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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/07/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3620/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3620/2015 promossa da:
in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
C.F. , in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in
[...] P.IVA_1 Castellammare di Stabia (NA), rapp.ti e difesi dagli Avv. Donatangelo Cangelmo e Catello De Simone, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
-opponente- contro
, P.IVA , con sede legale in Nocera Inferiore Controparte_1 P.IVA_2 (SA) alla via Poggio San Pantaleone, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. Antonio Memoli, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
- opposto –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 03.07.2015 il in proprio e Parte_1 Part nella qualità di Comune capofila del Piano sociale di Zona Ambito (già Ambito N14), proponeva formale opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 705/2015 in data 12.05.2015 e notificato il 26.05.2015, convenendo la . Con Controparte_1 la proposta opposizione chiedeva la revoca del monitorio opposto per incompetenza territoriale del Giudice emittente in favore del tribunale di Torre Annunziata, oltre che in quanto totalmente nullo, illegittimo ed infondato, con vittoria delle spese di lite. Dopo circa due mesi dalla notifica del decreto ingiuntivo il comune opponente provvedeva a versare alla convenuta la somma di euro 5926,01 imputando il pagamento al saldo della sorta capitale dovuta in virtù delle fatture portate dal decreto ingiuntivo per l'anno 2023. Provvedeva a costituirsi la , Controparte_1 contestando la proposta opposizione di cui chiedeva la reiezione, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, parte opponente veniva invitata a regolarizzare la procura alle liti e la causa veniva rinviata all'udienza del 18.01.2017 per conclusioni e discussione sulla questione preliminare relativa alla eccepita incompetenza per territorio, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali;
nelle more, in data 12.07.2016 e, quindi, in costanza del presente giudizio, il Parte_1
versava in favore dell'opposta un ulteriore importo di € 9.956,82 imputando il pagamento al Parte_1 saldo della sorta capitale dovuta in virtù delle fatture portate dal su richiamato Decreto Ingiuntivo e relativa al periodo anno 2014. All'esito, con Ordinanza ex art. 279 c.p.c., veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente e concessi i Parte_1 chiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Quindi, con Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 06.12.2017, il Giudicante ingiungeva al in Parte_1 proprio e nella qualità di Capofila dell' già N14, di corrispondere Pt_1 Controparte_2 all'opposta la somma di € 10.743,14, oltre gli interessi Controparte_1 moratori al tasso di cui al combinato disposto degli art. 4 comma I, e art. 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002 pari ad € 513,35 al 11.02.2017 e dall'11.2.2017 fino all'effettivo soddisfo, nonché € 2.000,00 per compensi oltre accessori con attribuzione e, nel contempo, rinviava la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Preliminarmente occorre rilevare che la regolarizzazione della procura alle liti in corso di causa è stata legittimamente disposta ex art. 182 cpc ricorrendone i presupposti di legge. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “la nullità o mancanza della procura è sanabile mediante rilascio successivo entro il termine disposto dal giudice tranne nel caso in cui la procura ad litem è richiesta ad substantiam”. ( Cass. Civ. sez.III 25.03.2021 nr. 8442). Nella costituzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non è richiesta una procura ad substantiam ma è sufficiente la normale procura alle liti ai sensi dell'art. 83 cpc.
Ciò posto in punto di fatto, va preliminarmente dato atto dell'intervenuto pagamento, dopo due mesi dell'emissione del decreto ingiuntivo di euro 5928,01 mentre di euro 9956,82 in corso di causa, da parte del per come riconosciuto dalla stessa società opposta. Nel Parte_1 merito poi, la prova della fondatezza del credito si evince in modo evidente dalla copiosa documentazione in atti prodotta dalla convenuta – da intendersi integralmente richiamata per relationem – da cui si evince la esecuzione delle prestazioni fatturate. In proposito va evidenziato che l'opponente ha contestato nel merito la riferibilità a sé dell'obbligo di pagamento delle prestazioni socio sanitarie de quibus, sul presupposto che l'utente che ne ha beneficiato non era residente nel Comune ricompreso nel piano di zona. Ebbene, la normativa originaria sulla ripartizione delle spese in pagina 2 di 3 capo ai Comuni per prestazioni socio-assistenziali era rappresentata dall'art. 72 e ss. della L. 17 luglio 1890 n. 6872, in base al quale la competenza alla spesa assistenziale si radicava nel Comune in cui il soggetto da assistere aveva dimorato per un periodo superiore ai due anni, senza notevoli interruzioni. Il predetto articolo 72 statuiva, poi, che “il domicilio di soccorso, una volta acquistato, secondo le norme di cui al n. 1), non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso”. La disposizione è stata abrogata dall'art. 30 L. n. 328/00 e la disciplina sostituita con la norma contenuta nell'art. 6 co. 4 della medesima Legge che sancisce “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. Nelle disposizioni finali della L. n. 328/00 non si rinviene alcuna disposizione di diritto intertemporale, che accordi efficacia retroattiva alle sue norme;
ne consegue l'applicazione dell'ordinario principio di irretroattività della legge ex art. 11 preleggi c.c. Per l'effetto, il nuovo criterio di individuazione del tenuto a concorrere al pagamento delle prestazioni socio- Pt_1 assistenziali in favore di soggetti ricoverati presso strutture residenziali, ed accreditate al che CP_3 offrono questa tipologia di prestazioni in favore di portatori di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, introdotto dall'art. 6 co. 4 L. n. 328/00, trova applicazione per i ricoveri e le prestazioni successive all'entrata in vigore della novella. Nel caso di specie, con riferimento al soggetto beneficiario delle prestazioni oggetto di contestazione, e riferibili agli anni 2012, 2013 e 2014, Controparte_4 emerge dalla lettura dei verbali della Unità di Valutazione Integrata (ritualmente allegati in atti) che tale soggetto aveva residenza storica presso il Comune di . Sulla base di quanto Parte_1 precede emerge con chiarezza la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla creditrice opposta nei confronti del Comune di quale comune capofila del Piano Sociale di Zona Parte_1 ambito N27.Sulla base di quanto precede l'opposizione va rigettata, dando tuttavia atto che nelle more del giudizio l'opponente ha corrisposto l'importo complessivo di euro 15.882,83.
Rigetta, infine, la richiesta di condanna ex art. 96 cpc non ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Spese di lite secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate nonché del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la proposta opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo nr. 705/15 del 12.5.2015;
3. conferma l'ordinanza ex art. 186 ter cpc resa in data 6.12.2017, che non è stato oggetto di impugnazione, e ne dichiara la definitiva esecutività;
4. rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ex art. 96 cpc;
5. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese e competenze di lite, che si liquidano in € 1387,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali. tenuto conto delle spese già liquidate con ordinanza ex art. 186 ter cpc, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Milano, 24 luglio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3620/2015 promossa da:
in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
C.F. , in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in
[...] P.IVA_1 Castellammare di Stabia (NA), rapp.ti e difesi dagli Avv. Donatangelo Cangelmo e Catello De Simone, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
-opponente- contro
, P.IVA , con sede legale in Nocera Inferiore Controparte_1 P.IVA_2 (SA) alla via Poggio San Pantaleone, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. Antonio Memoli, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
- opposto –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 03.07.2015 il in proprio e Parte_1 Part nella qualità di Comune capofila del Piano sociale di Zona Ambito (già Ambito N14), proponeva formale opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 705/2015 in data 12.05.2015 e notificato il 26.05.2015, convenendo la . Con Controparte_1 la proposta opposizione chiedeva la revoca del monitorio opposto per incompetenza territoriale del Giudice emittente in favore del tribunale di Torre Annunziata, oltre che in quanto totalmente nullo, illegittimo ed infondato, con vittoria delle spese di lite. Dopo circa due mesi dalla notifica del decreto ingiuntivo il comune opponente provvedeva a versare alla convenuta la somma di euro 5926,01 imputando il pagamento al saldo della sorta capitale dovuta in virtù delle fatture portate dal decreto ingiuntivo per l'anno 2023. Provvedeva a costituirsi la , Controparte_1 contestando la proposta opposizione di cui chiedeva la reiezione, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, parte opponente veniva invitata a regolarizzare la procura alle liti e la causa veniva rinviata all'udienza del 18.01.2017 per conclusioni e discussione sulla questione preliminare relativa alla eccepita incompetenza per territorio, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali;
nelle more, in data 12.07.2016 e, quindi, in costanza del presente giudizio, il Parte_1
versava in favore dell'opposta un ulteriore importo di € 9.956,82 imputando il pagamento al Parte_1 saldo della sorta capitale dovuta in virtù delle fatture portate dal su richiamato Decreto Ingiuntivo e relativa al periodo anno 2014. All'esito, con Ordinanza ex art. 279 c.p.c., veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente e concessi i Parte_1 chiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Quindi, con Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 06.12.2017, il Giudicante ingiungeva al in Parte_1 proprio e nella qualità di Capofila dell' già N14, di corrispondere Pt_1 Controparte_2 all'opposta la somma di € 10.743,14, oltre gli interessi Controparte_1 moratori al tasso di cui al combinato disposto degli art. 4 comma I, e art. 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002 pari ad € 513,35 al 11.02.2017 e dall'11.2.2017 fino all'effettivo soddisfo, nonché € 2.000,00 per compensi oltre accessori con attribuzione e, nel contempo, rinviava la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Preliminarmente occorre rilevare che la regolarizzazione della procura alle liti in corso di causa è stata legittimamente disposta ex art. 182 cpc ricorrendone i presupposti di legge. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “la nullità o mancanza della procura è sanabile mediante rilascio successivo entro il termine disposto dal giudice tranne nel caso in cui la procura ad litem è richiesta ad substantiam”. ( Cass. Civ. sez.III 25.03.2021 nr. 8442). Nella costituzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non è richiesta una procura ad substantiam ma è sufficiente la normale procura alle liti ai sensi dell'art. 83 cpc.
Ciò posto in punto di fatto, va preliminarmente dato atto dell'intervenuto pagamento, dopo due mesi dell'emissione del decreto ingiuntivo di euro 5928,01 mentre di euro 9956,82 in corso di causa, da parte del per come riconosciuto dalla stessa società opposta. Nel Parte_1 merito poi, la prova della fondatezza del credito si evince in modo evidente dalla copiosa documentazione in atti prodotta dalla convenuta – da intendersi integralmente richiamata per relationem – da cui si evince la esecuzione delle prestazioni fatturate. In proposito va evidenziato che l'opponente ha contestato nel merito la riferibilità a sé dell'obbligo di pagamento delle prestazioni socio sanitarie de quibus, sul presupposto che l'utente che ne ha beneficiato non era residente nel Comune ricompreso nel piano di zona. Ebbene, la normativa originaria sulla ripartizione delle spese in pagina 2 di 3 capo ai Comuni per prestazioni socio-assistenziali era rappresentata dall'art. 72 e ss. della L. 17 luglio 1890 n. 6872, in base al quale la competenza alla spesa assistenziale si radicava nel Comune in cui il soggetto da assistere aveva dimorato per un periodo superiore ai due anni, senza notevoli interruzioni. Il predetto articolo 72 statuiva, poi, che “il domicilio di soccorso, una volta acquistato, secondo le norme di cui al n. 1), non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso”. La disposizione è stata abrogata dall'art. 30 L. n. 328/00 e la disciplina sostituita con la norma contenuta nell'art. 6 co. 4 della medesima Legge che sancisce “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. Nelle disposizioni finali della L. n. 328/00 non si rinviene alcuna disposizione di diritto intertemporale, che accordi efficacia retroattiva alle sue norme;
ne consegue l'applicazione dell'ordinario principio di irretroattività della legge ex art. 11 preleggi c.c. Per l'effetto, il nuovo criterio di individuazione del tenuto a concorrere al pagamento delle prestazioni socio- Pt_1 assistenziali in favore di soggetti ricoverati presso strutture residenziali, ed accreditate al che CP_3 offrono questa tipologia di prestazioni in favore di portatori di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, introdotto dall'art. 6 co. 4 L. n. 328/00, trova applicazione per i ricoveri e le prestazioni successive all'entrata in vigore della novella. Nel caso di specie, con riferimento al soggetto beneficiario delle prestazioni oggetto di contestazione, e riferibili agli anni 2012, 2013 e 2014, Controparte_4 emerge dalla lettura dei verbali della Unità di Valutazione Integrata (ritualmente allegati in atti) che tale soggetto aveva residenza storica presso il Comune di . Sulla base di quanto Parte_1 precede emerge con chiarezza la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla creditrice opposta nei confronti del Comune di quale comune capofila del Piano Sociale di Zona Parte_1 ambito N27.Sulla base di quanto precede l'opposizione va rigettata, dando tuttavia atto che nelle more del giudizio l'opponente ha corrisposto l'importo complessivo di euro 15.882,83.
Rigetta, infine, la richiesta di condanna ex art. 96 cpc non ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Spese di lite secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate nonché del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la proposta opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo nr. 705/15 del 12.5.2015;
3. conferma l'ordinanza ex art. 186 ter cpc resa in data 6.12.2017, che non è stato oggetto di impugnazione, e ne dichiara la definitiva esecutività;
4. rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ex art. 96 cpc;
5. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese e competenze di lite, che si liquidano in € 1387,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali. tenuto conto delle spese già liquidate con ordinanza ex art. 186 ter cpc, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Milano, 24 luglio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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