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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/09/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Il Got Dr.ssa Francesca Tosi in funzione di giudice unico ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1184 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 19.09.2025 vertente
TRA
(CF E P.IVA ) quale mandataria di con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Roma, P.le Ostiense n. 2, in persona del procuratore p.t. Avv. Alessandra Boccanera, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Cristiano del Foro di Lamezia Terme e con studio in Roma, Piazza
Buenos Aires, n. 5, come da procura in atti ricorrente
E
(CF ), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n 212, in CP_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Angela Mariani, (
[...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Scappa in Rieti C.F._1
alla via E. G. Duprè Theseider n. 13. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.10.2024, la ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto annullare, revocare e/o, comunque, dichiarare nullo e privo di qualsivoglia efficacia l'ordinanza ingiunzione n. G12172 del
18.09.2024 notificata a mezzo pec in data 25.09.2024, con la quale la per la CP_1 violazione dell'art. 133, comma 2 D.Lgs. n.152/2006 per lo scarico di acque reflue in mancanza di autorizzazione allo scarico. Assumeva il ricorrente che la violazione contestata era da considerarsi insussistente in quanto lo scarico risultava autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Roma n.6585 del
14.11.2013; che in data 14.03.2016, presentava alla Parte_2 Controparte_2
istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di
[...]
depurazione ubicato in loc. Mascherone, nel Comune di Fiano Romano e che con Determinazione
Dirigenziale R.U. 4340 del 07.11.2016 veniva rilasciata autorizzazione provvisoria della durata di 6 mesi con scadenza il 7.05.2017; che tale autorizzazione veniva prorogata di ulteriori 6 mesi e quindi con scadenza il 7.11.2017; che in data 8.08.2017 richiedeva il rilascio di un'autorizzazione Pt_1 definitiva;
che l'autorizzazione definitiva è stata rilasciata dalla con Determinazione CP_1
Dirigenziale prot. n.64134 del 28.04.2021; che nelle more in data 06.06.2019 ed in data 11.06.2019 funzionari dell' svolgevano un sopralluogo presso l'impianto di depurazione in CP_3 oggetto, all'esito del quale, con nota prot. n.48666 del 30.07.2019 richiedevano alla CMRC se il medesimo fosse o meno autorizzato;
che La CMRC riscontrava tale richiesta con nota prot. n.53425 del 22.08.2019 affermando che “per lo scarico derivante dall'impianto di depurazione di
Mascherone, sito nel Comune di Fiano Romano, è stata presentata una nuova domanda (prot.
n.112575 del 10.08.2017) a seguito di scadenza di autorizzazione provvisoria e sua proroga rispettivamente rilasciate con DD n.4340 del 07.11.2016 e n.1819 del 04.05.2017, quindi lo scarico in questione, qualora in esercizio non è autorizzato e pertanto è soggetto alle sanzioni previste per la parte terza del D.Lgs n.152/2006”; che la provvedeva a trasmettere il verbale di CP_3 accertamento della violazione dell'art. 124 D.Lgs. 152/06 in data 3.09.2019.
Il ricorrente impugnava la ordinanza ingiunzione per violazione di legge (art. 18, comma 2 l.
n.689/1981 – art. 3 l. n.689/1981 - art. 3 l. 241/1990) in relazione: all'omessa valutazione e motivazione in ordine alle argomentazioni difensive esposte da nella memoria difensiva ex Pt_1 art. 18, comma 1 l. n.689/1981 nonché nell'audizione del 12.09.2024; per violazione di legge (art. 124, commi 6, 8 d.lgs. n.152/2006 in combinato disposto con l'art. 33, comma 2 del piano regionale di tutela delle acque) in quanto lo scarico poteva essere mantenuto e legittimamente esercitato nel rispetto dei limiti previsti nella autorizzazione provvisoria e nelle more della richiesta autorizzazione definitiva;
per violazione di legge, art. 3 legge n.689/1981, per assenza, nel caso di specie, del profilo di responsabilità soggettiva, da parte di , necessario per configurare Pt_1
l'illecito amministrativo in quanto aveva tempestivamente richiesto il rilascio della Pt_1
autorizzazione definitiva nella vigenza di quella provvisoria e prima della sua scadenza e nella consapevolezza della impossibilità della interruzione del servizio idrico e della qualità dello scarico soprattutto a seguito degli interventi di revamping svolti sull'impianto di depurazione. La si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria sia in fatto che CP_1
in diritto e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con la documentazione in atti e discussa all'udienza odierna.
Il ricorso va accolto.
Quanto al primo motivo di opposizione si rileva come non possano costituire motivo di nullità i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa i quali “… non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” ( Sez. U, Sentenza n.
1786 del 28/01/2010).
Nel merito, la norma la cui violazione è contestata alla ricorrente con l'ordinanza impugnata, prevede che, chiunque apra o effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 oppure, continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro.
L'art. 124 del D.lgs. 152/06 prevede al comma 6 che: “Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione”
L'art. 124 inoltre, al comma 8 stabilisce che: “l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo
è stata tempestivamente presentata.”
Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto tempestivamente le autorizzazioni provvisorie al fine di continuare a svolgere il servizio dovuto fino alla realizzazione dei lavori necessari fino alla richiesta di rilascio del nuovo provvedimento definitivo.
Il legislatore, infatti, ha indicato specificamente la ipotesi di mancanza di titolo unitamente alle ipotesi di titolo sospeso o revocato in quanto ha ritenuto, nelle fattispecie indicate, l'esistenza di situazioni di allarme/pericolo per la pubblica incolumità che non consentono la prosecuzione dell'attività di scarico se non previa ed opportuna verifica che, analogamente e a maggior ragione, deve essere effettuata oltre che in fase iniziale anche in fase di rinnovo della precedente autorizzazione.
I presupposti che hanno permesso il rilascio della autorizzazione possono essere mutati nell'arco di tempo preso in considerazione dalla norma (quattro anni) e, pertanto, devono essere necessariamente verificati e rivalutati dall'organo competente alla emanazione del provvedimento autorizzatorio, alla luce della situazione contingente al momento della richiesta.
Tuttavia, risulta per tabulas che fece quanto dovuto per conseguire il rinnovo Pt_1 dell'autorizzazione definitiva con la presentazione della domanda alla Controparte_2
.
[...]
Dapprima con le richieste tempestive di rinnovo della autorizzazione provvisoria e da ultimo con la richiesta di autorizzazione definitiva.
Occorre, allora, verificare la presenza o meno dell'elemento psicologico nella commissione della violazione sanzionata ai sensi dell'art. 3 della Legge 689/81.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice deve verificare - ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione - la configurabilità o meno dell'elemento psicologico del dolo o della colpa nella commissione dell'illecito, previsto in generale dall'art. 3 della legge n.
689 del 1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell'illecito.
Nel caso di specie non è ravvisabile in capo al trasgressore il coefficiente soggettivo minimo della colpa per la violazione dell'illecito contestato in quanto, aveva richiesto la autorizzazione Pt_1
definitiva tre mesi prima che scadesse quella provvisoria nella consapevolezza che sarebbe stata concessa nel termine di 90 giorni.
La ricorrente ha continuato dunque ad esercitare lo scarico come concesso dalla precedente autorizzazione e nella consapevolezza dell'adempimento del dovere conseguente alla attività esercitata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrati dal DM 147/22 tenendo conto che la fase istruttoria non è stata espletata.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. G12172 del
18.09.2024;
- condanna la , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida complessivamente in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 2.126,00 per compensi professionali dovuti per tutte le fasi oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Rieti, 19.09.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Il Got Dr.ssa Francesca Tosi in funzione di giudice unico ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1184 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 19.09.2025 vertente
TRA
(CF E P.IVA ) quale mandataria di con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Roma, P.le Ostiense n. 2, in persona del procuratore p.t. Avv. Alessandra Boccanera, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Cristiano del Foro di Lamezia Terme e con studio in Roma, Piazza
Buenos Aires, n. 5, come da procura in atti ricorrente
E
(CF ), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n 212, in CP_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Angela Mariani, (
[...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Scappa in Rieti C.F._1
alla via E. G. Duprè Theseider n. 13. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.10.2024, la ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto annullare, revocare e/o, comunque, dichiarare nullo e privo di qualsivoglia efficacia l'ordinanza ingiunzione n. G12172 del
18.09.2024 notificata a mezzo pec in data 25.09.2024, con la quale la per la CP_1 violazione dell'art. 133, comma 2 D.Lgs. n.152/2006 per lo scarico di acque reflue in mancanza di autorizzazione allo scarico. Assumeva il ricorrente che la violazione contestata era da considerarsi insussistente in quanto lo scarico risultava autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Roma n.6585 del
14.11.2013; che in data 14.03.2016, presentava alla Parte_2 Controparte_2
istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di
[...]
depurazione ubicato in loc. Mascherone, nel Comune di Fiano Romano e che con Determinazione
Dirigenziale R.U. 4340 del 07.11.2016 veniva rilasciata autorizzazione provvisoria della durata di 6 mesi con scadenza il 7.05.2017; che tale autorizzazione veniva prorogata di ulteriori 6 mesi e quindi con scadenza il 7.11.2017; che in data 8.08.2017 richiedeva il rilascio di un'autorizzazione Pt_1 definitiva;
che l'autorizzazione definitiva è stata rilasciata dalla con Determinazione CP_1
Dirigenziale prot. n.64134 del 28.04.2021; che nelle more in data 06.06.2019 ed in data 11.06.2019 funzionari dell' svolgevano un sopralluogo presso l'impianto di depurazione in CP_3 oggetto, all'esito del quale, con nota prot. n.48666 del 30.07.2019 richiedevano alla CMRC se il medesimo fosse o meno autorizzato;
che La CMRC riscontrava tale richiesta con nota prot. n.53425 del 22.08.2019 affermando che “per lo scarico derivante dall'impianto di depurazione di
Mascherone, sito nel Comune di Fiano Romano, è stata presentata una nuova domanda (prot.
n.112575 del 10.08.2017) a seguito di scadenza di autorizzazione provvisoria e sua proroga rispettivamente rilasciate con DD n.4340 del 07.11.2016 e n.1819 del 04.05.2017, quindi lo scarico in questione, qualora in esercizio non è autorizzato e pertanto è soggetto alle sanzioni previste per la parte terza del D.Lgs n.152/2006”; che la provvedeva a trasmettere il verbale di CP_3 accertamento della violazione dell'art. 124 D.Lgs. 152/06 in data 3.09.2019.
Il ricorrente impugnava la ordinanza ingiunzione per violazione di legge (art. 18, comma 2 l.
n.689/1981 – art. 3 l. n.689/1981 - art. 3 l. 241/1990) in relazione: all'omessa valutazione e motivazione in ordine alle argomentazioni difensive esposte da nella memoria difensiva ex Pt_1 art. 18, comma 1 l. n.689/1981 nonché nell'audizione del 12.09.2024; per violazione di legge (art. 124, commi 6, 8 d.lgs. n.152/2006 in combinato disposto con l'art. 33, comma 2 del piano regionale di tutela delle acque) in quanto lo scarico poteva essere mantenuto e legittimamente esercitato nel rispetto dei limiti previsti nella autorizzazione provvisoria e nelle more della richiesta autorizzazione definitiva;
per violazione di legge, art. 3 legge n.689/1981, per assenza, nel caso di specie, del profilo di responsabilità soggettiva, da parte di , necessario per configurare Pt_1
l'illecito amministrativo in quanto aveva tempestivamente richiesto il rilascio della Pt_1
autorizzazione definitiva nella vigenza di quella provvisoria e prima della sua scadenza e nella consapevolezza della impossibilità della interruzione del servizio idrico e della qualità dello scarico soprattutto a seguito degli interventi di revamping svolti sull'impianto di depurazione. La si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria sia in fatto che CP_1
in diritto e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con la documentazione in atti e discussa all'udienza odierna.
Il ricorso va accolto.
Quanto al primo motivo di opposizione si rileva come non possano costituire motivo di nullità i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa i quali “… non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” ( Sez. U, Sentenza n.
1786 del 28/01/2010).
Nel merito, la norma la cui violazione è contestata alla ricorrente con l'ordinanza impugnata, prevede che, chiunque apra o effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 oppure, continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro.
L'art. 124 del D.lgs. 152/06 prevede al comma 6 che: “Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione”
L'art. 124 inoltre, al comma 8 stabilisce che: “l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo
è stata tempestivamente presentata.”
Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto tempestivamente le autorizzazioni provvisorie al fine di continuare a svolgere il servizio dovuto fino alla realizzazione dei lavori necessari fino alla richiesta di rilascio del nuovo provvedimento definitivo.
Il legislatore, infatti, ha indicato specificamente la ipotesi di mancanza di titolo unitamente alle ipotesi di titolo sospeso o revocato in quanto ha ritenuto, nelle fattispecie indicate, l'esistenza di situazioni di allarme/pericolo per la pubblica incolumità che non consentono la prosecuzione dell'attività di scarico se non previa ed opportuna verifica che, analogamente e a maggior ragione, deve essere effettuata oltre che in fase iniziale anche in fase di rinnovo della precedente autorizzazione.
I presupposti che hanno permesso il rilascio della autorizzazione possono essere mutati nell'arco di tempo preso in considerazione dalla norma (quattro anni) e, pertanto, devono essere necessariamente verificati e rivalutati dall'organo competente alla emanazione del provvedimento autorizzatorio, alla luce della situazione contingente al momento della richiesta.
Tuttavia, risulta per tabulas che fece quanto dovuto per conseguire il rinnovo Pt_1 dell'autorizzazione definitiva con la presentazione della domanda alla Controparte_2
.
[...]
Dapprima con le richieste tempestive di rinnovo della autorizzazione provvisoria e da ultimo con la richiesta di autorizzazione definitiva.
Occorre, allora, verificare la presenza o meno dell'elemento psicologico nella commissione della violazione sanzionata ai sensi dell'art. 3 della Legge 689/81.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice deve verificare - ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione - la configurabilità o meno dell'elemento psicologico del dolo o della colpa nella commissione dell'illecito, previsto in generale dall'art. 3 della legge n.
689 del 1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell'illecito.
Nel caso di specie non è ravvisabile in capo al trasgressore il coefficiente soggettivo minimo della colpa per la violazione dell'illecito contestato in quanto, aveva richiesto la autorizzazione Pt_1
definitiva tre mesi prima che scadesse quella provvisoria nella consapevolezza che sarebbe stata concessa nel termine di 90 giorni.
La ricorrente ha continuato dunque ad esercitare lo scarico come concesso dalla precedente autorizzazione e nella consapevolezza dell'adempimento del dovere conseguente alla attività esercitata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrati dal DM 147/22 tenendo conto che la fase istruttoria non è stata espletata.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. G12172 del
18.09.2024;
- condanna la , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida complessivamente in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 2.126,00 per compensi professionali dovuti per tutte le fasi oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Rieti, 19.09.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi