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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1354/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti Gaetano Maisto, Stefania Catuogno e Pierluigi Maisto
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
Resistente contumace
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'1.02.2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
, ha dedotto: di aver presentato all' diverse domande per
[...] CP_2 il riconoscimento dell'assegno nucleo familiare per gli anni 2020 e
2021; che l' aveva accolto la domanda;
che il datore di lavoro CP_2 non aveva provveduto al pagamento degli assegni;
che, in particolare, non era stato corrisposto quanto spettante a titolo di anf per il periodo dall'1.06.2021 al 19.09.2021; che aveva quindi diffidato l' all'immediato pagamento di quanto spettante. CP_2
Tanto premesso, ha chiesto la condanna della Controparte_1
e dell' , in via alternativa o in solido tra loro, al
[...] CP_2 pagamento della somma di € 550,00, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese ed accessori.
La è rimasta contumace. Controparte_1
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda e CP_2 chiedendone il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivazione
La domanda non può essere accolta.
L'art.2 della legge n.153/88 prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare “l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile”.
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr
Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 Giust. civ.
1997,I, 730 Famiglia e diritto 1997, 67).
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale e da un requisito sanitario.
Pertanto sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi i quali sono ammessi a godere di specifici trattamenti che assumono la denominazione di quote di maggiorazione in presenza di determinate condizioni riguardanti la propria persona e il proprio nucleo familiare.
Nella fattispecie in esame, in primo luogo manca agli atti una specifica domanda amministrativa rivolta all' e tesa ad ottenere CP_2 il riconoscimento dell'a.n.f. per il periodo dall'1.06.2021 al
19.09.2021, essendo invece stati allegati solo atti di invito e diffida.
In particolare, nella nota inviata dall' si legge: “la domanda di CP_2
ANF DIP .5199.15/02/2021.0015334 periodo Dal 01/01/2021 al CP_2
30/06/2021 è stata definita in data il 18/02/2021 la domanda .5199.22/06/2021.0060280 periodo Dal 01/07/2021 al CP_2
28/02/2022 è stata definita in data 30/06/2021”; non si fa dunque alcun riferimento ad una eventuale domanda relativa al periodo dall'1.06.2021 al 19.09.2021.
Manca dunque agli atti un formale provvedimento di accoglimento emesso dall' , il quale ha tra l'altro eccepito, in memoria CP_3 difensiva, l'assenza di specifica domanda amministrativa;
inoltre, in sede giudiziale, avendo l'ente contestato la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, quest'ultimo avrebbe dovuto fornire tutti gli elementi necessari per ottenere il riconoscimento della prestazione in esame, dimostrando la sussistenza dei requisiti reddituali e sanitari prescritti dalla richiamata normativa.
Tuttavia, il nucleo familiare indicato nel certificato allegato non corrisponde a quello per cui era stato richiesto l'assegno, né la circostanza è stata chiarita in ricorso.
È stata poi depositata solo la documentazione reddituale relativa al ricorrente e non anche al coniuge Per_1
Deve pertanto ritenersi che, allo stato, non sussistano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., si dichiarano le spese irripetibili.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Aversa 6.11.2025
IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1354/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti Gaetano Maisto, Stefania Catuogno e Pierluigi Maisto
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
Resistente contumace
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'1.02.2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
, ha dedotto: di aver presentato all' diverse domande per
[...] CP_2 il riconoscimento dell'assegno nucleo familiare per gli anni 2020 e
2021; che l' aveva accolto la domanda;
che il datore di lavoro CP_2 non aveva provveduto al pagamento degli assegni;
che, in particolare, non era stato corrisposto quanto spettante a titolo di anf per il periodo dall'1.06.2021 al 19.09.2021; che aveva quindi diffidato l' all'immediato pagamento di quanto spettante. CP_2
Tanto premesso, ha chiesto la condanna della Controparte_1
e dell' , in via alternativa o in solido tra loro, al
[...] CP_2 pagamento della somma di € 550,00, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese ed accessori.
La è rimasta contumace. Controparte_1
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda e CP_2 chiedendone il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivazione
La domanda non può essere accolta.
L'art.2 della legge n.153/88 prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare “l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile”.
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr
Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 Giust. civ.
1997,I, 730 Famiglia e diritto 1997, 67).
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale e da un requisito sanitario.
Pertanto sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi i quali sono ammessi a godere di specifici trattamenti che assumono la denominazione di quote di maggiorazione in presenza di determinate condizioni riguardanti la propria persona e il proprio nucleo familiare.
Nella fattispecie in esame, in primo luogo manca agli atti una specifica domanda amministrativa rivolta all' e tesa ad ottenere CP_2 il riconoscimento dell'a.n.f. per il periodo dall'1.06.2021 al
19.09.2021, essendo invece stati allegati solo atti di invito e diffida.
In particolare, nella nota inviata dall' si legge: “la domanda di CP_2
ANF DIP .5199.15/02/2021.0015334 periodo Dal 01/01/2021 al CP_2
30/06/2021 è stata definita in data il 18/02/2021 la domanda .5199.22/06/2021.0060280 periodo Dal 01/07/2021 al CP_2
28/02/2022 è stata definita in data 30/06/2021”; non si fa dunque alcun riferimento ad una eventuale domanda relativa al periodo dall'1.06.2021 al 19.09.2021.
Manca dunque agli atti un formale provvedimento di accoglimento emesso dall' , il quale ha tra l'altro eccepito, in memoria CP_3 difensiva, l'assenza di specifica domanda amministrativa;
inoltre, in sede giudiziale, avendo l'ente contestato la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, quest'ultimo avrebbe dovuto fornire tutti gli elementi necessari per ottenere il riconoscimento della prestazione in esame, dimostrando la sussistenza dei requisiti reddituali e sanitari prescritti dalla richiamata normativa.
Tuttavia, il nucleo familiare indicato nel certificato allegato non corrisponde a quello per cui era stato richiesto l'assegno, né la circostanza è stata chiarita in ricorso.
È stata poi depositata solo la documentazione reddituale relativa al ricorrente e non anche al coniuge Per_1
Deve pertanto ritenersi che, allo stato, non sussistano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., si dichiarano le spese irripetibili.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Aversa 6.11.2025
IL GIUDICE