nei sensi sopra precisati — la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anche essa tardiva”.
Osservava che nell'area di generale irrilevanza dei comportamenti delle parti, ai fini del decorso dei termini, devono farsi rientrare anche gli atti interlocutori dell'istituto assicurativo o i provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo.
Ribadisce la natura pubblicistica dell'istituto della decadenza che può essere impedito solo dal compimento dell'atto previsto.
Rileva che la preliminare eccezione di decadenza rigettata dal Tribunale, era stata accolta in precedenti decisioni dello stess ufficio giudiziario, passate in cosa giudicata.
In particolare, richiama le sentenze nn. 715 e 716 del 24.9.2020, n. 174/2021 e n.
1185/2022, intervenute in fattispecie analoghe a quella per cui è causa, in quanto promosse da colleghi di lavoro dell'odierna appellata ed aventi il medesimo oggetto.
1.1. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2 della legge 297/1982 e dell'art. 96 del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Evidenzia che i requisiti di accesso al Fondo di Garanzia sono: 1) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
2) l'apertura di una procedura concorsuale;
3)
l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito e determinazione del suo esatto ammontare.
Nel caso di specie, ribadisce - come si evince dalle comunicazioni obbligatorie - che il rapporto di lavoro non è mai cessato ma è proseguito, senza soluzione di
4 continuità, con la società G.S.B. S.r.l. per cessione del ramo di azienda, unica obbligata a corrispondere i crediti.
L' richiama poi la sentenza n. 522/22, resa da questa Corte di appello, nel Pt_1
giudizio promosso dai lavoratori, tra cui la , che, contrariamente a quanto CP_1
sostenuto dal primo giudice, ha rigettato il ricorso avente ad oggetto il pagamento delle ultime tre mensilità, accertando, per quanto qui di interesse, che il rapporto di lavoro della alla data della domanda non era cessato in quanto, a seguito CP_1
della risoluzione della cessione del ramo di azienda a GSB s.r.l., il rapporto di lavoro era proseguito con il fallimento della CP_2
L'appellante invoca il giudicato esterno in ordine alla insussistenza dei presupposti per accedere al fondo di garanzia, stante la mancata prova del licenziamento da parte del fallimento della CP_2
Censura la sentenza anche laddove il primo giudice non ha valutato il difetto di definitività dell'ammissione al passivo.
Contesta la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'intervenuto pagamento della somma di € 6.958, 30 da parte della ditta cessionaria.
Ribadisce, come documentato dall'estratto del Fondo di Tesoreria e anche dall'Uniemens del mese novembre 2011, che la G.S.B. S.r.l. ha corrisposto alla il TFR versato presso il Fondo di Tesoreria, per un importo pari a € 6.958,83, CP_1
maturato tra gennaio 2007 e novembre 2011.
Ribadisce che l'attestazione di denuncia contributiva è un documento proveniente dall'azienda datrice di lavoro degli appellati e va ritenuta fonte di prova, posto che l'estratto di dati informatici della Pubblica Amministrazione gode di una presunzione di legittimità.
1.2. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove pone a carico dell' le spese processuali, non ricorrendo la soccombenza di esso ente. Pt_1
2. Stante il carattere preliminare, va esaminato il motivo di appello afferente all'eccepita decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970; il motivo è fondato e va accolto.
5 3. L'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, commi 2 e 3, prevede: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di Pt_1
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
“La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970”- Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014.
Inoltre, “La decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti
6 l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”- Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 3990 del 29/02/2016.
Ancora, la previsione di un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria, peraltro nella specie sufficientemente ampio e congruo, non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato, sicché non è ravvisabile alcun contrasto tra l'istituto in esame e la carta costituzionale
(cfr. Sez. L, Sentenza n. 15460 del 10/08/2004).
La Corte di cassazione ha chiarito, altresì, che “
6.1. Dalla lettura della suddetta normativa - all'interno della quale il disposto del cit. D.L. n. 103 del 1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come norma di interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus: - ove sia stato emanato un provvedimento dell' a seguito di un precedente ricorso amministrativo, la notifica del Pt_1
provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; - se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto, il termine decorre Pt_1
dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n.
