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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NC GIORGIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 864/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ortacesus - Via Papa Giovanni Xxiii 09040 Ortacesus SU
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 229 2025 IMU
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ortacesus - Via Papa Giovanni Xxiii 09040 Ortacesus SU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 197 2025 IMU
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ortacesus - Via Papa Giovanni Xxiii 09040 Ortacesus SU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 199 2025 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare gli avvisi di accertamento impugnati;
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il ricorso in trattazione, i ricorrenti chiedono l'annullamento degli avvisi di accertamento a loro notificati dal Comune di Ortacesus sia nella qualità di eredi di Nominativo_1 sia in proprio, relativamente a IMU per l'anno 2019.
2. - Con il ricorso deducono:
I) difetto di legittimazione tributaria passiva, sull'assunto che il Sig. Nominativo_1, nell'ambito della propria professione di agricoltore, ha sempre concretamente destinato all'attività agricola i terreni oggetto di accertamento, nonostante la loro natura edificatoria;
rileva, altresì, che con contratto del 1 gennaio 2019, il Sig. Nominativo_1 ha costituito sui terreni oggetto di accertamento il diritto reale d'uso, ex art. 1021 cod. civ., in favore del Sig. Nominativo_2, a titolo gratuito;
II) errata determinazione dei valori di mercato applicati per la determinazione del valore imponibile.
3. - Il Comune di Ortacesus non si è costituito in giudizio.
4. - All'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è fondato.
2. - Come risulta dalla documentazione versata in atti, e in particolare dal contratto stipulato il 1 gennaio 2019 per la costituzione del diritto d'uso in favore del sig. Nominativo_2 e dalla comunicazione al Comune della situazione determinatasi a seguito di tale contratto, il soggetto passivo dell'IMU per l'anno 2019 dev'essere identificato nel titolare del diritto reale di uso, ossia nel sig. Nominativo_2, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in tema di imposta municipale propria (norma ripresa anche dall'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. [...]").
In conclusione, data la natura assorbente del motivo accolto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli avvisi impugnati.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Cagliari, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento con esso impugnati. Condanna il Comune di
Ortacesus al pagamento delle spese giudiziali in favore dei ricorrenti, che liquida complessivamente in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NC GIORGIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 864/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ortacesus - Via Papa Giovanni Xxiii 09040 Ortacesus SU
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 229 2025 IMU
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ortacesus - Via Papa Giovanni Xxiii 09040 Ortacesus SU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 197 2025 IMU
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ortacesus - Via Papa Giovanni Xxiii 09040 Ortacesus SU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 199 2025 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare gli avvisi di accertamento impugnati;
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il ricorso in trattazione, i ricorrenti chiedono l'annullamento degli avvisi di accertamento a loro notificati dal Comune di Ortacesus sia nella qualità di eredi di Nominativo_1 sia in proprio, relativamente a IMU per l'anno 2019.
2. - Con il ricorso deducono:
I) difetto di legittimazione tributaria passiva, sull'assunto che il Sig. Nominativo_1, nell'ambito della propria professione di agricoltore, ha sempre concretamente destinato all'attività agricola i terreni oggetto di accertamento, nonostante la loro natura edificatoria;
rileva, altresì, che con contratto del 1 gennaio 2019, il Sig. Nominativo_1 ha costituito sui terreni oggetto di accertamento il diritto reale d'uso, ex art. 1021 cod. civ., in favore del Sig. Nominativo_2, a titolo gratuito;
II) errata determinazione dei valori di mercato applicati per la determinazione del valore imponibile.
3. - Il Comune di Ortacesus non si è costituito in giudizio.
4. - All'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è fondato.
2. - Come risulta dalla documentazione versata in atti, e in particolare dal contratto stipulato il 1 gennaio 2019 per la costituzione del diritto d'uso in favore del sig. Nominativo_2 e dalla comunicazione al Comune della situazione determinatasi a seguito di tale contratto, il soggetto passivo dell'IMU per l'anno 2019 dev'essere identificato nel titolare del diritto reale di uso, ossia nel sig. Nominativo_2, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in tema di imposta municipale propria (norma ripresa anche dall'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. [...]").
In conclusione, data la natura assorbente del motivo accolto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli avvisi impugnati.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Cagliari, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento con esso impugnati. Condanna il Comune di
Ortacesus al pagamento delle spese giudiziali in favore dei ricorrenti, che liquida complessivamente in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge.