Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2024, proposto da OL TO MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Presidenza della Regione siciliana, la Giunta regionale della Regione siciliana, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e l’Ente Parco Nazionale Isola di LE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
il Comune di LE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota Protocollo n. 555/2024 del 01-03-2024, emessa dall'Ente Parco Nazionale Isola di LE, nella sola parte in cui sottopone a condizione il rilascio del N.O. ex art. 13 L. 394/1991;
- del D.P.R. del 28 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 235 del 7 ottobre 2016, nonché del parere favorevole espresso dal Comune di LE sull'istituzione di tale parco in data 7 giugno 2016;
- dell'intesa con la Regione siciliana sull'istituzione del parco espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 7 giugno 2016;
- del parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 9 giugno 2016;
- della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella riunione del 2 giugno 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Presidenza della Regione Siciliana, della Giunta regionale della Regione siciliana, dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e dell’Ente Parco Nazionale Isola di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. LU GI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. OL TO MO ha chiesto l’annullamento, tra gli altri, della nota n. 555 del 1° marzo 2024 emessa dall'Ente Parco Nazionale Isola di LE nella parte in cui sottopone a condizione il rilascio del N.O. ex art. 13 L. 394/1991.
In fatto il ricorrente deduce di aver presentato al Comune di LE, in data 8 settembre 2023, una SCIA edilizia per la costruzione di una piscina e di un modesto solarium, con vasca di compenso e armadio pompe interrati, di pertinenza ad un fabbricato esistente già ad uso del fondo.
Il Comune trasmetteva la pratica all’Ente Parco con note nn. 1918 e 1919 del 13 settembre 2023 affinché manifestasse i due pareri di sua competenza:
a) il parere di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/1997;
b) il nulla osta ex art. 13 L. 394/1991.
Con nota n. 450 del 21 febbraio 2024, perveniva preavviso di parziale rigetto con cui l'Ente evidenziava che:
“la piscina, per inquadrarsi quale pertinenza dell’edificio residenziale principale, oltre a dover rispettare le limitazioni di cui i suddetti decreti direttoriali regionali deve:
• inquadrarsi quale intervento pertinenziale secondo il T.U. dell’Edilizia;
• definirsi quale opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà, secondo il Regolamento tipo Edilizio Unico;
• non contribuire significativamente agli impatti ambientali ed incidenza ambientale dell’attività di cantiere e dell’utilizzo a regime dell’opera, rispetto al rapporto di funzionalità/strumentalità dell’uso residenziale in ambito agricolo.
CHE la piscina in progetto ha un volume pari a circa 30 mc, oltre volumi tecnici, rispetto ad un volume residenziale principale esistente complessivo di 85 mc circa e che, pertanto, la piscina non dovrà superare la capacità del 20% del volume dell’edificio principale;
CHE tale pertinenza non dovrà superare i 17 mc circa, oltre vasca di compenso e volume tecnico interrato”.
Ciò premesso, l’Ente formulava tre richieste:
“a) Proposta progettuale di adeguamento che tenga conto del ridimensionamento della piscina;
b) Dimensionamento vasca di compenso (determinato secondo norma UNI EN 16713 (piscine private) che ne precisa le caratteristiche minime necessarie) e volume tecnico adiacente delle dimensioni strettamente necessarie a contenere gli impianti tecnici necessari per il funzionamento della piscina;
c) Planimetria generale con campitura delle singole superfici prese in considerazione nel calcolo e scheda tecnica dettagliata, redatte secondo quanto disposto dall’art 1 comma 8 lett. h) lemma 4 del D.R.S. 572/07, la quale dimostri che la superficie delle pertinenze complessive non sia superiore alla superficie coperta delle costruzioni”.
Il ricorrente provvedeva ad inoltrare memoria con cui allegava unicamente la chiesta planimetria mentre, in ordine alla richiesta riduzione della consistenza della piscina, l’istante comunicava che non si sarebbe adeguato alle prescrizioni dell’Ente in quanto trattasi di condizione illegittima.
L’Ente ha quindi concluso il procedimento con la nota impugnata, nella quale rilascia il nulla osta ex art. 13 L. 394/1991 a condizione che la piscina venga ridimensionata in termini di volume a 17 mc circa (rispetto ai 30 mc di progetto).
Seguiva l’odierno ricorso con il quale il ricorrente lamenta l’illegittimità del nulla osta condizionato per i seguenti motivi:
I. Il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in violazione dell’art. 13, comma 1, della L. 394/1991 in quanto il nulla osta richiesto dal ricorrente era già da intendersi rilasciato per silenzio assenso maturato il 12 novembre 2023, e cioè decorsi 60 giorni dalla richiesta pervenuta all’Ente il 13 settembre 2023.
Alla presente censura il ricorrente collega altri motivi di doglianza ritenendo formatosi il silenzio assenso in quanto: a) il provvedimento emesso contrasterebbe con il nulla osta già rilasciato per silenzio assenso; b) sarebbe affetto da nullità per carenza di potere, essendo già decorso il termine decadenziale del suo esercizio; c) sarebbe comunque inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della L. 241/1990; d) sarebbe stato adottato (se inteso come provvedimento di autotutela rispetto al N.O. già maturato per silenzio assenso) in violazione di tutti i principi dettati dall’art. 21-nonies della L. 241/1990.
Inoltre, la tardività del provvedimento sarebbe tale anche rispetto all’art. 10, comma 3, dell’allegato A al D.P.R. del 28 luglio 2016, istitutivo del Parco, che dispone che “l'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria” . Infatti, da un lato, il provvedimento finale avrebbe sforato di più di un mese il termine di 90 giorni ivi previsto, e dall'altro lo stesso preavviso di rigetto sarebbe giunto comunque dopo oltre 150 giorni dalla ricezione da parte dell’Ente dell’istanza.
Sotto altro e connesso profilo, il ricorrente impugna l’art. 10, comma 3, dell’allegato A al DPR istitutivo del Parco in quanto contrasterebbe con l’art. 13 L. 394/1991 perché prevede un termine diverso di conclusione del procedimento (90 invece di 60 giorni);
II. Ai sensi dell’art. 13 citato, il nulla osta dell’Ente verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento del parco e l'intervento edilizio. Nel caso in questione, l’Ente Parco è privo dei due documenti. Infatti, nonostante l’istituzione avvenuta nell’anno 2016, ad oggi i due atti fondamentali per la gestione dell’Ente non sono stati mai adottati. Da ciò discende l’applicabilità delle disposizioni di cui all’allegato A del D.P.R. del 28 luglio 2016.
Ciò posto, il ricorrente richiama l’art. 6 della L. 394/1991 il quale dispone che “dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11” . Pertanto, a suo dire, gli unici divieti ammissibili sarebbero quelli indicati nel comma 3 dell’art. 11 della stessa legge e tra questi non rientrerebbero limiti specifici per l’attività edilizia, i quali sono previsti invece nell’allegato A al Decreto Istitutivo. In definitiva, il ricorrente lamenta l’illegittimità del Decreto istitutivo dell’Ente nella parte in cui ha previsto che il parametro di riferimento per il rilascio del nulla osta ex art. 13 L. 394/1991 sia lo stesso Decreto Istitutivo invece che l’art. 6 della L. 394/1991. Il provvedimento dell'Ente Parco (che a tale disciplina ha dato attuazione invece che all’art. 11, comma 3, della L. 394/1991) quindi sarebbe illegittimo in via derivata.
A questo punto il ricorrente contesta anche le modalità di approvazione del suddetto D.P.R. (controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’Ambiente) che ha introdotto la disciplina che regola le attività esplicabili quando la competenza all’approvazione di tale disciplina (mediante regolamento) era demandata dall’art. 11 della L. 394/1991 al Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco e previo parere degli enti locali interessati;
III. Ancora, il Decreto Istitutivo del Parco sarebbe illegittimo nella parte in cui ha previsto che, in Zona 2, la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti è consentita solo se esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo (artt. 5 e 8 allegato A). Sulla base di tali disposizioni, l’Ente avrebbe denegato parzialmente il nulla osta. A dire del ricorrente, la richiesta di ridimensionamento della piscina troverebbe fondamento nell’esigenza di ricondurre la stessa a pertinenza dell’immobile principale, e ciò al fine di sottrarla alla condizione della necessaria funzionalità alla conduzione del fondo agricolo (prevista per nuovi edifici ed ampliamenti).
Tale disposizione sarebbe frutto di una valutazione effettuata secondo parametri del tutto estranei rispetto alla sfera di competenza dell’Ente Parco, che concerne l’eventuale contrasto delle opere con le misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio dell’area e non certo la funzionalità o meno delle costruzioni rispetto all’attività agricola che il soggetto interessato esercita sui fondi di sua proprietà.
Si tratterebbe dunque di una norma irrazionale, eccessivamente limitativa rispetto all’esercizio del diritto di proprietà privata, introdotta al di fuori di qualsivoglia studio preventivo e analisi sulla corretta vocazione di ogni area, stabilente una ripartizione del territorio secondo criteri non rispondenti a quelli previsti nella Legge.
In subordine, gli artt. 5 e 8 allegato A del D.P.R. del 28 luglio 2016 dovrebbero essere quantomeno applicati secondo un criterio di stretta interpretazione nella parte in cui vanno a comprimere i legittimi usi dei fabbricati. In tal senso, nella nozione di “nuova costruzione” ivi inserita non dovrebbero rientrare le mere pertinenze quali le piscine, soprattutto se dimensionate ai sensi dell’art. 10, comma 5, della L.r. 16/2016. A dire del ricorrente, infatti, se la piscina non è munita di alcuna autonomia funzionale ed è chiaramente connessa ad un legittimo fabbricato residenziale, la stessa andrebbe qualificata pertinenza anche se superiore al 20% del suo volume complessivo;
IV. La tesi del Parco (relativa alla esigenza di ridimensionamento della piscina) sarebbe comunque errata. Nel progetto allegato alla SCIA in questione non risulterebbero elementi descrittivi dei volumi che l’Ente avrebbe invece recuperato da una relazione tecnica che era stata allegata alla precedente istanza definita con nulla osta n. 13 del 3 marzo 2023. Ciò posto, a fronte dell’assenza diretta di dati nella documentazione prodotta in allegato alla SCIA, l’Ente avrebbe dovuto interloquire con il ricorrente chiedendo chiarimenti o integrazioni, ma ciò non ha fatto;
V. In ultimo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990. Infatti, a fronte della ricezione del preavviso di rigetto, l’istante aveva depositato una memoria procedimentale con la quale rilevava che le questioni relative alla natura pertinenziale della piscina attengono esclusivamente agli aspetti urbanistici che non sono di competenza dell'Ente ma solo del Comune. Tale osservazione non è stata esaminata. Sul punto, il ricorrente ribadisce che l’Ente non avesse competenza a sindacare gli aspetti urbanistici dell’opera e sulle dimensioni della piscina.
Resistono in giudizio le amministrazioni intimate con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, che ha chiesto in via preliminare l’estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica, per poi concludere per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va accolta la richiesta della Difesa erariale di estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica stante l’evidente difetto di legittimazione passiva.
Come evidenziato anche dallo stesso ricorrente, infatti, il D.P.R. del 28 luglio 2016 istitutivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Isola di LE è stato adottato, ai sensi dell’art. 26, comma 4-septies, D.L. n. 159/2007, su proposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con la Regione Siciliana e sentiti gli enti locali interessati. Le determinazioni assunte sono quindi sostanzialmente di competenza del Ministero dell’Ambiente, che ne assume anche la responsabilità in termini di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Pertanto, può essere disposta l’estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica la cui presenza nel giudizio risulta effettivamente ultronea.
2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l’intervenuta formazione del silenzio-assenso senza condizioni in data 12 novembre 2023 sulla propria istanza di nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991 pervenuta all’Ente il 13 settembre 2023.
2.1. La censura non convince.
Come evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato, con un recente arresto del 22 febbraio 2024, sentenza n. 1747, ha chiarito che “l'avvenuta approvazione del regolamento, unitamente a quella del piano parco, costituisce il presupposto indispensabile ai fini dell'operatività dell'istituto del silenzio assenso sull'istanza di nulla osta ex art. 13 l. n. 394 del 1991; il silenzio assenso trova il proprio fondamento logico e giuridico nei ridotti margini di discrezionalità dell'ente parco poiché la verifica di conformità sottesa al rilascio del nulla osta si risolve nel mero accertamento che l'iniziativa concreta non superi i limiti di accettabilità delle trasformazioni stabiliti dal piano e dal regolamento e sia conforme al disegno organico inteso alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale, così come delineato dagli atti sopra indicati. L'art. 13 sancisce, infatti, che il “nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”, subordinando logicamente la formazione del silenzio assenso alla previa approvazione degli atti generali e pianificatori a cui è demandata la cura dei valori e degli interessi ambientali sottesi all'istituzione del parco”.
Ciò posto, come esposto in narrativa, il piano parco ed il regolamento annesso non sono ancora stati adottati per il Parco nazionale Isola di LE quindi, alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non può ritenersi formato il silenzio assenso sull’istanza presentata dall’istante.
2.2. Nella memoria conclusionale depositata dal ricorrente, l’istante ricalibra la censura e afferma che: “l’operatività del meccanismo del silenzio assenso nel caso in questione non è comunque incompatibile con il principio espresso nel precedente addotto dall’Avvocatura (C.S. 1747/2024) e questo perché nel caso affrontato dai Giudici in quella pronuncia è dato sapere solo che l’Ente non era munito di Regolamento ma non è dato sapere se sussistesse un atto generale che potesse surrogarlo. Dall’esame del contenuto della sentenza di appello e di quella di primo grado sembra in realtà di poterlo escludere. E ciò perché (a differenza dell’Ente Parco di LE) il decreto istitutivo dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Isole di Toscana (parte resistente nel giudizio definito dalla sentenza n. 1747/2024 del Consiglio di Stato) era stato emesso senza contemplare alcuna disciplina provvisoria nelle more della adozione del Regolamento (DECRETO 19 dicembre 1997 pubbl. in GU n.1 del 2-1-1998). Dunque, l’Ente era privo di qualsivoglia normativa generale seppur provvisoria che potesse consentire il controllo di conformità per il rilascio della autorizzazione” .
In realtà, nel caso scrutinato dal Consiglio di Stato era esistente, e lo è tuttora, sia un D.P.R. del tutto analogo, anche nei contenuti, a quello vigente per l’Ente Parco di LE che disciplina l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Isole di Toscana, D.P.R. del 22 luglio del 1996, sia un Piano del Parco già vigente all’epoca del contenzioso in esame (atto reperibile sulla home-page dell’Ente parco toscano, https://www.islepark.it/normativa).
Tale evidenza depone ancor di più in senso negativo per la tesi difensiva del ricorrente in quanto, in quella vicenda, il Consiglio di Stato ha di fatto ritenuto non applicabile l’istituto del silenzio-assenso sulla scorta della sola assenza del regolamento dell’ente parco, ragione per cui, nel caso che ci occupa, ancor di più deve ritenersi non applicabile l’art. 13 della L. n. 394/1991 stante la mancanza sia del regolamento che del piano del parco.
2.3. Parte ricorrente nei propri scritti fa ampio richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2023, n. 2897 che però, paradossalmente, finisce anch’essa per contraddire la propria tesi difensiva: “Che sussista l’obbligo di pronunciarsi pur in assenza del Piano e del Regolamento, è stato già riconosciuto dalla giurisprudenza affermando che «l'operatività della previsione dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991 non è subordinata alla previa approvazione del piano e del regolamento del parco, atteso che, in mancanza, la valutazione spettante all'Ente Parco deve fare riferimento agli atti istitutivi del parco, alle deliberazioni ed agli altri provvedimenti emanati dagli organi di gestione dell'ente, alle misure di salvaguardia, ai piani paesistici territoriali o urbanistici, i quali hanno valenza fino al momento dell'approvazione del piano del parco (cfr. Cass. pen., sez. III, 13 dicembre 2006, n. 14183)» (Cons. Stato, Sez. IV, 10 settembre 2018, n.5296). Il principio trova, inoltre, conferma nella stessa sentenza impugnata laddove, pur affermando che l’approvazione del Piano ex artt. 11 e 12 della L. n. 394/1991 «sia indispensabile» ai fini del rilascio del nulla osta «mancando altrimenti il parametro rispetto al quale l’amministrazione può fondatamente esprimere una posizione», richiama il citato precedente e afferma che «in mancanza di previa approvazione del piano e del regolamento del parco, il nulla osta “deve in ogni caso essere chiesto ed espresso da parte dell’Ente parco”» (affermazione in relazione alla quale viene dall’appellante dedotto il vizio di contraddittorietà). Chiarito che l’Ente è tenuto ad esprimersi, deve essere affrontata la successiva questione relativa alle forme nelle quali la posizione debba essere espressa.
