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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
LU EB Presidente
RE DI BE IC rel.
RI RI IC
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 1049/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI
promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Esposito e Rota
- RICORRENTE -
nei confronti di:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), assistita e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Romanelli
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
*** CONCLUSIONI
Per il ricorrente e la convenuta: Per_
“- La figlia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori avrà residenza prevalente presso la madre in Follo – La Spezia Via Brigate Partigiane 203/A. Aderendo allo spirito CP_1 dell'affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali dovranno favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato con ciascuno di loro, non ostacolare il diritto del minore a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tutte le decisioni di maggior interesse relative alla educazione ed istruzione della figlia dovranno essere assunte da entrambi i coniugi di comune Per_ accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi circostanza rilevante relativa alle attività, alle inclinazioni, alle aspirazioni ed alle problematiche del minore. Di concerto verranno assunte, nel rispetto delle legittime aspirazioni della figlia, le scelte di indirizzo scolastico, quelle relative alle attività sportive e ricreative. Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi problematica attinente la salute della figlia, mentre le scelte in ordine a trattamenti medici, chirurgici o farmacologici (ovviamente esclusi quelli di urgenza) a cui il minore dovesse essere sottoposto dovranno essere discussi e decisi da entrambi i genitori. Uguali doveri e diritti avranno i genitori di vigilare sulla istruzione del minore, confrontandosi con gli insegnanti e prendendo visione dei risultati degli studi con uguale diritto a partecipare agli organi rappresentativi in seno alle istituzioni scolastiche. Nei periodi di custodia ciascuno dei genitori dovrà farsi carico di rispettare le esigenze di studio della figlia ed anche di assicurare la necessaria continuità alle attività ricreative e sportive dalla stessa intraprese. I genitori si impegnano comunque a tenersi reciprocamente al corrente e a confrontarsi tra loro riguardo ai più rilevanti eventi della vita della figlia, con particolare riferimento alla sua vita scolastica, ma anche alle attività ed abitudini di svago. Ogni decisione, anche relativa alle visite padre-figlio, dovrà essere assunta dai Per_ genitori e poi comunicata a per assumerne, ove ritenuto, il parere;
- I coniugi di comune accordo convengono che il Sig. potrà vedere personalmente la bimba Pt_1 per non meno di due ore consecutive e per un massimo di 48 ore consecutive in due week-end mensili: quanto al primo, il Sig. si presenterà presso La Spezia;
quanto al secondo, la Sig.ra Pt_1 CP_1 dovrà presentarsi a Mediglia;
Per_
- A partire dal 15 Giugno 2026, la figlia , per un week-end mensile da concordarsi tra le parti, potrà pernottare presso l'abitazione del a Mediglia: in ogni caso, le parti hanno facoltà di Pt_1 accordarsi anche sull'eventuale anticipazione o posticipazione rispetto a questa data per una sola volta: l'anticipazione o la posticipazione non potrà eccedere i 180 giorni;
resta inteso che i genitori potranno liberamente interpellarsi al fine di accordarsi e modificare i predetti orari, tenendo in considerazioni eventuali esigenze lavorative di entrambi, ovvero problemi di salute e studio del minore e comunque sentite le volontà del medesimo;
- I genitori potranno trascorrere con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza durante il periodo estivo e 7 giorni anche non consecutivi durante quello invernale, previa reciproca comunicazione con congruo anticipo almeno entro il 31/5 di ogni anno per le vacanze estive al fine di poter organizzare i reciproci periodi di ferie, nonché entro il 10/12 di ogni anno per le vacanze natalizie e le informazioni a queste connesse;
la figlia trascorrerà con il padre e con la madre le festività natalizie (24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, nonché i giorni intermedi) e Pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) secondo il criterio dell'alternanza e dell'equivalenza, quanto alle altre festività (1 Maggio, 2 Giugno ecc), le parti stabiliranno di volta in volta a chi spetti trascorrere il tempo con la figlia;
- Il Sig. sarà tenuto a rimettere alla Sig.ra il mantenimento ordinario Parte_1 CP_1 pari ad € 150,00 mensili fissi e non rivedibili soggetti a rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a partire da Ottobre 2025 a mezzo bonifico bancario, oltre 50% spese straordinarie come da protocollo al 08.10.2025 del Tribunale della Spezia che quivi si trascrive;
- Nel mantenimento ordinario devono ricomprendersi, le spese per vitto, abbigliamento, materiale di cancelleria, eventuale mensa scolastica, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali) ricarica cellulare, trattamenti estetici ( parrucchiere, estetista ecc) Devono intendersi le spese straordinarie come quelle dipendenti da eventi imprevisti o imprevedibili o da situazioni scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche ma non fisse;
le spese che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose Più in particolare, sempre a mero titolo esemplificativo, le spese straordinarie da documentare in ogni caso, devono essere quindi così ripartite: A) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti da medico curante;
b) cure dentistiche e visite mediche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti sanitari prescritti dal medico curante non erogabili da Servizio Sanitario Nazionale;
d) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
e) tickets sanitari in genere e, più in generale spese sanitari urgenti e indifferibili. B) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) protesi e ausili medico -sanitari di significativo valore (occhiali con montature particolari, apparecchi ortodontici, presidi ortopedici ecc.); c) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate;
d) trattamenti sanitari in genere privati che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante. C) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole di ogni grado;
c) uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento;
d) abbonamenti a mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici frequentati;
e) abbigliamento sportivo e attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie. D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e relative spese di frequentazione di istituti scolastici privati ovvero di università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà non parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi ( tranne il caso in cui l'iscrizione universitaria presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); d) spese per lezioni private, e corsi di recupero;
e) gite scolastiche con pernottamento o viaggi studio all'estero. E) spese extrascolastiche che richiedono tutte il preventivo accordo: a) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( ivi compresi motocicli, minicar etc); b) spese di iscrizione a rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere, campus estivi, centri ricreativi;
c) spese per viaggi e vacanze;
d) spese per pre-scuola, dopo-scuola, baby sitter;
e) spese per acquisto computer, telefonini, I pad etc;
e) spese per eventi riguardanti i figli ( compleanni, comunioni, cresime etc); f) spese per conseguimento della patente A e B. F) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per utilizzo e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo;
b) spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere che sia stata previamente concordata. Le istanze di rimborso delle spese straordinarie dovranno essere avanzate a mezzo whatsapp al Sig.
, cui lo stesso dovrà rispondere entro 15 giorni dalla ricezione del messaggio, che dovrà Pt_1 essere chiaro e dettagliato con allegazione delle necessarie ricevute di spesa. L'assegno unico, per patto espresso, sarà erogato dagli Enti alla sola Sig.ra attualmente già CP_1 unica beneficiaria. Gli oneri circa il mantenimento ordinario e straordinario saranno dovuti dal 20 Ottobre 2025, intendendosi ad oggi soddisfatta ogni e qualsivoglia pretesa creditoria, di qualsiasi natura, della Sig.ra . CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 04.07.2024, deducendo: di aver Pt_1 intrattenuto una relazione more uxorio con l'odierna convenuta dalla quale è nata in data [...] la figlia , regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione sentimentale si è Per_1 interrotta nel giugno 2021; che all'inizio del 2022 la convenuta si è trasferita insieme alla minore presso l'abitazione del nuovo compagno, sita in Follo (SP), così allontanandosi dal precedente domicilio (in Lombardia) senza il suo consenso;
di aver continuato comunque ad intrattenere rapporti affettivi con la figlia, recandosi in autonomia e a proprie spese presso la nuova residenza della bambina;
che, tuttavia, dall'estate 2023 la madre gli avrebbe impedito di fatto ogni contatto con
. Per_1
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di disporre: l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
un calendario delle proprie visite;
un contributo di mantenimento a proprio carico di euro 150,00 al mese (oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie).
In data 03.10.2024 si è costituita contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 06.11.2024 sono quindi comparsi personalmente ricorrente e convenuta che hanno provvisoriamente concordato sull'opportunità di tentare in via autonoma un ravvicinamento fra la minore ed il padre, attraverso una serie di incontri da effettuare alla presenza della madre.
A seguito di alcuni rinvii richiesti per valutare l'andamento dei suddetti incontri, le parti hanno depositato memorie autorizzate di aggiornamento delle rispettive istanze.
