Versione
31 dicembre 1986
31 dicembre 1986
Art. 15. 1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonche' per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , sono i seguenti:
a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;
b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;
d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;
e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;
f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;
g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;
h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
i) Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;
l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;
m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma. Nota all'art. 15, comma 2:
Per il testo dell' art. 8 del D.L. n. 557/1948 si veda nella nota all'art. 12, comma 2.
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , sono i seguenti:
a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;
b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;
d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;
e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;
f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;
g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;
h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
i) Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;
l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;
m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma. Nota all'art. 15, comma 2:
Per il testo dell' art. 8 del D.L. n. 557/1948 si veda nella nota all'art. 12, comma 2.
Commentario • 1
- 1. Analisi relativa alla legittimazione passiva sui provvedimenti sicilianiBrucoli Silvio · https://www.diritto.it/ · 9 gennaio 2018 · 4.51164
[…] Lgs. 11 settembre 2000, n. 296, è stato espressamente previsto all'art. 1, co 2 l'esercizio da parte della regione siciliana nell'ambito del proprio territorio di “tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione dei centri prova autoveicoli di cui all'art. 15 della legge 10 dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello Statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato”. […]
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Giurisprudenza • 10
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 13/05/2019, n. 426Provvedimento: […] 2. La regione siciliana esercita nell'àmbito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato”.Leggi di più...
- violazione di legge·
- art. 1 d.lgs. n. 296/2000·
- revisione patente di guida·
- compensazione spese·
- rinvio al TAR·
- annullamento sentenza·
- legittimazione passiva·
- competenza regionale in materia di motorizzazione civile·
- trasferimento competenze amministrative