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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3294/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Direttore Parte_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 appellante
E
, n.q. di legale rappresentante della nonché CP_1 CP_2 CP_2 rappresentati e difesi dall'avv. Raoul Barsanti, come da procura in atti appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 759/2023 pubblicata il 14.6.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.10.2020, e la convenivano in giudizio CP_1 CP_2 il di proponendo opposizione Controparte_3 Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 288/2020 del 21.9.2020, notificata in data 24.9.2020, con la quale era stato loro ingiunto, in via solidale, il pagamento della somma di euro 11.352,27, per 1 somministrazione illecita di manodopera in violazione dell'art. 29, comma 1, e art. 18, comma 5- bis, del D.lgs. n. 276/2003, rispetto alle lavoratrici , , Parte_2 Parte_3 Persona_1
e nel periodo dall'1.1.2017 al 31.8.2017.
[...] Persona_2 Parte_4
Esponevano che l'ordinanza-ingiunzione opposta traeva origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. FR00001/2017-945-01 del 18.12.2017, con il quale gli ispettori del lavoro avevano accertato le violazioni predette a seguito di accesso ispettivo, iniziato in data 26.7.2017, nei confronti della ditta L.V.M., presso la sede di via Armando Vona 20 (centro commerciale Parte_1
Le Sorgenti).
A fondamento della impugnazione deducevano il difetto di motivazione della ordinanza- ingiunzione opposta;
la mancanza di un titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo;
l'omesso assolvimento dell'onere della prova a carico dell' l'insussistenza della violazione contestata CP_3
(appalto fittizio e somministrazione irregolare di manodopera); l'erronea determinazione delle sanzioni amministrative.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della Parte_1 opposizione, richiamando il verbale di accertamento del 18.12.2017 e la documentazione allegata, tra cui le dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici interessate, , Parte_3 Parte_4
e . Parte_2 Persona_2
Espletata la prova testimoniale, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Frosinone revocava l'ordinanza ingiunzione opposta e condannava l' di al pagamento delle CP_3 Parte_1 spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, sulla base della documentazione depositata in atti e della istruttoria orale espletata, riteneva provato che il potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati era stato in concreto esercitato dalla ossia dalla società Parte_5 appaltatrice, e non dalla L.V.M. o dal con conseguente genuinità dell'appalto in esame. CP_1
Ha proposto appello l' , censurando la sentenza Parte_1 impugnata per i motivi di seguito sinteticamente indicati:
1) violazione degli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5 bis, del D.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 116
c.p.c. per avere il giudice di primo grado erroneamente ravvisato il requisito della eterodirezione dei lavoratori impiegati presso la CP_2
Ha lamentato, in particolare, parte appellante che il Tribunale ha interpretato erroneamente gli elementi probatori a sua disposizione, obliterando del tutto le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dalla teste e attribuendo un significato non corrispondente a quanto Persona_2 effettivamente affermato dai testi e ritenendo, quindi, erroneamente sussistente un Pt_4 Tes_1 appalto genuino.
2 2) Violazione degli artt. 29, comma 1, e 18 c.
5-bis del D.lgs. 276/2003 per avere la sentenza impugnata omesso qualsiasi riferimento al trasferimento del rischio di impresa, essenziale ai fini della sussistenza di un genuino appalto di servizi, e che - da una corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti - appare essere sempre rimasto in capo alla CP_2
Ha sostenuto parte appellante che il giudice di primo grado, erroneamente interpretando il materiale probatorio acquisito, avrebbe trascurato il requisito dell'effettivo passaggio del rischio di impresa, la cui mancanza, emergente per tabulas dalle risultanze istruttorie di primo grado, sarebbe di per sé sufficiente a provare la natura simulata dell'appalto concluso.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare il ricorso proposto dagli odierni appellati avverso l'ordinanza ingiunzione n. 288/2020, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio n.q. di legale rappresentante della nonché CP_1 CP_2 la eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso in appello;
sempre in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 3.12.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per tardività è infondata.
È noto che, nelle controversie in materia di lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa (ai sensi dell'art. 327, primo comma, c.p.c.). Il computo del termine di decadenza in esame deve essere effettuato, ai sensi degli artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c., non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (sul punto si veda, tra le altre,
Cass. n. 17313/2015).
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorché erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c, con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c. (Cass. n. 31516/2018; n.
6571/2013; n. 2113/2012).
3 Quanto all'applicazione, al caso di specie, del regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, si osserva che la Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 2145/2021, hanno affermato il seguente principio: “Anche dopo l'introduzione dell'articolo 6 del Dlgs n. 150/2011, ai procedimenti di opposizione a ordinanza- ingiunzione concernenti l'applicazione di sanzioni in materia lavoristica si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'articolo 3 della legge n. 742/1969. Ciò in quanto si tratta di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile, per le quali è prevista l'esclusione della sospensione feriale. Pertanto, ai fini della tempestività della impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazioni inerenti al rapporto di lavoro, deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini”.
