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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 191/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 1005/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 2.05.2023, pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vespertina;
Parte_1
- appellante - e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Mario Esposito;
- appellata -
All'udienza del 17.10.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note di precisazione scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che era titolare del rapporto di conto corrente n. 6136663/01/49 acceso in data 21.08.1990 presso la , cui nel tempo è subentrata la Controparte_2 CP_3 e poi ancora (convenuta), che nel corso del rapporto la banca avrebbe
[...] Controparte_1 applicato interessi anatocistici, tassi di interesse determinati mediante rinvio agli usi piazza, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite, anticipato la valuta degli addebiti e posticipato quella degli accrediti, operato variazioni in violazione dell'art. 118 TUB e applicato un TAEG superiore al tasso soglia dell'usura, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo l'accertamento delle nullità contrattuali Controparte_4 e delle altre violazioni di legge allegate nella propria domanda, nonché la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in relazione al rapporto di conto corrente conclusosi in data 24.04.2014, con importi quantificabili mediante CTU. Si costituiva la banca chiedendo preliminarmente il mutamento del rito ritenendo la controversia meritevole di trattazione non sommaria;
nel merito, rilevava la prescrizione delle
Pag. 1 di 5 pretese restitutorie afferenti al periodo precedente alla data del 31.07.2020 e comunque chiedeva il rigetto di tutte le domande attrici perché infondate in fatto e diritto. Mutato il rito da sommario in ordinario, espletata CTU contabile, con la sentenza appellata il Tribunale di Taranto dichiarava la nullità dell'art. 7 comma 2 e comma 3 delle condizioni generali dei contratto di conto corrente stipulato tra le parti il 21.08.1990, rigettava l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla banca, accertava il saldo finale del conto corrente alla data del 24.04.2014 in € 1.852,40 a credito del correntista e condannava la banca al relativo pagamento, oltre alle spese di lite. Con citazione notificata il 24.05.2023 il proponeva appello allegando che il Parte_1 Tribunale di Taranto avrebbe errato nella quantificazione degli importi ripetibili, interpretando erroneamente le risultanze della relazione di consulenza che, ove correttamente intese, avrebbero dovuto dar luogo alla rideterminazione del saldo in favore del correntista in € 21.040,42. Si costituiva nel giudizio di appello la banca rilevando in primo luogo Controparte_5 l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, in secondo luogo l'infondatezza dello stesso.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, proposta dalla banca ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. nella propria comparsa di risposta.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., nell'unico motivo di appello proposto sono state infatti individuate la parte della sentenza censurata in quella determinativa del saldo a credito dell'appellante, la modifica richiesta nella condanna della banca a restituire la maggior somma indicata dall'appellante, le ragioni dell'impugnazione nell'errata valutazione delle risultanze della c.t.u. che se correttamente valutate avrebbero portato a determinare il saldo finale del rapporto in quello indicato nell'atto di appello, la violazione di legge nella violazione dello art. 116 c.p.c. commessa dal tribunale nella valutazione della c.t.u. E la specificità dell'appello è confermata indirettamente dalla circostanza che la banca si è difesa nel merito dell'appello avverso.
Quanto ai profili di inammissibilità per manifesta infondatezza dedotti dall'appellata ex art. 348 bis c.p.c., premesso che a seguito della modifica all'art. 348 bis cpc apportata dal D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), per i procedimenti introdotti a partire dal 1 marzo 2023 (come quello presente), la dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza dell'appello ha perso la natura di pronuncia sommaria per assumere quella di vera e propria decisione di rigetto dell'appello, che nel caso in esame non è stata disposta la discussione orale ex art. 348 bis c.p.c. si rileva che l'appello va deciso con sentenza dopo aver trattato la causa con il rito “ordinario” ex art. 352 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, con un unico motivo di impugnazione il Parte_1 censura la sentenza in quanto in essa il tribunale avrebbe «male interpretato i risultati della indagine peritale, discostandosi inopinatamente da quelle che sono state invece le conclusioni a cui il CTU è pervenuto violando in tal modo i presupposti di cui all'art. 116 cpc». La censura involge le modalità, disattese dal tribunale, con le quali l'ausiliare ha proceduto all'accertamento del saldo (rectius: dei saldi) del rapporto. Non avendo il correntista prodotto in giudizio la sequenza completa degli estratti conto del rapporto bancario controverso, ma solo estratti relativi a quattro periodi temporali, segnatamente i periodi (1) dal 21.08.91 al 30.09.91, (2) dal 31.12.92 al 31.12.95, (3) dal 31.03.04 al 30.06.13 e (4) dal 30.09.13 al 24.04.14, l'ausiliare, verificate le condizioni contenute nelle disposizioni contrattuali e (laddove non pattuite) applicati gli artt. 117 e 118 TUB, in base ai criteri di rideterminazione indicati nel quesito postogli dal tribunale, ha provveduto alla rielaborazione del rapporto di conto corrente n. 6136663/01/49, accertandone il valore del saldo sia in modo ripartito
Pag. 2 di 5 (cioè per ciascuno dei quattro periodi temporali cui riferiva la produzione effettuata dal correntista), sia con riferimento al saldo finale del rapporto alla data di chiusura dello stesso. In particolare, il risultato ottenuto è stato il seguente:
- Saldo rettificato dal 21.08.91 al 30.09.91: euro 642,94 (da e/c: euro 189,41);
- Saldo rettificato dal 31.12.92 al 31.12.95: euro 860,76 (da e/c: euro - 9.298,25);
- Saldo rettificato dal 31.03.04 al 30.06.13: euro - 7.845,12 (da e/c: euro - 16.945,51);
- Saldo rettificato dal 30.09.13 al 24.04.14: euro 1.852,40 (da e/c: euro 524,91). L'ultimo dato, e cioè il saldo ricalcolato al momento della chiusura del conto, costituirebbe l'importo a credito del correntista che il Tribunale ha accertato, condannando la banca al relativo pagamento in favore dell'attore. Ad avviso dell'appellante, il tribunale, pur avendo accolto la domanda nel merito, avrebbe compiuto un grave errore di valutazione della CTU espletata, impostando la propria decisione sull'analisi di un solo periodo storico oggetto del ricalco, ossia il saldo del conto corrente dal 30/09/2013 al 24/04/2014, peraltro, anche in questo caso sbagliando. Ed infatti, sostiene l'appellante che le somme da restituire al correntista dovrebbero essere pari - per ciascuno dei detti periodi - alla differenza tra quanto è risultato a seguito del ricalcolo e quanto invece risultato dall'estratto conto prodotto dalla e dette somme sarebbero da CP_2 sommare per individuare il credito restitutorio complessivo. Eseguendo un'operazione di differenza algebrica per ciascuno dei periodi presi in considerazione, cioè considerando come importo ripetibile quanto emerge dalla differenza algebrica tra i saldi rideterminati dal c.t.u. e quelli indicati negli estratti conto (corrispondenti, per ciascuno dei quattro periodi in euro 453,53 + euro 10.159,01 + euro 9.100,39 + euro 1.327,49) deriverebbe un saldo totale a favore del correntista pari ad € 21.040,42, e in base a tale saldo così rettificato l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata.
Il motivo di appello non è condivisibile.
L'appellante, in mancanza di parte rilevante degli estratti conto e in presenza degli estratti conto relativi ai soli periodi suddetti, vorrebbe scindere il rapporto nei detti periodi e calcolare i saldi dei detti periodi singolarmente, per poi sommarli al fine di individuare la somma complessiva da restituirgli da parte della banca. Tale metodologia non può essere condivisa perché il rapporto di conto corrente era unitario e i saldi - pur rettificati - dei periodi suddetti (tranne quello finale di chiusura del conto) erano destinati ad essere assorbiti e sono stati assorbiti e variati nelle operazioni (non documentate per la mancata produzione dei relativi estratti conto) dei periodi successivi non documentati. In sintesi, i singoli saldi dei periodi documentati con gli estratti conto non potevano avere e conservare rilevanza autonoma in quanto modificati nel corso del rapporto dalle operazioni compiute nei periodi successivi non documentati, non potevano dunque costituire valori definitivi a cui commisurare il credito restitutorio del correntista.
Anche a voler inoltre - per mera ipotesi - scindere il rapporto nei detti periodi, non si condivide anche il metodo di individuazione delle somme asseritamente addebitate dalla banca illegittimamente per i periodi documentati. Una volta infatti rettificato il saldo del rapporto mediante l'epurazione dai numeri del conto degli addebiti illegittimi (interessi illegittimi, anatocismo contra legem, spese e competenze non previste, etc.), il saldo così rideterminato per ciascun periodo suddetto costituisce l'importo effettivo del rapporto dare e avere tra le parti già al netto degli addebiti illegittimi operati dalla banca. L'operazione suggerita dall'appellante, cioè di calcolare l'indebito mediante la differenza algebrica tra il saldo rettificato di ogni periodo suddetto e il saldo contabilizzato per lo stesso periodo dalla banca (con gli addebiti illegittimi dalla stessa effettuati), comporterebbe il
Pag. 3 di 5 riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di ripetizione non spettante al correntista perché il conto e i saldi suddetti rettificati già epurati dagli addebiti illegittimi. Il correntista finirebbe per beneficiare due volte della pronuncia di nullità delle appostazioni illegittime: una prima volta attraverso la rideterminazione del saldo previa purgazione di tali appostazioni;
una seconda volta attraverso l'operazione algebrica suggerita dall'appellante, e cioè operando la differenza tra il saldo ricalcolato e il saldo risultante dagli estratti conto. Ciò posto, l'operato del consulente d'ufficio, che ha individuato il saldo finale di chiusura del conto corrente partendo dal saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del periodo finale del rapporto per il quale siano stati prodotti in modo continuativo e completo gli estratti conto, appare corretto. Premesso infatti (1) che nelle controversie relative ai rapporti di conto corrente bancario, una volta che sia stata accertata la nullità di talune clausole contrattuali sfavorevoli al correntista o la non debenza dal correntista di spese e commissioni non pattuite, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di quanto dalla banca addebitato e preteso in virtù delle clausole nulle o mancanti, è suo onere, secondo le regole generali, provare il saldo reale a suo favore, (2) che lo può fare mediante la produzione di tutti gli estratti conto o a mezzo di qualsiasi elemento di prova idoneo a dimostrare l'inesistenza - alla fine del periodo non documentato - di qualsiasi saldo passivo per il correntista o l'esistenza di un saldo passivo inferiore a quello risultante dal primo estratto conto del periodo documentato o addirittura l'esistenza alla fine dal periodo non documentato di un suo credito (Cass. civ. sez. I 25.07.2023 22290, Cass. civ. sez. I 18.04.2023 n. 10293, Cass. civ. sez. I 3.03.2025 n. 5577), (3) che nel caso in cui non fornisca tale prova possono elaborarsi i conteggi dal primo saldo documentato, cioè dal saldo iniziale del primo estratto contro della serie completa degli estratti conto fino all'estinzione del conto corrente (in tal senso ex multis Cass. civ. sez. I 12.05.2022 n. 15253, Cass. civ. sez. I 27.12.2022 n. 37800, Cass. civ. sez. I 2.05.2019 n. 11543), applicando tali principi al caso in esame, considerato che l'unico periodo documentato in modo completo con tutti i relativi estratti conto è quello che va dal 30.09.2013 alla chiusura del conto in data 24.04.2014, il consulente ha correttamente iniziato il ricalcolo del saldo finale di chiusura (in data 24.04.2014) del rapporto partendo dal primo saldo disponibile del periodo ultimo completo di documentazione che va dal 30.09.2013 al 24.04.2014 per il quale sono stati prodotti tutti gli estratti conto.
