Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 08/09/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01523/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Attennante, Maria Loredana Casablanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Antonino Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 11/05/2023, notificato con racc. A/r n. -OMISSIS- il 14 giugno 2023, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- ha reso parere negativo sull’istanza presentata in data 9 dicembre 2004 per la sanatoria delle opere abusive realizzate in -OMISSIS-, Via -OMISSIS- snc,-OMISSIS-, e ha contestualmente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- ha reso parere negativo sull’istanza presentata dal ricorrente in data 9 dicembre 2004, per la sanatoria delle opere abusive realizzate in -OMISSIS-, Via -OMISSIS- snc,-OMISSIS- - concernenti la realizzazione di un capannone per attività artigianale - e ha contestualmente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere - violazione e falsa applicazione dell’art. 46, cc. 1 e 2, l.r. 28 dicembre 2004 n. 17, anche sotto il profilo della erroneità e difetto di istruttoria, in quanto sull’istanza di sanatoria si sarebbe formato il silenzio assenso.
2) Omessa comunicazione del preavviso di diniego – violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, diretto a censurare la mancata comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
3) Violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 3 l. 7 Agosto 1990 n. 241, in relazione agli artt. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (e relativo allegato 1), convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, 9 l. 24 marzo 1989 n. 122, 3 l. 6 Giugno 2001 n. 380, e 3 della Costituzione. Eccesso di potere per
travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto d’istruttoria e motivazione e disparità di
trattamento.
L’abuso edilizio realizzato, consistente nella costruzione di un capannone ad una elevazione fuori terra, della superficie di mq. 73,95 e con un volume complessivo di mc.348,00, destinato ad attività artigianale, sarebbe un abuso edilizio non rilevante, rientrante nella tipologia di intervento prevista
dall’art. 32 della L. 326/2003, mentre il provvedimento impugnato, emesso a 15 anni di distanza dalla presentazione dell’istanza di sanatoria, fa riferimento alla circolare assessoriale n. 2 in data 30 dicembre 2022, la quale si fonda su una lettura restrittiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, in asserito contrasto con le indicazioni interpretative rese dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con parere n. 291/10 nell’Adunanza del 31 gennaio 2012, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta.
Il provvedimento sarebbe, dunque, affetto da travisamento ed erronea valutazione dei fatti, con difetto di istruttoria e di motivazione, essendo l’area su cui insiste l’abuso edilizio in contestazione gravata da vincolo di inedificabilità relativa, ragione per cui una tempestiva istruttoria avrebbe consentito la definizione favorevole della pratica sotto la vigenza della precedente normativa, ciò da cui discenderebbe disparità di trattamento in base alla mera cronologia del riscontro alle istanze di sanatoria.
Parte ricorrente ha infine richiamato la circolare dell’Assessorato n.12 prot. n.39503 del 20 aprile 2007 che, nel dettare chiarimenti in ordine alla “relazione paesaggistica” a far data dal 1 gennaio 2007, escludeva le istanze di condono edilizio dalla procedura di valutazione paesaggistica.
Si sono costituiti per resistere al ricorso l’Amministrazione regionale intimata e il Comune di -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Ai fini del decidere, giova muovere dagli approdi della giurisprudenza della Sezione in tema di sanabilità delle opere eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio in ambiti sottoposti a vincolo.
Al riguardo, si richiama, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa, quanto affermato con sentenza 27 giugno 2025, n. 2040, secondo cui «…Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che le opere, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l. reg. sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l. reg. sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini citati…».
Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).
Non vi è, quindi, ragione di disattendere la granitica giurisprudenza (sul punto, cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; e Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781; Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5663) secondo cui, come è stato già evidenziato, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le condizioni che già sono state indicate: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo assoluto o relativo; b) opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) opere che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai n. 4, n. 5, e n. 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 236/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Quanto poi al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite n. 291/10 del 31.1.2012 (richiamato nel ricorso), giova evidenziare che lo stesso Giudice d’Appello ha da ultimo affermato che: “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve […] ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi” (cfr. C.G.A.R.S. sez. giurisd., 27.11.2023 n. 836).