All'esito, con ordinanza in data 11.07.2025 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., assumendo i provvedimenti provvisori e istruttori del caso, il giudice ha disposto la presa in carico del nucleo familiare in oggetto a cura dei servizi sociali e del consultorio territorialmente competenti, finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per una progressiva autonomizzazione della relazione padre-figlia e quindi per facilitare tale processo, con l'obiettivo finale di determinare un calendario ordinario della visite tra la minore e il genitore non collocatario.
Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo complessivo, nei termini di cui in epigrafe.
E' stata quindi disposta la sospensione della presa in carico a cura dei servizi, che non avevano ancora avviato le attività oggetto di delega.
L'udienza prevista per la precisazione delle conclusioni dei coniugi è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Venendo, dunque, a decidere la causa, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento da ultimo concordate, che appaiono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della figlia minore delle parti.
Si dispone, pertanto, in conformità.
Va, in particolare, osservato che il calendario delle visite previsto appare, compatibilmente con la distanza geografica tra i rispettivi luoghi di residenza dei genitori, tale da assicurare, laddove correttamente attuato in accordo tra le parti, il rispetto del principio della bigenitorialità, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo della minore con l'adulto non collocatario.
E' quindi venuta meno l'esigenza dell'intervento dei servizi già disposto in corso di istruttoria, da intendersi a questo punto revocato.
Le spese di lite, come richiesto, vanno compensate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dispone sull'affidamento e mantenimento della figlia delle parti prevedendo quanto segue: Per_
“- La figlia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori avrà residenza prevalente presso la madre in Follo – La Spezia Via Brigate Partigiane 203/A. Aderendo allo spirito CP_1 dell'affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali dovranno favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato con ciascuno di loro, non ostacolare il diritto del minore a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tutte le decisioni di maggior interesse relative alla educazione ed istruzione della figlia dovranno essere assunte da entrambi i coniugi di comune Per_ accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi circostanza rilevante relativa alle attività, alle inclinazioni, alle aspirazioni ed alle problematiche del minore. Di concerto verranno assunte, nel rispetto delle legittime aspirazioni della figlia, le scelte di indirizzo scolastico, quelle relative alle attività sportive e ricreative. Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi problematica attinente la salute della figlia, mentre le scelte in ordine a trattamenti medici, chirurgici o farmacologici (ovviamente esclusi quelli di urgenza) a cui il minore dovesse essere sottoposto dovranno essere discussi e decisi da entrambi i genitori. Uguali doveri e diritti avranno i genitori di vigilare sulla istruzione del minore, confrontandosi con gli insegnanti e prendendo visione dei risultati degli studi con uguale diritto a partecipare agli organi rappresentativi in seno alle istituzioni scolastiche. Nei periodi di custodia ciascuno dei genitori dovrà farsi carico di rispettare le esigenze di studio della figlia ed anche di assicurare la necessaria continuità alle attività ricreative e sportive dalla stessa intraprese. I genitori si impegnano comunque a tenersi reciprocamente al corrente e a confrontarsi tra loro riguardo ai più rilevanti eventi della vita della figlia, con particolare riferimento alla sua vita scolastica, ma anche alle attività ed abitudini di svago. Ogni decisione, anche relativa alle visite padre-figlio, dovrà essere assunta dai Per_ genitori e poi comunicata a per assumerne, ove ritenuto, il parere;
- I coniugi di comune accordo convengono che il Sig. potrà vedere personalmente la bimba Pt_1 per non meno di due ore consecutive e per un massimo di 48 ore consecutive in due week-end mensili: quanto al primo, il Sig. si presenterà presso La Spezia;
quanto al secondo, la Sig.ra Pt_1 CP_1 dovrà presentarsi a Mediglia;
Per_
- A partire dal 15 Giugno 2026, la figlia , per un week-end mensile da concordarsi tra le parti, potrà pernottare presso l'abitazione del a Mediglia: in ogni caso, le parti hanno facoltà di Pt_1 accordarsi anche sull'eventuale anticipazione o posticipazione rispetto a questa data per una sola volta: l'anticipazione o la posticipazione non potrà eccedere i 180 giorni;
resta inteso che i genitori potranno liberamente interpellarsi al fine di accordarsi e modificare i predetti orari, tenendo in considerazioni eventuali esigenze lavorative di entrambi, ovvero problemi di salute e studio del minore e comunque sentite le volontà del medesimo;
- I genitori potranno trascorrere con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza durante il periodo estivo e 7 giorni anche non consecutivi durante quello invernale, previa reciproca comunicazione con congruo anticipo almeno entro il 31/5 di ogni anno per le vacanze estive al fine di poter organizzare i reciproci periodi di ferie, nonché entro il 10/12 di ogni anno per le vacanze natalizie e le informazioni a queste connesse;
la figlia trascorrerà con il padre e con la madre le festività natalizie (24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, nonché i giorni intermedi) e Pasquali
(Pasqua e lunedì dell'Angelo) secondo il criterio dell'alternanza e dell'equivalenza, quanto alle altre festività (1 Maggio, 2 Giugno ecc), le parti stabiliranno di volta in volta a chi spetti trascorrere il tempo con la figlia;
- Il Sig. sarà tenuto a rimettere alla Sig.ra il mantenimento ordinario Parte_1 CP_1 pari ad € 150,00 mensili fissi e non rivedibili soggetti a rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno
20 di ogni mese a partire da Ottobre 2025 a mezzo bonifico bancario, oltre 50% spese straordinarie come da protocollo al 08.10.2025 del Tribunale della Spezia che quivi si trascrive;
- Nel mantenimento ordinario devono ricomprendersi, le spese per vitto, abbigliamento, materiale di cancelleria, eventuale mensa scolastica, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali) ricarica cellulare, trattamenti estetici ( parrucchiere, estetista ecc) Devono intendersi le spese straordinarie come quelle dipendenti da eventi imprevisti o imprevedibili o da situazioni scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche ma non fisse;
le spese che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose Più in particolare, sempre a mero titolo esemplificativo, le spese straordinarie da documentare in ogni caso, devono essere quindi così ripartite:
A) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti da medico curante;
b) cure dentistiche e visite mediche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti sanitari prescritti dal medico curante non erogabili da Servizio Sanitario Nazionale;
d) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
e) tickets sanitari in genere e, più in generale spese sanitari urgenti e indifferibili.
B) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) protesi e ausili medico -sanitari di significativo valore (occhiali con montature particolari, apparecchi ortodontici, presidi ortopedici ecc.); c) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate;
d) trattamenti sanitari in genere privati che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante.
C) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole di ogni grado;
c) uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento;
d) abbonamenti a mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici frequentati;
e) abbigliamento sportivo e attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie.
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e relative spese di frequentazione di istituti scolastici privati ovvero di università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà non parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi ( tranne il caso in cui l'iscrizione universitaria presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); d) spese per lezioni private, e corsi di recupero;
e) gite scolastiche con pernottamento o viaggi studio all'estero.
E) spese extrascolastiche che richiedono tutte il preventivo accordo: a) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( ivi compresi motocicli, minicar etc); b) spese di iscrizione a rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere, campus estivi, centri ricreativi;
c) spese per viaggi e vacanze;
d) spese per pre-scuola, dopo-scuola, baby sitter;
e) spese per acquisto computer, telefonini, I pad etc;
e) spese per eventi riguardanti i figli
( compleanni, comunioni, cresime etc); f) spese per conseguimento della patente A e B.
F) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per utilizzo e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo;
b) spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere che sia stata previamente concordata. Le istanze di rimborso delle spese straordinarie dovranno essere avanzate a mezzo whatsapp al Sig.
, cui lo stesso dovrà rispondere entro 15 giorni dalla ricezione del messaggio, che dovrà Pt_1 essere chiaro e dettagliato con allegazione delle necessarie ricevute di spesa.
L'assegno unico, per patto espresso, sarà erogato dagli Enti alla sola Sig.ra attualmente già CP_1 unica beneficiaria.
Gli oneri circa il mantenimento ordinario e straordinario saranno dovuti dal 20 Ottobre 2025, intendendosi ad oggi soddisfatta ogni e qualsivoglia pretesa creditoria, di qualsiasi natura, della
Sig.ra ; CP_1 dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali del e al Consultorio Parte_2 territorialmente competente.
La Spezia, 23.10.2025
Il IC est. Il Presidente
RE DI BE LU EB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
LU EB Presidente
RE DI BE IC rel.
RI RI IC
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 1049/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI
promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Esposito e Rota
- RICORRENTE -
nei confronti di:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), assistita e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Romanelli
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
*** CONCLUSIONI
Per il ricorrente e la convenuta: Per_
“- La figlia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori avrà residenza prevalente presso la madre in Follo – La Spezia Via Brigate Partigiane 203/A. Aderendo allo spirito CP_1 dell'affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali dovranno favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato con ciascuno di loro, non ostacolare il diritto del minore a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tutte le decisioni di maggior interesse relative alla educazione ed istruzione della figlia dovranno essere assunte da entrambi i coniugi di comune Per_ accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi circostanza rilevante relativa alle attività, alle inclinazioni, alle aspirazioni ed alle problematiche del minore. Di concerto verranno assunte, nel rispetto delle legittime aspirazioni della figlia, le scelte di indirizzo scolastico, quelle relative alle attività sportive e ricreative. Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi problematica attinente la salute della figlia, mentre le scelte in ordine a trattamenti medici, chirurgici o farmacologici (ovviamente esclusi quelli di urgenza) a cui il minore dovesse essere sottoposto dovranno essere discussi e decisi da entrambi i genitori. Uguali doveri e diritti avranno i genitori di vigilare sulla istruzione del minore, confrontandosi con gli insegnanti e prendendo visione dei risultati degli studi con uguale diritto a partecipare agli organi rappresentativi in seno alle istituzioni scolastiche. Nei periodi di custodia ciascuno dei genitori dovrà farsi carico di rispettare le esigenze di studio della figlia ed anche di assicurare la necessaria continuità alle attività ricreative e sportive dalla stessa intraprese. I genitori si impegnano comunque a tenersi reciprocamente al corrente e a confrontarsi tra loro riguardo ai più rilevanti eventi della vita della figlia, con particolare riferimento alla sua vita scolastica, ma anche alle attività ed abitudini di svago. Ogni decisione, anche relativa alle visite padre-figlio, dovrà essere assunta dai Per_ genitori e poi comunicata a per assumerne, ove ritenuto, il parere;
- I coniugi di comune accordo convengono che il Sig. potrà vedere personalmente la bimba Pt_1 per non meno di due ore consecutive e per un massimo di 48 ore consecutive in due week-end mensili: quanto al primo, il Sig. si presenterà presso La Spezia;
quanto al secondo, la Sig.ra Pt_1 CP_1 dovrà presentarsi a Mediglia;
Per_
- A partire dal 15 Giugno 2026, la figlia , per un week-end mensile da concordarsi tra le parti, potrà pernottare presso l'abitazione del a Mediglia: in ogni caso, le parti hanno facoltà di Pt_1 accordarsi anche sull'eventuale anticipazione o posticipazione rispetto a questa data per una sola volta: l'anticipazione o la posticipazione non potrà eccedere i 180 giorni;
resta inteso che i genitori potranno liberamente interpellarsi al fine di accordarsi e modificare i predetti orari, tenendo in considerazioni eventuali esigenze lavorative di entrambi, ovvero problemi di salute e studio del minore e comunque sentite le volontà del medesimo;
- I genitori potranno trascorrere con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza durante il periodo estivo e 7 giorni anche non consecutivi durante quello invernale, previa reciproca comunicazione con congruo anticipo almeno entro il 31/5 di ogni anno per le vacanze estive al fine di poter organizzare i reciproci periodi di ferie, nonché entro il 10/12 di ogni anno per le vacanze natalizie e le informazioni a queste connesse;
la figlia trascorrerà con il padre e con la madre le festività natalizie (24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, nonché i giorni intermedi) e Pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) secondo il criterio dell'alternanza e dell'equivalenza, quanto alle altre festività (1 Maggio, 2 Giugno ecc), le parti stabiliranno di volta in volta a chi spetti trascorrere il tempo con la figlia;
- Il Sig. sarà tenuto a rimettere alla Sig.ra il mantenimento ordinario Parte_1 CP_1 pari ad € 150,00 mensili fissi e non rivedibili soggetti a rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a partire da Ottobre 2025 a mezzo bonifico bancario, oltre 50% spese straordinarie come da protocollo al 08.10.2025 del Tribunale della Spezia che quivi si trascrive;
