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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 384/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
TRATTAZIONE SCRITTA di udienza
Il giorno 17 Dicembre 2025 nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Po- tenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Giulia Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. RICCIARDELLA CARMINE, per l'attore il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti, precisando che per l'applicazione del CDS non rileva la proprietà bensì so- lo l'uso pubblico e che, nel caso in esame, questo può essere desunto dagli atti allegati e, in particolare, dal prot. 1813 del 04 aprile 2014 che classifica la strada come di tipo F
e sia dai lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica successivi al sisma del
1980.
Per i convenuti l'Avv. , la quale conclude riportandosi a tutti i pro- CP_1 pri atti e allegando relativa giurisprudenza, anche di questo Tribunale, a supporto della propria tesi. Precisa che la strada era in origine chiusa con una sbarra di ferro, e che questa è stata aperta solo con un'ordinanza contingibile e urgente solo nel 2014.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429-434 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Au- torizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulia Volpe, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 384/2019 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA G. Parte_1 P.IVA_1
PASCOLI, 4 LAVELLO presso lo studio dell'Avv. RICCIARDELLA CAR-
MINE (c.f.: dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione
- OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Tra- CP_1 C.F._2
versa di via Lucca snc null 85025 Melfi presso lo studio dell'Avv. CP_1
(c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di
[...] C.F._2
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- OPPOSTO
OGGETTO: Ordinanza ingiunziona
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 13.02.2019 dinnanzi al Tribunale di Potenza, il proponeva appello avverso sen- Parte_1 tenza del Giudice di Pace di Melfi n. 147/2018, SENTENZA notificata in data
2
16/01/2019 con la quale veniva accolto il ricorso proposto dall'odierna parte ap- pellata avverso il verbale di contestazione n. 32/2014 elevato dalla Polizia strada- le di Pt_1
Tale verbale di contestazione aveva ad oggetto l'irrogazione di una sanzione pe- cuniaria per la violazione di cui all'art 158, comma 1 lettera f) e 5 CDS (divieto di sosta e fermata nei centri abitati in corrispondenza di un'area di intersezione) applicata ai veicoli del ricorrente, parcheggiati in zona Crocifisso, in-crocio con Via Barletta S.S.93, nei pressi del civico 35, in corrispondenza di intersezione nel centro abitato.
L'opponente del giudizio di primo grado contestava l'irrogazione della sanzione indicata, rilevando che il veicolo era parcheggiato su strada privata, rispetto alla quale non risultava provata la costituzione di una servitù ad uso pubblico, moti- vazione che veniva condivisa dal giudice di primo grado, che accoglieva infatti l'opposizione annullando la sanzione irrogata.
Parte appellante impugnava la sentenza indicata censurando, con un motivo di impugnazione sostanzialmente unitario, l'annullamento della sanzione sotto il profilo del titolo di proprietà della strada, ove invece l'art. 2 del Codice della strada ritiene espressamente dirimente, ai fini del proprio ambito di applicazio- ne, l'uso pubblico della stessa, potendo il titolo di proprietà privata assumere ri- levo sotto il diverso profilo indennitario. Il Giudice di pace, sulla base di tale er- roneo presupposto, avrebbe quindi errato nella valutazione del materiale istrutto- rio disponibile, soffermandosi sulla prova della costituzione di servitù di uso pubblico, quando avrebbe dovuto invece accertare l'uso concretamente pubblico della strada, che a dire del ricorrente sarebbe emerso chiaramente da-gli atti di causa.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 06.06.2019 l'appellato sig.ra CP_1
il quale, nella suddetta comparsa, eccepiva la tardività dell'appello, pro-
[...] posto con ricorso, che sarebbe stato notificato in data 30.05.2019 a fronte di una sentenza di primo grado notificata all'appellante in data 16.01.2019.
Celebrata la prima udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, al procedi- mento in esame riuniti i procedimenti di meno risalente iscrizione al ruolo Rg. 394-395 del 2019, trattandosi di cause seriali ai sensi dell'art. 151 disp.att.c.p.c.
I giudizio così riuniti venivano quindi rinviati per la discussione fino all'udienza odierna, in ottemperanza ai criteri di definizione prioritaria delle cause più risa- lenti previste dal vigente Programma di gestione.