L’art. 13 della Legge n. 394/91 stabilisce che «il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato».
La norma si articola in tre proposizioni contenute in separati periodi.
Dapprima, sancisce la necessità del nulla osta per l’esecuzione di interventi all’interno del parco; stabilisce successivamente quale sia il «parametro» cui l’Ente preposto dovrà riferirsi nell’esprimere il proprio giudizio, individuandolo nel Piano e nel Regolamento di parco e, infine, impone che la decisione venga formalizzata nel termine di 60 giorni «decorso il quale» il nulla osta deve ritenersi come rilasciato.
L’individuazione del profilo sostanziale, ovvero, la disciplina riguardo alla quale l’opera deve porsi in termini di compatibilità, e le modalità di espressione di tale giudizio di compatibilità, quindi il profilo procedurale di formazione della posizione dell’Ente, sono oggetto di disposizioni fra loro autonome e reciprocamente indipendenti.
La norma regionale che regola l’ipotesi in cui non si sia provveduto all’adozione di una disciplina di parco (Piano e Regolamento), alla quale le parti resistenti assimilano l’annullamento con effetto retroattivo della stessa, ovvero il già illustrato art. 21 della L.R. n. 24/1998, dispone unicamente in relazione al primo dei suesposti profili, individuando il solo «parametro» cui commisurare il giudizio di compatibilità, senza nulla disporre in ordine alla formazione dello stesso.
La norma prescrive, infatti, che la posizione di competenza dell’Ente Parco dovrà essere espressa in conformità delle misure di salvaguardia di cui all’art. 4 e ss. della citata fonte regionale, che, per quanto di interesse ai presenti fini, come già rilevato, consentono «esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo».
Nulla dispone, invece, circa il termine entro il quale la posizione dovrà comunque essere espressa, né detta una specifica disciplina per l’ipotesi in cui ne venga omessa la formalizzazione.
In assenza, pertanto, di puntuali indicazioni contrarie, il termine entro il quale dovrà intervenire la determinazione dell’ente Parco in merito all’istanza di nulla osta, non potrà che essere quello stabilito dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 13, anche con riferimento agli effetti, ivi disciplinati, della mancata pronunzia espressa (ubi lex voluit dixit)” .
Ora, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto avvenuto nella vicenda oggetto di scrutinio del Giudice appello dove esisteva un Piano Parco e anche una legge regionale, la n. 24/1998 che però nulla prevedeva in ordine al procedimento di formazione della volontà dell’Ente Parco, per quanto riguarda il Parco isola di LE la normativa di riferimento, come chiarito, risulta essere il D.P.R. del 28 luglio 2016 che stabilisce invece una tempistica propria ai fini dell’adozione dell’autorizzazione dell’Ente Parco. Quindi, esistendo un procedimento ad hoc che prevedeva una propria tempistica in caso di assenza del piano e del regolamento del parco, era questa la disciplina sostitutiva che andava applicata nel caso in esame. Sul punto si tornerà a breve.
Quindi, anche applicando i sopra esposti principi giurisprudenziali, la tesi del ricorrente non potrebbe essere accolta.
2.4. Non essendosi formato il silenzio-assenso devono anche essere disattese tutte le censure che il ricorrente fa discendere dalla convinzione dell’esistenza del provvedimento per silentium in quanto sostenute da un assunto, come visto, infondato (a. il provvedimento emesso contrasterebbe con il nulla osta già rilasciato per silenzio-assenso; b. è affetto da nullità per carenza di potere, essendo già decorso il termine decadenziale del suo esercizio; c. è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della L. 241/1990; d. è stato adottato (se inteso come provvedimento di autotutela rispetto al N.O. già maturato per silenzio assenso) in violazione di tutti i principi dettati dall’art. 21-nonies della L. 241/1990).
2.5. A questo punto il ricorrente si sofferma sulla presunta tardività del provvedimento dell’Ente Parco del 1° marzo 2024 in quanto comunque emesso in violazione dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. del 28 luglio 2016 che così recita: “L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria”.
2.6. In realtà, a confutazione della censura anche in parte qua , si osserva che il termine in parola non può definirsi in alcun modo perentorio alla luce dell’indirizzo pretorio univoco per cui: “In linea generale, in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine di conclusione del procedimento come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell'Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo superamento determina non l'illegittimità dell'atto, ma un'irregolarità non viziante” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27/06/2025, n. 5591).
Ma comunque deve rilevarsi che, come chiarito in narrativa, l’amministrazione ha chiesto al ricorrente di depositare in data 21 febbraio 2024 documentazione mancante al fine di completare l’istruttoria, prontamente riscontrata dall’istante il successivo 22 febbraio 2024.
Ciò detto, non può ritenersi sforato il termine ivi indicato, oltre perché come detto non perentorio, anche perché non è stata trasmessa ab initio da parte del ricorrente l’intera documentazione ai fini di una completa valutazione dell’istanza (ad esempio l’istanza iniziale risultava mancante della “planimetria generale con campitura delle singole superfici prese in considerazione nel calcolo e scheda tecnica dettagliata, redatte secondo quanto disposto dall’art 1 comma 8 lett. h) lemma 4 del D.R.S. 572/07, la quale dimostri che la superficie delle pertinenze complessive non sia superiore alla superficie coperta delle costruzioni” ).
2.7. In ultimo, è infondata la censura con cui il ricorrente lamenta l’asserita illegittimità dell’art. 10, comma 3, all. A del D.P.R. del 28 luglio 2016 poiché prevede un termine di conclusione del procedimento diverso da quello indicato dall’art. 13 della legge 394/1991 (90 invece di 60 giorni) in quanto le due disposizioni, evidentemente, disciplinano due fattispecie non del tutto omogenee.
Infatti, mentre l’art. 13 L. 394/1991 fa riferimento ad un nulla osta endoprocedimentale da rilasciarsi a cura dell’Ente Parco caratterizzato unicamente dalla verifica della rispondenza dell’intervento alle norme del piano parco e del relativo regolamento (potere essenzialmente vincolato), per contro l’art. 10, comma 3, all. A del D.P.R. del 28 luglio 2016 disciplina un procedimento più ampio e ricognitivo di diversi atti richiesti ai fini dell’autorizzazione dell’Ente Parco (art. 10, comma 1 e 2, del D.P.R. del 28 luglio 2016) che richiede una ponderazione più attenta degli interessi in gioco, stante anche l’assenza del regolamento e del piano del parco.
Sul punto: “Sotto tale profilo, l’Adunanza Plenaria n. 17/2016 ha chiarito che, a differenza di una valutazione di compatibilità, la verifica di conformità - che solo accerta la conformità degli interventi concretamente prospettati alle figure astrattamente consentite - non comporta un giudizio tecnico-discrezionale autonomo e distinto da quello già dettagliatamente fatto e reso noto, seppure in via generale, mediante gli strumenti del Piano per il parco e del Regolamento del parco. Questi strumenti definiscono ex ante le inaccettabilità o limiti di accettabilità delle trasformazioni e costituiscono il presupposto indefettibile per l’operatività dello stesso silenzio-assenso previsto dall’art. 13. In questa cornice, il nulla osta dell’art. 13 ha per legge la stretta funzione di verifica della corrispondenza, con la prefigurata cura del patrimonio naturale, dell’intervento immaginato in concreto. Il silenzio assenso nella materia de qua si giustifica, infatti, per la natura dell’accertamento che l’ente parco è chiamato a compiere che è di mera conformità senza residui margini di apprezzamento. L’operatività dell’istituto nello specifico settore considerato, in deroga a quanto previsto in materia ambientale dall’art. 20, comma 4, l. 241/1990, “è reso ontologicamente possibile dall’assenza, rispetto all’interesse naturalistico, di spazi per valutazioni di tipo qualitativo circa l’intervento immaginato: si tratta qui (….) di salvaguardare l’“ambiente-quantità”, il che tecnicamente consente questo assorbimento, negli atti generali e pianificatori, della cura dell’interesse generale” (Ad. Plen. 16/2017)” (ancora da Consiglio di Stato, sentenza n. 1747 del 22 febbraio 2024).
Il termine di cui al D.P.R. del 2016 fa quindi riferimento, in assenza dell’adozione del piano parco e del regolamento, ad un procedimento più ampio che giustifica un maggior dispendio di tempo per il suo esito, richiedendo un accertamento più attento da parte dell’Ente Parco ai fini dell’adozione del provvedimento autorizzativo che, lo si ricorda, nel caso di specie conteneva due valutazioni: a) il parere di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 Dpr 357/1997 e b) il nulla osta ex art. 13 L. 394/1991.
3. Con il secondo motivo il sig. MO lamenta l’illegittimità delle prescrizioni previste dall’allegato A al D.P.R. del 28 luglio 2016, in quanto – in assenza del regolamento e del piano di parco – porrebbero violazioni e divieti ulteriori rispetto a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 11 L. n. 394/1991.
3.1. Sul punto il Collegio condivide le difese dell’amministrazione. L’elenco dei divieti contenuto nell’art. 11, comma 3, L. n. 394/1991, a cui rinvia l’art. 6, comma 4, della stessa legge, è di tipo esemplificativo e non esaustivo, come può agevolmente intuirsi dalla lettura del testo della norma che così si apre: “nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati:” , segue elencazione dalla lettera a) alla lettera h). La norma prevede una casistica esemplificativa sorretta dai solidi principi di tutela del paesaggio e degli ambienti naturali, a cui evidentemente devono ispirarsi le normative di dettaglio e/o suppletive.
Per quanto detto, le disposizioni dell’allegato A del D.P.R. del 28 luglio 2016, che peraltro ben si inseriscono nel solco dei principi di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono legittimamente applicabili fino all'entrata in vigore del Piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come previsto dall’art. 1, comma 6, D.P.R. del 28 luglio 2016.
3.2. Con altra censura, il ricorrente sembra lamentare un difetto di competenza del D.P.R. in parola che non sarebbe lo strumento adeguato e comunque normativamente previsto dall’art. 11 L. 394/91 per l’emanazione di norme di dettaglio e/o suppletive.
In realtà, a confutazione anche del presente motivo, l’art. 11, comma 6, della L. 394/91 prevede che: “Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati” , ed analoga procedura è stata adottata per l’emanazione del D.P.R. del 2016, e del relativo allegato A contestato, seguendo il procedimento previsto dall’art. 26, comma 4-septies D.L. n. 159/2007 (proposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con la Regione Siciliana e sentiti gli enti locali interessati). Peraltro, lo stesso ricorrente, nella memoria del 29 novembre 2025, contraddicendo sè stesso, sostiene che : “In realtà, l’Allegato A appare uno strumento analitico e compiuto di regolamentazione: assoggetta il territorio a tre classificazioni di zona e per ciascuna indica in modo dettagliato le attività ammissibili e quelle non ammissibili, non lasciando alcun margine discrezionale all’Ente. Esso, dunque, svolge in pieno la funzione di parametro di verifica di conformità degli interventi sottoposti alla autorizzazione, consentendo al meccanismo di silenzio assenso di potere operare” .
