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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7445 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Geremia Casaburi PRESIDENTE Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio CONSIGLIERE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 8003 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
24.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.;
T R A
– C.F. - in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generale Dr.ssa Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Elaine Bolognini
[...]
pec: CodiceFiscale_1 Email_1
presso cui si dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni, con elezione di domicilio presso l'Ufficio Legale della di , Via Enrico Fermi Pt_3 Pt_1
n.15, in forza di delega in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
-codice fiscale e partita iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante signor , con P.IVA_2 Controparte_1
sede in Verona, Via Salisburgo n. 12, si costituisce nella presente causa con il patrocinio del sottoscritto avvocato Arturo Roncagalli -cod. fiscale
; pec: e C.F._2 Email_2
r.g. n. 1 con domicilio eletto presso il medesimo nel suo studio in Verona, Via della
Valverde n. 87, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. - Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Viterbo, II sezione civile, del 18.
11. 2019 CONCLUSIONI: All'udienza del 24.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'ordinanza di cui in rubrica il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ha provveduto:
Dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla riconsegna del macchinario, in accoglimento dell'ulteriore domanda proposta in ricorso, condanna al pagamento in favore di Parte_4 [...]
della somma di euro 20.631,74, oltre interessi legali dal Controparte_1
4/6/18 ed oltre alle spese del presente giudizio, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 2.425,00 per compensi, oltre accessori.
Con atto di appello ritualmente notificato l' Parte_1
ha proposto appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto dichiarare: definitivamente pronunciando accoglie l'appello proposto dalla , in persona del Parte_5
legale rappresentante pro tempore, e, in riforma totale dell'ordinanza del
18.11.2019 del Tribunale di Viterbo resa nel giudizio RG. 1153/2018, respinge tutte le domande della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
r.g. n. 2 In subordine: definitivamente pronunciando accoglie l'appello proposto dalla Pt_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in riforma
[...]
dell'ordinanza del 18.11.2019 del Tribunale di Viterbo resa nel giudizio RG.
1153/18, considerato che l'appalto teneva conto di costi di attivazione iniziale, di trasporto, di manutenzione e di materiali di consumo inizialmente forniti che non hanno nulla a che vedere con una quantificazione giornaliera, in via equitativa si parametra l'importo dovuto in € 5 al giorno, previsti nella lettera di invito prot. n. 24298 del 22.5.2014 allegata alla delibera n. 590/14 come penale per la ritardata consegna della fornitura da parte della ditta, moltiplicata per i 311 giorni considerati dal Giudice di prime cure;
con compensazione delle spese del primo grado e condanna della a CP_1
pagare le spese legali del presente grado di giudizio e rifusione dell'importo di
€. 355.50 corrisposto a titolo di contributo unificato. Conseguentemente condannare alla restituzione di qualsiasi somma corrisposta in forza della ordinanza di primo grado con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo”.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Si è costituita la per rassegnare le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di accoglimento totale del 18/11/2019 emessa dal Giudice del
Tribunale di Viterbo il 15/11/2019 nella causa n. 1153/2018, ossia dell'ordinanza impugnata.
2) Respingersi tutte le domande, eccezioni e conclusioni dell
[...]
con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata. Parte_1
3) Condannarsi l al pagamento Parte_1
alla delle spese e del compenso del presente Controparte_1
r.g. n. 3 grado del giudizio”.
Con ordinanza in data 15. 6. 2020 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 24.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha proposto tre motivi di gravame.
Con il primo ha prospettato l'assenza di responsabilità in capo all
[...]
. Pt_5
L'appellante ha assunto di non aver avuto alcuna responsabilità rispetto al mancato ritiro del macchinario, atteso che con nota del 30 maggio 2016 (prot. n.
41110) aveva già comunicato alla ditta che non era possibile prorogare il CP_1
contratto, invitandola a ritirare il macchinario alla scadenza del 30 ottobre 2016.
Nonostante ciò, la ditta avrebbe arbitrariamente chiesto una proroga e non avrebbe ritirato il macchinario;
quindi, la richiesta di pagamento avanzata sarebbe infondata, dal momento che la mancata riconsegna sarebbe riconducibile esclusivamente alla sua inerzia. Parte Dopo la scadenza del contratto, la non aveva mai utilizzato il macchinario (v. nota prot. n. 69096 del 18 settembre 2018), che era anche scollegato dal sistema RIS-PACS, e quindi l'ordinanza impugnata avrebbe errato nel ritenere esistente un obbligo di riconsegna, posto che la Parte disinstallazione ed il ritiro sarebbero spettati alla ditta;
l avrebbe subito l'inadempienza della ditta, che aveva lasciato il macchinario inutilizzato ad occupare spazi dell'ospedale.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione della normativa da applicare rispetto al caso di specie. Parte Il Tribunale di Viterbo ha condannato l al pagamento di € 20.631,74
r.g. n. 4 oltre interessi applicando l'art. 1591 c.c., ma tale norma sarebbe inconferente rispetto al caso di specie.
Il macchinario “Hospeed HSP 900” era stato installato presso l'Ospedale di
Belcolle a seguito di gara d'appalto (delibera n. 590/2014), con prezzo a corpo in unica soluzione per cui non era previsto alcun canone periodico: l'intero Parte importo era stato pagato subito ed ogni obbligazione dell si sarebbe quindi estinta.
Il rapporto per cui è causa dovrebbe essere regolato dalla normativa sugli appalti e non da quella sulle locazioni e quindi l'art. 1591 c. c. non potrebbe essere applicato;
infatti, la lettera di invito (prot. n. 24298/2014) prevedeva solo una penale per la ritardata consegna (€ 5 al giorno), ma nessuna penale per il ritardato ritiro del macchinario e la gara non contemplava alcun obbligo di pagamento per la fattispecie contestata. Parte Conseguentemente, la condanna nei confronti dell' sarebbe errata e nulla sarebbe dovuto per la mancata ripresa in consegna del macchinario.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto in ordine all'irragionevolezza della somma di 66,34 euro al giorno riconosciuta dal
Tribunale.
Il Tribunale avrebbe errato anche nella quantificazione della somma posta a Parte carico dell per aver adottato quale parametro di calcolo nella determinazione di quanto dovuto a favore dell'odierna appellata l'importo di un contratto scaduto, che non potrebbe essere trasformato in un canone giornaliero.
Invero, il rapporto era nato da una gara di appalto con prezzo a corpo da corrispondere in unica soluzione, che comprendeva: trasporto ed installazione,
24 mesi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 1500 custodie porta CD/DVD personalizzate, 4 rotoli di carta termica A4.
Questi costi fissi erano già stati corrisposti e non avrebbero alcun legame Parte con la permanenza del macchinario presso l' che peraltro non sarebbe mai stato utilizzato dopo la scadenza del contratto, e quindi la condanna al r.g. n. 5 pagamento di € 66,34 al giorno sarebbe del tutto infondata.
In via subordinata ed equitativa, l'unico parametro eventualmente applicabile sarebbe quello della penale di € 5 al giorno prevista dalla lettera di invito (prot. n. 24298/2014) per la ritardata consegna della fornitura, da moltiplicare per i 311 giorni considerati dal Giudice.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte ritiene di dover condividere la qualificazione del rapporto contrattuale intervenuto tra le parti quale locazione mobiliare adottata dal
Tribunale, e ciò in base al contenuto delle prestazioni a carico delle parti:
l' aveva fornito un macchinario all perché quest'ultima CP_1 Pt_4 Pt_1
ne potesse usufruire per un determinato periodo di tempo (due anni) e l Pt_4
, a fronte di tale temporanea fornitura, si era impegnata a pagare alla Pt_1
un determinato corrispettivo. CP_1
Da tale descrizione della vicenda processuale discende che il caso in esame rientra pienamente nella fattispecie prevista dall'art. 1571 c. c., in quanto la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.
Le modalità di pagamento determinate dalle parti devono ritenersi prive di rilievo tenuto conto che, così come previsto dall'art. 1587, punto 2) c. c. il conduttore è tenuto al pagamento del corrispettivo “nei termini convenuti”, termini che le parti possono liberamente concordare.