Ciò premesso, l'appello proposto, così come formulato in ordine al prospettato motivo di impugnazione, deve ritenersi fondato e quindi meritevole di accogli- mento.
1. Questioni preliminari: dell'ammissibilità dell'appello
3
In primo luogo, l'appello proposto deve essere ritenuto tempestivo.
Infatti, trattasi di giudizio incardinato successivamente all'entrata in vigore del dlgs 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in ma- teria di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69), per cui avverso la sen-tenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di viola- zioni di norme del codice della strada è applicabile il rito del lavoro.
La Suprema Corte, nelle pronunce più recenti, ha affrontato espressamente il problema, stabilendo:
“ Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, istaurato successi- vamente all'entrata in vigore del d.leg.n. 150 del 2011, è soggetto al rito del la- voro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ri- corso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il ter- mine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assu- mendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.leg.n. 150 del 2011, che si riferisce esclu- sivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado” (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”.
Pertanto l'impugnazione in questa sede risulta correttamente proposta con ri- corso depositato in Cancelleria in data 14.02.2019 a fronte di una sentenza di primo grado notificata il 16.01.2019 e deve quindi ritenersi tempestiva.
2. Nel merito: dell'uso pubblico della strada
Venendo al merito dell'impugnazione proposta, occorre preliminarmente rile- vare che per avere una violazione punibile ai sensi del D.L.gs 285/92, la circo- lazione (dei veicoli, dei pedoni e degli animali) deve avvenire sulle “strade” (art 1 comma 1 del CdS).
Infatti, l'articolo 1 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 limita l'applicabilità delle norme del codice alla circolazione sulle strade e l'articolo 2 definisce il concetto di strada, come “area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.
La legge 990/69 introdusse, con l'articolo 1, l'istituto dell'assicurazione obbliga- toria per i veicoli in circolazione su aree di uso pubblico o aree a queste equipara- te, precisando questa definizione all'articolo 2, comma 2, del suo regolamento d'esecuzione, dove si argomentava che “ … sono equiparate alle strade di uso
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pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.”
La giurisprudenza è stata sempre improntata a questa definizione, affermando che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni inerenti all'inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale, si deve far riferimento non al concetto di proprietà della strada, bensì alla sua destinazione ( cfr. Cass. Civ. Sez. III 17 apri- le 1996, n. 3633).
Per destinazione si intende quella che il soggetto, con un atto di volontà, impli- cito od esplicito, ha inteso dare all'area di sua proprietà; nulla osta alla defini- zione di area privata se su questa si svolge di fatto un passaggio abusivo di un numero elevato di veicoli e di persone, ancorché si evinca facilmente la desti- nazione dell'area.
Deve quindi esistere una situazione di accesso di un numero indiscriminato ed indeterminato di persone che sia giuridicamente lecita.
Un'area privata, aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato ed in- discriminato di persone, viene equiparata ad un area pubblica ( cfr. TAR Pu-glia Sez. II 24 marzo 1994, n. 491); è altresì vero che quando la circolazione all'interno di tali aree è consentita a particolari categorie di persone, individua-te ed autorizzate dal proprietario, non si può parlare di area pubblica (Cass. Civ. Sez. III 18 agosto 1995): si pensi ad un piazzale di uno stabilimento, al quale possono accedere solo gli operai e le persone impegnate nell'attività o in fun- zione dell'attività che in questo viene svolta.
Caso ancora diverso è quello dell'esercizio che mette a disposizione il parcheg- gio esclusivamente ai clienti;
tale volontà deve essere esplicita e facilmente per- cepibile da parte di chi intenda accedere all'area, che, in tale ipotesi, si deve in- tendere privata e non aperta al pubblico passaggio.
In tutti i casi la pubblicità o meno dell'area deve essere palese e deducibile, o dalle caratteristiche del luogo o da opportune strutture atte a limitarne l'accesso (cancelli, transenne, cartelli, iscrizioni sulla sede stradale etc.); si tratta comun- que di una valutazione da farsi a seconda del caso specifico e si dovrà far riferi- mento, come parametro di giudizio, alle facoltà dell'uomo medio che tenga una condotta diligente.
Per quanto attiene alle norme di comportamento che regolano la circolazione all'interno delle aree private, sono pienamente applicabili quelle previste nel co- dice della strada, anche nel caso si tratti di un'area privata non aperta al pubblico, ma ciò solo ai fini di un eventuale determinazione in ordine alla responsabilità civile e/o penale, non potendosi applicare le disposizioni sanzionatorie di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n.285. Viene quindi ritenuto valido il contenuto precettizio del codice della strada, in quanto, anche gli utenti di una strada privata, fanno af- fidamento sul rispetto di quelle norme che si fondano sul concetto di comune
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prudenza e che devono regolare la circolazione dei veicoli, delle persone e degli animali (Cass. Pen. Sez. IV 27 aprile 1991).
Premessa quindi l'irrilevanza, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni del Codice della strada, del titolo di proprietà pubblica mediante costituzione di servitù pre- diale, occorre rilevare in primo luogo che il che in sede cautelare CP_2 ha rigettato l'istanza di sospensiva proposta dall'odierno appellato tenuto conto delle caratteristiche funzionali della strada ivi inclusa quella di accedere ad altre proprietà private oltre a quella degli odierni appellati ( cfr. doc 6 produzione di parte appellante).
Tale circostanza veniva riscontrata dal che nella comparsa di risposta Pt_1 individua analiticamente le molteplici proprietà private, non solo degli appellati, cui si accede per mezzo della strada oggetto della sanzione amministrativa impu- gnata.
Infine, dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado si evince che il teste del ha dichiarato che, in data antecedente rispetto Parte_2 all'apposizione della sbarra, la stradina era aperto al pubblico transito di persone e mezzi. ( cfr. in particolare verbale del 13.12.2016 dinnanzi al Giudice di Pace.)
Pertanto la circostanza che tale strada consenta l'accesso a molteplici proprietà private non facenti capo unicamente agli appellati rende la fattispecie in esame sussumibile ad altra fattispecie analoga, affrontata dalla più recente giurispruden- za di legittimità in materia di strada di accesso al Parte_3
1) Cassazione penale sez. IV, 28/01/2025, n.10000 Le norme del codice della strada devono essere applicate anche nei luoghi priva- ti aperti al pubblico Sentenza Documenti correlati (Conferma App. Bologna, 13 marzo 2024).
Applicazione delle norme del codice della strada - Sussi- Controparte_3 stenza. Le norme del vigente codice della strada sono poste principalmente a tutela della sicurezza e della salute delle persone nella circolazione stradale, per cui le stes- se devono, in ogni caso, trovare applicazione nella regolamentazione della cir- colazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade, fra cui rientrano anche quelle poste a servizio di edifici condominiali e destinate alla pubblica circolazione .
2) Applicabilità delle norme sulla circolazione stradale nelle aree condominiali aperte al pubblico in assenza di effettive delimitazioni degli accessi Sentenza Documenti correlati Le norme del codice della strada trovano applicazione nella regolamentazione della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade, fra cui non possono che rientrare anche quelle poste a servizio di edifici condominiali e de-
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stinate alla pubblica circolazione (nella specie, quindi è stato ritenuto corretta- mente contestata la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della stra- da, aggravata dall'essersi verificato un incidente in una vicenda in cui il fatto si era verificato in una strada facente parte di un'area condominiale destinata al transito di veicoli motorizzati, che, in quanto tale, non poteva considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, le cui norme, ha specificato la Suprema corte, trovano diretta applicazione in ogni contesto di uso pubblico della viabilità, in quanto caratterizzato dalla circolazione di un numero indeter- minato di veicoli e persone).
3) Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n.3251 La definizione di “strada” dipende esclusivamente dalla sua destinazione ad uso pubblico Sentenza Documenti correlati Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 02/10/2020
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - --- Nozione di strada - Criterio determinante - Proprietà - Irrilevanza - Destinazione ad uso pubblico - Rilevan- za - Fondamento. La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del rela- tivo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.
4) Cassazione penale sez. IV, 28/01/2025, n.10000 Applicabilità delle norme sulla circolazione stradale nelle aree condominiali aperte al pubblico in assenza di effettive delimitazioni degli accessi Sentenza Documenti correlati Le norme del codice della strada trovano applicazione nella regolamentazione della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade, fra cui non possono che rientrare anche quelle poste a servizio di edifici condominiali e de- stinate alla pubblica circolazione (nella specie, quindi è stato ritenuto corretta- mente contestata la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della stra- da, aggravata dall'essersi verificato un incidente in una vicenda in cui il fatto si era verificato in una strada facente parte di un'area condominiale destinata al transito di veicoli motorizzati, che, in quanto tale, non poteva considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, le cui norme, ha specificato la Suprema corte, trovano diretta applicazione in ogni contesto di uso pubblico della viabilità, in quanto caratterizzato dalla circolazione di un numero indeter- minato di veicoli e persone).
Non assume neppure valore dirimente la sentenza di assoluzione penale allegata da parte appellata, ritenuto che la stessa assolve l'odierno appellato dalla imputa- zione di occupazione abusiva di suolo pubblico. Tuttavia, come illustrato in via preliminare, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni del Codice della strada non rileva il titolo di proprietà, pubblica o privata della strada, ma la circostanza che
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la stessa sia aperta indiscriminatamente ad un numero elevato di persone per cui, considerata l'ubicazione della stessa nel centro abitato ed in prossimità di un in- crocio, si rende necessario assicurare il rispetto delle norme dettate a tutela della incolumità e della sicurezza per gli utenti della strada, che non sono limitati ai so- li privati.
Pertanto, sulla base degli atti disponibili, deve ritenersi che le sanzioni annullate dal giudice di pace, siano state in realtà correttamente comminate dall'Ente op- posto.
La copiosa produzione giurisprudenziale non sempre univoca sulle questioni di- rimenti consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello, riformando integralmente le sentenze impugnate nei giudizi riuniti pronunciate in data 14.12.2018 dal Giudice di Pace di Melfi n. 147; 148 e 150 , confermando le sanzioni amministrative ivi opposte.
- Compensa le spese di lite .
Potenza, lì 10.10.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe )
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Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
TRATTAZIONE SCRITTA di udienza
Il giorno 17 Dicembre 2025 nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Po- tenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Giulia Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. RICCIARDELLA CARMINE, per l'attore il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti, precisando che per l'applicazione del CDS non rileva la proprietà bensì so- lo l'uso pubblico e che, nel caso in esame, questo può essere desunto dagli atti allegati e, in particolare, dal prot. 1813 del 04 aprile 2014 che classifica la strada come di tipo F
e sia dai lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica successivi al sisma del
1980.
Per i convenuti l'Avv. , la quale conclude riportandosi a tutti i pro- CP_1 pri atti e allegando relativa giurisprudenza, anche di questo Tribunale, a supporto della propria tesi. Precisa che la strada era in origine chiusa con una sbarra di ferro, e che questa è stata aperta solo con un'ordinanza contingibile e urgente solo nel 2014.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429-434 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Au- torizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulia Volpe, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 384/2019 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA G. Parte_1 P.IVA_1
PASCOLI, 4 LAVELLO presso lo studio dell'Avv. RICCIARDELLA CAR-
MINE (c.f.: dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione
- OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Tra- CP_1 C.F._2
versa di via Lucca snc null 85025 Melfi presso lo studio dell'Avv. CP_1
(c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di
[...] C.F._2
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- OPPOSTO
OGGETTO: Ordinanza ingiunziona
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 13.02.2019 dinnanzi al Tribunale di Potenza, il proponeva appello avverso sen- Parte_1 tenza del Giudice di Pace di Melfi n. 147/2018, SENTENZA notificata in data
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16/01/2019 con la quale veniva accolto il ricorso proposto dall'odierna parte ap- pellata avverso il verbale di contestazione n. 32/2014 elevato dalla Polizia strada- le di Pt_1
Tale verbale di contestazione aveva ad oggetto l'irrogazione di una sanzione pe- cuniaria per la violazione di cui all'art 158, comma 1 lettera f) e 5 CDS (divieto di sosta e fermata nei centri abitati in corrispondenza di un'area di intersezione) applicata ai veicoli del ricorrente, parcheggiati in zona Crocifisso, in-crocio con Via Barletta S.S.93, nei pressi del civico 35, in corrispondenza di intersezione nel centro abitato.