4. Con altro mezzo, il ricorrente lamenta nuovamente l’illegittimità del D.P.R. del 28 luglio 2016, in particolare artt. 5 e 8 dell’allegato A), per violazione degli artt. 1 e 12 L. n. 394/1991, nella parte in cui ha previsto che, nella zona 2, nella cui area ricade l’immobile oggetto dell'intervento in esame, non sarebbero consentite nuove costruzioni e l'ampliamento di quelle esistenti “se non funzionali alla conduzione del fondo agricolo” .
A dire del ricorrente, la richiesta di ridimensionamento della piscina da parte dell‘Ente parco troverebbe fondamento nell’esigenza di ricondurre la stessa a pertinenza dell’immobile principale, e ciò al fine di sottrarla alla condizione della necessaria funzionalità alla conduzione del fondo agricolo.
Tale disposizione sarebbe, inoltre, il frutto di una valutazione effettuata secondo parametri del tutto estranei rispetto alla sfera di competenza dell’Ente Parco, che concerne unicamente l’eventuale contrasto delle opere con le misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio dell’area e non certo la funzionalità o meno delle costruzioni rispetto all’attività agricola che il soggetto interessato esercita sui fondi di sua proprietà.
In subordine, gli artt. 5 e 8 allegato A del D.P.R. del 28 luglio 2016 dovrebbero essere quantomeno applicati secondo un criterio di stretta interpretazione nella parte in cui vanno a comprimere i legittimi usi dei fabbricati. Ad ogni modo, nella nozione di “nuova costruzione” non dovrebbero rientrare le mere pertinenze quali le piscine, soprattutto se dimensionate ai sensi dell’art. 10, comma 5, della L.r. 16/2016. A dire del ricorrente, infatti, se la piscina non è munita di alcuna autonomia funzionale ed è chiaramente connessa ad un legittimo fabbricato residenziale, la stessa va qualificata pertinenza anche se superiore al 20% del suo volume complessivo.
4.1. Preliminarmente, occorre fare un richiamo testuale ad alcune norme del D.P.R. del 28 luglio 2016, allegato A:
A) l’art. 1 ha operato la zonizzazione interna del Parco in tre macro-zone: zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione; zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione; zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione;
B) l’art. 5, concernente i divieti di zona 2, alla lettera b) dispone che è vietata la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo;
C) il successivo art. 8, lett. e), inoltre, consente sempre in zona 2 “la realizzazione di nuovi edifici e l’ampliamento di quelli esistenti, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e con le limitazioni di cui ai decreti direttoriali regionali n. 834/2007 e n. 572/2007 di approvazione del Piano regolatore generale di LE ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997” ;
D) l’art. 1, comma 6, prevede che: “A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, e fino all'entrata in vigore del Piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nel territorio del Parco si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell'«Allegato A» al presente decreto” .
4.2. Come visto, le verifiche ed i controlli posti dalle disposizioni in esame in capo all’Ente Parco attengono da vicino anche agli aspetti urbanistici dell’intervento, avendo il D.P.R. in esame fatto un espresso richiamo alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di LE.
L’immobile del ricorrente ricade nella zona E1_b classificata dal predetto PRG come area agricola.
L’art. 22 delle NTA del PRG dispone che: “Nelle zone classificate dal Piano come E1, E1a ed E1b, fatto salvo quanto prescritto al successivo punto d, la nuova edificazione, anche a scopo residenziale e gli ampliamenti, dell'edificato esistente sono consentiti esclusivamente se funzionale alla conduzione del fondo agricolo”.
Per quanto detto, non può escludersi un obbligo di verifica da parte dell’Ente anche su aspetti più squisitamente urbanistici, salva la valutazione del Comune che resta sorretta da ulteriori verifiche e diversi obiettivi.
4.3. Ad ogni modo e con riferimento alla contestazione per cui la norma che dispone il divieto di realizzazione di nuovi edifici, se non funzionali alla conduzione del fondo agricolo, sarebbe frutto di una valutazione effettuata secondo parametri estranei rispetto alla sfera di competenza dell’Ente Parco che concerne, a dire del ricorrente, unicamente l’eventuale contrasto delle opere con le misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio dell’area, il Collegio osserva che il termine “paesaggio” non deve essere limitato al significato, meramente estetico, di bellezza naturale, ma va inteso come “complesso dei valori inerenti al territorio” che indica essenzialmente l' ”ambiente” complessivamente considerato come bene “primario” e “assoluto” (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 05/02/2025, n. 902).
Infatti, la tutela ambientale è funzionale anche alla conservazione del patrimonio agricolo in quanto l’agricoltura è vista non solo come settore produttivo, ma anche come attività che modella il territorio, mantiene gli equilibri ecologici e contribuisce alla biodiversità e alla conservazione del paesaggio rurale.
Quindi, ben può perseguirsi la tutela dell’ambiente e del paesaggio attraverso la funzionalità o meno delle costruzioni rispetto all’attività agricola, peraltro, attività così peculiare nel territorio di LE (circostanza evidenziata anche nel preambolo del D.P.R. del 28 luglio 2016 dove si legge: “Visto il riconoscimento con il quale il 26 novembre 2014 l'UNESCO ha inserito «La pratica agricola tradizionale della coltivazione della "vite ad alberello" di LE» nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, e considerate le componenti di salvaguardia del territorio e di conservazione e tutela ambientale sottese alle motivazioni di tale determinazione” ).
4.4. Non è decisivo il rilievo per cui la zonizzazione di cui al D.P.R. del 28 luglio 2016 si porrebbe in contrasto con l’art. 12 della L. 394/1991 che demanda il compito di suddividere il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo quattro diverse tipologie di aree in cui calibrare il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, avendo già chiarito che il piano non risulta ancora adottato e che tali indicazioni sulla zonizzazione dovranno essere seguite unicamente fino alla stesura del suddetto documento.
4.5. Ancora, l’istante ritiene, in maniera del tutto apodittica e priva di alcuna prova a supporto, che l’adozione del Decreto istitutivo del 2016 sia avvenuta da parte di soggetti non abilitati ed in assenza di qualsivoglia confronto.
Nel ribadire che le disposizioni in esame sono comunque misure temporanee e transitorie in attesa dell’approvazione del Piano Parco come prescritto dall’art. 12 della L. 394/1991, il Collegio non può che rinviare al preambolo del D.P.R. del 28 luglio 2016 istitutivo del Parco nazionale Isola di LE nel quale sono indicati i singoli momenti, anche partecipativi, seguiti per l’adozione del decreto suddetto da parte di enti istituzionali qualificati, che sconfessano in radice la tesi del ricorrente.
4.6. Ancora, il Collegio osserva che, contrariamente alla ricostruzione offerta in ricorso dall’istante, è lo stesso ricorrente che nella presentazione dell’istanza del 5 settembre 2023 fa espressamente riferimento alla natura pertinenziale dell’intervento (“richiesta autorizzazione/nullaosta per la costruzione piscina e modesto solarium, con vasca di compenso e armadio pompe interrati, di pertinenza a fabbricato esistente” ; così come nel progetto presentato al Comune di LE in atti: “Tutte le opere previste costituiscono opere pertinenziali non ascrivibili a volumi” ).
Quindi, è lo stesso ricorrente che suggerisce all’amministrazione l’idea di una piscina quale mera pertinenza del fabbricato cui accede e non viceversa, come sostenuto in ricorso.
Ad ogni modo, in ordine poi alla possibilità di ritenere la costruzione di una piscina un’opera ex se pertinenziale, a prescindere della valutazione del rapporto volumetrico con il fabbricato cui accede, il Collegio richiama quanto di recente ribadito dal Consiglio di Stato, sentenza n. 3597 del 29 aprile 2025, secondo cui: “la piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 e non una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale; la piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce sempre una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini” .
A tutto concedere, tale valutazione non può affatto essere sganciata, come sembra proporre il ricorrente, dalla consistenza del fabbricato cui accede alla luce di quanto dispone l’art. 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. per cui sono interventi di nuova costruzione “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale” .
Peraltro, tale interpretazione è quella fatta propria dall’Ente Parco nel proprio provvedimento ( “la piscina in progetto ha un volume pari a circa 30 mc, oltre volumi tecnici, rispetto ad un volume residenziale principale esistente complessivo di 85 mc circa e che, pertanto, la piscina non dovrà superare la capacità del 20% del volume dell’edificio principale” ) che non risulta in questa sede debordante dai poteri di verifica ascritti dalle norme citata in capo all’amministrazione resistente.
4.7. Il Collegio è consapevole dell’esistenza dell’indirizzo del Giudice d'appello siciliano (CGA, sentenza n. 926 del 26 novembre 2024), richiamato dal ricorrente nella memoria conclusionale, secondo cui, al fine di “superare l'intrinseca soggettività - si potrebbe dire apoditticità” del giudizio sulla rilevanza delle dimensioni delle piscine, tale valutazione debba essere ancorata a parametri oggettivi, così ritenendo: “la misura (della diagonale maggiore o del diametro massimo) che non può essere superata, né raggiunta, è quella corrispondente alla metà della metà di quella delle piscine utilizzate per uso agonistico (le cui dimensioni sono 50 metri in lunghezza, 25 in larghezza e una profondità costante di 2 metri) che è di m. 12,50. Sicché le piscine che hanno una diagonale inferiore a m. 12,50 e presentano le ulteriori caratteristiche sopra indicate possono essere qualificate come pertinenza dell'immobile cui sono adiacenti e non necessitano perciò di autonomo titolo edilizio” . Il CGA quindi “propone al dibattito giurisprudenziale di modificare il parametro valutativo, sostituendo alla misura della superficie espressa in metri quadrati (che di per sé poco o nulla dice in ordine all’attitudine del manufatto a consentire la pratica del nuoto), con quella della lunghezza massima ovviamente espressa in metri lineari, perché solo tale unità di misura risulta intrinsecamente correlata all’attitudine natatoria dell’opera (anziché di mero ornamento o di accessorio rinfrescante o sollazzevole)” .
A dire del ricorrente, quindi, applicando le coordinate ermeneutiche suggerite dal CGA e tenuto conto delle dimensioni della piscina in esame, sarebbe astrattamente inquadrabile l’intervento edilizio da lui posto in essere nel novero di quelli meramente pertinenziali, non richiedenti alcun titolo abilitativo.
In proposito però il Collegio osserva che, “a prescindere da ogni valutazione (e condivisibilità) in ordine alla possibilità di apportare, in sede giurisdizionale, precise definizioni volte a circoscrivere la compatibilità urbanistico-edilizia e paesaggistica di un manufatto, per di più attraverso valutazioni sull'attitudine dello stesso ad una particolare utilizzazione e non già sulla sua sola consistenza ed impatto” (cfr., Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 1186 del 12 febbraio 2025), il caso in esame è comunque parzialmente diverso da quello sottoposto all’esame del Giudice di appello, nel quale il giudicante non ha preso in considerazione le dimensioni della piscina in relazione al volume dell'edificio principale, come invece richiesto dall’art. 3, comma 1, lett. e.6) DPR 380/01, nonché dall’art. 10, comma 5, della L.r. 16/2016 che dispone così “sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le piscine pertinenziali prefabbricate interrate di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell’edificio appoggiate su battuti cementizi non strutturali” .