88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza Pt_1
dell'atto reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido Pt_1
ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto
L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90
7 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato. Tali conclusioni sono confortate da un criterio ermeneutico che, basandosi non solo sulla lettera delle diverse disposizioni richiamate ma anche su principi logico-sistematici, forniscono le coordinate per risolvere le diverse problematiche oggetto del denunziato contrasto giurisprudenziale. Ma per il superamento delle numerose incertezze che sinora hanno caratterizzato punti non certo marginali in ordine alle prestazioni previdenziali risultano utili anche ulteriori considerazioni di carattere generale. I giudici di legittimità hanno più volte ribadito che la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art. 2968 e 2969
c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per
l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne
l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (così Cass. 27 marzo 1996 n. 2743, cui adde in epoca più recente ex plurimis: Cass. 1 dicembre 1998 n. 12141, che evidenzia come la decadenza sia una conseguenza del fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto durante il tempo stabilito, per cui l'ente previdenziale non ha alcun onere probatorio al riguardo); ed hanno, altresì, rimarcato come, per il suo carattere parafiscale, la finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni generali obbligatorie si contraddistingua per l'esistenza di un bilancio alimentato da prelievi obbligatori come i contributi, sicché l'ente previdenziale non può rinunziare alle decadenze, come pure non può derogare negozialmente alla disciplina legale di questa né riconoscere il diritto soggetto a termine decadenziale con effetti impeditivi del decorso del suddetto termine (Cass., Sez. Un., 4 luglio 1989 n. 3197, nonché più di recente, Cass. 27 marzo 1996 n. 2743). Ed è costante e ripetuta in materia previdenziale la statuizione giurisprudenziale della indisponibilità anche da parte dell'istituto assicurativo dei diritti scaturenti dal rapporto assicurativo, che si
8 traduce nella rilevabilità d'ufficio della decadenza (cfr. al riguardo: Cass. 18 luglio
2002 n. 10472 e Cass. 28 agosto 1997 n. 8122, con riferimento alla fattispecie di una domanda di prepensionamento L. 23 aprile 1981, n. 155, ex art. 16, comma 1…). 7.3.
Nè sotto altro versante può trascurarsi la considerazione che la giurisprudenza, sempre in ragione della specificità degli interessi da tutelare, ha - con riferimento ad un istituto da sempre configurato come eccezione in senso stretto in quanto rimesso alla esclusiva disponibilità delle parti - riconosciuto la rilevabilità d'ufficio anche della prescrizione (cfr. al riguardo: Cass. 6 dicembre 1995 n. 12538 e Cass. 18 novembre 1997 n. 11479, che hanno rilevato come del resto il principio della irrinunciabilità della prescrizione sia espressamente previsto anche dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 ostativo del pagamento dei contributi previdenziali prescritti, aggiungendo anche che esso è consono ad un sistema previdenziale avente uno spiccato carattere pubblicistico, nell'ambito del quale è necessario, per la certezza dei rapporti tra l'ente gestore e i cittadini, che i contributi da versare o da rimborsare non siano prescritti e che, comunque, non sia lasciata alla discrezione dell'interessato la possibilità di far valere o meno l'avvenuta prescrizione). È, dunque, di comune condivisione l'opinione della piena permeabilità della materia in esame ad interessi di natura pubblicistica. In questa direzione si è mossa, infatti, anche la dottrina che ha rilevato che: la previsione legale di una autonoma fase contenziosa amministrativa, pur essendo dettata dalla finalità di offrire al privato cittadino - oltre all'azione giudiziaria - anche un ulteriore, più economico ed immediato strumento di tutela, è soprattutto funzionalizzata a garantire, con il doveroso controllo del provvedimento, una limitazione nel tempo - attraverso la predeterminazione di termini procedurali, - della impugnabilità di tale provvedimento e, quindi, della precarietà dell'atto amministrativo da emettere;
che una finalità indubbiamente acceleratoria va assegnata alla L. n. 533 del 1973, art. 7 secondo cui la richiesta all'Istituto assicuratore si intende a tutti gli effetti di legge (e quindi anche per l'eventuale decorrenza degli interessi moratori) rigettata quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, senza