Il consulente tecnico d'ufficio avrebbe potuto considerare quale saldo iniziale di partenza quello del 31.03.2004, operando poi un raccordo tra il saldo finale del periodo 31.03.2004 - 30.06.2013 e quello iniziale del periodo 30.09.2013 - 24.04.2014, raccordo possibile stante la brevità del periodo (solo tre mesi, il terzo trimestre 2013) dell'interruzione della serie degli estratti conto (per l'ammissibilità delle operazioni di raccordo quando riguardino alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, Cass. civ. sez. I 3.12.2018 n. 31187). Ma tale operato del consulente e la mancata operazione di raccordo non sono stati oggetto di motivi di appello. Peraltro, visto l'importo rilevante del saldo passivo rettificato alla data del 30.06.2013 pari ad € 7.845,12, se fosse stato effettuato il raccordo tra detto saldo e quello rettificato del 30.09.2013, per il correntista non sarebbe risultato alcun saldo a suo credito.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di appello, da liquidarsi secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n. 55 non avendo la causa implicato la trattazione di questioni giuridiche complesse e commisurato a tre fasi dovendosi escludere il compenso per l'istruzione e/o trattazione essendosi le parti limitate in appello a richiedere la rimessione della causa in decisione (per l'esclusione del compenso “… nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche
Pag. 4 di 5 ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali» (Cass. civ. sez. III 19/09/2025 n. 25664), seguono la soccombenza, con la condanna dell'appellante al rimborso delle spese in favore della banca. Avendo infatti l'appello un oggetto diverso dalla somma riconosciuta in primo grado al riguardando il pagamento Parte_1 di somma “ulteriore”, deve ritenersi che soccombente, per la richiesta in appello di tale ulteriore somma, sia la parte appellante. Diversamente opinando, si costringerebbe l'appellata a sopportare le spese di un appello infondato instaurato dall'altra parte, in violazione del principio di causalità che sta a fondamento della regola della soccombenza.
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo del di pagare altro importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n. 1005/2023 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1
nei confronti di con atto di citazione notificato il 24.05.2023, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.983,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP al e IVA come per legge.
Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Luca Bovino)
Pag. 5 di 5
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 191/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 1005/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 2.05.2023, pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vespertina;
Parte_1
- appellante - e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Mario Esposito;
- appellata -
All'udienza del 17.10.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note di precisazione scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che era titolare del rapporto di conto corrente n. 6136663/01/49 acceso in data 21.08.1990 presso la , cui nel tempo è subentrata la Controparte_2 CP_3 e poi ancora (convenuta), che nel corso del rapporto la banca avrebbe
[...] Controparte_1 applicato interessi anatocistici, tassi di interesse determinati mediante rinvio agli usi piazza, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite, anticipato la valuta degli addebiti e posticipato quella degli accrediti, operato variazioni in violazione dell'art. 118 TUB e applicato un TAEG superiore al tasso soglia dell'usura, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo l'accertamento delle nullità contrattuali Controparte_4 e delle altre violazioni di legge allegate nella propria domanda, nonché la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in relazione al rapporto di conto corrente conclusosi in data 24.04.2014, con importi quantificabili mediante CTU. Si costituiva la banca chiedendo preliminarmente il mutamento del rito ritenendo la controversia meritevole di trattazione non sommaria;
nel merito, rilevava la prescrizione delle
Pag. 1 di 5 pretese restitutorie afferenti al periodo precedente alla data del 31.07.2020 e comunque chiedeva il rigetto di tutte le domande attrici perché infondate in fatto e diritto. Mutato il rito da sommario in ordinario, espletata CTU contabile, con la sentenza appellata il Tribunale di Taranto dichiarava la nullità dell'art. 7 comma 2 e comma 3 delle condizioni generali dei contratto di conto corrente stipulato tra le parti il 21.08.1990, rigettava l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla banca, accertava il saldo finale del conto corrente alla data del 24.04.2014 in € 1.852,40 a credito del correntista e condannava la banca al relativo pagamento, oltre alle spese di lite. Con citazione notificata il 24.05.2023 il proponeva appello allegando che il Parte_1 Tribunale di Taranto avrebbe errato nella quantificazione degli importi ripetibili, interpretando erroneamente le risultanze della relazione di consulenza che, ove correttamente intese, avrebbero dovuto dar luogo alla rideterminazione del saldo in favore del correntista in € 21.040,42. Si costituiva nel giudizio di appello la banca rilevando in primo luogo Controparte_5 l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, in secondo luogo l'infondatezza dello stesso.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, proposta dalla banca ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. nella propria comparsa di risposta.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., nell'unico motivo di appello proposto sono state infatti individuate la parte della sentenza censurata in quella determinativa del saldo a credito dell'appellante, la modifica richiesta nella condanna della banca a restituire la maggior somma indicata dall'appellante, le ragioni dell'impugnazione nell'errata valutazione delle risultanze della c.t.u. che se correttamente valutate avrebbero portato a determinare il saldo finale del rapporto in quello indicato nell'atto di appello, la violazione di legge nella violazione dello art. 116 c.p.c. commessa dal tribunale nella valutazione della c.t.u. E la specificità dell'appello è confermata indirettamente dalla circostanza che la banca si è difesa nel merito dell'appello avverso.
