Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. Nr. 1020/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15/04/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf: ), Parte_4 C.F._4 [...]
(cf: ), Parte_5 C.F._5 [...]
(cf: ), (cf: Parte_6 C.F._6 Parte_7
, (cf: C.F._7 Parte_8
), (cf: ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(cf: ), Parte_10 C.F._10 Pt_11
(cf: ,
[...] C.F._11 Parte_12
(cf: ), (cf: C.F._12 Parte_13
), (cf : ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 [...]
(cf: ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lino Pt_15 C.F._15
Antonino Di Verde (CF ), con domicilio digitale eletto presso C.F._16 l'indirizzo PEC Email_1
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Assessore p.t. (C.F. e
[...] P.IVA_1
(CF , in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (CF:
), domiciliati presso l'indirizzo PEC P.IVA_3 Email_2
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 cpc;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 20/10/2020, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio contro l' Controparte_1
e il per il riconoscimento del diritto ad ottenere
[...] Controparte_2 la “ricongiunzione gratuita” del servizio pre-ruolo svolto presso la Regione dal 1989 al 1990 ai fini della determinazione della buonauscita/TFR.
In linea fattuale, costoro hanno esposto:
1
- che, ai sensi dell'art. 3 LR 11/1990, il contratto è stato successivamente convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità
[cfr. decreto Assessoriale N° 5555 /II del 27/09/1991 per gli Architetti, decreto
Assessoriale N° 5634/II del 03/10/1991 per gli Ingegneri e decreto Assessoriale N. 5793/II del 09/10/1991 per i Geologi, i primi due sub docc. 13 e 14];
- che, a seguito dell'introduzione dell'art. 58 LR 25/1993, la Regione siciliana ha disposto il loro inquadramento nel “ruolo speciale transitorio” di cui all'art. 2 LR 53/1985 [cfr. decreto Assessoriale n. 9730/II per gli Architetti;
decreto Assessoriale n
9777/II per gli Ingegneri e Decreto Assessoriale n. 9576/II per i Geologi, rispettivamente sub docc. 15, 16 e 17];
- che il servizio pre-ruolo è stato riconosciuto e ricongiunto senza oneri ai fini pensionistici mentre l'Amministrazione ne ha escluso la riconoscibilità gratuita ai fini della buonuscita/TFR;
- che l'art. 2 del contratto a tempo determinato prevedeva l'erogazione dell'indennità di fine rapporto una volta scaduto il termine di efficacia ma l'Amministrazione, oltre a non aver provveduto alla liquidazione della suddetta indennità, ha disconosciuto la loro pretesa [doc. 18] di ricongiungere gratuitamente il pre-ruolo al servizio di ruolo ai fini della buonuscita [cfr. note prot. n. 43448 del
27/12/2019 e prot. n. 5167 del 13/02/2020 sub doc. n.19]. Sul piano giuridico, l'azione è stata supportata dalle seguenti considerazioni:
- il fondamento del diritto per cui è causa ruota attorno all'art. 5, c. 7 L.R. 53/1985; tale norma <prevede per il personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio che fini della determinazione dell di servizio effettivo l posseduta nella qualifica o carriera presso provenienza valutata intero anche se relativa a servizi non>>;
- la posizione assunta dall'Amministrazione – nel sostenere la necessità di un riscatto a titolo onero del servizio pre-ruolo per poterlo computare nella buonuscita/TFR
– tradisce l'affidamento dei ricorrenti;
questi, essendo stati stabilizzati senza soluzione di continuità, non hanno ricevuto alcuna liquidazione al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (pur prevista dal citato art. 2) e hanno maturato il convincimento che il periodo di precariato venisse computato, alla fine, in relazione all'intero rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale;
- peraltro, durante il servizio pre-ruolo, <lo stipendio era stato oggetto delle trattenute sia ai fini di quiescenza previdenza>> [cfr. doc. 24];
- il riscatto oneroso non può operare nella specie poiché la normativa di interesse lo impone solo quando <non sussiste l dei versamenti da parte dell di lavoro>> [in ricorso si richiamano gli artt. 8, 10, 11, e 12 DPR 1092/1973].
Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <1) Affermare il diritto dei ricorrenti ad avere riconosciuto e computato- il servizio svolto di “pre - ruolo” sempre presso la Regione Siciliana (coperto da contribuzione dall'1 giugno/1° luglio 1989 al 31 dicembre 1990 e già valutato e computato ai fini di trattamento di pensione) “ - ai fini della determinazione del “quantum” complessivo della buonuscita/tfr come dipendente della Regione Siciliana: 2) Per effetto di cui al punto sopra, dichiarare che i ricorrenti hanno diritto alla computo gratuito o riliquidatazione di tutte le spettanze dovute, ad integrazione della quota di buonuscita/tfr qualora già percepita in corso di causa, 3) Condannare le parti resistenti resistente al pagamento delle spese di lite,
2 diritti, onorari del presente giudizio, da liquidarsi ex art 93 c.p.c. a favore del presente procuratore antistatario il quale dichiara di averle personalmente anticipate>>. L'Assessorato intimato e il si sono costituiti in giudizio il Controparte_2
01/10/2021 e hanno replicato alla prospettazione avversaria nei seguenti termini:
- in via preliminare, è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica ai sensi dell'art. 4, c. 1 lett. a) DPReg. 14/2009;
- nel merito, è stato osservato che:
➢ i ricorrenti sono stati inquadrati nel ruolo speciale transitorio istituito dalla LR 53/1985 e, pertanto, non possono annoverarsi tra i destinatari delle <norme particolare dell n.d.r. che hanno disciplinato il transito nell regionale del personale dello stato gi in posizione di comando presso la stessa nonch trasferimento sempre l degli ex enti soppressi>>; ciò è confermato dal fatto che: l'art. 58 ha fissato i criteri giuridici ed economici della stabilizzazione senza far riferimento o rinviare alla LR 53/1985; sempre l'art. 58 citato ha previsto il riconoscimento del “pre- ruolo” ai sensi della LR 11/1988 e non dell'art. 5 LR 53/1985;
➢ ai sensi dell'art. 10 LR 21/1986, <il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge dalle norme relative agli impiegati civili dello stato restando ferma la competenza diretta regione per l dei relativi trattamenti>>; pertanto, nei confronti dei ricorrenti trova applicazione il D.P.R. n. 1032/1973, in particolare l'art. 19 secondo cui <la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non ammessa se per disposizione legge>>, circostanza esclusa nel caso di specie;
➢ ai fini della buonuscita, ai sensi dell'art. 15 DPR 1032/1973, <il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge dalle norme relative agli impiegati civili dello stato restando ferma la competenza diretta regione per l dei relativi trattamenti>>;
➢ stante l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, la posizione previdenziale ricoperta dai ricorrenti prima della stabilizzazione è cessata con la trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato (sebbene ciò sia avvenuto senza soluzione di continuità); i ricorrenti, pertanto, avrebbero potuto esigere la liquidazione della buonuscita;
non avendolo fatto, il loro diritto si è prescritto ai sensi dell'art. 2948 c. 1 n. 5 cc. La ricostruzione sopra tratteggiata è stata accompagnata dalle seguenti conclusioni: <piaccia all tribunale adito respinta ogni avversa domanda istanza od eccezione in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell convenuto nel merito respingere il ricorso proposto perch infondato punto fatto diritto l prescrizione ai sensi del con vittoria spese>>. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali offerte dalle parti.
3 È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 15/04/2025. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis, il difensore dei ricorrenti ha discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni indicate in ricorso e trascritte supra.
2. Occorre prima di tutto respingere l'eccezione con cui l'Assessorato convenuto ha affermato la propria estraneità alla lite. Avendo riguardo al petitum sostanziale azionato in giudizio, la controversia non è incentrata esclusivamente sul momento liquidatorio;
l'iniziativa dei ricorrenti, invero, è volta ad ottenere il computo gratuito del servizio “pre-ruolo” nell'anzianità rilevante ai fini del calcolo della buonuscita. Ne discende che la pronuncia richiesta è destinata a spiegare i propri effetti nei confronti dell'ente datoriale, obbligato al pagamento dei relativi oneri contributivi. Il , per contro, è l'ente preposto alla corresponsione delle Controparte_2 prestazioni previdenziali [cfr. art. 4 D.P.Reg. 14/20091]; costui, assoggettato ai poteri di vigilanza e controllo dell'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica, si occupa esclusivamente della liquidazione dei trattamenti economici e non del riconoscimento del loro computo.
La pretesa dedotta in giudizio dalle odierne parti ricorrenti attiene a fattispecie relativa al rapporto di servizio – cioè, il riconoscimento del diritto ad aver computato nella determinazione dell'indennità di buonuscita spettante all'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'anzianità maturata durante il servizio prestato prima dell'inquadramento in ruolo senza alcun onere economico così come avviene per il trattamento di quiescenza – e non alla mera liquidazione della stessa. Spetta difatti all'Amministrazione datrice di lavoro decretare gli anni di servizio utili ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita. 1 L'art. 4 DPReg. 14/2009 stabilisce che <il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge dalle norme relative agli impiegati civili dello stato restando ferma la competenza diretta regione per l dei relativi trattamenti>
2. Il diritto alla misura delle prestazioni di pensione e buonuscita, assicurate e gestite dal , restano CP_2 disciplinati dalle norme regionali e statali vigenti in materia.
3. È fatta salva l'eventualità della gestione di ulteriori compiti e prestazioni che al vengano CP_2 successivamente affidati dalla legge regionale.
3-bis. Presso il "Fondo" sono costituiti il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione", ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei Consorzi
Asi in liquidazione" ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16>>.
4 Può ritenersi, quindi, che la legittimazione passiva vada radicata anche in capo all'Assessorato convenuto (in conformità si veda Trib. Catania, n. 2366/2022, Trib. Catania 1989/2022; Trib. Siracusa 1278/2022).
3. Il presente giudizio investe la problematica relativa alla ricongiunzione gratuita ai fini della buonuscita del servizio pre-ruolo prestato dai ricorrenti con contratto a termine ex art. 31 LR 37/1985 prima del loro inquadramento nel “ruolo speciale transitorio” della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 58 LR 25/1993. In punto di fatto, è pacifico che il servizio non di ruolo è stato computato senza oneri ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza. Prima di procedere ad una sintetica ricostruzione della normativa di riferimento, va affrontato il rilievo della difesa erariale secondo cui:
- i ricorrenti, essendo stati inquadrati in un ruolo speciale transitorio, non potrebbero annoverarsi tra i destinatari della LR 53/1985;
- lo stesso art. 58 c. 2 LR 25/1993, nel dettare i criteri di inquadramento giuridico ed economico applicabili al personale in questione, non opera alcun rinvio alla LR
53/1985. Gli assunti non persuadono.
Il perimetro applicativo delle disposizioni contenute nella LR 53/1985 abbraccia, sotto il profilo soggettivo, anche le posizioni dei ricorrenti.
La LR 53/1985 è applicabile alla fattispecie de qua in forza del richiamo operato dall'art. 58 LR 25/1993 che ha inquadrato i dipendenti assunti ex art. 31 LR 37/1985 nel Ruolo Speciale Transitorio;
il disposto di cui al secondo comma dell'art. 58 LR 25/1993 non introduce alcun elemento preclusivo od ostativo rispetto alla possibilità di applicare al suddetto personale l'assetto regolamentare compendiato nella LR 53/1985. Chiarito ciò, l'art. 5 c. 7 LR 53/1985 prevede che “l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo”. Il successivo art. 9 dispone che “salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale dalla L.R.2/62 e successive modifiche ed integrazioni”, ovverosia, per quanto qui di interesse la “liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio” (art. 7, n. 5 L.R. 2/1962) ad opera del Fondo istituito con l'art. 16 L.R. n. 65/1950 e poi sostituito, in parte qua con i medesimi compiti e fini, dalla diretta gestione della Presidenza regionale
(art. 1 L. n. 73/1979), ma comunque con contribuzione a carico anche del dipendente (art. 30 L 2/1962).
Tale disposizione deve essere letta in armonia con quanto previsto dalla legislazione statale e segnatamente con la previsione del D.P.R. 1032/73 che regola appunto anche la buonuscita, e che dispone “i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto” (art. 15) regolato dalla stessa norma come oneroso, mentre “la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge” ( art.19). Tale norma è espressione di un principio generale secondo cui i servizi prestati, anche fuori ruolo, possono essere valutati per la buonuscita solo se sia previsto il correlato versamento contributivo, che può essere “diretto (in occasione della maturazione della retribuzione, con provvista eventualmente da trasferire alle gestioni che subentrino nel tempo a quella originaria per l'erogazione del beneficio) oppure per
5 effetto di riscatto oneroso, salvo il caso in cui il riconoscimento senza oneri sia previsto espressamente da una specifica norma di legge” (cfr. Trib. Catania 1989/2022). Nella fattispecie concreta, risulta incontestato in atti che il periodo pre-ruolo prestato dai ricorrenti deve essere valutato come anzianità effettiva di servizio e, quindi, computato ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, mentre rimane invece controverso se tale riconoscimento debba essere concesso senza alcun onere economico per il dipendente o se, invece, sia soggetto a riscatto con onere a carico del dipendente.
La questione controversa è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di merito, ove si è formato un orientamento consolidato e condiviso da numerose pronunce di primo e secondo grado, il cui percorso motivazionale, che si ritiene integralmente di condividere, viene di seguito richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., attesa la sovrapponibilità delle questioni di diritto e di fatto lì affrontate con quelle in disamina. In particolare, la Corte d'Appello di Palermo, con tre arresti [sentenze 235/2017, 249/2019 e 850/2023] ha evidenziato come il combinato disposto degli artt. 5 c. 7 e 9 LR 53/1985 deponga chiaramente per l'estensione del riconoscimento senza onere, già concesso ex officio per il trattamento previdenziale, anche al trattamento di buonuscita, atteso che proprio <il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge dalle norme relative agli impiegati civili dello stato restando ferma la competenza diretta regione per l dei relativi trattamenti>Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana n. 87179 del 31/5/2011 ha previsto, proprio con riferimento alla ricongiunzione dei servizi prestati dai dipendenti statali transitati ai sensi della L.R. n.
53/1985, la gratuità della ricongiunzione senza operare alcuna distinzione tra trattamento pensionistico ed indennità di buonuscita.” Tale conclusione poggiava sull'interpretazione della normativa in esame la quale stabilisce che: “Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo”(Art. 5 comma 7° L.R. n. 53/1985) e prosegue : “Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di Quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell' Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni” (Art. 16 L.R. n. 11 /1988, di modifica dell'art. 9 L.n.53/1985). Se ne traeva, dunque, l'estensione del riconoscimento senza onere, già concesso ex officio per il trattamento previdenziale, anche al trattamento di buonuscita.
Alle medesime conclusioni questa Corte è, ancora, pervenuta (v. sent. n.
249/2019) con riferimento alla diversa ipotesi (del tutto sovrapponibile a quella in
6 esame nella presente controversia) dell'analoga istanza di ricongiungimento formulata dal personale assunto ex L.R. n.37/85, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito dalla L.R. n.53/1985; a quest'ultima normativa rinvia l'art.58 della L.R n.25/93 che al comma 1 prevede: “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'amministrazione regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990,
n. 11, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”. In particolare, con la citata sentenza n. 249/2019, pure richiamata dal Tribunale, questa Corte ha disatteso l'eccezione sollevata dall'amministrazione regionale secondo cui <
“dall'analisi comparativa con gli artt. 14 e 15 del D.P.R. n. 1092/1973 in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo dei dipendenti civili e militari dello Stato… trattandosi , a ben vedere , in quel caso di normativa riservata al personale civile e militare dello Stato, non applicabile sic et simpliciter, senza il recepimento della potestà regionale, nel pubblico impiego regionale, al quale risulta destinata una regolamentazione ad hoc nel caso di transito da altri ruoli ed individuate categorie ed ambiti di maggior favore che non consentono una assimilazione piena e diretta alla disciplina statale”. Tali arresti vanno oggi letti e parzialmente rivisti alla luce dell'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte in subiecta materia (v. sent. n. 9956/2018 e n. 27100/2022). Va, dunque, osservato che l'ingresso nei ruoli regionali della platea dei lavoratori oggi appellati è stato disciplinato dalla Regione Sicilia con la L.R. n. 53/1985 (art. 2:
“Il personale dello Stato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale in virtù dei DD.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, 16 febbraio 1979, n. 76, 24 marzo 1981, n. 218, 6 agosto 1981, n. 485, 13 maggio 1985, n. 256, ed il personale con qualifiche amministrative in posizione di comando in virtù dei D.P.R. 30 agosto 1975, nn. 635 e
637, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici trasferiti in forza dei predetti decreti del Presidente della Repubblica, nonché il personale dello Stato in posizione di comando presso la segreteria tecnica della Commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 2 della L.R. 5 marzo 1979, n. 18, è inquadrato, a domanda e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza e comunque non successivamente al 31 dicembre 1985, nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 1”) che, all'art. 5, comma 7, prevede: "l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo".
7 L'art. 9, comma 1, della medesima Legge Regionale stabilisce poi che "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'
Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni", che include, per quanto qui di interesse, la "liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio" (art. 7, n. 5 Legge Regione Sicilia n. 2/1962 cit.). Ora, non v'è dubbio che, alla luce del chiaro disposto dell'art. 5 comma 7 della citata L. R. n. 53/1985, debba ammettersi l'integrale riconoscimento, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, anche del servizio prestato presso l'ente di provenienza ed anche se relativo a servizi non di ruolo;
ma a tale equiparazione come “servizio effettivo” non corrisponde necessariamente la sua idoneità a far maturare il correlato trattamento di fine rapporto.
Sul punto, ha, infatti, precisato la Suprema Corte, con indirizzo dal quale non si vede motivo di discostarsi, che tale ricongiunzione soggiace alla possibilità di recupero della contribuzione versata a fini di previdenza (art. 9 L.n. 53/1985 cit., che all'incipit precisa "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali"); regola, questa, coerente con i principi di legge statale cui la legislazione regionale (in parte qua sorretta da un regime di competenza concorrente: v. art. 17 lettera f dello Statuto
Regione Sicilia) è tenuta ad uniformarsi e che sono espressi dalla previsione secondo cui "la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge": art. 19 d.p.r. 1032/1973, testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, che regola appunto anche la buonuscita.
Tale norma è espressione di un principio generale secondo cui i servizi prestati, anche fuori ruolo, possono essere valutati per la buonuscita solo se sia previsto il correlato versamento contributivo, che può essere diretto (in occasione della maturazione della retribuzione, con provvista eventualmente da trasferire alle gestioni che subentrino nel tempo a quella originaria per l'erogazione del beneficio) oppure per effetto di riscatto oneroso, salvo il caso in cui il riconoscimento senza oneri sia previsto espressamente da una specifica norma di legge. Ora, tale specifica norma di legge non può ravvisarsi nella citata legge regionale n. 53/1985; infatti, l'art. 9, pur riconoscendo al personale inquadrato nei ruoli regionali ex L. n. 53/1985 il medesimo trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, fa comunque “Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali” dagli enti o dalle gestioni presso cui tali contributi siano stati versati.
Né conduce a diversa conclusione la previsione dell'art. 6, comma 4, della Legge
Regione siciliana n. 11/1963, secondo cui l'indennità di buonuscita si calcola in proporzione a "quanti sono gli anni di servizio effettivo" (che come detto sono anche quelli pregressi rispetto all'entrata in ruolo); essa infatti non esclude che il beneficio dipenda dall'esistenza di copertura contributiva, proprio perché la medesima norma precisa che debba trattarsi appunto di servizio "considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore": del resto anche l'art. 15 del d.p.r. 1032/1973 prevede il riscatto per i
"periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo", a riprova del fatto che una cosa è l'effettività del servizio, rilevante ai fini del potenziale computo, ed altra cosa è la necessità della sua copertura contributiva per la relativa concreta considerazione a fini previdenziali.
8 Rileva, invece, al contrario il chiaro disposto dell'art. 21 Legge Regione Sicilia n. 11/1988, applicabile anche ai rapporti in questione (già instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n. 25/1993), a mente del quale “i servizi prestati presso l'amministrazione regionale anteriormente alla data di decorrenza della collocazione in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l'interessato, ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza.” In accordo con quanto affermato dalla Suprema Corte, deve dunque concludersi che “il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti ai sensi dell'art 26 L. 285/1977 presso il Ministero del Lavoro e infine transitato nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 5, comma 7, della Legge Regione Sicilia n. 53/1985 può essere computato, ai fini del riconoscimento dell'indennità di buonuscita. Tuttavia, la ricongiunzione, per avvenire senza oneri di riscatto a carico del dipendente, richiede che il regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione prevedesse il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa. Assumendo poi rilevanza non il fatto storico che quella contribuzione sia stata in concreto realmente versata, ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso, che non abbiano già determinato prestazioni di fine rapporto per il lavoro svolto presso l'ente di provenienza e che legittimino come tali la Regione Sicilia ai recuperi previsti dall'art. 9 Legge Regione Sicilia n. 53/1985.” (Cass. n. 9956/2018 cit.)>>
4. Dall'esame delle pronunce di legittimità citate dal precedente sopra trascritto
[Cass. 9956/2018 e Cass. 27100/2022] si può dunque ricavare il principio che il servizio pre-ruolo è computabile ai fini della buonuscita senza oneri di riscatto a carico del dipendente (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 19 DPR 1032/1973) solo se il rapporto precario sia stato assoggettato ad un regime previdenziale contemplante l'obbligatorio versamento di contributi ai fini della buonuscita e sempre che il relativo trattamento non sia già stato erogato. Tali pronunce della Suprema Corte hanno specificato come per l'operatività del principio sopra richiamato assuma rilevanza non il fatto storico che la contribuzione sia stata in concreto realmente versata ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso.
Nel caso di specie, può ritenersi che i rapporti di lavoro a tempo determinato ex art. 31 LR 37/1985 fossero beneficiari di una disciplina normativa in cui era espressamente previsto l'obbligo per l'Amministrazione regionale di assoggettare le retribuzioni anche a trattenute per la buonuscita. Proprio l'Amministrazione convenuta, infatti, ha prodotto la nota prot. 21071 del 10/09/2018 proveniente dall'ufficio del Genio Civile di Palermo intitolata “Decorrenza contributiva ai fini buonuscita” da cui risulta che le retribuzioni erogate ai ricorrenti, nel periodo 01/7/1989 – 31/12/1990, sono state assoggettate alle seguenti trattenute: 7,
29% per contributi previdenziali ed assistenziali;
0,90%; per contributo di malattia;
0,35% per Gescal, dunque, in totale trattenute per un ammontare corrispondente a 8,54%
[cfr. doc. 3]. Quest'ultimo dato:
- coincide con quello riportato nelle buste paga depositate in giudizio dalla difesa attorea sub doc. 24;
- si armonizza con la disciplina dettata dall'art. 9 LR 73/1979 che, nel sostituire l'art. 30 LR 02/1962, stabilì che << Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30% della retribuzione annua costituita da
9 stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili. Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2% della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo dell'indennità di buonuscita…>>.
La ritenuta del 7,29% attestata dalla nota prima citata in riferimento ai compensi retributivi erogati dal 1989 al 1990 corrisponde alla sommatoria della percentuale relativa al contributo di quiescenza (5,30%) e delle percentuale associata al contributo previdenziale (2%).
Tale ritenuta, peraltro, è riscontrabile anche per le retribuzioni riguardanti il periodo successivo alla conversione in ruolo, cioè quello decorrente dal 01/01/1991; in questo caso, la nota in precedenza menzionata propone il dato in forma disaggregata (5,30% per Tesoro e 2% per opera previdenziale) ma, nella sostanza, non vi è difformità rispetto a quanto attestato ante ruolo (dove si evidenzia una ritenuta “onnicomprensiva” di 7,29%); ciò conferma che la stabilizzazione non ha comportato alcune cesura nel trattamento pensionistico e previdenziale riservato ai ricorrenti. D'altra parte:
➢ la ritenuta complessiva dell'8,54% riportata nei cedolini paga sub doc. 24 eccede le aliquote destinate al trattamento pensionistico (5,30%) e, poiché riferita al trattamento previdenziale, non può che associarsi alla provvista per l'indennità di buonuscita;
➢ l'art. 2 dei contratti stipulati ex LR 37/1985 prevedeva espressamente che gli emolumenti corrisposti sarebbero stati assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla vigente normativa.
5. Deve ritenersi, quindi, che le retribuzioni corrisposte ai ricorrenti fossero assoggettate a trattenute ai fini di buonuscita. Né a diverse conclusioni è consentito pervenire a fronte dell'eccezione di prescrizione.
Va messo in luce che i ricorrenti non hanno avanzato alcuna domanda per ottenere la corresponsione dell'indennità di fine servizio relativamente al periodo svolto pre- ruolo, ma hanno chiesto il riconoscimento del diritto ad aver computato nella determinazione dell'indennità di buonuscita spettante all'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'anzianità maturata durante il servizio prestato prima dell'inquadramento in ruolo senza alcun onere economico. Non si tratta quindi di accertare se il diritto si debba considerare o meno irrimediabilmente prescritto, ma di stabilire se il periodo di servizio svolto in forza del rapporto a tempo determinato possa o meno essere considerato utile ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita. L'anzianità di servizio termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto>> (Cass. n. 2232/2020).
Sotto altro profilo, la difesa erariale non ha dedotto (né si ricava altrimenti dagli atti di causa) che i lavoratori siano già stati collocati in quiescenza. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione sollevata va rigettata.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con conseguente diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento del servizio fuori ruolo
10 prestato ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita senza alcun onere economico a loro carico. La statuizione non coinvolge la posizione del sig. . Parte_11 La difesa attorea ha osservato come il nominativo di quest'ultimo sia stato inserito per errore nell'atto introduttivo del giudizio, essendo tale soggetto già coinvolto in un diverso procedimento pendente di fronte al giudice palermitano.
La rinuncia agli atti manifestata dal sig. non è stata espressamente Pt_11 accettata dalle controparti né, in ogni caso, risulta in atti l'autorizzazione da parte degli enti convenuti ad accettare la rinuncia alla causa, sicché la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc non può ritenersi perfezionata.
In ogni caso, è documentalmente provato che la medesima pretesa del sig. sia stata favorevolmente scrutinata dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. Pt_11 1577/2021, confermata dalla Corte d'appello di Palermo con la pronuncia n. 850/2023. Rispetto alla posizione del sig. quindi, è configurabile la cessazione della Pt_11 materia del contendere.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati i valori tariffari minimi delle cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 1101 ad € 5200 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 c. 2 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo cui <quando in una causa l assiste pi soggetti aventi la stessa posizione processuale il compenso unico pu essere aumentato per ogni soggetto oltre primo nella misura del cento fino a un massimo di dieci e i primi>a un massimo di trenta.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
i) dichiara cessata la materia del contendere rispetto al sig. ; Parte_11
ii) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad aver riconosciuto e computato il servizio “pre-ruolo” svolto presso la Regione Siciliana nel periodo dal 01/06/1989_01/07/1989 al 31/12/1990 ai fini della determinazione complessiva della buonuscita/tfr senza alcun esborso economico a loro carico ovvero alla riliquidazione gratuita di tutte le spettanze dovute ad integrazione della quota di buonuscita/tfr qualora già percepita in corso di causa;
iii) condanna le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, spese liquidate nella somma di € 4300 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. Lino Antonino Di Verde procuratore antistatario.
Caltanissetta, 15/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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