Articolo 15 della Legge 1 dicembre 1986, n. 870
Articolo 14Articolo 16
Versione
31 dicembre 1986
Art. 15. 1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonche' per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , sono i seguenti:
a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;
b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;
d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;
e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;
f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;
g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;
h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
i) Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;
l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;
m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma. Nota all'art. 15, comma 2:
Per il testo dell' art. 8 del D.L. n. 557/1948 si veda nella nota all'art. 12, comma 2.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1986
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