Quanto ai profili di inammissibilità per manifesta infondatezza dedotti dall'appellata ex art. 348 bis c.p.c., premesso che a seguito della modifica all'art. 348 bis cpc apportata dal D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), per i procedimenti introdotti a partire dal 1 marzo 2023 (come quello presente), la dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza dell'appello ha perso la natura di pronuncia sommaria per assumere quella di vera e propria decisione di rigetto dell'appello, che nel caso in esame non è stata disposta la discussione orale ex art. 348 bis c.p.c. si rileva che l'appello va deciso con sentenza dopo aver trattato la causa con il rito “ordinario” ex art. 352 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, con un unico motivo di impugnazione il Parte_1 censura la sentenza in quanto in essa il tribunale avrebbe «male interpretato i risultati della indagine peritale, discostandosi inopinatamente da quelle che sono state invece le conclusioni a cui il CTU è pervenuto violando in tal modo i presupposti di cui all'art. 116 cpc». La censura involge le modalità, disattese dal tribunale, con le quali l'ausiliare ha proceduto all'accertamento del saldo (rectius: dei saldi) del rapporto. Non avendo il correntista prodotto in giudizio la sequenza completa degli estratti conto del rapporto bancario controverso, ma solo estratti relativi a quattro periodi temporali, segnatamente i periodi (1) dal 21.08.91 al 30.09.91, (2) dal 31.12.92 al 31.12.95, (3) dal 31.03.04 al 30.06.13 e (4) dal 30.09.13 al 24.04.14, l'ausiliare, verificate le condizioni contenute nelle disposizioni contrattuali e (laddove non pattuite) applicati gli artt. 117 e 118 TUB, in base ai criteri di rideterminazione indicati nel quesito postogli dal tribunale, ha provveduto alla rielaborazione del rapporto di conto corrente n. 6136663/01/49, accertandone il valore del saldo sia in modo ripartito
Pag. 2 di 5 (cioè per ciascuno dei quattro periodi temporali cui riferiva la produzione effettuata dal correntista), sia con riferimento al saldo finale del rapporto alla data di chiusura dello stesso. In particolare, il risultato ottenuto è stato il seguente:
- Saldo rettificato dal 21.08.91 al 30.09.91: euro 642,94 (da e/c: euro 189,41);
- Saldo rettificato dal 31.12.92 al 31.12.95: euro 860,76 (da e/c: euro - 9.298,25);
- Saldo rettificato dal 31.03.04 al 30.06.13: euro - 7.845,12 (da e/c: euro - 16.945,51);
- Saldo rettificato dal 30.09.13 al 24.04.14: euro 1.852,40 (da e/c: euro 524,91). L'ultimo dato, e cioè il saldo ricalcolato al momento della chiusura del conto, costituirebbe l'importo a credito del correntista che il Tribunale ha accertato, condannando la banca al relativo pagamento in favore dell'attore. Ad avviso dell'appellante, il tribunale, pur avendo accolto la domanda nel merito, avrebbe compiuto un grave errore di valutazione della CTU espletata, impostando la propria decisione sull'analisi di un solo periodo storico oggetto del ricalco, ossia il saldo del conto corrente dal 30/09/2013 al 24/04/2014, peraltro, anche in questo caso sbagliando. Ed infatti, sostiene l'appellante che le somme da restituire al correntista dovrebbero essere pari - per ciascuno dei detti periodi - alla differenza tra quanto è risultato a seguito del ricalcolo e quanto invece risultato dall'estratto conto prodotto dalla e dette somme sarebbero da CP_2 sommare per individuare il credito restitutorio complessivo. Eseguendo un'operazione di differenza algebrica per ciascuno dei periodi presi in considerazione, cioè considerando come importo ripetibile quanto emerge dalla differenza algebrica tra i saldi rideterminati dal c.t.u. e quelli indicati negli estratti conto (corrispondenti, per ciascuno dei quattro periodi in euro 453,53 + euro 10.159,01 + euro 9.100,39 + euro 1.327,49) deriverebbe un saldo totale a favore del correntista pari ad € 21.040,42, e in base a tale saldo così rettificato l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata.
Il motivo di appello non è condivisibile.
L'appellante, in mancanza di parte rilevante degli estratti conto e in presenza degli estratti conto relativi ai soli periodi suddetti, vorrebbe scindere il rapporto nei detti periodi e calcolare i saldi dei detti periodi singolarmente, per poi sommarli al fine di individuare la somma complessiva da restituirgli da parte della banca. Tale metodologia non può essere condivisa perché il rapporto di conto corrente era unitario e i saldi - pur rettificati - dei periodi suddetti (tranne quello finale di chiusura del conto) erano destinati ad essere assorbiti e sono stati assorbiti e variati nelle operazioni (non documentate per la mancata produzione dei relativi estratti conto) dei periodi successivi non documentati. In sintesi, i singoli saldi dei periodi documentati con gli estratti conto non potevano avere e conservare rilevanza autonoma in quanto modificati nel corso del rapporto dalle operazioni compiute nei periodi successivi non documentati, non potevano dunque costituire valori definitivi a cui commisurare il credito restitutorio del correntista.
Anche a voler inoltre - per mera ipotesi - scindere il rapporto nei detti periodi, non si condivide anche il metodo di individuazione delle somme asseritamente addebitate dalla banca illegittimamente per i periodi documentati. Una volta infatti rettificato il saldo del rapporto mediante l'epurazione dai numeri del conto degli addebiti illegittimi (interessi illegittimi, anatocismo contra legem, spese e competenze non previste, etc.), il saldo così rideterminato per ciascun periodo suddetto costituisce l'importo effettivo del rapporto dare e avere tra le parti già al netto degli addebiti illegittimi operati dalla banca. L'operazione suggerita dall'appellante, cioè di calcolare l'indebito mediante la differenza algebrica tra il saldo rettificato di ogni periodo suddetto e il saldo contabilizzato per lo stesso periodo dalla banca (con gli addebiti illegittimi dalla stessa effettuati), comporterebbe il
Pag. 3 di 5 riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di ripetizione non spettante al correntista perché il conto e i saldi suddetti rettificati già epurati dagli addebiti illegittimi. Il correntista finirebbe per beneficiare due volte della pronuncia di nullità delle appostazioni illegittime: una prima volta attraverso la rideterminazione del saldo previa purgazione di tali appostazioni;
una seconda volta attraverso l'operazione algebrica suggerita dall'appellante, e cioè operando la differenza tra il saldo ricalcolato e il saldo risultante dagli estratti conto. Ciò posto, l'operato del consulente d'ufficio, che ha individuato il saldo finale di chiusura del conto corrente partendo dal saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del periodo finale del rapporto per il quale siano stati prodotti in modo continuativo e completo gli estratti conto, appare corretto. Premesso infatti (1) che nelle controversie relative ai rapporti di conto corrente bancario, una volta che sia stata accertata la nullità di talune clausole contrattuali sfavorevoli al correntista o la non debenza dal correntista di spese e commissioni non pattuite, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di quanto dalla banca addebitato e preteso in virtù delle clausole nulle o mancanti, è suo onere, secondo le regole generali, provare il saldo reale a suo favore, (2) che lo può fare mediante la produzione di tutti gli estratti conto o a mezzo di qualsiasi elemento di prova idoneo a dimostrare l'inesistenza - alla fine del periodo non documentato - di qualsiasi saldo passivo per il correntista o l'esistenza di un saldo passivo inferiore a quello risultante dal primo estratto conto del periodo documentato o addirittura l'esistenza alla fine dal periodo non documentato di un suo credito (Cass. civ. sez. I 25.07.2023 22290, Cass. civ. sez. I 18.04.2023 n. 10293, Cass. civ. sez. I 3.03.2025 n. 5577), (3) che nel caso in cui non fornisca tale prova possono elaborarsi i conteggi dal primo saldo documentato, cioè dal saldo iniziale del primo estratto contro della serie completa degli estratti conto fino all'estinzione del conto corrente (in tal senso ex multis Cass. civ. sez. I 12.05.2022 n. 15253, Cass. civ. sez. I 27.12.2022 n. 37800, Cass. civ. sez. I 2.05.2019 n. 11543), applicando tali principi al caso in esame, considerato che l'unico periodo documentato in modo completo con tutti i relativi estratti conto è quello che va dal 30.09.2013 alla chiusura del conto in data 24.04.2014, il consulente ha correttamente iniziato il ricalcolo del saldo finale di chiusura (in data 24.04.2014) del rapporto partendo dal primo saldo disponibile del periodo ultimo completo di documentazione che va dal 30.09.2013 al 24.04.2014 per il quale sono stati prodotti tutti gli estratti conto.
Il consulente tecnico d'ufficio avrebbe potuto considerare quale saldo iniziale di partenza quello del 31.03.2004, operando poi un raccordo tra il saldo finale del periodo 31.03.2004 - 30.06.2013 e quello iniziale del periodo 30.09.2013 - 24.04.2014, raccordo possibile stante la brevità del periodo (solo tre mesi, il terzo trimestre 2013) dell'interruzione della serie degli estratti conto (per l'ammissibilità delle operazioni di raccordo quando riguardino alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, Cass. civ. sez. I 3.12.2018 n. 31187). Ma tale operato del consulente e la mancata operazione di raccordo non sono stati oggetto di motivi di appello. Peraltro, visto l'importo rilevante del saldo passivo rettificato alla data del 30.06.2013 pari ad € 7.845,12, se fosse stato effettuato il raccordo tra detto saldo e quello rettificato del 30.09.2013, per il correntista non sarebbe risultato alcun saldo a suo credito.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di appello, da liquidarsi secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n. 55 non avendo la causa implicato la trattazione di questioni giuridiche complesse e commisurato a tre fasi dovendosi escludere il compenso per l'istruzione e/o trattazione essendosi le parti limitate in appello a richiedere la rimessione della causa in decisione (per l'esclusione del compenso “… nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche
Pag. 4 di 5 ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali» (Cass. civ. sez. III 19/09/2025 n. 25664), seguono la soccombenza, con la condanna dell'appellante al rimborso delle spese in favore della banca. Avendo infatti l'appello un oggetto diverso dalla somma riconosciuta in primo grado al riguardando il pagamento Parte_1 di somma “ulteriore”, deve ritenersi che soccombente, per la richiesta in appello di tale ulteriore somma, sia la parte appellante. Diversamente opinando, si costringerebbe l'appellata a sopportare le spese di un appello infondato instaurato dall'altra parte, in violazione del principio di causalità che sta a fondamento della regola della soccombenza.
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo del di pagare altro importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n. 1005/2023 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1
nei confronti di con atto di citazione notificato il 24.05.2023, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.983,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP al e IVA come per legge.
Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Luca Bovino)
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