TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 124
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso

    Il Collegio ritiene che il silenzio assenso non possa formarsi in assenza del piano parco e del regolamento, come stabilito dalla giurisprudenza. Inoltre, anche applicando i principi giurisprudenziali citati, la tesi del ricorrente non può essere accolta.

  • Rigettato
    Tardività del provvedimento

    Il termine non è perentorio e il suo superamento non determina illegittimità. Inoltre, l'amministrazione ha richiesto documentazione integrativa in data 21 febbraio 2024, e la documentazione iniziale non era completa.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 10, comma 3, all. A del D.P.R. del 28 luglio 2016

    Le due disposizioni disciplinano fattispecie non omogenee: l'art. 13 L. 394/1991 si riferisce a un nulla osta endoprocedimentale, mentre l'art. 10, comma 3, all. A del D.P.R. del 2016 disciplina un procedimento più ampio e ricognitivo di diversi atti richiesti ai fini dell'autorizzazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990

    L'amministrazione ha fornito un'esauriente replica alla memoria procedimentale, ribadendo la propria competenza a valutare il progetto in tutti i suoi aspetti, incluso il dimensionamento della piscina.

  • Rigettato
    Illegittimità delle prescrizioni dell'allegato A al D.P.R. del 28 luglio 2016

    L'elenco dei divieti nell'art. 11, comma 3, L. 394/1991 è esemplificativo e non esaustivo. Le disposizioni dell'allegato A sono legittimamente applicabili fino all'entrata in vigore del Piano del Parco.

  • Rigettato
    Difetto di competenza del D.P.R. del 2016

    Il D.P.R. del 2016 è stato emanato seguendo la procedura prevista dall'art. 26, comma 4-septies D.L. n. 159/2007. Inoltre, il ricorrente stesso riconosce che l'Allegato A svolge la funzione di parametro di verifica di conformità.

  • Rigettato
    Illegittimità degli artt. 5 e 8 allegato A del D.P.R. del 28 luglio 2016

    La tutela ambientale e paesaggistica include la conservazione del patrimonio agricolo. Le norme richiamate sono coerenti con i principi di tutela ambientale e paesaggistica, considerando anche il riconoscimento UNESCO della pratica agricola tradizionale di LE.

  • Rigettato
    Qualificazione della piscina come pertinenza

    La giurisprudenza prevalente considera la piscina una nuova costruzione, non una mera pertinenza, a causa della sua autonomia funzionale ed economica. Le dimensioni devono essere modeste e valutate in relazione al volume dell'edificio principale, come previsto dalla normativa.

  • Rigettato
    Utilizzo di dati errati per il volume dell'edificio

    Il ricorrente stesso ha dichiarato il volume dell'edificio nella relazione tecnica di asseverazione allegata al progetto. La discrepanza nei volumi dichiarati dal tecnico di parte ha indotto l'errore dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 124
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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