L'opponente del giudizio di primo grado contestava l'irrogazione della sanzione indicata, rilevando che il veicolo era parcheggiato su strada privata, rispetto alla quale non risultava provata la costituzione di una servitù ad uso pubblico, moti- vazione che veniva condivisa dal giudice di primo grado, che accoglieva infatti l'opposizione annullando la sanzione irrogata.
Parte appellante impugnava la sentenza indicata censurando, con un motivo di impugnazione sostanzialmente unitario, l'annullamento della sanzione sotto il profilo del titolo di proprietà della strada, ove invece l'art. 2 del Codice della strada ritiene espressamente dirimente, ai fini del proprio ambito di applicazio- ne, l'uso pubblico della stessa, potendo il titolo di proprietà privata assumere ri- levo sotto il diverso profilo indennitario. Il Giudice di pace, sulla base di tale er- roneo presupposto, avrebbe quindi errato nella valutazione del materiale istrutto- rio disponibile, soffermandosi sulla prova della costituzione di servitù di uso pubblico, quando avrebbe dovuto invece accertare l'uso concretamente pubblico della strada, che a dire del ricorrente sarebbe emerso chiaramente da-gli atti di causa.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 06.06.2019 l'appellato sig.ra CP_1
il quale, nella suddetta comparsa, eccepiva la tardività dell'appello, pro-
[...] posto con ricorso, che sarebbe stato notificato in data 30.05.2019 a fronte di una sentenza di primo grado notificata all'appellante in data 16.01.2019.
Celebrata la prima udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, al procedi- mento in esame riuniti i procedimenti di meno risalente iscrizione al ruolo Rg. 394-395 del 2019, trattandosi di cause seriali ai sensi dell'art. 151 disp.att.c.p.c.
I giudizio così riuniti venivano quindi rinviati per la discussione fino all'udienza odierna, in ottemperanza ai criteri di definizione prioritaria delle cause più risa- lenti previste dal vigente Programma di gestione.
Ciò premesso, l'appello proposto, così come formulato in ordine al prospettato motivo di impugnazione, deve ritenersi fondato e quindi meritevole di accogli- mento.
1. Questioni preliminari: dell'ammissibilità dell'appello
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In primo luogo, l'appello proposto deve essere ritenuto tempestivo.
Infatti, trattasi di giudizio incardinato successivamente all'entrata in vigore del dlgs 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in ma- teria di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69), per cui avverso la sen-tenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di viola- zioni di norme del codice della strada è applicabile il rito del lavoro.
La Suprema Corte, nelle pronunce più recenti, ha affrontato espressamente il problema, stabilendo:
“ Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, istaurato successi- vamente all'entrata in vigore del d.leg.n. 150 del 2011, è soggetto al rito del la- voro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ri- corso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il ter- mine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assu- mendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.leg.n. 150 del 2011, che si riferisce esclu- sivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado” (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”.
Pertanto l'impugnazione in questa sede risulta correttamente proposta con ri- corso depositato in Cancelleria in data 14.02.2019 a fronte di una sentenza di primo grado notificata il 16.01.2019 e deve quindi ritenersi tempestiva.
2. Nel merito: dell'uso pubblico della strada
Venendo al merito dell'impugnazione proposta, occorre preliminarmente rile- vare che per avere una violazione punibile ai sensi del D.L.gs 285/92, la circo- lazione (dei veicoli, dei pedoni e degli animali) deve avvenire sulle “strade” (art 1 comma 1 del CdS).
Infatti, l'articolo 1 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 limita l'applicabilità delle norme del codice alla circolazione sulle strade e l'articolo 2 definisce il concetto di strada, come “area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.
La legge 990/69 introdusse, con l'articolo 1, l'istituto dell'assicurazione obbliga- toria per i veicoli in circolazione su aree di uso pubblico o aree a queste equipara- te, precisando questa definizione all'articolo 2, comma 2, del suo regolamento d'esecuzione, dove si argomentava che “ … sono equiparate alle strade di uso
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pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.”
La giurisprudenza è stata sempre improntata a questa definizione, affermando che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni inerenti all'inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale, si deve far riferimento non al concetto di proprietà della strada, bensì alla sua destinazione ( cfr. Cass. Civ. Sez. III 17 apri- le 1996, n. 3633).
Per destinazione si intende quella che il soggetto, con un atto di volontà, impli- cito od esplicito, ha inteso dare all'area di sua proprietà; nulla osta alla defini- zione di area privata se su questa si svolge di fatto un passaggio abusivo di un numero elevato di veicoli e di persone, ancorché si evinca facilmente la desti- nazione dell'area.
Deve quindi esistere una situazione di accesso di un numero indiscriminato ed indeterminato di persone che sia giuridicamente lecita.
Un'area privata, aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato ed in- discriminato di persone, viene equiparata ad un area pubblica ( cfr. TAR Pu-glia Sez. II 24 marzo 1994, n. 491); è altresì vero che quando la circolazione all'interno di tali aree è consentita a particolari categorie di persone, individua-te ed autorizzate dal proprietario, non si può parlare di area pubblica (Cass. Civ. Sez. III 18 agosto 1995): si pensi ad un piazzale di uno stabilimento, al quale possono accedere solo gli operai e le persone impegnate nell'attività o in fun- zione dell'attività che in questo viene svolta.
Caso ancora diverso è quello dell'esercizio che mette a disposizione il parcheg- gio esclusivamente ai clienti;
tale volontà deve essere esplicita e facilmente per- cepibile da parte di chi intenda accedere all'area, che, in tale ipotesi, si deve in- tendere privata e non aperta al pubblico passaggio.
In tutti i casi la pubblicità o meno dell'area deve essere palese e deducibile, o dalle caratteristiche del luogo o da opportune strutture atte a limitarne l'accesso (cancelli, transenne, cartelli, iscrizioni sulla sede stradale etc.); si tratta comun- que di una valutazione da farsi a seconda del caso specifico e si dovrà far riferi- mento, come parametro di giudizio, alle facoltà dell'uomo medio che tenga una condotta diligente.
Per quanto attiene alle norme di comportamento che regolano la circolazione all'interno delle aree private, sono pienamente applicabili quelle previste nel co- dice della strada, anche nel caso si tratti di un'area privata non aperta al pubblico, ma ciò solo ai fini di un eventuale determinazione in ordine alla responsabilità civile e/o penale, non potendosi applicare le disposizioni sanzionatorie di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n.285. Viene quindi ritenuto valido il contenuto precettizio del codice della strada, in quanto, anche gli utenti di una strada privata, fanno af- fidamento sul rispetto di quelle norme che si fondano sul concetto di comune
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prudenza e che devono regolare la circolazione dei veicoli, delle persone e degli animali (Cass. Pen. Sez. IV 27 aprile 1991).
Premessa quindi l'irrilevanza, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni del Codice della strada, del titolo di proprietà pubblica mediante costituzione di servitù pre- diale, occorre rilevare in primo luogo che il che in sede cautelare CP_2 ha rigettato l'istanza di sospensiva proposta dall'odierno appellato tenuto conto delle caratteristiche funzionali della strada ivi inclusa quella di accedere ad altre proprietà private oltre a quella degli odierni appellati ( cfr. doc 6 produzione di parte appellante).
Tale circostanza veniva riscontrata dal che nella comparsa di risposta Pt_1 individua analiticamente le molteplici proprietà private, non solo degli appellati, cui si accede per mezzo della strada oggetto della sanzione amministrativa impu- gnata.
Infine, dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado si evince che il teste del ha dichiarato che, in data antecedente rispetto Parte_2 all'apposizione della sbarra, la stradina era aperto al pubblico transito di persone e mezzi. ( cfr. in particolare verbale del 13.12.2016 dinnanzi al Giudice di Pace.)
Pertanto la circostanza che tale strada consenta l'accesso a molteplici proprietà private non facenti capo unicamente agli appellati rende la fattispecie in esame sussumibile ad altra fattispecie analoga, affrontata dalla più recente giurispruden- za di legittimità in materia di strada di accesso al Parte_3
1) Cassazione penale sez. IV, 28/01/2025, n.10000 Le norme del codice della strada devono essere applicate anche nei luoghi priva- ti aperti al pubblico Sentenza Documenti correlati (Conferma App. Bologna, 13 marzo 2024).
