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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4738 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliata in San Parte_1
Sperate, presso lo studio dell'Avv. ARIU CLAUDIA, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'Avv. GELTRUDE CARRONI, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , la quale Parte_1
resterà a vivere nell'immobile ubicato in Quartu S.E. nella Via Olanda nr. 13/A congiuntamente ai figli minori e , mentre il SI. trasferirà altrove la propria residenza, Per_1 Per_2 Per_3 CP_1
proseguendo a versare il canone di locazione mensile.
3. Disporre che figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i bambini si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Stabilire che i figli minori della coppia, e restino collocati presso la dimora Per_1 Per_2 Per_3
materna salvi i giorni in cui resteranno con il padre secondo le seguenti cadenze:
4/a) Per quanto riguarda vista l'età, lo stesso potrà stare dal padre quando vorrà, previo Per_1
accordo con i genitori e compatibilità con gli impegni scolastici del minore e quelli lavorativi delle
Parti.
4/b) Per quanto attiene e , le stesse potranno stare con il padre almeno due pomeriggi Per_2 Per_3
alla settimana, secondo i turni lavorativi del Resistente, dall'uscita di scuola al mattino seguente
(appena lo stesso avrà reperito un'abitazione in cui trasferirsi) quando le minori, dopo aver passato la notte con il padre, verranno riaccompagnate a scuola dal medesimo;
a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera dopo l'orario di cena ovvero la mattina del lunedì, quando verranno riaccompagnate a scuola;
i suddetti tempi di visita potranno essere modificati a seconda delle esigenze lavorative delle parti, le quali comunicheranno tempestivamente le stesse al fine di modificare congiuntamente i tempi di permanenza delle minori presso il genitore non domiciliatario.
4/c) Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé i bambini col criterio dell'alternanza la
Vigilia fino alle ore 11 del giorno di Natale oppure dalle ore 11 del giorno di Natale fino al 26 mattina e, sempre col criterio dell'alternanza, il 31 dicembre fino alla mattina del primo gennaio oppure tale giorno fino alla mattina successiva;
saranno altresì alternate le giornate di Pasqua e Pasquetta, così
come verranno concordati, di volta in volta, ulteriori tempi durante le festività minori garantendo altresì che ciascun genitore possa trascorrere adeguato tempo con i figli il giorno del proprio compleanno, mentre per il compleanno dei minori, qualora non sia possibile festeggiarlo insieme,
ciascuno li terrà con sé ad anni alterni.
4/d) Durante il periodo estivo, ciascun genitore, compatibilmente con le preminenti esigenze delle bambine, le terrà in via esclusiva per due settimane, anche non consecutive (anche in tempi superiori previ accordi) in concomitanza con le rispettive ferie;
tali periodi dovranno essere concordati con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni, mentre, in caso di assenza per le missioni, il SI. CP_1
al proprio rientro, potrà tenere le figlie almeno per una settimana, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici delle bambine.
5. Determinare in € 300,00, la somma dovuta dal SI. a titolo di mantenimento dei figli minori, CP_1
la quale verrà versata dallo stesso alla SI.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_1
mese e che le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio indicato dalle linee guida del CNF.
6. Stabilire che la totalità dell'assegno unico, pari al 100% e di circa 695,00 euro, venga erogato in favore della SI.ra mentre il SI. proseguirà a pagare i finanziamenti in essere. Parte_1 CP_1
7. Le parti danno sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per i minori e i genitori.
8. Le spese si intendono compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 22/07/2024, e costituzione del
[...] Parte_1 CP_1
in data 22/10/2024, senza ulteriore istruttoria, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei in conformità agli accordi fra i coniugi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono inoltre essere recepite dal Collegio le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
20/09/1979 in UNGHERIA, e , nato il [...] in [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
9/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4738 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliata in San Parte_1
Sperate, presso lo studio dell'Avv. ARIU CLAUDIA, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'Avv. GELTRUDE CARRONI, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , la quale Parte_1
resterà a vivere nell'immobile ubicato in Quartu S.E. nella Via Olanda nr. 13/A congiuntamente ai figli minori e , mentre il SI. trasferirà altrove la propria residenza, Per_1 Per_2 Per_3 CP_1
proseguendo a versare il canone di locazione mensile.
3. Disporre che figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i bambini si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Stabilire che i figli minori della coppia, e restino collocati presso la dimora Per_1 Per_2 Per_3
materna salvi i giorni in cui resteranno con il padre secondo le seguenti cadenze:
4/a) Per quanto riguarda vista l'età, lo stesso potrà stare dal padre quando vorrà, previo Per_1
accordo con i genitori e compatibilità con gli impegni scolastici del minore e quelli lavorativi delle
Parti.
4/b) Per quanto attiene e , le stesse potranno stare con il padre almeno due pomeriggi Per_2 Per_3
alla settimana, secondo i turni lavorativi del Resistente, dall'uscita di scuola al mattino seguente
(appena lo stesso avrà reperito un'abitazione in cui trasferirsi) quando le minori, dopo aver passato la notte con il padre, verranno riaccompagnate a scuola dal medesimo;
a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera dopo l'orario di cena ovvero la mattina del lunedì, quando verranno riaccompagnate a scuola;
i suddetti tempi di visita potranno essere modificati a seconda delle esigenze lavorative delle parti, le quali comunicheranno tempestivamente le stesse al fine di modificare congiuntamente i tempi di permanenza delle minori presso il genitore non domiciliatario.
4/c) Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé i bambini col criterio dell'alternanza la
Vigilia fino alle ore 11 del giorno di Natale oppure dalle ore 11 del giorno di Natale fino al 26 mattina e, sempre col criterio dell'alternanza, il 31 dicembre fino alla mattina del primo gennaio oppure tale giorno fino alla mattina successiva;
saranno altresì alternate le giornate di Pasqua e Pasquetta, così
come verranno concordati, di volta in volta, ulteriori tempi durante le festività minori garantendo altresì che ciascun genitore possa trascorrere adeguato tempo con i figli il giorno del proprio compleanno, mentre per il compleanno dei minori, qualora non sia possibile festeggiarlo insieme,
ciascuno li terrà con sé ad anni alterni.
4/d) Durante il periodo estivo, ciascun genitore, compatibilmente con le preminenti esigenze delle bambine, le terrà in via esclusiva per due settimane, anche non consecutive (anche in tempi superiori previ accordi) in concomitanza con le rispettive ferie;
tali periodi dovranno essere concordati con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni, mentre, in caso di assenza per le missioni, il SI. CP_1
al proprio rientro, potrà tenere le figlie almeno per una settimana, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici delle bambine.
5. Determinare in € 300,00, la somma dovuta dal SI. a titolo di mantenimento dei figli minori, CP_1
la quale verrà versata dallo stesso alla SI.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_1
mese e che le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio indicato dalle linee guida del CNF.
6. Stabilire che la totalità dell'assegno unico, pari al 100% e di circa 695,00 euro, venga erogato in favore della SI.ra mentre il SI. proseguirà a pagare i finanziamenti in essere. Parte_1 CP_1
7. Le parti danno sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per i minori e i genitori.
8. Le spese si intendono compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 22/07/2024, e costituzione del
[...] Parte_1 CP_1
in data 22/10/2024, senza ulteriore istruttoria, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei in conformità agli accordi fra i coniugi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono inoltre essere recepite dal Collegio le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
20/09/1979 in UNGHERIA, e , nato il [...] in [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
9/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti