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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7967 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 24583/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Sidiki Kanu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Stradella n.15
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 Controparte_2
MILANO
[...]
-resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies ss cpc, avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Milano di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale art. 19, co.
1.2 del d.lgs. 286/1998
IN FATTO pagina 1 di 6 Il ricorrente giungeva in Italia il 11.06.2021 e formalizzava domanda di protezione internazionale. In data 29.09.2022 prenotava l'appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano. In data 13.03.2023 il ricorrente formalizzava la domanda presso gli uffici della Questura di Milano volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, c.
1.2 del d.lgs. 286/1998. In data 16.02.2024 la Commissione territoriale di Milano emetteva parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale non riscontrando la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1. Con provvedimento del 14.03.2024, notificato il 31.05.2024, il Questore della Provincia di Milano rigettava l'istanza di soggiorno in quanto manifestamente infondata [art.13 c.2, 1.b e c.4, 1.c del TUI e successive modifiche] (doc.1). Contestualmente al ricorrente veniva notificato il decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla Frontiera (doc.8). Il Giudice di Pace di Milano, all'udienza del 01.06.2024, non convalidava la richiesta di accompagnamento immediato alla Frontiera del ricorrente (doc. 9). Con ricorso tempestivamente depositato il 25.06.2024, la difesa del ricorrente chiedeva di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, il ricorso si fonda sui seguenti elementi di fatto: il ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 11.06.2021; non appena in possesso del permesso di soggiorno provvisorio, si è impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa, riuscendo a reperire diversi contratti a termine che gli hanno consentito di lavorare ininterrottamente dal gennaio 2022, come si evince dall'estratto conto Inps (doc. 2); ha inoltre frequentato un corso di apprendimento della lingua italiana (doc. 4). Con ricorso cautelare formulato contestualmente al ricorso, la difesa chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, considerata la permanenza del ricorrente in Italia da oltre 3 anni, la sua integrazione nel tessuto sociale italiano attraverso un'attività lavorativa stabile e continuativa, dunque le difficoltà di reinserimento nel paese d'origine. Con ordinanza del 07.03.2025, il Giudice - rilevato che l'istanza di sospensione, per essere ammissibile, deve essere ritualmente proposta con atto separato, in conformità del resto al principio generale dettato, per i procedimenti cautelari dall'art. 669 bis c.p.c.- dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. Con decreto del 07.03.2025, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti per il 13.05.2025. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.04.2025, il
[...]
tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, metteva a CP_1 disposizione la documentazione della fase amministrativa, chiedendo al Tribunale di respingere l'istanza di sospensione del decreto di rigetto e, nel merito, le domande di pagina 2 di 6 controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze. In particolare, parte resistente rilevava diversi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza: innanzitutto precisava il carattere obbligatorio e vincolante del parere della Commissione Territoriale;
sottolineava, per effetto del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in l. 5 maggio 2023 n. 50, la soppressione del terzo e quarto periodo dell'art.19 comma.
1.1 d.lgs. 286/1998 e dunque che la nuova formulazione non prevede più la valutazione di elementi quali “la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; dichiarava che, nel caso di specie, l'istanza era stata presentata il 13.03.2023, ricadendo conseguentemente nella nuova disciplina;
evidenziava, infine, la mancata esistenza di legami familiari o personali significativi. Sulla base di quanto esposto, la Questura rilevava insussistenti i presupposti per un accoglimento favorevole dell'istanza avanzata dal ricorrente.
Con nota del 05.06.2025 la difesa contestava i rilievi di parte resistente poiché infondati e ribadiva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. In particolare, sottolineava che il ricorrente aveva presentato istanza di protezione speciale in data 13.03.2023, ma previo appuntamento concessogli dalla Questura di Milano, in data 22.09.2022, come da ricevuta allegata (doc.1), conseguentemente deve ritenersi applicabile la normativa previgente al decreto Cutro;
inoltre, allegava documenti di formazione successiva al ricorso e attestanti un livello di integrazione tale da esporre il richiedente a pregiudizi nella sua vita privata in caso di allontanamento.
Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha manifestato la propria domanda di protezione in data 22.09.2022 tramite la richiesta di appuntamento (doc.1 del deposito del 05.06.2025) e che l'appuntamento è stato poi fissato per il giorno 13.03.2023, trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto della prenotazione dell'appuntamento come momento di presentazione della domanda1. Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998: Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 4 di 6 sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno ricorrente è giunto in Italia nel giugno 2021 e, soprattutto sotto il profilo lavorativo, ha raggiunto un ottimo grado di inserimento.
A sostegno dell'attività lavorativa svolta, la difesa ha prodotto copiosa documentazione2:
- dal 10.01.2022 al 31.07.2022 è stato assunto quale manovale edile, in forza di contratto a tempo determinato, alle dipendenze di “Termo Edile Società Cooperativa”, con sede in Milano, via De Taddei n. 3;
- dal 05.08.2022 al 31.12.2022 ha prestato la propria attività lavorativa, in qualità di manovale edile, alle dipendenze di , con sede legale a Controparte_3
Brindisi, Corso Garibaldi n. 17;
- dal 27.09.2022 al 08.10.2022 ha lavorato per “Edil Ap srls”;
- dal 01.01.2023 al 29.09.2023 ha continuato a lavorare, in qualità di manovale edile, alle dipendenze di ”, con sede legale a Brindisi, Corso Controparte_3
Garibaldi n. 17;
- dal 29.11.2023 al 17.01.2024 è stato assunto, in forza di contratto di lavoro a scopo di somministrazione, a tempo determinato da “Work&Progress Spa”;
- dall'11.04.2024 al 14.05.2024 ha prestato attività per “MY Ponteggi srl”
- a partire dal 23.05.2024, il ricorrente è stato assunto, in qualità di muratore, in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato con “Ditta Bn Costruzioni di Sallaku Bujar”, con sede in Teramo, via Madri Costituenti 21/A;
- in ultimo, dal 28.10.2024 lavora come manovale presso “Tredil Appalti srl”, con sede legale a Montorio al Vomano, Via Pina 42, con contratto in essere prorogato più volte fino al 08.08.2025. A riprova dell'indipendenza economica raggiunta, si riportano i redditi da lavoro percepiti come da estratto conto Inps3 e buste paga4 in atti:
- € 25.902 nel 2022;
- € 13.876 nel 2023;
- € 18.319 nel 2024;
- € 4.414 nel 2025 (gennaio-febbraio). In merito alla formazione: il ricorrente ha frequentato nell'a.s. 2022-2023 il Corso di Alfabetizzazione-livello avanzato, organizzato dalla Scuola Popolare Calvairate e San Pio V, conseguendo il 14.06.2023 l'attestato di partecipazione5 In merito alla situazione abitativa: il ricorrente vive insieme a due connazionali in un appartamento regolarmente locato per tre anni dall'aprile 20256 e sito in Teramo (TE), viale Bovio n.237 In definitiva, il ricorrente, negli anni di permanenza in Italia si è pienamente integrato, radicando una vita privata meritevole di tutela. Lo stesso, infatti, lavora con continuità dal 2022, percepisce una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa e ha una collocazione abitativa autonoma. Il suo rimpatrio determinerebbe la fine del percorso di crescita soprattutto lavorativo e violerebbe il diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008. Sulle spese Quanto alle spese di lite, considerato che il riconoscimento della protezione si basa su documentazione prodotta nel corso del giudizio, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a Parte_1
ON (Egitto) il 21.02.1993, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 in relazione all'art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998
-compensa le spese. Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Meyer Il giudice relatore Dott.ssa Elena Masetti Zannini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
►comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. pagina 3 di 6 2 Docc.
5-8 del ricorso introduttivo e doc.5 del deposito del 05.06.2025 3 Doc.2 del deposito del 05.06.2025 4 Docc.
3-4 del deposito del 05.06.2025 pagina 5 di 6 5 Doc.4 del ricorso introduttivo e doc.7 del deposito del 05.06.2025 6 Doc.6 del deposito del 05.06.2025 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Sidiki Kanu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Stradella n.15
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 Controparte_2
MILANO
[...]
-resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies ss cpc, avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Milano di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale art. 19, co.
1.2 del d.lgs. 286/1998
IN FATTO pagina 1 di 6 Il ricorrente giungeva in Italia il 11.06.2021 e formalizzava domanda di protezione internazionale. In data 29.09.2022 prenotava l'appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano. In data 13.03.2023 il ricorrente formalizzava la domanda presso gli uffici della Questura di Milano volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, c.
1.2 del d.lgs. 286/1998. In data 16.02.2024 la Commissione territoriale di Milano emetteva parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale non riscontrando la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1. Con provvedimento del 14.03.2024, notificato il 31.05.2024, il Questore della Provincia di Milano rigettava l'istanza di soggiorno in quanto manifestamente infondata [art.13 c.2, 1.b e c.4, 1.c del TUI e successive modifiche] (doc.1). Contestualmente al ricorrente veniva notificato il decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla Frontiera (doc.8). Il Giudice di Pace di Milano, all'udienza del 01.06.2024, non convalidava la richiesta di accompagnamento immediato alla Frontiera del ricorrente (doc. 9). Con ricorso tempestivamente depositato il 25.06.2024, la difesa del ricorrente chiedeva di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, il ricorso si fonda sui seguenti elementi di fatto: il ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 11.06.2021; non appena in possesso del permesso di soggiorno provvisorio, si è impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa, riuscendo a reperire diversi contratti a termine che gli hanno consentito di lavorare ininterrottamente dal gennaio 2022, come si evince dall'estratto conto Inps (doc. 2); ha inoltre frequentato un corso di apprendimento della lingua italiana (doc. 4). Con ricorso cautelare formulato contestualmente al ricorso, la difesa chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, considerata la permanenza del ricorrente in Italia da oltre 3 anni, la sua integrazione nel tessuto sociale italiano attraverso un'attività lavorativa stabile e continuativa, dunque le difficoltà di reinserimento nel paese d'origine. Con ordinanza del 07.03.2025, il Giudice - rilevato che l'istanza di sospensione, per essere ammissibile, deve essere ritualmente proposta con atto separato, in conformità del resto al principio generale dettato, per i procedimenti cautelari dall'art. 669 bis c.p.c.- dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. Con decreto del 07.03.2025, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti per il 13.05.2025. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.04.2025, il
[...]
tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, metteva a CP_1 disposizione la documentazione della fase amministrativa, chiedendo al Tribunale di respingere l'istanza di sospensione del decreto di rigetto e, nel merito, le domande di pagina 2 di 6 controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze. In particolare, parte resistente rilevava diversi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza: innanzitutto precisava il carattere obbligatorio e vincolante del parere della Commissione Territoriale;
sottolineava, per effetto del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in l. 5 maggio 2023 n. 50, la soppressione del terzo e quarto periodo dell'art.19 comma.
1.1 d.lgs. 286/1998 e dunque che la nuova formulazione non prevede più la valutazione di elementi quali “la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; dichiarava che, nel caso di specie, l'istanza era stata presentata il 13.03.2023, ricadendo conseguentemente nella nuova disciplina;
evidenziava, infine, la mancata esistenza di legami familiari o personali significativi. Sulla base di quanto esposto, la Questura rilevava insussistenti i presupposti per un accoglimento favorevole dell'istanza avanzata dal ricorrente.
Con nota del 05.06.2025 la difesa contestava i rilievi di parte resistente poiché infondati e ribadiva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. In particolare, sottolineava che il ricorrente aveva presentato istanza di protezione speciale in data 13.03.2023, ma previo appuntamento concessogli dalla Questura di Milano, in data 22.09.2022, come da ricevuta allegata (doc.1), conseguentemente deve ritenersi applicabile la normativa previgente al decreto Cutro;
inoltre, allegava documenti di formazione successiva al ricorso e attestanti un livello di integrazione tale da esporre il richiedente a pregiudizi nella sua vita privata in caso di allontanamento.
Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha manifestato la propria domanda di protezione in data 22.09.2022 tramite la richiesta di appuntamento (doc.1 del deposito del 05.06.2025) e che l'appuntamento è stato poi fissato per il giorno 13.03.2023, trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto della prenotazione dell'appuntamento come momento di presentazione della domanda1. Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998: Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 4 di 6 sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno ricorrente è giunto in Italia nel giugno 2021 e, soprattutto sotto il profilo lavorativo, ha raggiunto un ottimo grado di inserimento.
A sostegno dell'attività lavorativa svolta, la difesa ha prodotto copiosa documentazione2:
- dal 10.01.2022 al 31.07.2022 è stato assunto quale manovale edile, in forza di contratto a tempo determinato, alle dipendenze di “Termo Edile Società Cooperativa”, con sede in Milano, via De Taddei n. 3;
- dal 05.08.2022 al 31.12.2022 ha prestato la propria attività lavorativa, in qualità di manovale edile, alle dipendenze di , con sede legale a Controparte_3
Brindisi, Corso Garibaldi n. 17;
- dal 27.09.2022 al 08.10.2022 ha lavorato per “Edil Ap srls”;
- dal 01.01.2023 al 29.09.2023 ha continuato a lavorare, in qualità di manovale edile, alle dipendenze di ”, con sede legale a Brindisi, Corso Controparte_3
Garibaldi n. 17;
- dal 29.11.2023 al 17.01.2024 è stato assunto, in forza di contratto di lavoro a scopo di somministrazione, a tempo determinato da “Work&Progress Spa”;
- dall'11.04.2024 al 14.05.2024 ha prestato attività per “MY Ponteggi srl”
- a partire dal 23.05.2024, il ricorrente è stato assunto, in qualità di muratore, in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato con “Ditta Bn Costruzioni di Sallaku Bujar”, con sede in Teramo, via Madri Costituenti 21/A;
- in ultimo, dal 28.10.2024 lavora come manovale presso “Tredil Appalti srl”, con sede legale a Montorio al Vomano, Via Pina 42, con contratto in essere prorogato più volte fino al 08.08.2025. A riprova dell'indipendenza economica raggiunta, si riportano i redditi da lavoro percepiti come da estratto conto Inps3 e buste paga4 in atti:
- € 25.902 nel 2022;
- € 13.876 nel 2023;
- € 18.319 nel 2024;
- € 4.414 nel 2025 (gennaio-febbraio). In merito alla formazione: il ricorrente ha frequentato nell'a.s. 2022-2023 il Corso di Alfabetizzazione-livello avanzato, organizzato dalla Scuola Popolare Calvairate e San Pio V, conseguendo il 14.06.2023 l'attestato di partecipazione5 In merito alla situazione abitativa: il ricorrente vive insieme a due connazionali in un appartamento regolarmente locato per tre anni dall'aprile 20256 e sito in Teramo (TE), viale Bovio n.237 In definitiva, il ricorrente, negli anni di permanenza in Italia si è pienamente integrato, radicando una vita privata meritevole di tutela. Lo stesso, infatti, lavora con continuità dal 2022, percepisce una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa e ha una collocazione abitativa autonoma. Il suo rimpatrio determinerebbe la fine del percorso di crescita soprattutto lavorativo e violerebbe il diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008. Sulle spese Quanto alle spese di lite, considerato che il riconoscimento della protezione si basa su documentazione prodotta nel corso del giudizio, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a Parte_1
ON (Egitto) il 21.02.1993, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 in relazione all'art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998
-compensa le spese. Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Meyer Il giudice relatore Dott.ssa Elena Masetti Zannini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
►comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. pagina 3 di 6 2 Docc.
5-8 del ricorso introduttivo e doc.5 del deposito del 05.06.2025 3 Doc.2 del deposito del 05.06.2025 4 Docc.
3-4 del deposito del 05.06.2025 pagina 5 di 6 5 Doc.4 del ricorso introduttivo e doc.7 del deposito del 05.06.2025 6 Doc.6 del deposito del 05.06.2025 pagina 6 di 6