Applicazione delle norme del codice della strada - Sussi- Controparte_3 stenza. Le norme del vigente codice della strada sono poste principalmente a tutela della sicurezza e della salute delle persone nella circolazione stradale, per cui le stes- se devono, in ogni caso, trovare applicazione nella regolamentazione della cir- colazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade, fra cui rientrano anche quelle poste a servizio di edifici condominiali e destinate alla pubblica circolazione .
2) Applicabilità delle norme sulla circolazione stradale nelle aree condominiali aperte al pubblico in assenza di effettive delimitazioni degli accessi Sentenza Documenti correlati Le norme del codice della strada trovano applicazione nella regolamentazione della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade, fra cui non possono che rientrare anche quelle poste a servizio di edifici condominiali e de-
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stinate alla pubblica circolazione (nella specie, quindi è stato ritenuto corretta- mente contestata la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della stra- da, aggravata dall'essersi verificato un incidente in una vicenda in cui il fatto si era verificato in una strada facente parte di un'area condominiale destinata al transito di veicoli motorizzati, che, in quanto tale, non poteva considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, le cui norme, ha specificato la Suprema corte, trovano diretta applicazione in ogni contesto di uso pubblico della viabilità, in quanto caratterizzato dalla circolazione di un numero indeter- minato di veicoli e persone).
3) Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n.3251 La definizione di “strada” dipende esclusivamente dalla sua destinazione ad uso pubblico Sentenza Documenti correlati Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 02/10/2020
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - --- Nozione di strada - Criterio determinante - Proprietà - Irrilevanza - Destinazione ad uso pubblico - Rilevan- za - Fondamento. La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del rela- tivo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.
4) Cassazione penale sez. IV, 28/01/2025, n.10000 Applicabilità delle norme sulla circolazione stradale nelle aree condominiali aperte al pubblico in assenza di effettive delimitazioni degli accessi Sentenza Documenti correlati Le norme del codice della strada trovano applicazione nella regolamentazione della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade, fra cui non possono che rientrare anche quelle poste a servizio di edifici condominiali e de- stinate alla pubblica circolazione (nella specie, quindi è stato ritenuto corretta- mente contestata la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della stra- da, aggravata dall'essersi verificato un incidente in una vicenda in cui il fatto si era verificato in una strada facente parte di un'area condominiale destinata al transito di veicoli motorizzati, che, in quanto tale, non poteva considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, le cui norme, ha specificato la Suprema corte, trovano diretta applicazione in ogni contesto di uso pubblico della viabilità, in quanto caratterizzato dalla circolazione di un numero indeter- minato di veicoli e persone).
Non assume neppure valore dirimente la sentenza di assoluzione penale allegata da parte appellata, ritenuto che la stessa assolve l'odierno appellato dalla imputa- zione di occupazione abusiva di suolo pubblico. Tuttavia, come illustrato in via preliminare, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni del Codice della strada non rileva il titolo di proprietà, pubblica o privata della strada, ma la circostanza che
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la stessa sia aperta indiscriminatamente ad un numero elevato di persone per cui, considerata l'ubicazione della stessa nel centro abitato ed in prossimità di un in- crocio, si rende necessario assicurare il rispetto delle norme dettate a tutela della incolumità e della sicurezza per gli utenti della strada, che non sono limitati ai so- li privati.
Pertanto, sulla base degli atti disponibili, deve ritenersi che le sanzioni annullate dal giudice di pace, siano state in realtà correttamente comminate dall'Ente op- posto.
La copiosa produzione giurisprudenziale non sempre univoca sulle questioni di- rimenti consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello, riformando integralmente le sentenze impugnate nei giudizi riuniti pronunciate in data 14.12.2018 dal Giudice di Pace di Melfi n. 147; 148 e 150 , confermando le sanzioni amministrative ivi opposte.
- Compensa le spese di lite .
Potenza, lì 10.10.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe )
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