Sentenza 10 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 4 marzo 2022
Accoglimento
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03597/2025REG.PROV.COLL.
N. 00980/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2022, proposto dal Comune di Lazise, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IE AR, non costituito in giudizio;
nei confronti
RG DE, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. II, n. 1488 del 10 dicembre 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla deliberazione n. 3 del 26 gennaio 2015 del Consiglio Comunale di Lazise, recante " variante parziale al P.I. (Piano degli interventi) n. 4/b revisione zone R— art 18 N.T.O. del P.I. — esame, controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione definitiva";
- da ogni atto antecedente, consequenziale o comunque connesso del procedimento.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per il Veneto dal sig. IE AR, proprietario di due fondi ricompresi negli “ambiti di edificazione diffusa” sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione del legittimo affidamento, carenza di istruttoria, motivazione illogica perplessa ed insufficiente, disparità di trattamento, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, violazione dell’art. 21.5 delle NTA del PAT;
b) violazione dell’affidamento, carenza di istruttoria, motivazione illogica, perplessa o insufficiente, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, sviamento;
c) carenza di istruttoria, motivazione illogica, perplessa e insufficiente, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, ed errore nei presupposti, sviamento.
3. Con il medesimo atto il ricorrente ha anche domandato la condanna dell’Amministrazione Comunale al risarcimento del danno.
4. Con la sentenza n. 1488 del 10 dicembre 2021 il T.a.r. per il Veneto ha accolto il ricorso, condannando il Comune di Lazise alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
5. L’Amministrazione comunale ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I - manifesta contraddizione e perplessità tra motivazione e dispositivo - difetto di motivazione
II - erronea valutazione della documentazione di causa – travisamento della situazione di fatto – erronea applicazione dei principi in materia di competenza comunale nella pianificazione urbanistica.
6. L’appellato non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
7. Con ordinanza n. 1029 del 4 marzo 2022 l’istanza di sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta.
8. Con memoria del 3 gennaio 2025 il Comune di Lazise ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate. Con note del 10 gennaio 2025 ha, quindi, chiesto il passaggio della causa in decisione sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
9. All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Il Comune di Lazise ha dedotto l’erroneità della sentenza del T.a.r. per il Veneto con cui è stata annullata “per difetto di istruttoria e motivazione” e “nei limiti dell’interesse azionato” dal ricorrente la variante del Piano degli interventi n. 4/b con cui esso, in attuazione del più ampio programma di revisione del proprio strumento urbanistico generale, per riportare le previsioni di nuova edificazione nei limiti dimensionali del PAT (Piano di assetto del territorio), aveva rimodulato gli ambiti delle zone residenziali riducendo la densità edilizia prevista e andando ad incidere in tal senso anche sulle aree di proprietà del sig. AR, ricomprese all’interno dell’ambito della zona indicata come Rs (Residenziale speciale) 34.
11. Con il primo motivo il Comune di Lazise ha dedotto preliminarmente la contraddittorietà e la “perplessità” della motivazione della sentenza appellata, dalla quale non sarebbe stato possibile evincere con esattezza l’estensione dell’annullamento disposto, che avrebbe potuto riguardare tanto la sola disciplina della Rs 34 (oggetto delle prime due censure formulate dall’originario ricorrente), quanto l’intera variante impugnata (come prospettato nella terza doglianza dell’atto introduttivo del giudizio)
12. Con il secondo motivo l’ente appellante ha, invece, lamentato che l’accoglimento delle censure di carenza di motivazione e di istruttoria, basato dal T.a.r. sul fatto che non fossero “ ricavabili dalla relazione illustrativa dell’intervento le ragioni per le quali l’area era stata privata dell’indice di edificabilità” fosse, in realtà , “conseguente ad un’errata valutazione dell’assetto dei luoghi dovuta ad un evidente difetto di esame della documentazione versata in giudizio”. Secondo il Comune di Lazise, infatti, le modifiche operate dalla variante sulla disciplina edificatoria dei fondi del ricorrente sarebbero state del tutto coerenti con il criterio generale dichiarato nella delibera approvata, con conseguente superfluità di qualsiasi motivazione ulteriore rispetto a quella contenuta nella deliberazione stessa e nella relazione allegata, relativa all’intervento normativo nel suo complesso.
13. La prospettiva urbanistica e non meramente edilizia delle determinazioni assunte dal Comune avrebbe, inoltre, reso irrilevante ogni eventuale confronto della zona Rs 34 con altre zone Rs, contraddistinte dai numeri 24, 37, 44 e 45, riguardanti ambiti con caratteristiche territoriali e morfologiche diverse (come la “totale assenza di costruzioni al loro interno”), nonché con diverse superfici e differenti volumi, tali da non consentire un’equa comparazione.
14. Le suddette censure sono fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
15. In base agli elementi emergenti dagli atti, lungi dal risultare inficiata da un difetto di istruttoria e di motivazione, la delibera impugnata, nella parte in cui esclude dalla nuova edificazione la proprietà del sig. AR, appare corretta applicazione del criterio generale prescelto dal Comune per provvedere al riguardo, intervenendo sulle criticità della disciplina urbanistica precedente, diretto ad escludere dalla nuova potenzialità edificatoria le aree già edificate e quelle pertinenziali a queste ultime per riservare tale facoltà alle sole aree libere.
16. All’interno della Rs 34 l’originario ricorrente risulta, infatti, proprietario di una villa di rilevanti dimensioni, sita sul mappale 207 foglio 3 di cui sono pertinenze sia i mappali 891 e 892 del medesimo foglio, sia il mappale 890, destinato a campo da tennis e a piscina. Tali ultime strutture sportive – individuabili, come detto, quali pertinenze della residenza - sono suscettibili, in realtà, di rappresentare, come sottolineato dal Comune, anche autonomi interventi edilizi di trasformazione del territorio, andando ad incidere in modo sensibile sull’assetto dei luoghi e necessitando – sicuramente almeno quanto alla piscina - di uno specifico titolo costruttivo.
17. Sul punto questo Consiglio di Stato ha avuto anche di recente l’occasione di ribadire che “la piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 e non una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale; la piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce sempre una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini” (Cons. Stato, Sez. II, 21 giugno 2024 n. 5538). Da qui la concorrenza di tale elemento strutturale al computo della volumetria, comportando essa, in ogni caso, “una durevole trasformazione del territorio"( Cons. Stato Sez. VII, 2 gennaio 2024, n.44).
18. Dalle considerazioni che precedono deriva il riconoscimento della piena coerenza dell’esclusione della proprietà del sig. AR dalla nuova potenzialità edilizia con i principi generali e dell’assenza di qualsiasi profilo di carenza di istruttoria o di motivazione, basandosi le decisioni dell’Amministrazione su una completa ed esatta ricostruzione e qualificazione delle opere presenti in loco e dell’estensione delle relative porzioni di territorio, precedute, tra l’altro, da accurate indagini territoriali e cartografiche.
19. Parimenti irrilevanti ai fini della dimostrazione della pretesa illegittimità della delibera impugnata in primo grado si rivelano le differenti previsioni stabilite per le diverse zone Rs 24, 37, 44 e 45, effettivamente non assimilabili alla Rs 34 oggetto di causa, in quanto contenenti, a differenza di quest’ultima, aree totalmente libere e prive di costruzioni.
20. Quanto, infine, all’ulteriore ambito (minore) della medesima zona Rs 34 che sarebbe stato destinatario dell’assegnazione di nuovo volume nonostante il fatto di essere caratterizzato dalla presenza di un piccolo manufatto, tale elemento non appare in grado di condurre alla illogicità della delibera impugnata in primo grado, in parte qua perfettamente in linea, come anticipato, con i principi generali fissati dal Consiglio comunale nella propria determinazione.
21. Alla luce della documentazione in atti occorre, infatti, sottolineare che le misure adottate dal Comune di Lazise - le cui origine e le cui linee ispiratrici vengono esaurientemente illustrate sia nel testo della delibera di adozione, sia nel documento del Sindaco riprodotto nella deliberazione consiliare n. 7/2014 - hanno inteso razionalizzare gli interventi edilizi ammissibili, impedendo un eccessivo accumulo dei volumi nelle aree dell’ambito già edificate e ripartendo correttamente i volumi stessi tra le due zone contigue Rs 34. Nell’assumere le sue determinazioni al riguardo l’ente locale appare aver fatto un attento uso delle correnti regole urbanistiche ispirate al modello della perequazione per far fronte alle più rilevanti criticità rivelate dalla precedente disciplina in termini di garanzia di pari diritti ai cittadini, adottando una variante non di carattere puntuale, ma di sistema, riguardante tutte le zone residenziali del Piano degli interventi classificate come Rs, fatta eccezione per le zone Rs 44 e 45 (oggetto di autonomo provvedimento - 4/a2), che conferma la destinazione residenziale della zona Rs 34, ma ne riduce gli spazi di edificabilità, riservandoli alla superficie della zona ancora sostanzialmente priva di costruzioni.
22. In conclusione, l’appello del Comune di Lazise deve essere accolto, con rigetto, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado dal sig. IE AR.
23. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dal sig. AR IE
Condanna l’appellato sig. IE AR alla rifusione in favore del Comune di Lazise delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO