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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4612/2023, avente ad oggetto: responsabilità sanitaria, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo Parte_1 dall'avv. Letizia De Magistris, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Sabaudia al c.so Vittorio Emanuele II n. 6
RICORRENTE
E
Dott. domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio il dott. affinché accertata la Controparte_1
responsabilità per i danni riportati venisse condannato al risarcimento quantificato nella misura di euro 50.000,00.
A tal fine deduceva di essersi recata nel luglio 2020, e sino all'aprile
2021, presso lo studio del dott. in Sabaudia, per risistemare la CP_1
dentizione delle arcate superiori ed inferiori. Nel corso del lavoro erano applicate diverse protesi provvisorie che causavano alla paziente dolore nella masticazione, infiammazione alle gengive ed ascessi. Durante il periodo di cura non erano svolti esami radiografici, né firmato consenso informato.
Nel persistere delle problematiche si rivolgeva ad altro specialista che constatava la presenza di infezioni apicali in entrambe le arcate con riassorbimento osseo.
La ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c., r.g. 6524/2022 onde espletare consulenza, anche a fine conciliativo nonché procedura di mediazione.
Non si costituiva nel presente giudizio , ritualmente Controparte_1
citato.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 6.2.2025, svoltasi la discussione mediante scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter – 128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_1
ritualmente citato e non comparso.
La domanda è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In materia di responsabilità medica, l'attuale disciplina è regolata dalla
Legge n. 24 del 2017 (c.d. - ), mediante la quale il Legislatore è Pt_2 Pt_3
intervenuto sulla normativa previgente - Legge n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. decreto Balduzzi) - operando una espressa qualificazione della natura della responsabilità civile in subiecta materia.
In particolare, suddetta legge, introducendo una bipartizione della responsabilità in ragione della differenziazione della posizione della struttura sanitaria, ancora di natura contrattuale, da quella dell'esercente la professione sanitaria, ora di natura extracontrattuale, ha comportato una modifica della disciplina sostanziale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile.
- 2 - Ciò posto, deve osservarsi che i fatti oggetto di causa risalgono al mese di aprile 2020, ossia in data in cui era già in vigore la legge . Parte_4
Pertanto la responsabilità del professionista è da qualificarsi di tipo extracontrattuale.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n.577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013
n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993;
7.6.2011 n. 12274).
Con riferimento, poi, al profilo concernente l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico ed evento dannoso, va poi ricordato che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p.
(secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante"
- del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Pertanto, mentre nel processo
- 3 - penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
(Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di "certezza probabilistica" non ancorato
"esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente", ma che deve essere "verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana).
Dovrà, infine, allegare la sussistenza dell'elemento psicologico, mediante prova dell'inosservanza delle regole di diligenza professionale.
Dagli atti processuali e, in particolare modo dalla ctu espletata nel giudizio di atp, è emersa una condotta responsabile del dott. CP_1 nell'espletamento della prestazione clinica richiesta.
Difatti la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di accertamento e quantificazione del danno, il giudice può utilizzare le descrizioni contenute nella consulenza (Cass., 26 settembre 2006, n.20819).
Conseguentemente, si è ritenuto che allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti si realizza l'utilizzabilità dell'accertamento (Cass., 8 agosto 2002, n.12007).
In ordine a tale aspetto, va poi sottolineato come l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, essendo sufficiente la sua naturale acquisizione, bastando che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elementi per il proprio convincimento, e che la parte che lamenti l'irritualità della acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass., 9 novembre 2009,
n.23693).
- 4 - A seguito dell'esame della documentazione clinica e dall'esame obiettivo della , il ctu dott. ha concluso, con giudizio che Pt_1 Persona_1
questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, che, con riferimento alle cure prestate dal dott. “i CP_1
trattamenti eseguiti sulla perizianda siano stati mal eseguiti, sia per quanto riguarda la realizzazione delle protesi, che per l'esecuzione delle terapie endodontiche. Da considerare poi la non corretta valutazione dello status parodontale della paziente, soprattutto di alcuni elementi dentari, come il 16, difficilmente recuperabile o quantomeno non in grado di supportare una protesi fissa senza una adeguata terapia parodontale. Le protesi non presentavano la guida canina ed il rapporto tra le arcate non era corretto (un dente-due denti corretto, un dente- un dente non corretto). Le terapie endodontiche non risultavano eseguite ad lege artis, ossia il cono di guttaperca utilizzato per riempire il canale non sembrava otturarlo tridimensionalmente e per tutta la sua interezza, non arrivando fino all'apice. Si evidenziava anche uno strumento rotto a livello dell'incisivo centrale di sinistra”.
All'esame della perizianda all'attualità “non si ritiene, tuttavia, possano sussistere postumi di natura permanente che abbiano determinato una menomazione permanente dell'integrità psichica della perizianda. Nel caso in esame è possibile considerare, altresì, non vi sia stata preclusione nello svolgimento di attività “dell'ordinaria esistenza”, pertanto è possibile ritenere non si sia determinata una inabilità temporanea, né di tipo assoluto né parziale.”
Al fine di consentire la restitutio in integrum il ctu ha individuato i trattamenti sanitari cui la ricorrente dovrà sottoporsi: “Le protesi delle arcate superiore ed inferiore dovranno essere rimosse e realizzate ex novo. Dovranno essere preparate due serie di nuovi provvisori in resina per entrambe le arcate, perprocedere, poi, ad un'attenta analisi della situazione parodontale degli elementi dentari rimasti. Qualora tali denti risultino in grado di sostenere le protesi, si procederà ad una ristabilizzazione condilare tramite una terapia
- 5 - gnatologica, prima, e ortodontica poi. Gli elementi dentari che sono stati devitalizzati in modo incongruo, dovranno essere sottoposti a ritrattamento endodontico con ricostruzione necessaria con perni diretti (perni in fibra) o indiretti (fusi in lega preziosa o non). Si dovrà estrarre il 16 e pianificare una terapia implantologica nelle zone 16-26-36 con successiva riabilitazione con corone protesiche (avvitate o cementate su impianti).”, il cui costo è stato quantificato in euro 68.650,00.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il dott. deve CP_1
essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente di quanto dovuto per la restitutio in integrum, della somma di euro 50.000,00, come espressamente domandato nelle conclusioni dell'atto introduttivo e delle note illustrative e di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.2025.
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Nessuna pronuncia restitutoria di quanto sborsato va emessa, in assenza di espressa domanda sul punto.
Le spese di lite (incluse quelle di ctu), liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Seguno il principio della soccombenza anche le spese del giudizio di
ATP. Infatti le spese dell'accertamento tecnico preventivo dovranno essere prese in considerazione, nel giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia
- 6 - acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., 15 febbraio 2000, n.1690).
Ciò si spiega in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo è disciplinato dagli artt. 692 e ss. c.p.c., e si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, mentre nessun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti può essere emesso in tale sede, per la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la sua statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) in accoglimento della domanda, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 50.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
c) condanna al rimborso delle spese di lite in favore Controparte_1
della ricorrente, che liquida, per entrambi i giudizi, in complessivi euro
6.168,00 di cui euro 286,00 per spese ed euro 1.528,00 per compensi, per il giudizio di atp, euro 545,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
d) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Latina il 7.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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