Pertanto, volendo valorizzare anche solo tale ultimo aspetto, la sentenza del CGA si presta a rilievi critici che non consentono al Collegio di applicare gli innovativi principi ivi espressi al caso di specie.
Il Collegio ritiene quindi di confermare l’indirizzo tradizionale della giurisprudenza amministrativa sul punto per cui al concetto di pertinenza urbanistica deve ricondursi una portata ben più ristretta della corrispondente nozione civilistica (art. 817 cod. civ.) e idonea a ricomprendere le sole opere di modesta entità, con carattere strettamente accessorio e complementare all’edificazione principale cui accedono ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3341; id., 21 novembre 2023, n. 9955; sez. II, 5 febbraio 2024, n. 1188). Peraltro, la nozione è riferibile a manufatti del tutto privi di autonomia, con funzione servente rispetto all'opera principale e insuscettibili di separata utilizzazione (come, tipicamente, un locale tecnico, cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 giugno 2024, n. 5538), non certo ad una piscina.
Infatti, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, la piscina si presta ad un utilizzo autonomo rispetto a quella della residenza cui accede, esprimendo una propria autosufficienza funzionale, oltre che economica (giacché incrementa sensibilmente il valore della proprietà), oltre ad avere un proprio impatto volumetrico (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3341).
In definitiva, può sì accedersi all’indirizzo della giurisprudenza meno rigorosa sul tema, fatto proprio in parte anche dal CGA nella sentenza in commento e contrario a quello che ritiene invece la posa in opera di una piscina tout court attività di nuova costruzione non pertinenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3341), ma ribadendo la necessità che le dimensioni dello specchio d’acqua siano modeste, non rilevanti, e rimettendo tale giudizio alla prudente valutazione della P.A., prima, e del giudice amministrativo, dopo, in modo da attentamente ponderare le diverse circostanze che caratterizzano la singola fattispecie.
4.8. Per quanto detto, il motivo è infondato nel suo insieme.
5. Con il quarto motivo il ricorrente ritiene comunque errato il calcolo fatto dall’Ente Parco nella parte in cui il rapporto tra il volume della piscina da autorizzare e quello dell’edificio non sarebbe inferiore al 20%, posto che l’Ente Parco avrebbe utilizzato dei dati errati relativi al volume del dammuso (tipica costruzione locale in pietra) cui accede la piscina, reperiti dalla relazione tecnica che era stata allegata alla precedente istanza definita con nulla osta n. 13/2023 prot. 423 del 3 marzo 2023.
Nella specie, il ricorrente sostiene che in quella sede era stata esposta la quantificazione della consistenza degli immobili attraverso il parametro del c.d. volume convenzionale perché la finalità era quella di dimostrare quale fosse la cubatura sfruttabile residua per l’ampliamento di un dammuso.
Ma il parametro per la verifica del dimensionamento corretto della piscina sarebbe, a suo dire, un altro: l’art. 10, comma 5, della L.r. 16/2016 infatti fa riferimento al “volume dell'edificio” senza alcuna specificazione. Dal che deriverebbe che si applica la nozione di “volumetria complessiva” introdotta in Sicilia dal Regolamento Tipo Edilizio Unico (allegato 4 voce 19 del D.P. 531- GAB del 2022).
Ebbene, sulla base di tale parametro il dimensionamento della piscina (per come progettata) rispetterebbe il criterio del 20%.
L’Ente avrebbe quindi dovuto richiedere dati aggiornati al ricorrente prima di decidere in senso negativo.
5.1. Anche la presente censura deve essere disattesa.
Infatti, è stato il ricorrente a dichiarare all’amministrazione il volume dell’edificio cui accede la piscina costruenda nella relazione tecnica di asseverazione annessa al progetto di cui si discute, documento in atti depositato proprio dal ricorrente. Tale documento indica in mc 82,68 “i dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento” . Il documento citato è firmato dallo stesso progettista incaricato che ha sottoscritto anche la relazione tecnica di parte del 5 novembre 2025, dove invece dichiara che il volume è di 133,50 mc.
Se errore c’è stato nella valutazione dell’amministrazione, e la circostanza non è stata affatto provata dal ricorrente, sicuramente questo è stato indotto da una dichiarazione errata del tecnico di parte.
6. In ultimo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990 in quanto, a fronte della ricezione del preavviso di rigetto, lo stesso aveva depositato una memoria con la quale rilevava che le questioni relative alla natura pertinenziale della piscina attengono esclusivamente agli aspetti urbanistici che non sono di competenza dell'Ente ma solo del Comune. Tale osservazione non sarebbe stata esaminata dall’amministrazione.
6.1. Anche quest’ultimo motivo è infondato alla luce del costante indirizzo pretorio secondo cui: “L'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990” (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 02/05/2025, n. 3724).
L’amministrazione, nel provvedimento gravato, fornisce un’esauriente replica alla memoria procedimentale del ricorrente (che viene peraltro richiamata in dettaglio nelle sue contestazioni principali, compresa quella attinente all’asserita incompetenza dell’Ente Parco su aspetti di carattere urbanistico) ribadendo tra l’altro che l’Ente parco si esprime secondo le norme del D.P.R. del 28 luglio 2016, così rimarcando la propria competenza, in questa sede pure riaffermata, a valutare il progetto in tutti i suoi aspetti, ivi incluso il dimensionamento della piscina.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti alla luce dei contrasti giurisprudenziali esistenti sul tema di cui si è dato atto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica, lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna IG, Presidente FF
LU GI, Primo Referendario, Estensore
IS EF, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU GI | Anna IG |
IL SEGRETARIO