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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
composta dai magistrati:
dott. IC TI Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa BE RD Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2149/2023 promossa in grado d'appello
DA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ferrari ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo n. 33, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA ) – e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria, – rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Controparte_2
EL PE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Correggio 43, giusta procura in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
Avente ad oggetto: altri contratti bancari e controversie tra banche
Sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
“Piaccia alla C.A. accogliere lo spiegato appello e nel riformare l'impugnata decisione nelle parti censurate voglia conseguentemente accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado qui, nuovamente, trascritte “…in via preliminare, ammettere la presente opposizione tardiva per nullità inefficacia, invalidità della notificazione del d.i. opposto e/o comunque per difetto, incolpevole, della sua conoscenza da parte dell'opponente.
Sempre, in via preliminare, Piaccia al Giudice sospendere, inaudita altera parte od all'esito dell'udienza di prima comparizione, l'efficacia esecutiva del titolo opposto e/o del precetto per le gravi ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, piaccia al Giudice accogliere la domanda e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto.
Vittoria, spese ed onorari ex art. 96 c.p.c tenuto conto della temerarietà dell'avversa azione per le gravi ragioni esposte in narrativa”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
-dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e, in ogni caso, rilevare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dello stesso, stante l'assenza di ragionevole probabilità di essere accolto;
- dichiarare l'inammissibilità dei motivi d'appello avversari, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e, comunque, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;
- rigettare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, mancando i presupposti di cui all'art.
283 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
pagina 2 di 11 - respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado ed ivi rimaste assorbite in funzione dell'accoglimento della domanda svolta in via principale:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 6.978,87, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso convenzionale sulla
[...] sola quota capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate per tutte le motivazioni già esposte in narrativa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, così come previsto dal D.M. 147/2022.”
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con decreto ingiuntivo n. 260/2020, emesso su ricorso di in qualità di Controparte_1 ultima cessionaria di ME Banca S.p.A., il Tribunale di Monza ingiungeva a il Parte_1 pagamento della somma di euro 6.978,87, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni connesse ad un contratto di concessione di carta di credito ad uso revolving.
Con atto di opposizione tardiva ex artt. 650 e 615 c.p.c., – premesso di essere venuta a Parte_1 conoscenza del provvedimento monitorio solo con la notifica dell'atto di precetto– domandava la revoca del decreto opposto, eccependo:
- l'insussistenza di un valido atto di cessione del credito;
- il carattere usurario degli interessi pattuiti in contratto;
pagina 3 di 11 - l'estinzione del credito per intervenuto pagamento o, comunque, per prescrizione;
- l'illegittimità del precetto.
I.b. Si costituiva producendo in atti la relazione redatta dall'Ufficiale Controparte_1
Giudiziario, attestante l'avvenuta notifica del provvedimento monitorio in data 17.02.2020 all'indirizzo di Varedo, via Mestre n. 19, interno n. 2, a mani della convivente , qualificatasi come Persona_1 madre dell'opponente. Instava, quindi, per il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e, comunque, infondata nel merito.
All'udienza del 24.3.2022, chiedeva di essere autorizzata alla presentazione di querela Parte_1 di falso avverso la relata di notifica del D.I. Nella prospettazione dell'opponente, la consegna dell'atto non sarebbe avvenuta presso l'interno n. 2 dello stabile di via Mestre n. 19 (ove la aveva la Pt_1 propria residenza), bensì presso l'interno n. 1 del medesimo edificio, corrispondente alla residenza della madre che, come dimostrato dai certificati anagrafici prodotti in atti, costituiva e costituisce tutt'ora nucleo famigliare a sé.
I.c. Il Tribunale di Monza, con provvedimento del 18.5.2022, non autorizzava la presentazione della querela di falso e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate ritualmente le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 77/2023, dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva proposta da , Parte_1 confermando, conseguentemente, il decreto opposto (anche in punto di spese della fase monitoria) e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali. Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento della propria decisione:
- l'art. 650 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, postula due requisiti ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva: che la notificazione del decreto ingiuntivo sia irregolare e che, a causa di siffatta irregolarità, il destinatario non abbia potuto averne tempestiva conoscenza;
- quanto al primo requisito, dalla documentazione in atti risulta che il provvedimento monitorio sia stato notificato presso la residenza di a mani della di lei madre, sig.ra Parte_1
, e l'opponente, pur essendone onerata, non ha dimostrato il carattere occasionale Persona_1 della presenza del famigliare presso la propria abitazione, non essendo all'uopo sufficiente,
pagina 4 di 11 secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la mera produzione di un certificato anagrafico attestante una diversa residenza del consegnatario;
- né può trovare accoglimento l'allegazione di parte appellante secondo cui l'atto sarebbe stato notificato presso la residenza dalla madre (corrispondente all'interno n. 1), considerato che: i.
l'asserita distinzione planimetrica tra l'interno n. 1 (in tesi corrispondente al piano terra e al primo piano della villetta sita al civico n. 19 di via Mestre) e l'interno n. 2 (comprensivo del solo secondo piano dello stabile) non trova riscontro nella documentazione versata in atti;
ii. in ogni caso, tale distinzione sarebbe irrilevante, atteso il carattere unitario del contesto abitativo dello stabile (non occupato da altri nuclei famigliari); iii. i gravi problemi di deambulazione della madre, allegati dalla stessa opponente, rendono inverosimile che la stessa vivesse completamente sola;
- per queste ragioni deve essere confermato in sede decisoria il rigetto della richiesta di ammissione della querela di falso volta a contestare il luogo di avvenuta consegna dell'atto, considerato altresì che: (i) le prove testimoniali articolate sul punto da parte opponente sono del tutto irrilevanti (non contenendo alcuna indicazione circa l'interno dello stabile in cui sarebbe avvenuta la notifica); (ii) l'art. 139 c.p.c. consente, in ogni caso, la consegna della copia dell'atto anche ad un vicino di casa che accetti di riceverla;
- quanto al secondo presupposto dell'opposizione tardiva, l'allegazione di parte opponente secondo cui lo stato di agitazione determinato dalla diffusione della pandemia di Covid-19 avrebbe “contribuito a far dimenticare alla madre (di 85 anni) quanto aveva ricevuto per sbaglio” è del tutto inverosimile, considerato che alla data della notifica (17.2.2020) non era stato ancora adottato alcun provvedimento emergenziale;
- né sul punto soccorrono le prove testimoniali articolate da parte opponente perché generiche, valutative e, comunque, deferite a soggetti legati all'opponente da rapporti di parentela ( Pt_1
aveva, infatti, indicato come testi la propria figlia, nonché la madre, sig.ra
[...] Per_1
.
[...]
II. Il giudizio di appello
II.a. Ha interposto gravame , censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto validamente perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo, ancorché ella avesse documentalmente dimostrato che l'atto era stato consegnato dall'ufficiale giudiziario alla madre, sig.ra
, che non era sua convivente, né soggetto facente parte del suo nucleo familiare Persona_1
pagina 5 di 11 anagrafico. Come documentalmente provato, infatti, e la madre erano anagraficamente Parte_1 registrate presso due distinte residenze, e cioè, rispettivamente, l'interno n. 2 e l'interno n. 1 del civico n. 19 di via Mestre, corrispondenti a due separati e autonomi appartamenti.
L'appellante ha lamentato altresì la violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale ingiustificatamente respinto la richiesta di ammissione della querela di falso, nonché dei capitoli di prova testimoniale. La mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale è stata censurata dalla
, in modo specifico, per averle in tal modo il primo giudice impedito di provare l'assenza, in Pt_1 capo alla madre ricevente la notifica, della dichiarata qualità di convivente (il motivo è così rubricato:
1.3. Sull'illegittima mancata ammissione di prova per testi finalizzata a dimostrare l'assenza delle qualità dichiarate nella relata di notifica dall'Ufficiale Giudiziario. Travisamento dei fatti).
Tanto premesso, parte appellante ha riproposto tutte le doglianze di merito rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e in particolare:
- il difetto di legittimazione dell'odierna appellata – ultima cessionaria del credito originariamente vantato da ME – stante la nullità del primo atto di cessione
(intervenuto tra ME e OC s.p.a.) per difetto di sottoscrizione della cedente;
- l'intervenuta prescrizione del credito;
- l'applicazione, nell'ambito del rapporto di credito, di interessi usurari;
- l'avvenuto pagamento del credito a mani di ME.
L'appellante ha chiesto dunque che, dichiarata preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, la Corte disponga la revoca del decreto ingiuntivo n. 260/2020, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
II.b. Si è costituita – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
– eccependo l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e Controparte_2
348bis c.p.c., nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che la non ha mai contestato di aver sottoscritto il contratto di apertura di credito su Pt_1
CP_ carta revolving azionato da in sede monitoria, né di essere essersi resa parzialmente inadempiente rispetto alle obbligazioni restitutorie dal medesimo scaturite;
pagina 6 di 11 - che, in ogni caso, ha documentalmente dimostrato sia l'an sia il quantum del credito per cui è causa;
- che l'ufficiale giudiziario ha correttamente perfezionato il procedimento di notifica, provvedendo a consegnare l'atto, in assenza del destinatario, a una persona di famiglia ivi presente, giusto il disposto dell'art. 139 c.p.c.;
- che la circostanza per cui il consegnatario, nella specie la madre della , non rivestisse la Pt_1
qualifica di convivente è del tutto irrilevante, non essendo il rapporto di convivenza espressamente richiesto dall'art. 139 c.p.c.;
- che, in ogni caso, parte appellante non ha dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore che le avrebbero impedito di prendere conoscenza dell'atto consegnato presso il suo indirizzo;
- che, per tali ragioni, sia la querela di falso (oltretutto articolata in termini estremamente generici), sia le prove testimoniali (deferite, tra l'altro, a soggetti legati all'appellante da vincoli di parentela) si appalesano del tutto prive di rilevanza;
- che l'eccezione relativa all'asserito difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellata è del CP_ tutto priva di fondamento, avendo prodotto in atti il contratto di cessione intervenuto tra
ME Banca S.p.A. e OC S.p.A., sottoscritto da ambedue le parti, nonché la documentazione attestante le successive cessioni;
- che è parimenti infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, dovendosi il dies
a quo del termine decennale collocare al 5 gennaio 2011 (data dell'ultimo pagamento compiuto dall'odierna appellante);
- che, in ogni caso, la prescrizione è stata interrotta con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento del 4.8.2016; con la notifica del D.I. del
17.2.2020, nonché con la notifica dell'atto di precetto, perfezionatasi in data 9.12.2020;
- che la doglianza relativa alla pretesa pattuizione di interessi usurari è generica e, comunque, infondata nel merito, atteso che il contratto azionato in sede monitoria era stato sottoscritto nel
1995 e, quindi, antecedentemente all'entrata in vigore della L. 108/1996;
- che è parimenti generica, oltre che del tutto sfornita di prova, l'allegazione di parte appellante secondo cui la avrebbe provveduto all'adempimento delle proprie obbligazioni Pt_1 restitutorie.
pagina 7 di 11 II.c. Con ordinanza pubblicata in data 19.1.2024, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283
c.p.c., ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 15.1.2025, poi differita al
10.12.2015 per ragioni d'ufficio, con concessione dei termini perentori per il deposito degli atti difensivi conclusionali. In quella sede, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e, in pari data, la causa è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
I motivi di appello risultano, nel loro complesso, formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
III.b. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., deve anzitutto osservarsi che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, non
è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348bis c.p.c. applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità, così come previsto dall'art. 348bis c.p.c. ante riforma Cartabia, essendo unicamente previsto che, sia in caso di inammissibilità, sia di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. In ogni caso, l'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello – oramai di marginale rilevanza quanto agli effetti – deve ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 c.p.c. anziché ex art. 350bis cpc, disposto alla prima udienza.
III. c. Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Nella prospettazione di parte appellante, la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe nulla – e come tale idonea a legittimare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. – perché effettuata a mani di un soggetto, la sig.ra , non facente parte del nucleo familiare anagrafico del destinatario dell'atto, Persona_1 ovvero appunto della . L'assenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario e il Pt_1 consegnatario sarebbe dimostrata dai certificati anagrafici e dalle planimetrie prodotte in atti, attestanti pagina 8 di 11 le due distinte residenze anagrafiche: la risiede all'interno n. 2 (corrispondente al secondo piano Per_2 dell'immobile sito al civico n. 19 di via Mestre), mentre la madre all'interno 1 (composto dal piano terra e dal piano primo del medesimo immobile).
Ebbene, tale censura deve essere disattesa.
L'art. 650 c.p.c. consente la proposizione di un'opposizione tardiva, cioè successiva allo spirare del termine fissato nel decreto, ove l'intimato provi di non averne avuto tempestiva conoscenza, fra l'altro, per irregolarità della notifica. Una notifica può considerarsi irregolare se non conforme al modello legale, e, quindi, ove effettuata in violazione delle disposizioni di legge relative alla persona del destinatario o alla persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto (tant'è che l'art.160 c.p.c. annovera tra le ipotesi di nullità della notifica l'inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia). Il riferimento è, quindi, alle disposizioni contenute nella sezione IV del capo I del codice di rito e, in particolare, per quello che rileva in questa sede, all'art. 139
c.p.c., che disciplina la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, prevedendo – al secondo comma – che ove il destinatario non venga rinvenuto in uno di questi luoghi, l'ufficiale giudiziario possa consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Nessun riferimento al rapporto di convivenza è contenuto nella citata norma.
La giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel ritenere che il riferimento alla “persona di famiglia” contenuto nel secondo comma dell'art. 139 c.p.c. non solo non postuli necessariamente un rapporto di parentela, potendo allo stesso equipararsi il rapporto di affinità, ma soprattutto non richieda il requisito della convivenza, appunto poiché non espressamente menzionato dalla norma (Cfr. ex multis Cass. n. 2154/2025; Cass. n. 4160/2022).
Ora, copia del decreto ingiuntivo è stata consegnata presso l'abitazione della a un soggetto Pt_1 pacificamente avvinto da un vincolo di parentela (è incontestato, infatti, che la fosse la madre Per_1 dell'odierna appellante) e ciò è sufficiente, in assenza di prova contraria, a ritenere che il processo notificatorio si sia perfezionato in conformità al disposto dell'art. 139 c.p.c., a nulla rilevando il fatto che la non abitasse con la figlia. Per_1
III.d. Tanto evidenziato, l'odierna appellante in primo grado ha contestato altresì che la notifica sia realmente avvenuta, da parte dell'ufficiale giudiziario, presso il suo indirizzo di residenza, sostenendo che la madre ivi non avrebbe potuto trovarsi, in quanto abitante sì nello stesso immobile, ma in un distinto appartamento sito al piano inferiore, e affetta da problemi di deambulazione.
pagina 9 di 11 Al proposito, la appellante si duole in questa sede della mancata ammissione della querela di falso, nonché dei capitoli di prova orale.
Anche tale doglianza è infondata.
Invero, l'art. 221 co. 2 c.p.c. prescrive espressamente, a pena di nullità della querela, l'indicazione
“degli elementi e delle prove della falsità”. L'allora opponente , nella querela di falso depositata Pt_1 con il foglio di precisazione delle conclusioni, ha allegato l'elemento costituito dalle gravi condizioni fisiche della madre, che, come accennato, non le avrebbero consentito di salire le scale per raggiungere l'appartamento all'interno 2 dell'immobile, ma non ha poi suffragato tale elemento con alcuna prova: non ha infatti prodotto alcuna documentazione sanitaria, attestante le asserite difficoltà deambulatorie, né un qualsiasi altro documento idoneo a comprovare l'impossibilità materiale che la si Per_1 trovasse, nel giorno indicato nella relazione di notifica, presso quell'interno e quindi presso l'abitazione della figlia. L'effettuata produzione si è limitata ai certificati dello stato di famiglia, che, tuttavia, non hanno alcuna rilevanza a fini di prova della falsità della relata di notifica: la circostanza per cui la risulti anagraficamente registrata presso un autonomo e distinto indirizzo (presso l'interno n. 1 Per_1 del civico di via Mestre 19) non è di per sé sufficiente a escludere che, in data 17.2.2020, la stessa si sia trovata presso l'interno 2.
Reputa pertanto la Corte che il Tribunale correttamente non abbia dato corso alla querela di falso, affetta da vizio di nullità per non aver in essa l'istante indicato la prova dell'asserita falsità della relata.
Parimenti inconferenti, ai fini della prova di quella falsità, si appalesavano i tre capitoli di prova orale già articolati con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ( 1. “vero che ha appreso Parte_1 dell'esistenza a suo carico del decreto ingiuntivo n. 260/2020 del Tribunale di Monza, solo perché richiamato nel corpo dell'atto di precetto della società opposta”; 2. “vero che ha Parte_2 omesso di notiziare la d'aver ricevuto la consegna, nel febbraio del 2020, del decreto Pt_1 ingiuntivo de quo;
3. “vero che la sig.ra abita all'interno n. 1 e fa nucleo familiare a sé”). Per_1
Nessuno di tali capitoli di prova, all'evidenza, è idoneo a dimostrare ciò che l'appellante ha lamentato di non aver potuto provare in ragione della decisione del primo giudice.
III.e. In mancanza del sostenuto profilo di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, addotto a fondamento dell'opposizione tardiva, la stessa si rivela inammissibile, con conseguente assorbimento delle censure di merito. La sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
IV. Il regolamento delle spese di lite
pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. (valori medi in assenza di attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 2149/2023, promossa in grado d'appello da nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 77/2023 del Tribunale di Monza;
2. condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.966 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari a quello già versato a Parte_1 titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
BE RD IC TI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
composta dai magistrati:
dott. IC TI Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa BE RD Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2149/2023 promossa in grado d'appello
DA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ferrari ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo n. 33, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA ) – e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria, – rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Controparte_2
EL PE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Correggio 43, giusta procura in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
Avente ad oggetto: altri contratti bancari e controversie tra banche
Sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
“Piaccia alla C.A. accogliere lo spiegato appello e nel riformare l'impugnata decisione nelle parti censurate voglia conseguentemente accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado qui, nuovamente, trascritte “…in via preliminare, ammettere la presente opposizione tardiva per nullità inefficacia, invalidità della notificazione del d.i. opposto e/o comunque per difetto, incolpevole, della sua conoscenza da parte dell'opponente.
Sempre, in via preliminare, Piaccia al Giudice sospendere, inaudita altera parte od all'esito dell'udienza di prima comparizione, l'efficacia esecutiva del titolo opposto e/o del precetto per le gravi ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, piaccia al Giudice accogliere la domanda e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto.
Vittoria, spese ed onorari ex art. 96 c.p.c tenuto conto della temerarietà dell'avversa azione per le gravi ragioni esposte in narrativa”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
-dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e, in ogni caso, rilevare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dello stesso, stante l'assenza di ragionevole probabilità di essere accolto;
- dichiarare l'inammissibilità dei motivi d'appello avversari, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e, comunque, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;
- rigettare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, mancando i presupposti di cui all'art.
283 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
pagina 2 di 11 - respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado ed ivi rimaste assorbite in funzione dell'accoglimento della domanda svolta in via principale:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 6.978,87, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso convenzionale sulla
[...] sola quota capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate per tutte le motivazioni già esposte in narrativa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, così come previsto dal D.M. 147/2022.”
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con decreto ingiuntivo n. 260/2020, emesso su ricorso di in qualità di Controparte_1 ultima cessionaria di ME Banca S.p.A., il Tribunale di Monza ingiungeva a il Parte_1 pagamento della somma di euro 6.978,87, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni connesse ad un contratto di concessione di carta di credito ad uso revolving.
Con atto di opposizione tardiva ex artt. 650 e 615 c.p.c., – premesso di essere venuta a Parte_1 conoscenza del provvedimento monitorio solo con la notifica dell'atto di precetto– domandava la revoca del decreto opposto, eccependo:
- l'insussistenza di un valido atto di cessione del credito;
- il carattere usurario degli interessi pattuiti in contratto;
pagina 3 di 11 - l'estinzione del credito per intervenuto pagamento o, comunque, per prescrizione;
- l'illegittimità del precetto.
I.b. Si costituiva producendo in atti la relazione redatta dall'Ufficiale Controparte_1
Giudiziario, attestante l'avvenuta notifica del provvedimento monitorio in data 17.02.2020 all'indirizzo di Varedo, via Mestre n. 19, interno n. 2, a mani della convivente , qualificatasi come Persona_1 madre dell'opponente. Instava, quindi, per il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e, comunque, infondata nel merito.
All'udienza del 24.3.2022, chiedeva di essere autorizzata alla presentazione di querela Parte_1 di falso avverso la relata di notifica del D.I. Nella prospettazione dell'opponente, la consegna dell'atto non sarebbe avvenuta presso l'interno n. 2 dello stabile di via Mestre n. 19 (ove la aveva la Pt_1 propria residenza), bensì presso l'interno n. 1 del medesimo edificio, corrispondente alla residenza della madre che, come dimostrato dai certificati anagrafici prodotti in atti, costituiva e costituisce tutt'ora nucleo famigliare a sé.
I.c. Il Tribunale di Monza, con provvedimento del 18.5.2022, non autorizzava la presentazione della querela di falso e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate ritualmente le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 77/2023, dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva proposta da , Parte_1 confermando, conseguentemente, il decreto opposto (anche in punto di spese della fase monitoria) e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali. Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento della propria decisione:
- l'art. 650 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, postula due requisiti ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva: che la notificazione del decreto ingiuntivo sia irregolare e che, a causa di siffatta irregolarità, il destinatario non abbia potuto averne tempestiva conoscenza;
- quanto al primo requisito, dalla documentazione in atti risulta che il provvedimento monitorio sia stato notificato presso la residenza di a mani della di lei madre, sig.ra Parte_1
, e l'opponente, pur essendone onerata, non ha dimostrato il carattere occasionale Persona_1 della presenza del famigliare presso la propria abitazione, non essendo all'uopo sufficiente,
pagina 4 di 11 secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la mera produzione di un certificato anagrafico attestante una diversa residenza del consegnatario;
- né può trovare accoglimento l'allegazione di parte appellante secondo cui l'atto sarebbe stato notificato presso la residenza dalla madre (corrispondente all'interno n. 1), considerato che: i.
l'asserita distinzione planimetrica tra l'interno n. 1 (in tesi corrispondente al piano terra e al primo piano della villetta sita al civico n. 19 di via Mestre) e l'interno n. 2 (comprensivo del solo secondo piano dello stabile) non trova riscontro nella documentazione versata in atti;
ii. in ogni caso, tale distinzione sarebbe irrilevante, atteso il carattere unitario del contesto abitativo dello stabile (non occupato da altri nuclei famigliari); iii. i gravi problemi di deambulazione della madre, allegati dalla stessa opponente, rendono inverosimile che la stessa vivesse completamente sola;
- per queste ragioni deve essere confermato in sede decisoria il rigetto della richiesta di ammissione della querela di falso volta a contestare il luogo di avvenuta consegna dell'atto, considerato altresì che: (i) le prove testimoniali articolate sul punto da parte opponente sono del tutto irrilevanti (non contenendo alcuna indicazione circa l'interno dello stabile in cui sarebbe avvenuta la notifica); (ii) l'art. 139 c.p.c. consente, in ogni caso, la consegna della copia dell'atto anche ad un vicino di casa che accetti di riceverla;
- quanto al secondo presupposto dell'opposizione tardiva, l'allegazione di parte opponente secondo cui lo stato di agitazione determinato dalla diffusione della pandemia di Covid-19 avrebbe “contribuito a far dimenticare alla madre (di 85 anni) quanto aveva ricevuto per sbaglio” è del tutto inverosimile, considerato che alla data della notifica (17.2.2020) non era stato ancora adottato alcun provvedimento emergenziale;
- né sul punto soccorrono le prove testimoniali articolate da parte opponente perché generiche, valutative e, comunque, deferite a soggetti legati all'opponente da rapporti di parentela ( Pt_1
aveva, infatti, indicato come testi la propria figlia, nonché la madre, sig.ra
[...] Per_1
.
[...]
II. Il giudizio di appello
II.a. Ha interposto gravame , censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto validamente perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo, ancorché ella avesse documentalmente dimostrato che l'atto era stato consegnato dall'ufficiale giudiziario alla madre, sig.ra
, che non era sua convivente, né soggetto facente parte del suo nucleo familiare Persona_1
pagina 5 di 11 anagrafico. Come documentalmente provato, infatti, e la madre erano anagraficamente Parte_1 registrate presso due distinte residenze, e cioè, rispettivamente, l'interno n. 2 e l'interno n. 1 del civico n. 19 di via Mestre, corrispondenti a due separati e autonomi appartamenti.
L'appellante ha lamentato altresì la violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale ingiustificatamente respinto la richiesta di ammissione della querela di falso, nonché dei capitoli di prova testimoniale. La mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale è stata censurata dalla
, in modo specifico, per averle in tal modo il primo giudice impedito di provare l'assenza, in Pt_1 capo alla madre ricevente la notifica, della dichiarata qualità di convivente (il motivo è così rubricato:
1.3. Sull'illegittima mancata ammissione di prova per testi finalizzata a dimostrare l'assenza delle qualità dichiarate nella relata di notifica dall'Ufficiale Giudiziario. Travisamento dei fatti).
Tanto premesso, parte appellante ha riproposto tutte le doglianze di merito rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e in particolare:
- il difetto di legittimazione dell'odierna appellata – ultima cessionaria del credito originariamente vantato da ME – stante la nullità del primo atto di cessione
(intervenuto tra ME e OC s.p.a.) per difetto di sottoscrizione della cedente;
- l'intervenuta prescrizione del credito;
- l'applicazione, nell'ambito del rapporto di credito, di interessi usurari;
- l'avvenuto pagamento del credito a mani di ME.
L'appellante ha chiesto dunque che, dichiarata preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, la Corte disponga la revoca del decreto ingiuntivo n. 260/2020, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
II.b. Si è costituita – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
– eccependo l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e Controparte_2
348bis c.p.c., nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che la non ha mai contestato di aver sottoscritto il contratto di apertura di credito su Pt_1
CP_ carta revolving azionato da in sede monitoria, né di essere essersi resa parzialmente inadempiente rispetto alle obbligazioni restitutorie dal medesimo scaturite;
pagina 6 di 11 - che, in ogni caso, ha documentalmente dimostrato sia l'an sia il quantum del credito per cui è causa;
- che l'ufficiale giudiziario ha correttamente perfezionato il procedimento di notifica, provvedendo a consegnare l'atto, in assenza del destinatario, a una persona di famiglia ivi presente, giusto il disposto dell'art. 139 c.p.c.;
- che la circostanza per cui il consegnatario, nella specie la madre della , non rivestisse la Pt_1
qualifica di convivente è del tutto irrilevante, non essendo il rapporto di convivenza espressamente richiesto dall'art. 139 c.p.c.;
- che, in ogni caso, parte appellante non ha dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore che le avrebbero impedito di prendere conoscenza dell'atto consegnato presso il suo indirizzo;
- che, per tali ragioni, sia la querela di falso (oltretutto articolata in termini estremamente generici), sia le prove testimoniali (deferite, tra l'altro, a soggetti legati all'appellante da vincoli di parentela) si appalesano del tutto prive di rilevanza;
- che l'eccezione relativa all'asserito difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellata è del CP_ tutto priva di fondamento, avendo prodotto in atti il contratto di cessione intervenuto tra
ME Banca S.p.A. e OC S.p.A., sottoscritto da ambedue le parti, nonché la documentazione attestante le successive cessioni;
- che è parimenti infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, dovendosi il dies
a quo del termine decennale collocare al 5 gennaio 2011 (data dell'ultimo pagamento compiuto dall'odierna appellante);
- che, in ogni caso, la prescrizione è stata interrotta con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento del 4.8.2016; con la notifica del D.I. del
17.2.2020, nonché con la notifica dell'atto di precetto, perfezionatasi in data 9.12.2020;
- che la doglianza relativa alla pretesa pattuizione di interessi usurari è generica e, comunque, infondata nel merito, atteso che il contratto azionato in sede monitoria era stato sottoscritto nel
1995 e, quindi, antecedentemente all'entrata in vigore della L. 108/1996;
- che è parimenti generica, oltre che del tutto sfornita di prova, l'allegazione di parte appellante secondo cui la avrebbe provveduto all'adempimento delle proprie obbligazioni Pt_1 restitutorie.
pagina 7 di 11 II.c. Con ordinanza pubblicata in data 19.1.2024, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283
c.p.c., ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 15.1.2025, poi differita al
10.12.2015 per ragioni d'ufficio, con concessione dei termini perentori per il deposito degli atti difensivi conclusionali. In quella sede, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e, in pari data, la causa è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
I motivi di appello risultano, nel loro complesso, formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
III.b. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., deve anzitutto osservarsi che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, non
è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348bis c.p.c. applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità, così come previsto dall'art. 348bis c.p.c. ante riforma Cartabia, essendo unicamente previsto che, sia in caso di inammissibilità, sia di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. In ogni caso, l'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello – oramai di marginale rilevanza quanto agli effetti – deve ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 c.p.c. anziché ex art. 350bis cpc, disposto alla prima udienza.
III. c. Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Nella prospettazione di parte appellante, la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe nulla – e come tale idonea a legittimare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. – perché effettuata a mani di un soggetto, la sig.ra , non facente parte del nucleo familiare anagrafico del destinatario dell'atto, Persona_1 ovvero appunto della . L'assenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario e il Pt_1 consegnatario sarebbe dimostrata dai certificati anagrafici e dalle planimetrie prodotte in atti, attestanti pagina 8 di 11 le due distinte residenze anagrafiche: la risiede all'interno n. 2 (corrispondente al secondo piano Per_2 dell'immobile sito al civico n. 19 di via Mestre), mentre la madre all'interno 1 (composto dal piano terra e dal piano primo del medesimo immobile).
Ebbene, tale censura deve essere disattesa.
L'art. 650 c.p.c. consente la proposizione di un'opposizione tardiva, cioè successiva allo spirare del termine fissato nel decreto, ove l'intimato provi di non averne avuto tempestiva conoscenza, fra l'altro, per irregolarità della notifica. Una notifica può considerarsi irregolare se non conforme al modello legale, e, quindi, ove effettuata in violazione delle disposizioni di legge relative alla persona del destinatario o alla persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto (tant'è che l'art.160 c.p.c. annovera tra le ipotesi di nullità della notifica l'inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia). Il riferimento è, quindi, alle disposizioni contenute nella sezione IV del capo I del codice di rito e, in particolare, per quello che rileva in questa sede, all'art. 139
c.p.c., che disciplina la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, prevedendo – al secondo comma – che ove il destinatario non venga rinvenuto in uno di questi luoghi, l'ufficiale giudiziario possa consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Nessun riferimento al rapporto di convivenza è contenuto nella citata norma.
La giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel ritenere che il riferimento alla “persona di famiglia” contenuto nel secondo comma dell'art. 139 c.p.c. non solo non postuli necessariamente un rapporto di parentela, potendo allo stesso equipararsi il rapporto di affinità, ma soprattutto non richieda il requisito della convivenza, appunto poiché non espressamente menzionato dalla norma (Cfr. ex multis Cass. n. 2154/2025; Cass. n. 4160/2022).
Ora, copia del decreto ingiuntivo è stata consegnata presso l'abitazione della a un soggetto Pt_1 pacificamente avvinto da un vincolo di parentela (è incontestato, infatti, che la fosse la madre Per_1 dell'odierna appellante) e ciò è sufficiente, in assenza di prova contraria, a ritenere che il processo notificatorio si sia perfezionato in conformità al disposto dell'art. 139 c.p.c., a nulla rilevando il fatto che la non abitasse con la figlia. Per_1
III.d. Tanto evidenziato, l'odierna appellante in primo grado ha contestato altresì che la notifica sia realmente avvenuta, da parte dell'ufficiale giudiziario, presso il suo indirizzo di residenza, sostenendo che la madre ivi non avrebbe potuto trovarsi, in quanto abitante sì nello stesso immobile, ma in un distinto appartamento sito al piano inferiore, e affetta da problemi di deambulazione.
pagina 9 di 11 Al proposito, la appellante si duole in questa sede della mancata ammissione della querela di falso, nonché dei capitoli di prova orale.
Anche tale doglianza è infondata.
Invero, l'art. 221 co. 2 c.p.c. prescrive espressamente, a pena di nullità della querela, l'indicazione
“degli elementi e delle prove della falsità”. L'allora opponente , nella querela di falso depositata Pt_1 con il foglio di precisazione delle conclusioni, ha allegato l'elemento costituito dalle gravi condizioni fisiche della madre, che, come accennato, non le avrebbero consentito di salire le scale per raggiungere l'appartamento all'interno 2 dell'immobile, ma non ha poi suffragato tale elemento con alcuna prova: non ha infatti prodotto alcuna documentazione sanitaria, attestante le asserite difficoltà deambulatorie, né un qualsiasi altro documento idoneo a comprovare l'impossibilità materiale che la si Per_1 trovasse, nel giorno indicato nella relazione di notifica, presso quell'interno e quindi presso l'abitazione della figlia. L'effettuata produzione si è limitata ai certificati dello stato di famiglia, che, tuttavia, non hanno alcuna rilevanza a fini di prova della falsità della relata di notifica: la circostanza per cui la risulti anagraficamente registrata presso un autonomo e distinto indirizzo (presso l'interno n. 1 Per_1 del civico di via Mestre 19) non è di per sé sufficiente a escludere che, in data 17.2.2020, la stessa si sia trovata presso l'interno 2.
Reputa pertanto la Corte che il Tribunale correttamente non abbia dato corso alla querela di falso, affetta da vizio di nullità per non aver in essa l'istante indicato la prova dell'asserita falsità della relata.
Parimenti inconferenti, ai fini della prova di quella falsità, si appalesavano i tre capitoli di prova orale già articolati con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ( 1. “vero che ha appreso Parte_1 dell'esistenza a suo carico del decreto ingiuntivo n. 260/2020 del Tribunale di Monza, solo perché richiamato nel corpo dell'atto di precetto della società opposta”; 2. “vero che ha Parte_2 omesso di notiziare la d'aver ricevuto la consegna, nel febbraio del 2020, del decreto Pt_1 ingiuntivo de quo;
3. “vero che la sig.ra abita all'interno n. 1 e fa nucleo familiare a sé”). Per_1
Nessuno di tali capitoli di prova, all'evidenza, è idoneo a dimostrare ciò che l'appellante ha lamentato di non aver potuto provare in ragione della decisione del primo giudice.
III.e. In mancanza del sostenuto profilo di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, addotto a fondamento dell'opposizione tardiva, la stessa si rivela inammissibile, con conseguente assorbimento delle censure di merito. La sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
IV. Il regolamento delle spese di lite
pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. (valori medi in assenza di attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 2149/2023, promossa in grado d'appello da nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 77/2023 del Tribunale di Monza;
2. condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.966 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari a quello già versato a Parte_1 titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
BE RD IC TI
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