- Nel mantenimento ordinario devono ricomprendersi, le spese per vitto, abbigliamento, materiale di cancelleria, eventuale mensa scolastica, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali) ricarica cellulare, trattamenti estetici ( parrucchiere, estetista ecc) Devono intendersi le spese straordinarie come quelle dipendenti da eventi imprevisti o imprevedibili o da situazioni scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche ma non fisse;
le spese che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose Più in particolare, sempre a mero titolo esemplificativo, le spese straordinarie da documentare in ogni caso, devono essere quindi così ripartite: A) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti da medico curante;
b) cure dentistiche e visite mediche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti sanitari prescritti dal medico curante non erogabili da Servizio Sanitario Nazionale;
d) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
e) tickets sanitari in genere e, più in generale spese sanitari urgenti e indifferibili. B) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) protesi e ausili medico -sanitari di significativo valore (occhiali con montature particolari, apparecchi ortodontici, presidi ortopedici ecc.); c) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate;
d) trattamenti sanitari in genere privati che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante. C) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole di ogni grado;
c) uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento;
d) abbonamenti a mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici frequentati;
e) abbigliamento sportivo e attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie. D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e relative spese di frequentazione di istituti scolastici privati ovvero di università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà non parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi ( tranne il caso in cui l'iscrizione universitaria presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); d) spese per lezioni private, e corsi di recupero;
e) gite scolastiche con pernottamento o viaggi studio all'estero. E) spese extrascolastiche che richiedono tutte il preventivo accordo: a) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( ivi compresi motocicli, minicar etc); b) spese di iscrizione a rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere, campus estivi, centri ricreativi;
c) spese per viaggi e vacanze;
d) spese per pre-scuola, dopo-scuola, baby sitter;
e) spese per acquisto computer, telefonini, I pad etc;
e) spese per eventi riguardanti i figli ( compleanni, comunioni, cresime etc); f) spese per conseguimento della patente A e B. F) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per utilizzo e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo;
b) spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere che sia stata previamente concordata. Le istanze di rimborso delle spese straordinarie dovranno essere avanzate a mezzo whatsapp al Sig.
, cui lo stesso dovrà rispondere entro 15 giorni dalla ricezione del messaggio, che dovrà Pt_1 essere chiaro e dettagliato con allegazione delle necessarie ricevute di spesa. L'assegno unico, per patto espresso, sarà erogato dagli Enti alla sola Sig.ra attualmente già CP_1 unica beneficiaria. Gli oneri circa il mantenimento ordinario e straordinario saranno dovuti dal 20 Ottobre 2025, intendendosi ad oggi soddisfatta ogni e qualsivoglia pretesa creditoria, di qualsiasi natura, della Sig.ra . CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 04.07.2024, deducendo: di aver Pt_1 intrattenuto una relazione more uxorio con l'odierna convenuta dalla quale è nata in data [...] la figlia , regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione sentimentale si è Per_1 interrotta nel giugno 2021; che all'inizio del 2022 la convenuta si è trasferita insieme alla minore presso l'abitazione del nuovo compagno, sita in Follo (SP), così allontanandosi dal precedente domicilio (in Lombardia) senza il suo consenso;
di aver continuato comunque ad intrattenere rapporti affettivi con la figlia, recandosi in autonomia e a proprie spese presso la nuova residenza della bambina;
che, tuttavia, dall'estate 2023 la madre gli avrebbe impedito di fatto ogni contatto con
. Per_1
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di disporre: l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
un calendario delle proprie visite;
un contributo di mantenimento a proprio carico di euro 150,00 al mese (oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie).
In data 03.10.2024 si è costituita contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 06.11.2024 sono quindi comparsi personalmente ricorrente e convenuta che hanno provvisoriamente concordato sull'opportunità di tentare in via autonoma un ravvicinamento fra la minore ed il padre, attraverso una serie di incontri da effettuare alla presenza della madre.
A seguito di alcuni rinvii richiesti per valutare l'andamento dei suddetti incontri, le parti hanno depositato memorie autorizzate di aggiornamento delle rispettive istanze.
All'esito, con ordinanza in data 11.07.2025 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., assumendo i provvedimenti provvisori e istruttori del caso, il giudice ha disposto la presa in carico del nucleo familiare in oggetto a cura dei servizi sociali e del consultorio territorialmente competenti, finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per una progressiva autonomizzazione della relazione padre-figlia e quindi per facilitare tale processo, con l'obiettivo finale di determinare un calendario ordinario della visite tra la minore e il genitore non collocatario.
Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo complessivo, nei termini di cui in epigrafe.
E' stata quindi disposta la sospensione della presa in carico a cura dei servizi, che non avevano ancora avviato le attività oggetto di delega.
L'udienza prevista per la precisazione delle conclusioni dei coniugi è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Venendo, dunque, a decidere la causa, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento da ultimo concordate, che appaiono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della figlia minore delle parti.
Si dispone, pertanto, in conformità.
Va, in particolare, osservato che il calendario delle visite previsto appare, compatibilmente con la distanza geografica tra i rispettivi luoghi di residenza dei genitori, tale da assicurare, laddove correttamente attuato in accordo tra le parti, il rispetto del principio della bigenitorialità, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo della minore con l'adulto non collocatario.
E' quindi venuta meno l'esigenza dell'intervento dei servizi già disposto in corso di istruttoria, da intendersi a questo punto revocato.
Le spese di lite, come richiesto, vanno compensate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dispone sull'affidamento e mantenimento della figlia delle parti prevedendo quanto segue: Per_
“- La figlia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori avrà residenza prevalente presso la madre in Follo – La Spezia Via Brigate Partigiane 203/A. Aderendo allo spirito CP_1 dell'affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali dovranno favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato con ciascuno di loro, non ostacolare il diritto del minore a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tutte le decisioni di maggior interesse relative alla educazione ed istruzione della figlia dovranno essere assunte da entrambi i coniugi di comune Per_ accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi circostanza rilevante relativa alle attività, alle inclinazioni, alle aspirazioni ed alle problematiche del minore. Di concerto verranno assunte, nel rispetto delle legittime aspirazioni della figlia, le scelte di indirizzo scolastico, quelle relative alle attività sportive e ricreative. Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi problematica attinente la salute della figlia, mentre le scelte in ordine a trattamenti medici, chirurgici o farmacologici (ovviamente esclusi quelli di urgenza) a cui il minore dovesse essere sottoposto dovranno essere discussi e decisi da entrambi i genitori. Uguali doveri e diritti avranno i genitori di vigilare sulla istruzione del minore, confrontandosi con gli insegnanti e prendendo visione dei risultati degli studi con uguale diritto a partecipare agli organi rappresentativi in seno alle istituzioni scolastiche. Nei periodi di custodia ciascuno dei genitori dovrà farsi carico di rispettare le esigenze di studio della figlia ed anche di assicurare la necessaria continuità alle attività ricreative e sportive dalla stessa intraprese. I genitori si impegnano comunque a tenersi reciprocamente al corrente e a confrontarsi tra loro riguardo ai più rilevanti eventi della vita della figlia, con particolare riferimento alla sua vita scolastica, ma anche alle attività ed abitudini di svago. Ogni decisione, anche relativa alle visite padre-figlio, dovrà essere assunta dai Per_ genitori e poi comunicata a per assumerne, ove ritenuto, il parere;
- I coniugi di comune accordo convengono che il Sig. potrà vedere personalmente la bimba Pt_1 per non meno di due ore consecutive e per un massimo di 48 ore consecutive in due week-end mensili: quanto al primo, il Sig. si presenterà presso La Spezia;
quanto al secondo, la Sig.ra Pt_1 CP_1 dovrà presentarsi a Mediglia;
Per_
- A partire dal 15 Giugno 2026, la figlia , per un week-end mensile da concordarsi tra le parti, potrà pernottare presso l'abitazione del a Mediglia: in ogni caso, le parti hanno facoltà di Pt_1 accordarsi anche sull'eventuale anticipazione o posticipazione rispetto a questa data per una sola volta: l'anticipazione o la posticipazione non potrà eccedere i 180 giorni;
resta inteso che i genitori potranno liberamente interpellarsi al fine di accordarsi e modificare i predetti orari, tenendo in considerazioni eventuali esigenze lavorative di entrambi, ovvero problemi di salute e studio del minore e comunque sentite le volontà del medesimo;
- I genitori potranno trascorrere con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza durante il periodo estivo e 7 giorni anche non consecutivi durante quello invernale, previa reciproca comunicazione con congruo anticipo almeno entro il 31/5 di ogni anno per le vacanze estive al fine di poter organizzare i reciproci periodi di ferie, nonché entro il 10/12 di ogni anno per le vacanze natalizie e le informazioni a queste connesse;
la figlia trascorrerà con il padre e con la madre le festività natalizie (24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, nonché i giorni intermedi) e Pasquali
(Pasqua e lunedì dell'Angelo) secondo il criterio dell'alternanza e dell'equivalenza, quanto alle altre festività (1 Maggio, 2 Giugno ecc), le parti stabiliranno di volta in volta a chi spetti trascorrere il tempo con la figlia;
- Il Sig. sarà tenuto a rimettere alla Sig.ra il mantenimento ordinario Parte_1 CP_1 pari ad € 150,00 mensili fissi e non rivedibili soggetti a rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno
20 di ogni mese a partire da Ottobre 2025 a mezzo bonifico bancario, oltre 50% spese straordinarie come da protocollo al 08.10.2025 del Tribunale della Spezia che quivi si trascrive;
- Nel mantenimento ordinario devono ricomprendersi, le spese per vitto, abbigliamento, materiale di cancelleria, eventuale mensa scolastica, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali) ricarica cellulare, trattamenti estetici ( parrucchiere, estetista ecc) Devono intendersi le spese straordinarie come quelle dipendenti da eventi imprevisti o imprevedibili o da situazioni scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche ma non fisse;
le spese che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose Più in particolare, sempre a mero titolo esemplificativo, le spese straordinarie da documentare in ogni caso, devono essere quindi così ripartite:
A) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti da medico curante;
b) cure dentistiche e visite mediche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti sanitari prescritti dal medico curante non erogabili da Servizio Sanitario Nazionale;
d) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
e) tickets sanitari in genere e, più in generale spese sanitari urgenti e indifferibili.
B) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) protesi e ausili medico -sanitari di significativo valore (occhiali con montature particolari, apparecchi ortodontici, presidi ortopedici ecc.); c) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate;
d) trattamenti sanitari in genere privati che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante.
C) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole di ogni grado;
c) uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento;
d) abbonamenti a mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici frequentati;
e) abbigliamento sportivo e attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie.
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e relative spese di frequentazione di istituti scolastici privati ovvero di università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà non parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi ( tranne il caso in cui l'iscrizione universitaria presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); d) spese per lezioni private, e corsi di recupero;
e) gite scolastiche con pernottamento o viaggi studio all'estero.
E) spese extrascolastiche che richiedono tutte il preventivo accordo: a) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( ivi compresi motocicli, minicar etc); b) spese di iscrizione a rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere, campus estivi, centri ricreativi;
c) spese per viaggi e vacanze;
d) spese per pre-scuola, dopo-scuola, baby sitter;
e) spese per acquisto computer, telefonini, I pad etc;
e) spese per eventi riguardanti i figli
( compleanni, comunioni, cresime etc); f) spese per conseguimento della patente A e B.
F) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per utilizzo e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo;
b) spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere che sia stata previamente concordata. Le istanze di rimborso delle spese straordinarie dovranno essere avanzate a mezzo whatsapp al Sig.
, cui lo stesso dovrà rispondere entro 15 giorni dalla ricezione del messaggio, che dovrà Pt_1 essere chiaro e dettagliato con allegazione delle necessarie ricevute di spesa.
L'assegno unico, per patto espresso, sarà erogato dagli Enti alla sola Sig.ra attualmente già CP_1 unica beneficiaria.
Gli oneri circa il mantenimento ordinario e straordinario saranno dovuti dal 20 Ottobre 2025, intendendosi ad oggi soddisfatta ogni e qualsivoglia pretesa creditoria, di qualsiasi natura, della
Sig.ra ; CP_1 dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali del e al Consultorio Parte_2 territorialmente competente.
La Spezia, 23.10.2025
Il IC est. Il Presidente
RE DI BE LU EB