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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1440/2022
Successivamente alle ore 13:34, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 1440/2022, avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”
PROMOSSA DA
(C.F. ) elett.te domiciliata a Casabona (KR) in Parte_1 C.F._1 via Montagnapiana n. 50; rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Curcio, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Catanzaro in via V. Cortese n. 12; rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Gallo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elett.te domiciliata a Roma in via Gomenizza n. 42; rappresentata e difesa dall'Avv. Carelina
Lussana, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato il 22.07.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13320190011979774000, notificata a sue mani il 24.05.2022, con cui l le ha intimato il versamento dell'importo complessivo pari ad € CP_3
14.148,82, dovuto a titolo di rate di un finanziamento agevolato ai sensi del D. Lgs. n. 185 del
2000 rimaste insolute, di interessi di mora e spese di riscossione.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito: i) l'omessa notifica dell'atto prodromico sotteso alla cartella, non avendo ricevuto dall'Ente Creditore alcun avviso di decadenza dal beneficio del termine di rateizzazione;
ii) l'inesistenza o nullità della notifica della cartella impugnata, in quanto eseguita dall' avvalendosi del servizio postale; CP_4
iii) la nullità della cartella opposta per violazione dell'art. 7 comma 2 della L. n. 212/2000 nonché per difetto di motivazione;
iv) l'integrale decorso del termine di prescrizione decennale cui è soggetto il credito precettato.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento numero
13320190011979774000 per la somma di euro 14.148,82 per i titoli indicati nella medesima cartella, interessi di mora, compenso e altri oneri, delle cartelle di pagamento sopra evidenziata, con conseguente annullamento dei medesimi atti, accertare e dichiarare non dovute, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti la somma di euro 14.148,82 per i titoli indicati, nonché gli interessi di mora successivi;
2) in subordine e nel caso di mancato accoglimento delle superiori istanze, dichiarare illegittime e quindi non dovute le somme richieste a titolo di interessi di mora oneri di riscossione e oneri vari per le motivazioni di cui al punto 1);
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore il quale si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Controparte_1
, la quale ha eccepito: i) la nullità della notifica della citazione;
ii) il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva;
iii) l'inammissibilità dell'opposizione; iv) l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale:
-2- - accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione, in quanto inviata all'Agente della Riscossione ad un indirizzo pec non risultante dal Registro PPAA;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione alle questioni attinenti al merito della pretesa iscritta a ruolo dall'Ente creditore, previo ordine a parte attrice di integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso o, in subordine, autorizzazione all'Agente della Riscossione ad effettuare la chiamata in causa della
[...]
ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. Controparte_5
112/1999;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., relativa a presunti vizi formali dell'atto impugnato, in quanto tardiva;
2) Nel merito:
- rigettare tutte le richieste, deduzioni ed eccezioni formulate da parte attrice nei confronti di
in quanto inammissibili ed infondate;
Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze di giudizio».
3. - Chiamata in causa dall'opposta, si è altresì costituita in giudizio la Controparte_2 quale, aderendo alle difese spiegate dall'agente della riscossione, ha concluso come di seguito:
«1) In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in riferimento alla censura di omessa notifica degli atti sottesi alla cartella/ ingiunzione, poiché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla data di notifica dell'atto opposto.
2) In via principale:
- accertare che il pagamento di euro 14.148,82 è dovuto a favore della e Controparte_2 dell dalla sig.ra per i titoli giuridici rivendicati Controparte_1 Parte_1 dalla difesa del terzo chiamato, e segnatamente rigettare, poiché infondata in fatto ed in diritto, ogni richiesta avversa in merito alla invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia della pretesa creditoria avanzata da attraverso la cartella opposta, in quanto sussistente il grave Controparte_2 inadempimento del contratto da parte del beneficiario, oltre l'asserito danno che ne è conseguito;
3) In ogni caso:
- accertare che la sig.ra è responsabile dei fatti per cui è causa, ed è obbligata a Parte_1 restituire ad la somma corrispondente alle rate scadute e non pagate del mutuo Controparte_2 agevolato erogatole, nonché agli interessi di mora e di ammortamento su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate, oltre agli interessi maturati e maturandi, ai sensi di legge e del contratto di finanziamento;
- condannare la sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 [...]
