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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03754/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00242 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03754/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3754 del 2025, proposto dal
Consorzio AL S. Elia 2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Marcialis e Carla Valentino e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Frau e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'efficacia N. 03754/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione
Prima, n. 293/2025 del 7 aprile 2025, resa tra le parti e non notificata, con cui è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 791/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall'appellante, e preso atto del suo rinvio al merito;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti i documenti, le memorie e le repliche delle parti;
Vista l'istanza del Comune di Cagliari di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. IE De
DI, udito per il Consorzio l'avv. Massimiliano Marcialis e viste le conclusioni del Comune appellato come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con l'appello in epigrafe il Consorzio AL S. Elia 2005 (d'ora in poi Consorzio) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 293/2025 del 7 aprile 2025, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso originario presentato dal Consorzio contro il provvedimento del Comune di Cagliari del 10 settembre 2024, con cui è stata disposta la revoca della concessione al ricorrente dell'impianto sportivo comunale di via Schiavazzi. Ha inoltre respinto i tre gruppi di motivi aggiunti proposti per ottenere l'annullamento, in uno con gli atti presupposti e connessi: della nota comunale del 26 settembre 2024, recante rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela della revoca impugnata; dell'ordinanza di sgombero dell'impianto di via Schiavazzi, anch'essa del
26 settembre 2024; del provvedimento comunale del 10 dicembre 2024, con cui è stata N. 03754/2025 REG.RIC.
rigettata l'istanza di fideiussione presentata dal Consorzio nell'ambito del piano di rateizzazione del debito per i canoni non pagati, per essere stata la fideiussione stessa rilasciata da un soggetto non abilitato.
2. Il Consorzio appellante espone, in fatto, di aver ottenuto dal Comune di Cagliari nel
2008 la concessione (con durata inizialmente fissata in nove anni, poi portati a venti) dell'impianto comunale attiguo allo stadio di calcio “S. Elia” (dove gioca il Cagliari
AL), un tempo utilizzato per le partite di calcio di quartiere, ma ormai malandato perché del tutto privo di manutenzione. Il concessionario avrebbe avuto la possibilità di gestire economicamente l'impianto, affittandolo a terzi, ed affittando anche la club house: a fronte di ciò, assumeva l'obbligo di pagare un canone annuo di € 4.500,00 e di eseguire le opere di manutenzione ordinaria, mentre la manutenzione straordinaria rimaneva in carico al Comune di Cagliari, come da convenzione stipulata tra le parti il 16 maggio 2008.
2.1. Aggiunge il Consorzio che, su richiesta del Comune, esso si sarebbe fatto carico anche degli interventi di manutenzione straordinaria, dietro promessa di ottenere il rimborso dei conseguenti oneri: ma siffatta promessa sarebbe stata adempiuta solo in parte, cosicché il Consorzio avrebbe promosso un'iniziativa legale contro il Comune, poi interrotta – afferma l'appello – sul presupposto della tacita rinuncia della P.A. al pagamento dei canoni. L'appellante, però, non avrebbe più eseguito le manutenzioni straordinarie, ma soltanto quelle ordinarie su di esso ricadenti e si sarebbe limitato a chiedere periodicamente al Comune l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, senza che, peraltro, questo adempisse.
2.2. Nel corso del 2024 il Comune di Cagliari ha richiesto il pagamento dei canoni arretrati, ammontanti a circa € 39.000,00. Il Consorzio dapprima si sarebbe opposto, facendo valere il controcredito, che il Comune, però, avrebbe riconosciuto solamente in parte (per circa € 13.000,00). Per non correre il rischio della perdita della gestione dell'impianto, l'appellante ha accettato la proposta di un piano di rientro dal debito, N. 03754/2025 REG.RIC.
accordata dal Comune a condizione che il piano fosse garantito da una fideiussione. I pagamenti delle rate di rientro sarebbero stati rispettati dall'appellante (il quale, alla data di pubblicazione della sentenza, sarebbe stato in regola con tali rate). Senonché, il Consorzio avrebbe tardato nel presentare la fideiussione e a questo punto il Comune ha emesso il provvedimento del 10 settembre 2024, con cui ha disposto la revoca della concessione allegando una serie di inadempimenti, la cui effettiva sussistenza è stata contestata con il ricorso proposto innanzi al T.A.R.; nelle more del relativo giudizio il
Consorzio ha presentato la fideiussione, che però è stata rifiutata dal Comune, perché la polizza risultava rilasciata da un operatore non iscritto nell'apposito albo. Come si
è visto, tale rigetto è stato gravato dal ricorrente con motivi aggiunti.
2.3. Come accennato, con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti “per l'assorbente rilievo attinente all'omesso pagamento di canoni da parte del concessionario e al mancato perfezionamento dell'accordo di rateizzazione tra le parti, stante (dapprima l'omessa presentazione) e comunque la presentazione di una fideiussione a garanzia di esso non rilasciata da soggetto abilitato (questione in particolare contestata con i terzi motivi aggiunti)”.
2.4. In sintesi, il Tribunale ha ricordato anzitutto come la convenzione stipulata tra il
Comune concedente e il Consorzio concessionario prevedesse l'obbligo di questo di versare al Comune un canone annuo di € 4.500,00, attribuendo all'art. 19 al Comune il potere di disporre la revoca della concessione in caso di morosità del concessionario nel pagamento di una o più annualità del canone concessorio.
2.4.1. Orbene, dalla documentazione in atti è emerso l'inadempimento del Consorzio al pagamento di € 26.705,78 in relazione ai canoni di concessione per le annualità dal
2016 al 2023. Il Consorzio ha proposto un piano di rientro dal debito, che il Comune ha accettato modificandone la tempistica (da n. 60 a n. 48 mesi) e chiedendo che fosse accompagnato da regolare fideiussione: ma, come si legge nella revoca impugnata, il N. 03754/2025 REG.RIC.
Consorzio, pur avendo versato la prima rata, non ha stipulato la fideiussione bancaria richiesta entro la scadenza prevista del 12 agosto 2024, così decadendo dalla dilazione ad esso accordata. In data 27 settembre 2024 il Consorzio ha sì inviato al Comune una fideiussione emanata dalla società A.F.l. Mutua Società di Mutuo Soccorso, ma in disparte la tempestività, il Comune ha osservato come la fideiussione così prestata non fosse valida, perché emessa da un soggetto non abilitato.
2.5. Il ricorrente ha lamentato che la morosità denunciata dal Comune non avrebbe giustificato la revoca della concessione ex art. 19 della convenzione, ma le deduzioni da esso fornite sul punto sono state disattese dal primo giudice.
2.5.1. Da un lato, infatti, i controcrediti vantati dal Consorzio nei riguardi del Comune non possono essere sic et simpliciter compensati con il pacifico e riconosciuto debito dello stesso Consorzio nel pagamento dei canoni concessori. Per quanto riguarda, in particolare, il credito di € 35.434,35 per i lavori di ripristino dell'impianto, il Comune ha chiarito che questo ha formato oggetto di compensazione volontaria, da parte dello stesso Comune, in relazione ai crediti da esso vantati per i canoni concessori dal 2012 al 2016, mentre in questa sede si discute dei canoni dovuti dal 2016 al 2023. Ove, poi, il Consorzio si riferisca a ulteriori crediti, gli stessi sono contestati dal Comune nella loro esistenza e dunque non sono certi, sicché non possono essere validamente opposti in compensazione, né legale, né giudiziale.
2.5.2. Per quanto riguarda, invece, l'importo di € 39.434,35, il Comune ha precisato che si tratta della somma relativa ai canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2023, aggiungendo che da essa vanno scomputati € 5.610,00, riconosciuti al Consorzio per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'agosto del 2017. La P.A. si è poi riservata un'ulteriore valutazione in relazione alla somma di € 6.710,00, per gli oneri
FIGC-LND connessi alla riomologazione dell'impianto, chiedendo al privato l'invio della documentazione attestante il pagamento della somma in parola. In conclusione, il Comune ha richiesto il pagamento della somma di € 26.705,78, rispetto alla quale – N. 03754/2025 REG.RIC.
nota la sentenza – il Consorzio, con missiva dell'8 agosto 2024, ha fatto acquiescenza, prendendone atto e domandando la rateizzazione del relativo debito.
2.6. Relativamente alla fideiussione, il T.A.R. ha aderito all'impostazione del Comune secondo cui la stessa – oltre che tardivamente prestata – non può considerarsi valida, essendo infondata la tesi del Consorzio che la l. 10 giugno 1982, n. 348 (“Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”) non sia applicabile al caso di specie, perché in questo è stata richiesta una fideiussione e non una cauzione. Infatti, l'art. 1 di detta legge reca l'elenco delle modalità con cui il privato può costituire una garanzia per le obbligazioni assunte nei confronti della P.A. (quale quella oggetto dell'accordo di rateizzazione del debito per i canoni di concessione) e tra tali modalità elenca non solo la cauzione reale, ma anche la fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti all'uopo abilitati: non vi
è, dunque, la contrapposizione tra cauzione e fideiussione pretesa dal ricorrente, di tal ché correttamente il Comune, sulla base della normativa ora vista, ha ritenuto invalida la fideiussione stipulata a garanzia dell'accordo di rateizzazione del debito, siccome rilasciata da un soggetto non abilitato. Ciò – conclude la sentenza – “determina la mancata attuazione dell'accordo di rateizzazione del debito maturato dal Consorzio con conseguente operatività del disposto dell'art. 19 sopra richiamato, trattandosi di omesso pagamento dei canoni concessori per numerose annualità (dal 2016 al 2023)
e, conseguentemente, la legittimità della revoca della concessione”.
2.7. In merito alle altre motivazioni poste dal Comune a fondamento della revoca della concessione, il T.A.R., rilevato che quella suesposta è ex se sufficiente a sorreggere il provvedimento, ha ricordato come la P.A. abbia indicato, inter alia, l'inadempimento del Consorzio agli obblighi di manutenzione ordinaria dell'impianto, che emerge per più profili dalla relazione depositata in esito al sopralluogo svolto il 25 giugno 2024 dalla LND Impianti S.r.l., società responsabile per il rilascio dell'omologazione per lo svolgimento di competizioni ufficiali sotto l'egida della Federazione Italiana Gioco N. 03754/2025 REG.RIC.
AL (FIGC). In detta relazione, infatti, vi è una lista di carenze manutentive che, messe a confronto con gli obblighi di manutenzione ordinaria indicati nell'allegato D alla convenzione, confermano come al momento del sopralluogo il Consorzio fosse inadempiente rispetto ai predetti obblighi. Osserva sul punto la sentenza che non può ritenersi che le carenze riscontrate nella manutenzione ordinaria dell'impianto non giustifichino l'esercizio del potere di revoca della concessione dell'impianto stesso, atteso che “il Servizio Lavori Pubblici del Comune – con circostanza fattuale rimasta incontestata – ha evidenziato che tali lacune “sono ribadite quasi costantemente dalla
LND ogni anno e confermano la mancata effettuazione negli anni della manutenzione ordinaria””, sicché, in definitiva, anche per questo verso la revoca della concessione da parte del Comune appare giustificata.
3. Con l'appello il Consorzio ha censurato l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza gravata, deducendo in via principale e assorbente il motivo di insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia.
3.1. In sintesi, il T.A.R. sarebbe incorso in errore nell'analizzare la censura dedotta in primo grado, con cui si era rilevato che l'art. 19 della convenzione stipulata tra le parti non ha previsto la revoca per ogni (asserita) violazione della convenzione stessa, ma solo nei casi stabiliti dal medesimo art. 19. Dalla lettura coordinata dei commi 1 e 3 di tale disposizione, infatti, emergerebbe che la revoca è ammessa solo per le condotte inadempienti di maggiore gravità, mentre per quelle di minore gravità si applica una sanzione pecuniaria: poiché, però, la convenzione non esplicita quali siano le condotte gravi (o non gravi), spetterebbe al provvedimento sanzionatorio spiegare, con ampia e articolata motivazione, la ragione per cui si è ritenuto che una condotta fosse grave e, quindi, meritevole di essere sanzionata con la revoca della concessione, anziché con la semplice pena pecuniaria; nel provvedimento impugnato – ha dedotto il Consorzio
– non vi sarebbe, tuttavia, alcuna motivazione su tale punto e questo solo fatto avrebbe di per sé determinato la sua illegittimità. N. 03754/2025 REG.RIC.
3.2. Ed infatti, per quanto riguarda il mancato pagamento dei canoni, il Comune stesso l'avrebbe superato ammettendo l'appellante al piano di rientro, cosicché non potrebbe parlarsi di un inadempimento caratterizzato da gravità e ciò tanto più tenuto conto dei crediti vantati dal Consorzio per la manutenzione straordinaria dell'impianto (a cui avrebbe dovuto provvedere la P.A.). Sul punto l'appellante insiste sulla condotta del
Comune, che non avrebbe più chiesto il pagamento dei canoni, così confermando il raggiungimento di un accordo tacito tra le parti per la compensazione dei canoni fino alla concorrenza dell'importo delle manutenzioni; inoltre il Comune avrebbe calcolato la debenza del canone anche nel periodo in cui, per disposizione dello stesso Comune,
l'impianto è stato chiuso per l'emergenza da COVID-19.
3.3. Inoltre, l'art. 19 della convenzione non avrebbe previsto l'esercizio del potere di revoca della concessione dell'impianto nelle ipotesi di prestazione di una fideiussione
(asseritamente) irregolare e di (asserita) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria.
3.4. Cionondimeno, la sentenza appellata ha dichiarato il provvedimento legittimo, almeno con riferimento al mancato pagamento del canone e all'omessa presentazione di una fideiussione valida per il piano di rientro, nonché all'omesso svolgimento della manutenzione ordinaria, senza spiegare come ciò concordi con la previsione dell'art. 19 della citata convenzione, che per le violazioni meno gravi commina una sanzione pecuniaria (e non la revoca). Inoltre, l'art. 19 prevede che la revoca sia preceduta da un'intimazione ad adempiere entro un certo termine, ma detta intimazione nel caso di specie sarebbe mancata.
3.5. Pertanto, la sentenza dovrebbe essere riformata, in quanto: a) né la convenzione, né alcuna altra norma avrebbe consentito al Comune la revoca della concessione in assenza di una valutazione sulla gravità dell'inadempimento e di una motivazione in ordine all'applicazione di una sanzione più lieve; b) in presenza di un piano di rientro regolarmente onorato non costituirebbe motivo di revoca la mancata presentazione di N. 03754/2025 REG.RIC.
una fideiussione con le caratteristiche richieste ex post dal Comune (che non avrebbe precisato previamente quali caratteristiche essa dovesse possedere); c) in ogni caso, vi sarebbero i presupposti per la compensazione, poiché il credito del Consorzio sarebbe certo e il Comune non avrebbe contestato il quantum, ma solamente la non attivazione, ad opera del concessionario, di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta della ditta cui affidare i lavori (ciò che invece sarebbe avvenuto); d) la sentenza impugnata nulla direbbe in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la revoca ed all'omesso invio della previa diffida (con assegnazione di un termine).
3.6. Di seguito l'appellante ha riproposto i motivi già dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti e assorbiti dalla decisione appellata.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, depositando memoria in prossimità dell'udienza di merito e concludendo per l'infondatezza dell'appello.
4.1. Su istanza della parte appellante depositata il 27 maggio 2025, a cui ha aderito la difesa comunale, la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata è stata rinviata al merito.
4.2. In vista dell'udienza pubblica il Consorzio ha depositato una memoria, allegando l'avvenuta adozione da parte del Comune di un nuovo provvedimento di revoca della concessione (impugnato innanzi al T.A.R. Sardegna con ricorso R.G. n. 537/2025) e insistendo sulla persistenza del proprio interesse a ricorrere, sia ai fini di un'eventuale nuova concessione dell'impianto, sia in chiave risarcitoria.
4.3. Ambedue le parti hanno depositato memoria di replica. Il Comune di Cagliari ha depositato, altresì, istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
4.4. All'udienza pubblica del 2 dicembre 2025 il Collegio, udito il difensore presente dell'appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
5. In via preliminare si deve concordare con l'assunto del Consorzio appellante circa la persistenza del suo interesse alla decisione dell'appello, nonostante l'intervenuta N. 03754/2025 REG.RIC.
emanazione, da parte del Comune di Cagliari, di un nuovo provvedimento di revoca, impugnato con distinto ricorso innanzi al T.A.R. Sardegna.
5.1. Per giurisprudenza costante, infatti, nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso, per evitare sostanziali dinieghi di giustizia, con conseguente violazione dei principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost.: in tale ottica, la sussistenza di una ragione di improcedibilità è ravvisabile solo allorché, per effetto di una modifica sopraggiunta della situazione di fatto o di diritto, il ricorrente non possa più ricavare, dall'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, alcuna utilità, non essendo ormai configurabile in capo al medesimo un interesse anche solo strumentale o morale alla decisione (C.d.S., Sez. VII, 26 novembre 2025, n. 9301), ovvero essendo ormai chiara e certa l'inutilità di una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato (C.d.S., Sez.
VI, 31 ottobre 2025, n. 8483).
5.2. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie risulta palese la persistenza di un interesse del Consorzio alla decisione dell'appello in senso a sé favorevole, sotto il profilo risarcitorio e non solo, visto che l'ordinanza di sgombero dell'impianto del
26 settembre 2024 è stata portata ad esecuzione dalla P.A. (cfr. il verbale di sgombero del 17 aprile 2025 versato in atti dal Comune il 22 maggio 2025).
6. Nel merito, tuttavia, le censure del Consorzio appellante non si mostrano suscettibili di positivo apprezzamento.
6.1. In particolare, risulta infondato il primo motivo di appello, più sopra diffusamente riportato, dovendosi condividere l'osservazione della sentenza appellata (provvista di un solido e pregevole apparato motivazionale) in base alla quale l'inadempimento del
Consorzio all'obbligo di pagamento dei canoni, accertato per le annualità dal 2016 al
2023, è senz'altro grave e tale da giustificare la revoca della concessione dell'impianto sportivo ai sensi dell'art. 19 della relativa convenzione. N. 03754/2025 REG.RIC.
6.2. L'art. 19 cit., infatti, al comma 1 stabilisce che il Comune revoca la concessione nei casi di violazione delle disposizioni della convenzione, e di danni intenzionali o derivati dalla negligenza nell'uso dell'impianto. Al successivo comma 2 dispone che il Comune, previa diffida, revoca la concessione nel caso in cui vi sia morosità del concessionario nel pagamento di una o più annualità nel canone di concessione, o qualora il concessionario non esegua gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 9 della convenzione stessa e non realizzi il manto in erba naturale del campo di calcio entro tre anni dalla data della stipula della convenzione, salvo ritardi nella relativa esecuzione non imputabili al concessionario. Al comma 3, infine, prevede per le violazioni meno gravi una sanzione pecuniaria pari a un decimo del canone annuo, da irrogare (sempre previa diffida) con provvedimento dirigenziale.
6.3. Orbene, dalla lettura dell'art. 19 si evince che lo stesso – al contrario di quanto ha sostenuto l'appellante – reca un'indubbia graduazione della gravità delle violazioni e degli inadempimenti in cui sia incorso il concessionario: così, assegna una maggiore gravità al caso in cui il concessionario danneggi l'impianto intenzionalmente, ovvero per negligenza, perché in tale evenienza è prevista la revoca della concessione senza che questa debba neppure essere preceduta da alcuna diffida. A un livello inferiore il comma 2 dell'art. 19 colloca gli inadempimenti consistenti nel mancato pagamento dei canoni per una o più annualità, ovvero nella mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria: queste, infatti, costituiscono violazioni sufficientemente gravi da essere entrambe sanzionate (anche in maniera disgiunta) con la revoca della concessione e l'unico temperamento rispetto alla precedente ipotesi è quello per cui il provvedimento sanzionatorio deve essere preceduto dalla diffida. Le altre violazioni, infine, sono sanzionate dal comma 3 con una pena pecuniaria ed è evidente che detta disposizione si riferisce a tutte le violazioni (che qualifica come “meno gravi”) diverse da quelle di cui ai commi precedenti (si può pensare, ad es., al ritardo nel pagamento N. 03754/2025 REG.RIC.
del canone concessorio, per il quale l'art. 4 della convenzione prevede che la relativa corresponsione avvenga “annualmente ed anticipatamente”).
6.4. È, dunque, manifesto che nel caso di specie il mancato pagamento da parte del
Consorzio del canone di concessione, relativo a ben otto annualità (dal 2016 al 2023), integrasse una violazione di gravità tale da giustificare la revoca della concessione, atteso che l'art. 19, comma 2, della convenzione sanziona con la revoca il mancato pagamento già di una sola annualità. Alla luce della clausola della convenzione ora riportata è, invece, infondata la tesi dell'appellante secondo cui il Comune avrebbe dovuto motivare in modo approfondito la scelta di esercitare il potere di revoca: anzi, la formulazione dell'art. 19, comma 2, cit. sopra vista (“Il Comune revoca […] la concessione”, e non “può revocare […] la concessione”) dimostra come la revoca nel caso di specie fosse doverosa.
6.5. Altrettanto infondata è, poi, la doglianza inerente al mancato previo invio di una diffida: infatti, il Comune è andato ben oltre tale passaggio procedurale con l'accedere alla richiesta del Consorzio di una rateizzazione del debito e con il concordare un piano di rientro dallo stesso, solo inserendo – con una precauzione del tutto ragionevole – la condizione della presentazione, da parte del debitore, di una fideiussione, che, però, il
Consorzio non ha onorato. Né vale obiettare, sul punto, che la P.A. avrebbe omesso di specificare previamente le caratteristiche della richiesta fideiussione, essendo palese che quest'ultima avrebbe dovuto essere conforme a legge e, dunque, rispettosa della disciplina dettata dalla l. n. 348/1982 per la prestazione di garanzie delle obbligazioni verso lo Stato o gli altri Enti pubblici: la relativa garanzia, nota giustamente il T.A.R., può essere prestata anche mediante fideiussione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della citata l. n. 348.
6.5.1. Ovviamente, la circostanza che il Consorzio non sia stato in grado di presentare una fideiussione valida, comportando l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il piano di rientro, lo ha fatto decadere dalla dilazione dei pagamenti accordatagli e lo N. 03754/2025 REG.RIC.
ha ricondotto alla condizione di debitore inadempiente, in quanto tale passivamente legittimato rispetto all'esercizio del potere di revoca da parte del Comune: anche per questo aspetto, pertanto, l'operato dell'Amministrazione comunale si rivela esente da mende
6.6. Da ultimo, non coglie nel segno neppure la pretesa alla compensazione integrale del debito verso il Comune con il preteso controcredito per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in passato dall'appellante: infatti, il Comune, nella nota prot. n.
027998/2019 del 9 maggio 2019 (poi richiamata nella nota prot. n. 0177188/2024 del
20 giugno 2024 a cui fa riferimento la sentenza appellata) ha dato conto delle ragioni che hanno consentito lo scomputo solo di parte dei crediti vantati dal concessionario relativamente ai lavori eseguiti, imputato ai canoni concessori per le annualità dal
2012 al 2016, mentre in questa sede si discute della debenza dei canoni per le annualità dal 2016 al 2023. Tale scomputo solo parziale risulta effettuato con determinazione del 13 agosto 2016, avverso la quale lo stesso appellante ammette di non aver portato a compimento alcuna iniziativa giudiziale, sul presupposto – che, come si dirà subito,
è destituito di qualsiasi fondamento – del raggiungimento di un accordo tacito con la
P.A. per la compensazione dei canoni da versare con i crediti ancora vantati, fino a concorrenza di questi ultimi.
6.6.1. L'invocazione del suddetto accordo tacito non convince perché, in disparte il requisito della forma scritta a pena di nullità che devono possedere gli accordi stipulati tra la P.A. e i privati (art. 11, comma 2, della l. n. 241/1990; cfr., per tutte, C.d.S., Sez.
V, 12 dicembre 2023, n. 10706), nel caso di specie non vi è stato alcun comportamento concludente del Comune che indicasse la volontà dello stesso Comune di compensare i crediti per i canoni ad esso spettanti nelle annualità in parola (dal 2016 al 2023) con quelli rivendicati dal privato, come dimostra proprio la succitata nota comunale del 9 maggio 2019, che limita l'arco temporale della compensazione accordata dal Comune alle sole annualità dal 2012/2013 al 2015/2016. N. 03754/2025 REG.RIC.
7. Quanto sinora esposto dimostra l'infondatezza del primo motivo di appello e, con essa, dimostra la legittimità della decisione del Comune di addivenire alla revoca della concessione dell'impianto: ciò, atteso l'insegnamento giurisprudenziale – rammentato dal T.A.R. – secondo cui, in presenza di un provvedimento c.d. plurimotivato, cioè fondato su una pluralità di motivazioni distinte e autonome, ciascuna delle quali è di per sé sola idonea a sorreggerlo, la legittimità di una sola di dette motivazioni, essendo idonea a sorreggere il contenuto del provvedimento, priva di rilievo le censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali, poiché l'eventuale illegittimità delle altre motivazioni non può comunque portare all'annullamento del provvedimento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 6 agosto 2025, n. 6965; id., 23 luglio 2025, n. 6550; id., 10 ottobre 2023, n. 8843; Sez. VI, 4 agosto 2025, n. 6878; id., 12 ottobre 2022, n. 8718;
Sez. IV, 18 luglio 2025, n. 6373; id., 11 ottobre 2019, n. 6928; Sez. V, 2 luglio 2025,
n. 5715; id., 3 marzo 2022, n. 1529; Sez. III, 27 maggio 2025, n. 4601; id., 17 aprile
2024, n. 3480; Sez. II, 9 aprile 2025, n. 2999; id., 18 febbraio 2020, n. 1240).
7.1. Orbene, nel caso di specie la revoca della concessione ha natura di provvedimento c.d. plurimotivato, basandosi essa su una pluralità di motivazioni: ma si è visto che la grave situazione di morosità in cui versava il Consorzio concessionario – id est una delle cause della revoca indicate nel provvedimento – vale di per sé sola a giustificare la stessa revoca, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della convenzione stipulata tra la P.A. concedente e il Consorzio concessionario. Di qui l'infondatezza delle censure dedotte nell'appello, senza peraltro trascurare che anche la motivazione della revoca fondata sulla violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria ricadenti sul concessionario ai sensi dell'art. 9 della convenzione: A) da un lato è ampiamente supportata sotto il profilo documentale/probatorio; B) dall'altro, è a propria volta di per sé sola idonea a giustificare la revoca della concessione ai sensi del suddetto art. 19, comma 2, della convenzione del 16 maggio 2008. N. 03754/2025 REG.RIC.
7.2. In particolare, come già evidenziato dal T.A.R., la relazione del Comune prot. n.
0221325/2024 del 2 agosto 2024 reca in allegato il verbale della LND Impianti S.r.l. afferente al sopralluogo del 25 giugno 2024, in cui vi è una lunga lista di interventi di manutenzione necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del campo di gioco: tale lista dimostra come il Consorzio fosse incorso in inadempimenti tutt'altro che di scarsa importanza rispetto agli obblighi di manutenzione ordinaria su di esso gravanti ai sensi dell'art. 9 della convenzione e del relativo allegato D.
8. Le argomentazioni sin qui riferite, nel dimostrare l'infondatezza del primo motivo di gravame, valgono altresì a dar conto dell'infondatezza di tutte le altre censure del ricorso originario e dei motivi aggiunti riproposte in appello dal Consorzio.
8.1. In questa sede deve comunque rilevarsi che, vista la doverosità della revoca per come previsto dall'art. 19, comma 2, della convenzione, è priva di pregio la censura relativa al difetto di proporzionalità che inficerebbe la revoca stessa.
8.2. Quanto, infine, alle doglianze inerenti ai vizi di sviamento di potere e disparità di trattamento, da cui sarebbe affetto l'operato del Comune e che troverebbero riscontro nella linea di “tolleranza” seguita dalla P.A. nei confronti di altre società sportive morose, attestata anche dall'articolo di stampa versato in atti, le stesse rinvengono una puntuale confutazione nella semplice ricostruzione dei fatti. Da questi, invero, emerge che, a fronte di una cospicua morosità del Consorzio, il Comune, lungi dall'eseguire immediatamente lo sgombero conseguente alla revoca della concessione, ha prestato assenso al piano di rientro attraverso la rateizzazione del debito, così dimostrando in concreto di non avere per nulla un atteggiamento persecutorio o discriminatorio nei confronti dell'odierno appellante
8.3. Il Consorzio, tuttavia: I) non ha presentato la fideiussione nei termini stabiliti e le giustificazioni fornite sul punto nell'appello, legate al mese di agosto, non convincono perché l'appellante si sarebbe dovuto preparare per tempo in vista di un impegno così decisivo per il mantenimento del rapporto concessorio; II) quando ha tardivamente N. 03754/2025 REG.RIC.
presentato la garanzia, ha prodotto una fideiussione di un operatore non abilitato. Solo
a questo punto il Comune ha disposto lo sgombero dell'impianto, dopo aver dato al
Consorzio un'ultima chance che lo stesso non ha saputo cogliere.
9. In conclusione, l'appello è nel suo complesso infondato e deve, per l'effetto, essere respinto, dovendo la sentenza di prime cure essere integralmente confermata.
10. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Consorzio AL S. Elia 2005 e in favore del Comune di Cagliari nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Consorzio appellante a rifondere al Comune di Cagliari le spese del grado di appello del giudizio, che liquida in misura forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IE De DI, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere N. 03754/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IE De DI
IL PRESIDENTE
IO CO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00242 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03754/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3754 del 2025, proposto dal
Consorzio AL S. Elia 2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Marcialis e Carla Valentino e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Frau e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'efficacia N. 03754/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione
Prima, n. 293/2025 del 7 aprile 2025, resa tra le parti e non notificata, con cui è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 791/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall'appellante, e preso atto del suo rinvio al merito;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti i documenti, le memorie e le repliche delle parti;
Vista l'istanza del Comune di Cagliari di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. IE De
DI, udito per il Consorzio l'avv. Massimiliano Marcialis e viste le conclusioni del Comune appellato come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con l'appello in epigrafe il Consorzio AL S. Elia 2005 (d'ora in poi Consorzio) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 293/2025 del 7 aprile 2025, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso originario presentato dal Consorzio contro il provvedimento del Comune di Cagliari del 10 settembre 2024, con cui è stata disposta la revoca della concessione al ricorrente dell'impianto sportivo comunale di via Schiavazzi. Ha inoltre respinto i tre gruppi di motivi aggiunti proposti per ottenere l'annullamento, in uno con gli atti presupposti e connessi: della nota comunale del 26 settembre 2024, recante rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela della revoca impugnata; dell'ordinanza di sgombero dell'impianto di via Schiavazzi, anch'essa del
26 settembre 2024; del provvedimento comunale del 10 dicembre 2024, con cui è stata N. 03754/2025 REG.RIC.
rigettata l'istanza di fideiussione presentata dal Consorzio nell'ambito del piano di rateizzazione del debito per i canoni non pagati, per essere stata la fideiussione stessa rilasciata da un soggetto non abilitato.
2. Il Consorzio appellante espone, in fatto, di aver ottenuto dal Comune di Cagliari nel
2008 la concessione (con durata inizialmente fissata in nove anni, poi portati a venti) dell'impianto comunale attiguo allo stadio di calcio “S. Elia” (dove gioca il Cagliari
AL), un tempo utilizzato per le partite di calcio di quartiere, ma ormai malandato perché del tutto privo di manutenzione. Il concessionario avrebbe avuto la possibilità di gestire economicamente l'impianto, affittandolo a terzi, ed affittando anche la club house: a fronte di ciò, assumeva l'obbligo di pagare un canone annuo di € 4.500,00 e di eseguire le opere di manutenzione ordinaria, mentre la manutenzione straordinaria rimaneva in carico al Comune di Cagliari, come da convenzione stipulata tra le parti il 16 maggio 2008.
2.1. Aggiunge il Consorzio che, su richiesta del Comune, esso si sarebbe fatto carico anche degli interventi di manutenzione straordinaria, dietro promessa di ottenere il rimborso dei conseguenti oneri: ma siffatta promessa sarebbe stata adempiuta solo in parte, cosicché il Consorzio avrebbe promosso un'iniziativa legale contro il Comune, poi interrotta – afferma l'appello – sul presupposto della tacita rinuncia della P.A. al pagamento dei canoni. L'appellante, però, non avrebbe più eseguito le manutenzioni straordinarie, ma soltanto quelle ordinarie su di esso ricadenti e si sarebbe limitato a chiedere periodicamente al Comune l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, senza che, peraltro, questo adempisse.
2.2. Nel corso del 2024 il Comune di Cagliari ha richiesto il pagamento dei canoni arretrati, ammontanti a circa € 39.000,00. Il Consorzio dapprima si sarebbe opposto, facendo valere il controcredito, che il Comune, però, avrebbe riconosciuto solamente in parte (per circa € 13.000,00). Per non correre il rischio della perdita della gestione dell'impianto, l'appellante ha accettato la proposta di un piano di rientro dal debito, N. 03754/2025 REG.RIC.
accordata dal Comune a condizione che il piano fosse garantito da una fideiussione. I pagamenti delle rate di rientro sarebbero stati rispettati dall'appellante (il quale, alla data di pubblicazione della sentenza, sarebbe stato in regola con tali rate). Senonché, il Consorzio avrebbe tardato nel presentare la fideiussione e a questo punto il Comune ha emesso il provvedimento del 10 settembre 2024, con cui ha disposto la revoca della concessione allegando una serie di inadempimenti, la cui effettiva sussistenza è stata contestata con il ricorso proposto innanzi al T.A.R.; nelle more del relativo giudizio il
Consorzio ha presentato la fideiussione, che però è stata rifiutata dal Comune, perché la polizza risultava rilasciata da un operatore non iscritto nell'apposito albo. Come si
è visto, tale rigetto è stato gravato dal ricorrente con motivi aggiunti.
2.3. Come accennato, con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti “per l'assorbente rilievo attinente all'omesso pagamento di canoni da parte del concessionario e al mancato perfezionamento dell'accordo di rateizzazione tra le parti, stante (dapprima l'omessa presentazione) e comunque la presentazione di una fideiussione a garanzia di esso non rilasciata da soggetto abilitato (questione in particolare contestata con i terzi motivi aggiunti)”.
2.4. In sintesi, il Tribunale ha ricordato anzitutto come la convenzione stipulata tra il
Comune concedente e il Consorzio concessionario prevedesse l'obbligo di questo di versare al Comune un canone annuo di € 4.500,00, attribuendo all'art. 19 al Comune il potere di disporre la revoca della concessione in caso di morosità del concessionario nel pagamento di una o più annualità del canone concessorio.
2.4.1. Orbene, dalla documentazione in atti è emerso l'inadempimento del Consorzio al pagamento di € 26.705,78 in relazione ai canoni di concessione per le annualità dal
2016 al 2023. Il Consorzio ha proposto un piano di rientro dal debito, che il Comune ha accettato modificandone la tempistica (da n. 60 a n. 48 mesi) e chiedendo che fosse accompagnato da regolare fideiussione: ma, come si legge nella revoca impugnata, il N. 03754/2025 REG.RIC.
Consorzio, pur avendo versato la prima rata, non ha stipulato la fideiussione bancaria richiesta entro la scadenza prevista del 12 agosto 2024, così decadendo dalla dilazione ad esso accordata. In data 27 settembre 2024 il Consorzio ha sì inviato al Comune una fideiussione emanata dalla società A.F.l. Mutua Società di Mutuo Soccorso, ma in disparte la tempestività, il Comune ha osservato come la fideiussione così prestata non fosse valida, perché emessa da un soggetto non abilitato.
2.5. Il ricorrente ha lamentato che la morosità denunciata dal Comune non avrebbe giustificato la revoca della concessione ex art. 19 della convenzione, ma le deduzioni da esso fornite sul punto sono state disattese dal primo giudice.
2.5.1. Da un lato, infatti, i controcrediti vantati dal Consorzio nei riguardi del Comune non possono essere sic et simpliciter compensati con il pacifico e riconosciuto debito dello stesso Consorzio nel pagamento dei canoni concessori. Per quanto riguarda, in particolare, il credito di € 35.434,35 per i lavori di ripristino dell'impianto, il Comune ha chiarito che questo ha formato oggetto di compensazione volontaria, da parte dello stesso Comune, in relazione ai crediti da esso vantati per i canoni concessori dal 2012 al 2016, mentre in questa sede si discute dei canoni dovuti dal 2016 al 2023. Ove, poi, il Consorzio si riferisca a ulteriori crediti, gli stessi sono contestati dal Comune nella loro esistenza e dunque non sono certi, sicché non possono essere validamente opposti in compensazione, né legale, né giudiziale.
2.5.2. Per quanto riguarda, invece, l'importo di € 39.434,35, il Comune ha precisato che si tratta della somma relativa ai canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2023, aggiungendo che da essa vanno scomputati € 5.610,00, riconosciuti al Consorzio per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'agosto del 2017. La P.A. si è poi riservata un'ulteriore valutazione in relazione alla somma di € 6.710,00, per gli oneri
FIGC-LND connessi alla riomologazione dell'impianto, chiedendo al privato l'invio della documentazione attestante il pagamento della somma in parola. In conclusione, il Comune ha richiesto il pagamento della somma di € 26.705,78, rispetto alla quale – N. 03754/2025 REG.RIC.
nota la sentenza – il Consorzio, con missiva dell'8 agosto 2024, ha fatto acquiescenza, prendendone atto e domandando la rateizzazione del relativo debito.
2.6. Relativamente alla fideiussione, il T.A.R. ha aderito all'impostazione del Comune secondo cui la stessa – oltre che tardivamente prestata – non può considerarsi valida, essendo infondata la tesi del Consorzio che la l. 10 giugno 1982, n. 348 (“Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”) non sia applicabile al caso di specie, perché in questo è stata richiesta una fideiussione e non una cauzione. Infatti, l'art. 1 di detta legge reca l'elenco delle modalità con cui il privato può costituire una garanzia per le obbligazioni assunte nei confronti della P.A. (quale quella oggetto dell'accordo di rateizzazione del debito per i canoni di concessione) e tra tali modalità elenca non solo la cauzione reale, ma anche la fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti all'uopo abilitati: non vi
è, dunque, la contrapposizione tra cauzione e fideiussione pretesa dal ricorrente, di tal ché correttamente il Comune, sulla base della normativa ora vista, ha ritenuto invalida la fideiussione stipulata a garanzia dell'accordo di rateizzazione del debito, siccome rilasciata da un soggetto non abilitato. Ciò – conclude la sentenza – “determina la mancata attuazione dell'accordo di rateizzazione del debito maturato dal Consorzio con conseguente operatività del disposto dell'art. 19 sopra richiamato, trattandosi di omesso pagamento dei canoni concessori per numerose annualità (dal 2016 al 2023)
e, conseguentemente, la legittimità della revoca della concessione”.
2.7. In merito alle altre motivazioni poste dal Comune a fondamento della revoca della concessione, il T.A.R., rilevato che quella suesposta è ex se sufficiente a sorreggere il provvedimento, ha ricordato come la P.A. abbia indicato, inter alia, l'inadempimento del Consorzio agli obblighi di manutenzione ordinaria dell'impianto, che emerge per più profili dalla relazione depositata in esito al sopralluogo svolto il 25 giugno 2024 dalla LND Impianti S.r.l., società responsabile per il rilascio dell'omologazione per lo svolgimento di competizioni ufficiali sotto l'egida della Federazione Italiana Gioco N. 03754/2025 REG.RIC.
AL (FIGC). In detta relazione, infatti, vi è una lista di carenze manutentive che, messe a confronto con gli obblighi di manutenzione ordinaria indicati nell'allegato D alla convenzione, confermano come al momento del sopralluogo il Consorzio fosse inadempiente rispetto ai predetti obblighi. Osserva sul punto la sentenza che non può ritenersi che le carenze riscontrate nella manutenzione ordinaria dell'impianto non giustifichino l'esercizio del potere di revoca della concessione dell'impianto stesso, atteso che “il Servizio Lavori Pubblici del Comune – con circostanza fattuale rimasta incontestata – ha evidenziato che tali lacune “sono ribadite quasi costantemente dalla
LND ogni anno e confermano la mancata effettuazione negli anni della manutenzione ordinaria””, sicché, in definitiva, anche per questo verso la revoca della concessione da parte del Comune appare giustificata.
3. Con l'appello il Consorzio ha censurato l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza gravata, deducendo in via principale e assorbente il motivo di insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia.
3.1. In sintesi, il T.A.R. sarebbe incorso in errore nell'analizzare la censura dedotta in primo grado, con cui si era rilevato che l'art. 19 della convenzione stipulata tra le parti non ha previsto la revoca per ogni (asserita) violazione della convenzione stessa, ma solo nei casi stabiliti dal medesimo art. 19. Dalla lettura coordinata dei commi 1 e 3 di tale disposizione, infatti, emergerebbe che la revoca è ammessa solo per le condotte inadempienti di maggiore gravità, mentre per quelle di minore gravità si applica una sanzione pecuniaria: poiché, però, la convenzione non esplicita quali siano le condotte gravi (o non gravi), spetterebbe al provvedimento sanzionatorio spiegare, con ampia e articolata motivazione, la ragione per cui si è ritenuto che una condotta fosse grave e, quindi, meritevole di essere sanzionata con la revoca della concessione, anziché con la semplice pena pecuniaria; nel provvedimento impugnato – ha dedotto il Consorzio
– non vi sarebbe, tuttavia, alcuna motivazione su tale punto e questo solo fatto avrebbe di per sé determinato la sua illegittimità. N. 03754/2025 REG.RIC.
3.2. Ed infatti, per quanto riguarda il mancato pagamento dei canoni, il Comune stesso l'avrebbe superato ammettendo l'appellante al piano di rientro, cosicché non potrebbe parlarsi di un inadempimento caratterizzato da gravità e ciò tanto più tenuto conto dei crediti vantati dal Consorzio per la manutenzione straordinaria dell'impianto (a cui avrebbe dovuto provvedere la P.A.). Sul punto l'appellante insiste sulla condotta del
Comune, che non avrebbe più chiesto il pagamento dei canoni, così confermando il raggiungimento di un accordo tacito tra le parti per la compensazione dei canoni fino alla concorrenza dell'importo delle manutenzioni; inoltre il Comune avrebbe calcolato la debenza del canone anche nel periodo in cui, per disposizione dello stesso Comune,
l'impianto è stato chiuso per l'emergenza da COVID-19.
3.3. Inoltre, l'art. 19 della convenzione non avrebbe previsto l'esercizio del potere di revoca della concessione dell'impianto nelle ipotesi di prestazione di una fideiussione
(asseritamente) irregolare e di (asserita) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria.
3.4. Cionondimeno, la sentenza appellata ha dichiarato il provvedimento legittimo, almeno con riferimento al mancato pagamento del canone e all'omessa presentazione di una fideiussione valida per il piano di rientro, nonché all'omesso svolgimento della manutenzione ordinaria, senza spiegare come ciò concordi con la previsione dell'art. 19 della citata convenzione, che per le violazioni meno gravi commina una sanzione pecuniaria (e non la revoca). Inoltre, l'art. 19 prevede che la revoca sia preceduta da un'intimazione ad adempiere entro un certo termine, ma detta intimazione nel caso di specie sarebbe mancata.
3.5. Pertanto, la sentenza dovrebbe essere riformata, in quanto: a) né la convenzione, né alcuna altra norma avrebbe consentito al Comune la revoca della concessione in assenza di una valutazione sulla gravità dell'inadempimento e di una motivazione in ordine all'applicazione di una sanzione più lieve; b) in presenza di un piano di rientro regolarmente onorato non costituirebbe motivo di revoca la mancata presentazione di N. 03754/2025 REG.RIC.
una fideiussione con le caratteristiche richieste ex post dal Comune (che non avrebbe precisato previamente quali caratteristiche essa dovesse possedere); c) in ogni caso, vi sarebbero i presupposti per la compensazione, poiché il credito del Consorzio sarebbe certo e il Comune non avrebbe contestato il quantum, ma solamente la non attivazione, ad opera del concessionario, di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta della ditta cui affidare i lavori (ciò che invece sarebbe avvenuto); d) la sentenza impugnata nulla direbbe in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la revoca ed all'omesso invio della previa diffida (con assegnazione di un termine).
3.6. Di seguito l'appellante ha riproposto i motivi già dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti e assorbiti dalla decisione appellata.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, depositando memoria in prossimità dell'udienza di merito e concludendo per l'infondatezza dell'appello.
4.1. Su istanza della parte appellante depositata il 27 maggio 2025, a cui ha aderito la difesa comunale, la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata è stata rinviata al merito.
4.2. In vista dell'udienza pubblica il Consorzio ha depositato una memoria, allegando l'avvenuta adozione da parte del Comune di un nuovo provvedimento di revoca della concessione (impugnato innanzi al T.A.R. Sardegna con ricorso R.G. n. 537/2025) e insistendo sulla persistenza del proprio interesse a ricorrere, sia ai fini di un'eventuale nuova concessione dell'impianto, sia in chiave risarcitoria.
4.3. Ambedue le parti hanno depositato memoria di replica. Il Comune di Cagliari ha depositato, altresì, istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
4.4. All'udienza pubblica del 2 dicembre 2025 il Collegio, udito il difensore presente dell'appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
5. In via preliminare si deve concordare con l'assunto del Consorzio appellante circa la persistenza del suo interesse alla decisione dell'appello, nonostante l'intervenuta N. 03754/2025 REG.RIC.
emanazione, da parte del Comune di Cagliari, di un nuovo provvedimento di revoca, impugnato con distinto ricorso innanzi al T.A.R. Sardegna.
5.1. Per giurisprudenza costante, infatti, nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso, per evitare sostanziali dinieghi di giustizia, con conseguente violazione dei principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost.: in tale ottica, la sussistenza di una ragione di improcedibilità è ravvisabile solo allorché, per effetto di una modifica sopraggiunta della situazione di fatto o di diritto, il ricorrente non possa più ricavare, dall'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, alcuna utilità, non essendo ormai configurabile in capo al medesimo un interesse anche solo strumentale o morale alla decisione (C.d.S., Sez. VII, 26 novembre 2025, n. 9301), ovvero essendo ormai chiara e certa l'inutilità di una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato (C.d.S., Sez.
VI, 31 ottobre 2025, n. 8483).
5.2. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie risulta palese la persistenza di un interesse del Consorzio alla decisione dell'appello in senso a sé favorevole, sotto il profilo risarcitorio e non solo, visto che l'ordinanza di sgombero dell'impianto del
26 settembre 2024 è stata portata ad esecuzione dalla P.A. (cfr. il verbale di sgombero del 17 aprile 2025 versato in atti dal Comune il 22 maggio 2025).
6. Nel merito, tuttavia, le censure del Consorzio appellante non si mostrano suscettibili di positivo apprezzamento.
6.1. In particolare, risulta infondato il primo motivo di appello, più sopra diffusamente riportato, dovendosi condividere l'osservazione della sentenza appellata (provvista di un solido e pregevole apparato motivazionale) in base alla quale l'inadempimento del
Consorzio all'obbligo di pagamento dei canoni, accertato per le annualità dal 2016 al
2023, è senz'altro grave e tale da giustificare la revoca della concessione dell'impianto sportivo ai sensi dell'art. 19 della relativa convenzione. N. 03754/2025 REG.RIC.
6.2. L'art. 19 cit., infatti, al comma 1 stabilisce che il Comune revoca la concessione nei casi di violazione delle disposizioni della convenzione, e di danni intenzionali o derivati dalla negligenza nell'uso dell'impianto. Al successivo comma 2 dispone che il Comune, previa diffida, revoca la concessione nel caso in cui vi sia morosità del concessionario nel pagamento di una o più annualità nel canone di concessione, o qualora il concessionario non esegua gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 9 della convenzione stessa e non realizzi il manto in erba naturale del campo di calcio entro tre anni dalla data della stipula della convenzione, salvo ritardi nella relativa esecuzione non imputabili al concessionario. Al comma 3, infine, prevede per le violazioni meno gravi una sanzione pecuniaria pari a un decimo del canone annuo, da irrogare (sempre previa diffida) con provvedimento dirigenziale.
6.3. Orbene, dalla lettura dell'art. 19 si evince che lo stesso – al contrario di quanto ha sostenuto l'appellante – reca un'indubbia graduazione della gravità delle violazioni e degli inadempimenti in cui sia incorso il concessionario: così, assegna una maggiore gravità al caso in cui il concessionario danneggi l'impianto intenzionalmente, ovvero per negligenza, perché in tale evenienza è prevista la revoca della concessione senza che questa debba neppure essere preceduta da alcuna diffida. A un livello inferiore il comma 2 dell'art. 19 colloca gli inadempimenti consistenti nel mancato pagamento dei canoni per una o più annualità, ovvero nella mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria: queste, infatti, costituiscono violazioni sufficientemente gravi da essere entrambe sanzionate (anche in maniera disgiunta) con la revoca della concessione e l'unico temperamento rispetto alla precedente ipotesi è quello per cui il provvedimento sanzionatorio deve essere preceduto dalla diffida. Le altre violazioni, infine, sono sanzionate dal comma 3 con una pena pecuniaria ed è evidente che detta disposizione si riferisce a tutte le violazioni (che qualifica come “meno gravi”) diverse da quelle di cui ai commi precedenti (si può pensare, ad es., al ritardo nel pagamento N. 03754/2025 REG.RIC.
del canone concessorio, per il quale l'art. 4 della convenzione prevede che la relativa corresponsione avvenga “annualmente ed anticipatamente”).
6.4. È, dunque, manifesto che nel caso di specie il mancato pagamento da parte del
Consorzio del canone di concessione, relativo a ben otto annualità (dal 2016 al 2023), integrasse una violazione di gravità tale da giustificare la revoca della concessione, atteso che l'art. 19, comma 2, della convenzione sanziona con la revoca il mancato pagamento già di una sola annualità. Alla luce della clausola della convenzione ora riportata è, invece, infondata la tesi dell'appellante secondo cui il Comune avrebbe dovuto motivare in modo approfondito la scelta di esercitare il potere di revoca: anzi, la formulazione dell'art. 19, comma 2, cit. sopra vista (“Il Comune revoca […] la concessione”, e non “può revocare […] la concessione”) dimostra come la revoca nel caso di specie fosse doverosa.
6.5. Altrettanto infondata è, poi, la doglianza inerente al mancato previo invio di una diffida: infatti, il Comune è andato ben oltre tale passaggio procedurale con l'accedere alla richiesta del Consorzio di una rateizzazione del debito e con il concordare un piano di rientro dallo stesso, solo inserendo – con una precauzione del tutto ragionevole – la condizione della presentazione, da parte del debitore, di una fideiussione, che, però, il
Consorzio non ha onorato. Né vale obiettare, sul punto, che la P.A. avrebbe omesso di specificare previamente le caratteristiche della richiesta fideiussione, essendo palese che quest'ultima avrebbe dovuto essere conforme a legge e, dunque, rispettosa della disciplina dettata dalla l. n. 348/1982 per la prestazione di garanzie delle obbligazioni verso lo Stato o gli altri Enti pubblici: la relativa garanzia, nota giustamente il T.A.R., può essere prestata anche mediante fideiussione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della citata l. n. 348.