Dai documenti prodotti in giudizio, anche dalla stessa , Parte_5
emerge che la qualificazione del rapporto era stato di fornitura del
DISTRIBUTORE AUTOMATICO HOSPEED MOD. HSP900 STD per il periodo di due anni.
Ne consegue che devono ritenersi insussistenti i requisiti del contratto di appalto anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, che rispetto alla distinzione tra contratto di compravendita e di appalto ha affermato che “quando
r.g. n. 6 le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un opus perfectum, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come
l'installazione) siano strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività” (v. Cass. sent. n. 9389/2025).
Qualificato quale rapporto di locazione mobiliare il caso in esame, come accertato anche dal Tribunale, questa Corte rileva che incombe sul conduttore l'obbligo di riconsegnare alla parte locatrice la cosa locata in mancanza di una previsione contraria tra le parti, con la conseguenza che non può affermarsi che Parte l' di avesse adempiuto a tale obbligo mediante l'invio alla Pt_1 CP_1
della lettera del 30/06/2016, con la quale aveva invitato quest'ultima a procedere al ritiro della macchina.
Infatti, come condivisibilmente affermato dall'appellata nella comparsa di risposta “l'obbligo di restituzione del bene mobile locato alla scadenza del contratto previsto dall'art. 1590 c.c. viene adempiuto nel momento in cui il bene rientra nel possesso del locatore in modo tale che quest'ultimo ne possa liberamente disporre;
in tal senso Cassazione n. 8675 del 04/04/2017 ha precisato che “l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 cc, resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione”; in tal senso, la circostanza che, nella sua lettera datata 30/05/2016, l
[...]
ha comunicato la sua volontà di non rinnovare il contratto alla sua Pt_4
scadenza, invitando l' a ritirare il macchinario, non costituisce CP_1
adempimento al citato obbligo di riconsegna: tale invito costituisce una mera manifestazione di volontà alla quale, però, non ha fatto seguito da parte dell una effettiva condotta volta ad adempiere all'obbligo di Parte_4
consegna: è, infatti, mancata la reale messa a disposizione del macchinario alla
r.g. n. 7 così da consentire a quest'ultima di rientrarne in possesso”. CP_1
La responsabilità della mancata consegna dell'impianto alla va CP_1
quindi imputata all che non aveva adempiuto rispetto all'obbligo Parte_4
posto a suo carico di riconsegnare il bene locato.
Per quanto riguarda le censure relative alla determinazione del quantum dovuto in favore dell'odierna appellata, le stesse devono ritenersi infondate, e quindi deve essere confermato il parametro di 66,43 euro al giorno per calcolare quanto dovuto dall'appellante per il periodo di mancata restituzione del bene locato, in conformità a quanto previsto dall'art. 1591 c.c. secondo cui “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Nel caso di specie il contratto stipulato tra la e l CP_1 Parte_4
prevedeva il pagamento di un canone biennale di 48.434,00 euro;
ripartendo tale importo per i giorni di durata della locazione si ottiene l'importo di € 66,34 per die, con la conseguenza che per il periodo dal 29/07/2017 al 04/06/2018 (data di riconsegna del macchinario) il Tribunale ha correttamente determinato in €
20.631,74, iva compresa, l'importo da corrispondere in favore dell'odierna appellata (€ 66,34 X 311 giorni).
Deve quindi ritenersi infondata la doglianza dell'appellante laddove ha sostenuto che l'importo di € 66,34 al giorno sarebbe irragionevole, richiedendo al più l'applicazione di una penale di 5 euro al giorno, atteso che sulla base della previsione dell'art. 1591 c.c. il conduttore è tenuto a pagare l'importo del canone di locazione sino al momento della riconsegna, ossia il medesimo importo che avrebbe continuato a pagare se il contratto di locazione non fosse cessato.
Alla luce di quanto sinora esposto i tre motivi di gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
In ragione di quanto precede l'appello deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da r.g. n. 8 dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Viterbo pubblicata in data 18/11/2019 così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma l'ordinanza impugnata;
B) Condanna l a pagare in favore di Parte_1
le spese processuali del presente grado Controparte_1
di giudizio, che si liquidano d'ufficio in € 5.809 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per l'appello principale e l'appello incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 9