9 che l'istituto si sia pronunziato;
che il procedimento di cui al contenzioso amministrativo viene preso in considerazione quale punto di riferimento per il computo del termine di decadenza sostanziale (D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come novellato dalla L. n. 438 del 1990, art. 4), entro il quale l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento deve essere proposta (tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici ed un anno per le controversie in materia di prestazioni minori). L'evidenziato stretto collegamento tra i termini del contenzioso amministrativo e quelli (tre anni ed un anno in ragione, come si è detto, della diversa natura delle prestazioni) legislativamente fissati a pena di decadenza sostanziale, impongono all'interprete - sulla base dell'innegabile loro finalità acceleratoria - di ritenere nel loro complesso che tali termini risultino "indifferenti" - nei sensi in precedenza precisati - alle condotte dell'assicurato ma anche dello stesso istituto previdenziale, volte a snaturarne le indicate finalità ed ad alterare l'intero impianto normativo, che predetermina in maniera articolata ed esaustiva i termini del passaggio dalle procedure amministrative all'ordinario processo previdenziale” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 12.718/09)”- sentenza n. 12718 del 29.5.2009.
In senso conforme (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15969 del 27/06/2017), è stato precisato che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n.
533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo
10 spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”.
Alla stregua dei superiori principi, la domanda giudiziale volta a far valere la prestazione previdenziale in esame (ricorso per decreto ingiuntivo) è stata proposta tardivamente, decorso un anno dalla scadenza del termine di trecento giorni (previsto per la definizione del procedimento amministrativo) dalla presentazione della domanda amministrativa;
quest'ultima è stata inoltrata in via telematica in data
24.03.2017, sicché il termine ultimo per l'esercizio dell'azione giudiziale scadeva in data 18.01.2019; il ricorso monitorio è stato depositato il 18.02.2019, oltre il termine suddetto.
Né può rilevare quanto dedotto dall'appellata, ovvero che “a fronte della domanda avanzata dal ricorrente il 24.03.2017 in fase amministrativa, l'istituto convenuto aveva inviato la comunicazione di rigetto della stessa in data 30.7.2018, il ricorrente nei successivi 90 gg. (previsto nella lettera di rigetto) aveva inoltrato il ricorso amministrativo al Comitato provinciale in data 22.10.2018 ed alla scadenza dei 90 gg. in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, aveva proposto entro l'anno azione giudiziaria con il ricorso in esame”; come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, né la condotta dell' , di ritardo nella definizione del procedimento Pt_1
amministrativo, né la condotta dal privato, di tardiva proposizione del ricorso amministrativo, possono incidere sul decorso di decadenza, che si ribadisce ha natura di ordine pubblico e non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale.
Parimenti non rilevano in questa sede eventuali condotte contraddittorie dell'ente relative alla liquidazione della prestazione in favore di taluni lavoratori nonostante l'intervenuta decadenza.
11 4. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende superfluo l'esame delle ulteriori censure.
5. Peraltro, per completezza, sarebbe fondata anche l'eccezione di giudicato esterno in ordine all'accertamento della insussistenza dei presupposti per accedere al fondo di garanzia, stante la mancata prova del licenziamento da parte del fallimento della come già ritenuto da questa Corte con sentenza n. 542/2024, CP_2
che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo n. 314/2019 reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro in data 12.3.2019, notificato il 15.03.2019, va revocato.
7. Le spese, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione dell' avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2019 del Tribunale di Pt_1
Siracusa e, per l'effetto, revoca lo stesso;
condanna l'appellata a pagare in favore dell' le spese processuali di entrambi Pt_1
i gradi di giudizio, che liquida in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il presente grado, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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