Non è pertanto condivisibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere di cui all’istanza di condono, in quanto non riconducibili alla categoria degli abusi di tipo “minore”, attesa la incontestata presenza di opere di tipologia 1 ( cfr. domanda relativa a definizione degli illeciti edilizi).
L’atto impugnato resiste quindi ai vizi ascrittigli, non essendo necessario esaminare le ulteriori censure al riguardo, perché – per quanto esposto – il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, ed essendo la giurisprudenza concorde nel ritenere che non si configuri alcun legittimo affidamento sulla condonabilità di opere abusive anche a fronte di un lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono (su tale ultimo punto, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia, Sez. IV, 11 giugno 2025, n. 1872).
Né coglie nel segno al riguardo la lamentata disparità di trattamento rispetto alle istanze di condono riscontrate dall’Amministrazione prima dell’intervento della Corte Costituzionale e dell’approvazione della predetta circolare n. 2/2022.
La declaratoria di incostituzionalità, a differenza di un mutamento normativo sopravvenuto, espunge dall’ordinamento una norma in contrasto con la Costituzione con effetti ex tunc. Non è perciò prospettabile una pretesa alla definizione tempestiva dei rapporti pendenti al fine di non subire la pronuncia di incostituzionalità nel frattempo sopravvenuta, in quanto il vantaggio così ottenuto sarebbe contra Costitutionem: come tale non idoneo a ingenerare un affidamento meritevole di tutela.
Neppure può ritenersi, d’altronde, che il rapporto controverso sia esaurito -e come tale immune agli effetti retroattivi della declaratoria d’incostituzionalità-. Possono, infatti, intendersi come esauriti solo quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (T.A.R. Sicilia - NI, sez. I, 24.6.2025 n. 2011). Di contro, a fronte del mancato rilascio del nulla osta e della non significatività del silenzio (cfr. infra a proposito della censura con la quale si sostiene l’avvenuta formazione del silenzio assenso), non è predicabile in specie la tesi dei rapporti esauriti (tra le molte altre, T.A.R. Sicilia - NI, sez. V, 28.4.2025, n. 1393).
Si aggiunga poi che, nel difetto dei presupposti per la sanatoria, l’esito reiettivo della procedura si configura come atto vincolato. Ciò esclude la possibilità di prospettare un vizio di disparità di trattamento, che, di contro, presuppone l’esercizio di poteri discrezionali (cfr. T.A.R. Sicilia - NI, sez. II, 23.5.2025 n. 1660).
Quanto al motivo con il quale parte ricorrente ha sostenuto che sull’istanza di sanatoria si sarebbe formato il silenzio assenso, lo stesso non può essere condiviso.
E’ sufficiente rilevare al riguardo che alla non condonabilità dell’opera consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nessun silenzio assenso è predicabile nel caso in questione.
Occorre, infatti, ricordare che, in materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso. Pertanto, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l'istanza di condono non possegga, come nel caso in esame, i requisiti sostanziali per il suo accoglimento (Cons. di Stato, sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5156; Id.; 24 gennaio 2020, n. 569; Id.; 7 gennaio 2019, n. 113; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 ottobre 2022, n.1018).
Quanto alla lamentata mancanza del preavviso di rigetto, il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania - Napoli, sez. II, 2 luglio 2020, n. 2842; sez. III, 7 gennaio 2020, n. 78).
Infine, in assenza di censura al riguardo, non può essere valutata la legittimità dell’ordine di rimessione in pristino contenuto nell’atto impugnato.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, caratterizzato da un quadro normativo complesso e soggetto nel tempo ad interpretazioni giudiziarie ed interventi amministrativi di segno talora contrastante, le spese di lite possono essere compensate, rimanendo a carico di parte ricorrente il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.