di euro 14.148,82 connesso all'inadempimento del contratto sopra citato, nonché alla CP_2 refusione di tutti i danni arrecati per effetto dei fatti di cui è causa, oltre interessi sino al giorno dell'effettivo ristoro;
- condannare, altresì, la sig.ra alla refusione a favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese e competenze del presente giudizio, anche per lite temeraria, in quanto l'azione giudiziaria
è stata promossa nonostante la validità/legittimità/ efficacia dell'ingiunzione opposta».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo all'udienza del 21.03.2024, all'odierna
-3- udienza del 06.02.2025 la causa, previa discussione orale, è decisa con la pronuncia della presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, in punto di legittimazione passiva, va ribadito che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ed al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette
“recuperatorie”, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'esattore, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva. (cfr. Cass. Civ., ord. 12.02.2024 n. 3870).
Ovviamente non è esclusa la possibilità per le parti (ossia per l'opponente in sede di azione o per l'opposta tramite chiamata in causa) di estendere il contraddittorio anche nei confronti dell'Ente Impositore.
Nella specie, tale chiamata risulta essere stata autorizzata dal precedente G.I., giusta ordinanza del 03.02.2023 (non successivamente contestata dall'opponente).
3. - Tante precisato, va rilevata l'inammissibilità dei primi tre motivi di opposizione, afferenti, rispettivamente: a) all'omessa notifica dell'atto prodromico sotteso alla cartella;
b) all'inesistenza o nullità della notifica della cartella impugnata: c) ai vizi intrinseci della cartella per difetto di motivazione e/o omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Invero, alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Corti di
Giustizia Tributaria), si ha opposizione agli atti esecutivi, quando si fa valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo, poiché si tratta di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ. 13.05.2014 n. 10326; Cass. Civ., sez. II, 29.01.2016 n. 1656).
Analogamente, quando si impugna una cartella esattoriale per vizi suoi propri di natura formale, come ad esempio la mancanza di motivazione o dell'indicazione del responsabile del procedimento, così come nell'ipotesi in cui si contesti l'invalidità della sua notifica
(comunque eseguibile dall'Agente della Riscossione anche a mezzo posta: cfr. Cass Civ., ord.
24.05.2024 n. 14649), il destinatario ha l'onere di proporre la relativa opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa (cfr. Cass. sent. n. 21080 del 2015).
Nella specie, tale onere di tempestiva contestazione non può ritenersi compiutamente osservato, giacché, a fronte di una cartella di pagamento notificata il 24.05.2022,
l'opposizione è stata introdotta con citazione notificata il 22.07.2022 e, soprattutto, depositata il successivo 10.05.2023 (cfr. Cass., Sez. Un., 12.01.2022 n. 758 per i procedimenti estranei a quelli regolati dal D. Lgs. n. 150 del 2011) e, quindi, a termini di cui all'art. 617 c.p.c. abbondantemente scaduti.
4. - Focalizzando dunque l'esame sul quarto motivo di opposizione, lo stesso va anzitutto qualificato ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., eccependosi con esso solo e soltanto la sopravvenuta estinzione del credito precettato per intervenuta maturazione del termine di prescrizione decennale (non già l'inesistenza originaria del credito precettato).
-4- In particolare, l'odierna opponente ha semplicemente asserito di «non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento né da parte della né da parte della società di riscossione per CP_2 oltre quindi anni, con l'ovvia conseguenza della prescrizione del credito richiesto in pagamento» (cfr. atto di citazione, pag. 7), tentando poi vanamente di contestare la documentazione versata in atti dalla creditrice.
Sul punto occorre tuttavia precisare che, in materia di prescrizione, per avere efficacia l'atto interruttivo non deve necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione, essendo sufficiente una qualunque richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore (cfr. Cass. Civ. ord. 10.03.2022 n. 7835).
Ebbene, muovendo da tali premesse, deve osservarsi che, a differenza di quanto indebitamente asserito da parte opponente, costei riceveva personalmente già in data
03.10.2009 la richiesta di pagamento delle rate di mutuo scadute (a nulla rilevando l'esatto importo ivi indicato ai fini dell'interruzione della prescrizione).
