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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13947/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13947/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINDINELLA Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. LUCCHESE PAOLA ( ) VIA MARCONI 9 40122 C.F._2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 9 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. RINDINELLA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), già contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nata a [...], Cuba, il 08.02.1983) per chiedere la Controparte_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Playa – Cuba, in data 16.06.2010 – con atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pianoro (BO) al n. 32, Parte II, Serie C, anno 2010.
Dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1098/2024 pubblicata il 11.04.2024 il Tribunale di Bologna pronunciava la sentenza di separazione personale tra i coniugi e, con separata ordinanza, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento del matrimonio.
La convenuta, già dichiarata contumace nel procedimento di separazione, non si costituiva né compariva in giudizio, nonostante la ritualità di tutte le notifiche effettuatole, ivi compresa quella relativa alla sentenza di separazione e all'ordinanza di rimessione sul ruolo della causa (doc. 2 – 07.05.2025)
All'udienza del 08.05.2025, sentito personalmente il ricorrente e vista la impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione data la assenza della convenuta, il Giudice invitava le procuratrici a discutere oralmente e tratteneva la causa in decisione.
****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 1098/2024 pubblicata il 11.04.2024 ed è trascorso ben più di un anno senza che le parti si siano riconciliate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione che si protrae ininterrottamente da 10 anni, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della convenuta, nonché dalle dichiarazioni di parte ricorrente.
Il sig. , infatti, sentito personalmente, ha dichiarato “non vedo mia moglie da ormai 10 anni” – Pt_1 ovvero da quando la convenuta avrebbe lasciato l'Italia per trasferirsi prima a Cuba (suo paese di origine) e poi negli USA (ove ha ricevuto la notifica) – aggiungendo che la signora, contattata telefonicamente, avrebbe espresso il proprio assenso allo scioglimento del matrimonio “ci siamo sentiti. Lei è d'accordo, anzi, ci abbiamo messo troppo tempo” (dichiarazioni rese a verbale).
Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, infine, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta, non costituendosi, non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], Cuba, il 08.02.1983) Controparte_1
Unitesi in matrimonio a Playa – Cuba, in data 16.06.2010 – con atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pianoro (BO) al n. 32, Parte II, Serie C, anno 2010.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pianoro (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza. pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11.06.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno PERLA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13947/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINDINELLA Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. LUCCHESE PAOLA ( ) VIA MARCONI 9 40122 C.F._2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 9 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. RINDINELLA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), già contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nata a [...], Cuba, il 08.02.1983) per chiedere la Controparte_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Playa – Cuba, in data 16.06.2010 – con atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pianoro (BO) al n. 32, Parte II, Serie C, anno 2010.
Dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1098/2024 pubblicata il 11.04.2024 il Tribunale di Bologna pronunciava la sentenza di separazione personale tra i coniugi e, con separata ordinanza, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento del matrimonio.
La convenuta, già dichiarata contumace nel procedimento di separazione, non si costituiva né compariva in giudizio, nonostante la ritualità di tutte le notifiche effettuatole, ivi compresa quella relativa alla sentenza di separazione e all'ordinanza di rimessione sul ruolo della causa (doc. 2 – 07.05.2025)
All'udienza del 08.05.2025, sentito personalmente il ricorrente e vista la impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione data la assenza della convenuta, il Giudice invitava le procuratrici a discutere oralmente e tratteneva la causa in decisione.
****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 1098/2024 pubblicata il 11.04.2024 ed è trascorso ben più di un anno senza che le parti si siano riconciliate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione che si protrae ininterrottamente da 10 anni, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della convenuta, nonché dalle dichiarazioni di parte ricorrente.
Il sig. , infatti, sentito personalmente, ha dichiarato “non vedo mia moglie da ormai 10 anni” – Pt_1 ovvero da quando la convenuta avrebbe lasciato l'Italia per trasferirsi prima a Cuba (suo paese di origine) e poi negli USA (ove ha ricevuto la notifica) – aggiungendo che la signora, contattata telefonicamente, avrebbe espresso il proprio assenso allo scioglimento del matrimonio “ci siamo sentiti. Lei è d'accordo, anzi, ci abbiamo messo troppo tempo” (dichiarazioni rese a verbale).
Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, infine, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta, non costituendosi, non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], Cuba, il 08.02.1983) Controparte_1
Unitesi in matrimonio a Playa – Cuba, in data 16.06.2010 – con atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pianoro (BO) al n. 32, Parte II, Serie C, anno 2010.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pianoro (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza. pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11.06.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno PERLA
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