Ciò posto, la sentenza oggetto di gravame è stata pubblicata in data 14.6.2023, non è stata notificata, e il ricorso in appello è stato depositato in data 29.12.2023, ossia tempestivamente, tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
1.1. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 cpc è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
2. Nel merito, l'appello è infondato.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.
L' ha censurato la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure erroneamente Parte_1 interpretato gli elementi probatori a sua disposizione, ritenendo, quindi, sussistente, tra la CP_2
e la un appalto genuino con effettivo passaggio del rischio di impresa.
[...] Parte_5
Ha sostenuto, in particolare, che dall'esame dei verbali ispettivi e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi sarebbe emerso chiaramente che gli ordini e le direttive di lavoro erano impartiti direttamente ai dipendenti dal mentre la si limitava a svolgere compiti CP_1 Parte_5 amministrativi;
che il rischio economico era rimasto interamente in capo alla mentre CP_2 la si limitava alla gestione formale del personale. Parte_5
4 Tali censure non sono fondate.
2.1. E' necessario, preliminarmente, premettere che, secondo quanto statuito dall' art.10, comma 5,
D.lgs. n. 124/2004, i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono “fonti di prova” ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
La giurisprudenza ha precisato che detti verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino come avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che essi segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio od il concorso di altri elementi renda superfluo l' espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che: “Nel giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario” (Cass. n. 6565/2007).
Ed ancora, che l'esclusione di una efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice ben può ritenere superflua l' escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri
5 eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità
(Cass. n. 10427/2014).
Con riferimento, poi, all'onere della prova, la prevalente giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai giudizi di opposizione a verbale di accertamento ha stabilito che l'onere di Pt_6 provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe all'Istituto previdenziale la prova dei fatti Pt_6 costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. n.
12108/2010; Cass. n.22862 del 10/11/2010).
Tali principi possono essere applicati anche nel caso di specie, con la conseguenza che grava sull' appellante fornire la prova dei fatti oggetto del verbale ispettivo e della conseguente Parte_1 ordinanza ingiunzione impugnata in questa sede.
2.2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che l'art. 29, primo comma, del D.lgs. n.
276/2003 nel definire il contratto di appalto rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa. Né costituisce deviazione da tale schema tipico il fatto che siano predeterminate in modo analitico nel contratto di appalto le modalità operative del servizio. Viceversa, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 9231/2021; n. 3631/2020).
In tema di interposizione fittizia di manodopera in relazione al contratto di appalto è, quindi, necessario dimostrare, per accertare l'interposizione fittizia, l'assenza dei seguenti requisiti, richiesti dall'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 per potersi configurare un genuino appalto di opere o servizi: che l'appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione;
che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.
6 Pertanto, non si è in presenza di un genuino contratto di appalto se l'organizzazione del lavoro non è effettuata dall'appaltatore in autonomia e con gestione a proprio rischio, traducendosi il suo apporto solamente in una mera prestazione lavorativa, senza una concreta organizzazione volta al conseguimento di un risultato produttivo autonomo.
2.3. Ritiene il Collegio, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che i documenti prodotti e le risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita nel giudizio di primo grado hanno consentito di evidenziare la presenza, in capo alla datrice di lavoro e Parte_5 appaltatrice, dei requisiti enunciati dalla norma, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel verbale di accertamento e notificazione del 18.12.2017 gli ispettori, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici e della documentazione prodotta dalla L.V.M. e dalla
[...]
, hanno rilevato che nel periodo dall' 1.1.2017 al 31.8.2017 le lavoratrici Parte_7 Pt_2
, , e formalmente
[...] Parte_3 Persona_1 Persona_2 Parte_4 assunte dalla , hanno in realtà prestato attività lavorativa in favore della Parte_7
L.V.M., con sottoposizione al potere direttivo organizzativo e disciplinare dei suoi preposti e, in particolare, del suo amministratore unico, In particolare, gli ispettori hanno CP_1 evidenziato che le suddette lavoratrici hanno lavorato presso la gelateria sita al centro commerciale
Le Sorgenti di alle dipendenze della L.V.M. fino al 31.12.2016, quando, per volontà di Parte_1
hanno rassegnato le dimissioni. Dall'1.1.2017 sono state assunte dalla CP_1 Parte_7
e hanno continuato a svolgere le medesime mansioni, presso la stessa gelateria e con lo
[...] stesso orario di lavoro, continuando a ricevere ordini e direttive da amministratore CP_1 unico della nonostante il subentro del nuovo datore di lavoro. CP_2
Inoltre, dal contratto di appalto sottoscritto in data 30.12.2016 si ricava che la ha CP_2 concesso in appalto al per il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2018, Controparte_4
“l'esecuzione di alcuni servizi da eseguirsi all'interno dell'unità operativa individuata in premessa
(la gelateria denominata “American Frozen Yogurt”, sita in Via Le Lame n. 10 presso il Parte_1
Centro Commerciale Le Sorgenti) […] di seguito elencati: a) la gestione del punto vendita avvalendosi dei mezzi messi a disposizione della Committente come da allegato A, con esclusione di tutti i servizi amministrativi, di manutenzione e approvvigionamento merci;
b) la formazione del personale lavoro;
c) lo studio e applicazione di una strategia commerciale ai fini del rilancio ed espansione dell'attività commerciale;
d) gli altri servizi nuovi ed aggiuntivi effettuati su specifica richiesta del Committente nei modi indicati nel successivo art. 5” (all. 4 al ricorso di primo grado).