Il successivo 24.06.2011 veniva deliberata da la risoluzione del contratto di Controparte_2 finanziamento e tale atto (stragiudiziale) veniva notificato presso il medesimo domicilio – sito «a Rocca di Neto in via R. Margherita» – indicato dall'odierna opponente nella stessa procura alle liti rilasciata al relativo difensore (cfr., sul tema, anche Cass. Civ. ord. 09.02.2022
n. 4160: «questa Corte ha anche affermato che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata»; cfr. Cass. Civ., ord. 11.04.2012 n. 5729: «In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità
- né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «a persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo»).
Del tutto impropria è, in proposito, il richiamo fatto dall'opponente alla disciplina di cui all'art. 8 comma 4 Legge 890 del 1992, considerato che la notifica, nel caso qui in esame, non ha ad oggetto un atto dell'esattore, ma una semplice comunicazione di recesso del creditore
(cfr. doc. 12 depositato dalla terza chiamata in causa).
In ogni caso, il successivo 23.06.2016 veniva consegnata a mani dell'opponente l'ingiunzione di pagamento dell'importo pari ad euro 13.731,01 (cfr. doc. 13 depositato dalla terza chiamata in causa).
A tal riguardo, va rilevata l'esatta corrispondenza del seriale della raccomandata indicato sia nell'atto notificato (n. 7834966301-1) che nell'avviso di ricevimento (ove è indicato sia il n.
78349663011 che i nn. 7834966301-3 e n. 7834966301-8).
-5- D'altronde, per costante giurisprudenza, la consegna del plico al destinatario fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e del principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, con la conseguenza che, laddove il contribuente deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che il mittente assume di aver spedito, egli è onerato della relativa prova (cfr., ex multis,
Cassazione n. 14935/2020; Cassazione n. 16528/2018).
Sicché, per le ragioni esposte, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del 2016 e quella della notifica della cartella per cui è causa (avvenuta nel 2022),
l'opposizione deve essere respinta.
**********************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e considerata la natura documentale della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1440/2022 R.G., così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere all e ad Controparte_1 le spese di lite, liquidate - per ciascuna - in € 2.540,00 a titolo di compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, il 06.02.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
-6-
Successivamente alle ore 13:34, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 1440/2022, avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”
PROMOSSA DA
(C.F. ) elett.te domiciliata a Casabona (KR) in Parte_1 C.F._1 via Montagnapiana n. 50; rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Curcio, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Catanzaro in via V. Cortese n. 12; rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Gallo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elett.te domiciliata a Roma in via Gomenizza n. 42; rappresentata e difesa dall'Avv. Carelina
Lussana, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato il 22.07.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13320190011979774000, notificata a sue mani il 24.05.2022, con cui l le ha intimato il versamento dell'importo complessivo pari ad € CP_3
14.148,82, dovuto a titolo di rate di un finanziamento agevolato ai sensi del D. Lgs. n. 185 del
2000 rimaste insolute, di interessi di mora e spese di riscossione.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito: i) l'omessa notifica dell'atto prodromico sotteso alla cartella, non avendo ricevuto dall'Ente Creditore alcun avviso di decadenza dal beneficio del termine di rateizzazione;
ii) l'inesistenza o nullità della notifica della cartella impugnata, in quanto eseguita dall' avvalendosi del servizio postale; CP_4
iii) la nullità della cartella opposta per violazione dell'art. 7 comma 2 della L. n. 212/2000 nonché per difetto di motivazione;
iv) l'integrale decorso del termine di prescrizione decennale cui è soggetto il credito precettato.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento numero
13320190011979774000 per la somma di euro 14.148,82 per i titoli indicati nella medesima cartella, interessi di mora, compenso e altri oneri, delle cartelle di pagamento sopra evidenziata, con conseguente annullamento dei medesimi atti, accertare e dichiarare non dovute, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti la somma di euro 14.148,82 per i titoli indicati, nonché gli interessi di mora successivi;
2) in subordine e nel caso di mancato accoglimento delle superiori istanze, dichiarare illegittime e quindi non dovute le somme richieste a titolo di interessi di mora oneri di riscossione e oneri vari per le motivazioni di cui al punto 1);
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore il quale si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Controparte_1
, la quale ha eccepito: i) la nullità della notifica della citazione;
ii) il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva;
iii) l'inammissibilità dell'opposizione; iv) l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale:
-2- - accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione, in quanto inviata all'Agente della Riscossione ad un indirizzo pec non risultante dal Registro PPAA;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione alle questioni attinenti al merito della pretesa iscritta a ruolo dall'Ente creditore, previo ordine a parte attrice di integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso o, in subordine, autorizzazione all'Agente della Riscossione ad effettuare la chiamata in causa della
[...]
ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. Controparte_5
112/1999;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., relativa a presunti vizi formali dell'atto impugnato, in quanto tardiva;
2) Nel merito:
- rigettare tutte le richieste, deduzioni ed eccezioni formulate da parte attrice nei confronti di
in quanto inammissibili ed infondate;
Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze di giudizio».
3. - Chiamata in causa dall'opposta, si è altresì costituita in giudizio la Controparte_2 quale, aderendo alle difese spiegate dall'agente della riscossione, ha concluso come di seguito:
«1) In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in riferimento alla censura di omessa notifica degli atti sottesi alla cartella/ ingiunzione, poiché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla data di notifica dell'atto opposto.
2) In via principale:
- accertare che il pagamento di euro 14.148,82 è dovuto a favore della e Controparte_2 dell dalla sig.ra per i titoli giuridici rivendicati Controparte_1 Parte_1 dalla difesa del terzo chiamato, e segnatamente rigettare, poiché infondata in fatto ed in diritto, ogni richiesta avversa in merito alla invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia della pretesa creditoria avanzata da attraverso la cartella opposta, in quanto sussistente il grave Controparte_2 inadempimento del contratto da parte del beneficiario, oltre l'asserito danno che ne è conseguito;
3) In ogni caso:
- accertare che la sig.ra è responsabile dei fatti per cui è causa, ed è obbligata a Parte_1 restituire ad la somma corrispondente alle rate scadute e non pagate del mutuo Controparte_2 agevolato erogatole, nonché agli interessi di mora e di ammortamento su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate, oltre agli interessi maturati e maturandi, ai sensi di legge e del contratto di finanziamento;
- condannare la sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 [...]
di euro 14.148,82 connesso all'inadempimento del contratto sopra citato, nonché alla CP_2 refusione di tutti i danni arrecati per effetto dei fatti di cui è causa, oltre interessi sino al giorno dell'effettivo ristoro;
- condannare, altresì, la sig.ra alla refusione a favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese e competenze del presente giudizio, anche per lite temeraria, in quanto l'azione giudiziaria
è stata promossa nonostante la validità/legittimità/ efficacia dell'ingiunzione opposta».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo all'udienza del 21.03.2024, all'odierna
-3- udienza del 06.02.2025 la causa, previa discussione orale, è decisa con la pronuncia della presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, in punto di legittimazione passiva, va ribadito che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ed al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette
“recuperatorie”, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'esattore, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva. (cfr. Cass. Civ., ord. 12.02.2024 n. 3870).
Ovviamente non è esclusa la possibilità per le parti (ossia per l'opponente in sede di azione o per l'opposta tramite chiamata in causa) di estendere il contraddittorio anche nei confronti dell'Ente Impositore.
Nella specie, tale chiamata risulta essere stata autorizzata dal precedente G.I., giusta ordinanza del 03.02.2023 (non successivamente contestata dall'opponente).
3. - Tante precisato, va rilevata l'inammissibilità dei primi tre motivi di opposizione, afferenti, rispettivamente: a) all'omessa notifica dell'atto prodromico sotteso alla cartella;
b) all'inesistenza o nullità della notifica della cartella impugnata: c) ai vizi intrinseci della cartella per difetto di motivazione e/o omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Invero, alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Corti di
Giustizia Tributaria), si ha opposizione agli atti esecutivi, quando si fa valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo, poiché si tratta di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ. 13.05.2014 n. 10326; Cass. Civ., sez. II, 29.01.2016 n. 1656).
Analogamente, quando si impugna una cartella esattoriale per vizi suoi propri di natura formale, come ad esempio la mancanza di motivazione o dell'indicazione del responsabile del procedimento, così come nell'ipotesi in cui si contesti l'invalidità della sua notifica
(comunque eseguibile dall'Agente della Riscossione anche a mezzo posta: cfr. Cass Civ., ord.
24.05.2024 n. 14649), il destinatario ha l'onere di proporre la relativa opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa (cfr. Cass. sent. n. 21080 del 2015).
Nella specie, tale onere di tempestiva contestazione non può ritenersi compiutamente osservato, giacché, a fronte di una cartella di pagamento notificata il 24.05.2022,
l'opposizione è stata introdotta con citazione notificata il 22.07.2022 e, soprattutto, depositata il successivo 10.05.2023 (cfr. Cass., Sez. Un., 12.01.2022 n. 758 per i procedimenti estranei a quelli regolati dal D. Lgs. n. 150 del 2011) e, quindi, a termini di cui all'art. 617 c.p.c. abbondantemente scaduti.
4. - Focalizzando dunque l'esame sul quarto motivo di opposizione, lo stesso va anzitutto qualificato ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., eccependosi con esso solo e soltanto la sopravvenuta estinzione del credito precettato per intervenuta maturazione del termine di prescrizione decennale (non già l'inesistenza originaria del credito precettato).
-4- In particolare, l'odierna opponente ha semplicemente asserito di «non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento né da parte della né da parte della società di riscossione per CP_2 oltre quindi anni, con l'ovvia conseguenza della prescrizione del credito richiesto in pagamento» (cfr. atto di citazione, pag. 7), tentando poi vanamente di contestare la documentazione versata in atti dalla creditrice.
Sul punto occorre tuttavia precisare che, in materia di prescrizione, per avere efficacia l'atto interruttivo non deve necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione, essendo sufficiente una qualunque richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore (cfr. Cass. Civ. ord. 10.03.2022 n. 7835).
Ebbene, muovendo da tali premesse, deve osservarsi che, a differenza di quanto indebitamente asserito da parte opponente, costei riceveva personalmente già in data
03.10.2009 la richiesta di pagamento delle rate di mutuo scadute (a nulla rilevando l'esatto importo ivi indicato ai fini dell'interruzione della prescrizione).
Il successivo 24.06.2011 veniva deliberata da la risoluzione del contratto di Controparte_2 finanziamento e tale atto (stragiudiziale) veniva notificato presso il medesimo domicilio – sito «a Rocca di Neto in via R. Margherita» – indicato dall'odierna opponente nella stessa procura alle liti rilasciata al relativo difensore (cfr., sul tema, anche Cass. Civ. ord. 09.02.2022
n. 4160: «questa Corte ha anche affermato che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata»; cfr. Cass. Civ., ord. 11.04.2012 n. 5729: «In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità
- né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «a persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo»).
Del tutto impropria è, in proposito, il richiamo fatto dall'opponente alla disciplina di cui all'art. 8 comma 4 Legge 890 del 1992, considerato che la notifica, nel caso qui in esame, non ha ad oggetto un atto dell'esattore, ma una semplice comunicazione di recesso del creditore
(cfr. doc. 12 depositato dalla terza chiamata in causa).
In ogni caso, il successivo 23.06.2016 veniva consegnata a mani dell'opponente l'ingiunzione di pagamento dell'importo pari ad euro 13.731,01 (cfr. doc. 13 depositato dalla terza chiamata in causa).
A tal riguardo, va rilevata l'esatta corrispondenza del seriale della raccomandata indicato sia nell'atto notificato (n. 7834966301-1) che nell'avviso di ricevimento (ove è indicato sia il n.
78349663011 che i nn. 7834966301-3 e n. 7834966301-8).
-5- D'altronde, per costante giurisprudenza, la consegna del plico al destinatario fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e del principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, con la conseguenza che, laddove il contribuente deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che il mittente assume di aver spedito, egli è onerato della relativa prova (cfr., ex multis,
Cassazione n. 14935/2020; Cassazione n. 16528/2018).
Sicché, per le ragioni esposte, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del 2016 e quella della notifica della cartella per cui è causa (avvenuta nel 2022),
l'opposizione deve essere respinta.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e considerata la natura documentale della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1440/2022 R.G., così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere all e ad Controparte_1 le spese di lite, liquidate - per ciascuna - in € 2.540,00 a titolo di compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, il 06.02.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
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