6.5.1. Ovviamente, la circostanza che il Consorzio non sia stato in grado di presentare una fideiussione valida, comportando l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il piano di rientro, lo ha fatto decadere dalla dilazione dei pagamenti accordatagli e lo N. 03754/2025 REG.RIC.
ha ricondotto alla condizione di debitore inadempiente, in quanto tale passivamente legittimato rispetto all'esercizio del potere di revoca da parte del Comune: anche per questo aspetto, pertanto, l'operato dell'Amministrazione comunale si rivela esente da mende
6.6. Da ultimo, non coglie nel segno neppure la pretesa alla compensazione integrale del debito verso il Comune con il preteso controcredito per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in passato dall'appellante: infatti, il Comune, nella nota prot. n.
027998/2019 del 9 maggio 2019 (poi richiamata nella nota prot. n. 0177188/2024 del
20 giugno 2024 a cui fa riferimento la sentenza appellata) ha dato conto delle ragioni che hanno consentito lo scomputo solo di parte dei crediti vantati dal concessionario relativamente ai lavori eseguiti, imputato ai canoni concessori per le annualità dal
2012 al 2016, mentre in questa sede si discute della debenza dei canoni per le annualità dal 2016 al 2023. Tale scomputo solo parziale risulta effettuato con determinazione del 13 agosto 2016, avverso la quale lo stesso appellante ammette di non aver portato a compimento alcuna iniziativa giudiziale, sul presupposto – che, come si dirà subito,
è destituito di qualsiasi fondamento – del raggiungimento di un accordo tacito con la
P.A. per la compensazione dei canoni da versare con i crediti ancora vantati, fino a concorrenza di questi ultimi.
6.6.1. L'invocazione del suddetto accordo tacito non convince perché, in disparte il requisito della forma scritta a pena di nullità che devono possedere gli accordi stipulati tra la P.A. e i privati (art. 11, comma 2, della l. n. 241/1990; cfr., per tutte, C.d.S., Sez.
V, 12 dicembre 2023, n. 10706), nel caso di specie non vi è stato alcun comportamento concludente del Comune che indicasse la volontà dello stesso Comune di compensare i crediti per i canoni ad esso spettanti nelle annualità in parola (dal 2016 al 2023) con quelli rivendicati dal privato, come dimostra proprio la succitata nota comunale del 9 maggio 2019, che limita l'arco temporale della compensazione accordata dal Comune alle sole annualità dal 2012/2013 al 2015/2016. N. 03754/2025 REG.RIC.
7. Quanto sinora esposto dimostra l'infondatezza del primo motivo di appello e, con essa, dimostra la legittimità della decisione del Comune di addivenire alla revoca della concessione dell'impianto: ciò, atteso l'insegnamento giurisprudenziale – rammentato dal T.A.R. – secondo cui, in presenza di un provvedimento c.d. plurimotivato, cioè fondato su una pluralità di motivazioni distinte e autonome, ciascuna delle quali è di per sé sola idonea a sorreggerlo, la legittimità di una sola di dette motivazioni, essendo idonea a sorreggere il contenuto del provvedimento, priva di rilievo le censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali, poiché l'eventuale illegittimità delle altre motivazioni non può comunque portare all'annullamento del provvedimento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 6 agosto 2025, n. 6965; id., 23 luglio 2025, n. 6550; id., 10 ottobre 2023, n. 8843; Sez. VI, 4 agosto 2025, n. 6878; id., 12 ottobre 2022, n. 8718;
Sez. IV, 18 luglio 2025, n. 6373; id., 11 ottobre 2019, n. 6928; Sez. V, 2 luglio 2025,
n. 5715; id., 3 marzo 2022, n. 1529; Sez. III, 27 maggio 2025, n. 4601; id., 17 aprile
2024, n. 3480; Sez. II, 9 aprile 2025, n. 2999; id., 18 febbraio 2020, n. 1240).
7.1. Orbene, nel caso di specie la revoca della concessione ha natura di provvedimento c.d. plurimotivato, basandosi essa su una pluralità di motivazioni: ma si è visto che la grave situazione di morosità in cui versava il Consorzio concessionario – id est una delle cause della revoca indicate nel provvedimento – vale di per sé sola a giustificare la stessa revoca, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della convenzione stipulata tra la P.A. concedente e il Consorzio concessionario. Di qui l'infondatezza delle censure dedotte nell'appello, senza peraltro trascurare che anche la motivazione della revoca fondata sulla violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria ricadenti sul concessionario ai sensi dell'art. 9 della convenzione: A) da un lato è ampiamente supportata sotto il profilo documentale/probatorio; B) dall'altro, è a propria volta di per sé sola idonea a giustificare la revoca della concessione ai sensi del suddetto art. 19, comma 2, della convenzione del 16 maggio 2008. N. 03754/2025 REG.RIC.
7.2. In particolare, come già evidenziato dal T.A.R., la relazione del Comune prot. n.
0221325/2024 del 2 agosto 2024 reca in allegato il verbale della LND Impianti S.r.l. afferente al sopralluogo del 25 giugno 2024, in cui vi è una lunga lista di interventi di manutenzione necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del campo di gioco: tale lista dimostra come il Consorzio fosse incorso in inadempimenti tutt'altro che di scarsa importanza rispetto agli obblighi di manutenzione ordinaria su di esso gravanti ai sensi dell'art. 9 della convenzione e del relativo allegato D.
8. Le argomentazioni sin qui riferite, nel dimostrare l'infondatezza del primo motivo di gravame, valgono altresì a dar conto dell'infondatezza di tutte le altre censure del ricorso originario e dei motivi aggiunti riproposte in appello dal Consorzio.
8.1. In questa sede deve comunque rilevarsi che, vista la doverosità della revoca per come previsto dall'art. 19, comma 2, della convenzione, è priva di pregio la censura relativa al difetto di proporzionalità che inficerebbe la revoca stessa.
8.2. Quanto, infine, alle doglianze inerenti ai vizi di sviamento di potere e disparità di trattamento, da cui sarebbe affetto l'operato del Comune e che troverebbero riscontro nella linea di “tolleranza” seguita dalla P.A. nei confronti di altre società sportive morose, attestata anche dall'articolo di stampa versato in atti, le stesse rinvengono una puntuale confutazione nella semplice ricostruzione dei fatti. Da questi, invero, emerge che, a fronte di una cospicua morosità del Consorzio, il Comune, lungi dall'eseguire immediatamente lo sgombero conseguente alla revoca della concessione, ha prestato assenso al piano di rientro attraverso la rateizzazione del debito, così dimostrando in concreto di non avere per nulla un atteggiamento persecutorio o discriminatorio nei confronti dell'odierno appellante
8.3. Il Consorzio, tuttavia: I) non ha presentato la fideiussione nei termini stabiliti e le giustificazioni fornite sul punto nell'appello, legate al mese di agosto, non convincono perché l'appellante si sarebbe dovuto preparare per tempo in vista di un impegno così decisivo per il mantenimento del rapporto concessorio; II) quando ha tardivamente N. 03754/2025 REG.RIC.
presentato la garanzia, ha prodotto una fideiussione di un operatore non abilitato. Solo
a questo punto il Comune ha disposto lo sgombero dell'impianto, dopo aver dato al
Consorzio un'ultima chance che lo stesso non ha saputo cogliere.
9. In conclusione, l'appello è nel suo complesso infondato e deve, per l'effetto, essere respinto, dovendo la sentenza di prime cure essere integralmente confermata.
10. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Consorzio AL S. Elia 2005 e in favore del Comune di Cagliari nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Consorzio appellante a rifondere al Comune di Cagliari le spese del grado di appello del giudizio, che liquida in misura forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IE De DI, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere N. 03754/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IE De DI
IL PRESIDENTE
IO CO
IL SEGRETARIO