All'art. 6 del predetto contratto le parti hanno, tra l'altro, previsto che: “sono a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi ed oneri: a) l'utilizzo di manodopera competente e specializzata per l'esecuzione del servizio;
b) l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
7 confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; c) l'assunzione, utilizzo, pagamento, ivi comprese le assicurazioni sociali, previdenziali ed infortunistiche del personale impiegato;
[…] g) la responsabilità per danni causati a propri dipendenti, a terze persone o cose, per fatto o colpe proprie e dei propri addetti;
j) gestione a proprio rischio dell'incaricato con obbligo di risultato, assumendo su di sé tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto rimborsando il costo forfettario di 3.000,00 Euro/mese, oltre IVA, a fronte della copertura dei costi locativi e di tutti i servizi annessi”.
E' poi pacifico tra le parti che il ha affidato l'esecuzione dei servizi Controparte_5 appaltati dalla alla consorziata la quale ha assunto ed CP_2 Parte_8 occupato presso l'appalto in oggetto le signore Parte_2 Persona_3 Persona_1
e
[...] Persona_2 Parte_4
Contrariamente a quanto affermato da parte appellante, dall'attività istruttoria orale, espletata nel giudizio di primo grado nonché nell'analogo giudizio di primo grado n. 2080/2021 R.G. (i cui verbali sono stati depositati in atti), è risultato provato che il potere direttivo ed organizzativo, nei confronti delle lavoratrici individuate nel verbale ispettivo, è stato esercitato dalla Parte_7
e non dalla
[...] CP_2
In particolare, come correttamente evidenziato dal primo giudice, le lavoratrici escusse, Pt_4
e hanno affermato di aver lavorato nella della
[...] Persona_2 Parte_2 Parte_9 resso il centro commerciale Le Sorgenti di prima alle dipendenza della CP_2 Parte_1 CP_2
e poi dall' 1.1.2017 alle dipendenze della , addette al servizio al banco, Parte_7 pulizia, operazioni di cassa, preparazione dello yogurt e della frutta, gestione degli ordini e degli incassi. Le testi hanno riferito di essersi dimesse volontariamente dalla L.V.M., a seguito di richiesta di e di essere state poi assunte dalla . Per il CP_1 Parte_7 periodo alle dipendenze della , hanno continuato a svolgere le medesime Parte_7 mansioni con lo stesso orario di lavoro.
e hanno anche dichiarato che le direttive di lavoro erano impartite Parte_4 Persona_2 da , la quale stabiliva i turni e gli orari di lavoro, autorizzava le ferie e i permessi, e che Parte_2
a lei si rivolgevano in caso di questioni di lavoro.
ha, poi, riferito: “ho lavorato per la dal 2017 per un anno circa. Nel periodo Parte_2 Pt_7
Cont antecedente ho lavorato per la e ho sempre fatto la banconista. Conosco il sig.
[...]
Cont
, era il proprietario della . Lui non ha mai lavorato nel punto vendita, non mi ha mai CP_1 impartito direttive sul lavoro. Il negozio era suo. Io lo chiamavo quando per esempio c'era un guasto alle apparecchiature o per altre questioni legate al negozio, alla struttura o agli strumenti e Cont macchinari, questo vale sia per il periodo in cui ho lavorato per sia per la Io ero la Pt_7
8 più esperta dei dipendenti e avevo un ruolo di referente, ero io che davo le direttive alle altre colleghe e predisponevo i turni di lavoro. La mia referente era una dipendente di nome Pt_7
Per_
, mi sembra, per esempio quando avevo problemi con alcune voci in busta paga chiedevo Per_ chiarimenti a lei. non era presente nel punto vendita e la chiamavo al telefono, mi rivolgevo a lei anche per chiedere le ferie oppure la avvisavo se un giorno non andavo a lavorare. Quando ho lavorato alle dipendenze della non c'era personale LVM”. Pt_7
Infine, ha dichiarato: “sono il legale di fiducia della Non mi sono mai Testimone_2 CP_2 recato fisicamente sul posto di lavoro. Io ho partecipato con il legale della alla stesura del Pt_7 contratto d'appalto tra le due società nella quale è stato previsto che la si sarebbe occupata Pt_7
Cont di alcuni servizi all'interno del punto vendita e che la si sarebbe occupata di altro. Le Cont attrezzature erano di proprietà della e ricordo a memoria che la versasse un Pt_7 corrispettivo per l'utilizzo. Non so chi impartisse le direttive ai dipendenti. Preciso che
[...]
Cont
ovvero l.r. della era quotidianamente presente presso la sua attività di ristorazione a CP_1
Roma in Via Col di lana n. 8, questo so perché io ero in sede in qualità di avvocato e lo vedevo tutti
i giorni. Mi sembra di ricordare che la si occupava dell'aspetto relativo alla gestione della Pt_7
Cont vendita mentre la si occupava dell'aspetto contabile e amministrativo ovvero della fatturazione rispetto ai terzi, dei dipendenti si occupava ala come da contratti”. Pt_7
A fronte di tali deposizioni, e in particolare della deposizione della teste , nessun rilievo Pt_2 possono avere le ulteriori dichiarazioni rese dalla teste secondo cui gli incassi della Per_2 gelateria venivano inseriti in una busta che veniva consegnata al fornitore che, a sua volta, la consegnava al e che la pagava gli stipendi quando il pagava CP_1 Parte_7 CP_1 la dal momento che la ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con il che Pt_7 Per_2 CP_1 le direttive di lavoro le venivano impartite da , la quale stabiliva anche i turni e gli orari Parte_2 di lavoro, autorizzava le ferie e i permessi, e che a lei si rivolgeva in caso di questioni di lavoro.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto che: “all'esito della prova testimoniale può invero ritenersi provato che il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto è stato in concreto esercitato dalla , ovvero dal soggetto Parte_5 appaltatore e non invece dalla , con la conseguenza che l'appalto in questione debba Pt_10 qualificarsi come genuino.
E' emerso in particolare che le lavoratrici occupate presso l'unità operativa di e, cioè, Parte_1 le signore , Parte_2 Persona_3 Persona_1 Persona_2 Parte_4 hanno prestato la loro attività lavorativa osservando le direttive sulle attività da svolgere e sulle modalità di esecuzione del lavoro impartite loro unicamente dalla I Parte_8
9 turni di lavoro venivano predisposti e gestiti dalla per il tramite Pt_7 Parte_8 della lavoratrice , dipendente Parte_2 Pt_7
E' poi incontestato che le lavoratrici hanno percepito la retribuzione mensile corrisposta loro dalla
Parte_8
E' infine emerso il sig. legale rappresentante della al contrario veniva CP_1 Pt_10 contattato da solo in caso di guasti o problemi con le attrezzatura, conformemente a Parte_2 quanto pattuito nel contratto di appalto”.
2.4. Rileva, ulteriormente, il Collegio che parte appellata ha depositato la sentenza n. 1296/2022 - pronunciata nel giudizio n. 2080/2021 R.G. tra la e l' Parte_7 [...]
, avente ad oggetto l'impugnazione di analoga ordinanza Parte_1 ingiunzione per avere la irregolarmente somministrato personale alla Parte_7
– con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato l'ordinanza ingiunzione impugnata CP_2
Co illegittima in quanto “l' non ha provato, come era suo onere, che nella fattispecie oggetto di causa vi sia stata una somministrazione di manodopera irregolare”, essendo, invece, emerso che
“il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto è stato in concreto esercitato dalla , ovvero dal soggetto appaltatore e non invece dalla Parte_5
, con la conseguenza che l'appalto in questione debba qualificarsi come genuino” . Pt_10
Con Tale sentenza non è stata impugnata, e pertanto è passata in giudicato, e l' ha emesso provvedimento di “discarico” della ordinanza ingiunzione (doc. 8 di parte appellata).
Sebbene tale giudicato non possa avere efficacia riflessa nel presente giudizio, in quanto la sentenza
è inter alios acta (Cass. n. 18325/2019; n. 31969/2019), la stessa, però, non si sottrae al potere del giudice della libera valutazione della prova, nel contesto degli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni contenute nella sentenza del
Tribunale di Roma n. 2080/2021, in quanto basate sulle deposizioni testimoniali assunte in quel processo, i cui verbali sono stati acquisti agli atti, e sui documenti depositati, analoghi ai documenti depositati anche nel presente giudizio. Con 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo l' assolto all'onere probatorio, sulla stessa gravante, relativo alla sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia,
Deve, infine, darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
10
P.Q.M.
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.300,00, oltre spese generali, Iva, cpa, come per legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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