Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2025, proposto da
NE IN, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento - sezione Lavoro, n. 571/2023 del 29 maggio 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 571 del 29 maggio 2023, il Tribunale di Benevento ha (per quanto di rilevanza in questa sede):
1) dichiarato il diritto di NE IN “ ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 ”;
2) condannato il Ministero convenuto “ ad accreditare € 1.500,00 sulla carta elettronica del docente in favore di NE IN ”.
In mancanza di adempimento, la ricorrente chiede a questo Tribunale di “ ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito … di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Settore Lavoro e Previdenza, … nr. 571/2023 emessa e pubblicata in data 29/05/2023 nel giudizio R.G. 5334/2024, nominando sin da ora, ove occorra, un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’inadempiente Ministero ”, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria, datata 5 febbraio 2025) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato, accreditando sulla carta elettronica della ricorrente l’importo stabilito.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in misura che tiene conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in questa sede azionata, nei termini di cui in motivazione, accreditando sulla carta elettronica della ricorrente l’importo dovuto;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione dalla parte ricorrente della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, nei termini di cui in motivazione; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero dell’Istruzione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL LLLI, Presidente FF
Rosalba Giansante, Consigliere
IA IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IA | RL LLLI |
IL SEGRETARIO