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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/11/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice VI AP, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1842 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...] ed ivi r.te in Contrada Balata snc. sia in proprio che nella qualità di erede di;
Persona_1
Parte_2 nato a [...] l'[...] ed ivi res.te in C.da Vaccarizzo;
(Entrambi rappresentati e difesi dall' AVV. GIUSEPPE PERITORE); - attori -
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a San Cataldo (CL) in corso
Vittorio Emanuele n. 171, C.F. ; P.IVA_1
(AVV. GIUSEPPE BERTOLINO)
-convenuta-
E di
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Conegliano in via Vittorio
Alfieri, 1, C.F. e per essa quale mandataria con sede legale P.IVA_2 CP_3 in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, c.f. ; P.IVA_3
(AVV. VIRGINIA COLLI)
- interveniente cessionaria del credito –
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , il primo anche nella qualità di erede di Parte_1 Parte_2 [...]
, hanno proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Persona_1 avverso il pignoramento immobiliare incoato in forza di un mutuo fondiario rogato dal Notaio
il 14.4.2014 rep. 40286, Racc. 18450, stipulato fra gli attori e la Persona_2 [...]
incorporata per fusione a . CP_4 Controparte_5
Con provvedimento reso in data 22.5.2023 il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva (RGE 200/2018) assegnando il termine di giorni quarantacinque per l'instaurazione del giudizio di merito.
Gli attori, pertanto hanno introdotto il giudizio di merito lamentando, in via preliminare, il difetto di capacità processuale della subentrata nella procedura Controparte_5 esecutiva a Controparte_4
Nel merito, premettendo di aver stipulato il mutuo al solo scopo di ripianare le esposizioni debitorie derivanti da altri tre rapporti (un conto corrente n° 201051 e due finanziamenti Cont chirografari n° 8964 e n° 9153) già intrattenuti con la , hanno fondato l'opposizione:
- sulla nullità del contratto di mutuo perché stipulato a scopo meramente solutorio e sulla sua conseguente inefficacia quale valido titolo esecutivo, poichè le somme di denaro sono rimaste presso la banca a garanzia dell'adempimento di ulteriori oneri;
- sulla nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa in quanto, nel più ampio Cont contesto della complessiva operazione negoziale posta in essere dalla banca, la avrebbe agito al solo fine di sostituire linee di credito chirografarie con un contratto assistito da garanzie reali e personali.
Infine hanno dedotto la nullità parziale delle clausole del conto corrente n° 201051 e dei finanziamenti chirografari n° 8964 e n° 9153 relative alla determinazione del tasso di interessi, nullità delle commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce, disponibilità fondi e anatocismo.
Hanno quindi chiesto di dichiarare la nullità del mutuo fondiario perché i saldi del conto corrente e dei finanziamenti chirografari sono stati determinati mediante conteggio di poste illegittime, con conseguente restituzione di quanto dalla indebitamente trattenuto, oltre CP_1 al risarcimento del danno.
Si è costituita la chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto dell'opposizione.
2 Con comparsa depositata il 22.1.2024 si è costituita e per essa la Controparte_2 mandataria quale cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo CP_3 fondiario di cui è causa.
Ritenuta la superfluità della consulenza tecnica sollecitata dagli attori, all'udienza cartolare del 28 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione previa assegnazione dei termini a ritroso di cui agli art. 281 quinquies co 1 e l'art. 189 c.p.c
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, preliminarmente va disatteso l'eccepito difetto di capacità processuale della poiché, Controparte_5 CP_5 in forza del disposto di cui all'art. 2504 bis c.c. la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione;
pertanto la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuità nei rapporti processuali, non comporta neppure interruzione del processo (v. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 08/02/2006, n. 2637).
Nel merito la domanda degli attori è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
I motivi di opposizione concernono principalmente il contratto di mutuo per la somma di €
145.000,00 – da rimborsare in anni 15, mediante il pagamento di n. 180 rate mensili -, rogato dal Notaio il 14.4.2014 rep. 40286, Racc. 18450, stipulato fra la Per_3 [...]
e i coniugi e ove il primo è CP_4 Parte_1 Persona_1 intervenuto anche quale datore di ipoteca per gli immobili descritti all'art. 6 del contratto stesso;
, invece, è intervenuto per consentire ipoteca e prestare fideiussione Parte_2 fino alla concorrenza dell'importo di € 216.000,00.
In particolar modo gli attori deducono, in primo luogo, la nullità del predetto contratto perché rivolto esclusivamente ed unicamente a ripianare le presunti esposizioni debitorie degli altri rapporti bancari intrattenuti dai mutuatari, “a trasformare in privilegio i crediti chirografari della ed a coprire l'illiceità della scopertura dei detti conti Controparte_4 correnti determinata dalla applicazione di interessi ultralegali, di commissioni e spese non dovute, anatocismo ed usura”.
Con riguardo a tale prima doglianza in punto di diritto è noto che ai sensi dell'art. 1813 c.c.
"il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di
3 danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità".
Secondo l'opinione prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo
(res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario.
Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, cosa che nella fattispecie è regolarmente avvenuta in quanto, come evincibile dall'art. 1 comma 3 del contratto, la parte finanziata ha dichiarato “di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”.
Al comma 4 dello stesso articolo si legge che “la Parte finanziata dichiara che il presente finanziamento sarà destinato all'estinzione di passività”.
Orbene nel mutuo solutorio, ovvero quello stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, avviene l'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate e ciò ha creato un contrasto in dottrina e giurisprudenza sulla possibilità di configurare tale schema quale contratto di mutuo o come operazione meramente contabile di dare e avere sul conto corrente.
Ritiene questo Tribunale di aderire all'orientamento, recentemente avallato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione secondo cui l'accredito in conto corrente delle somme erogate
è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo.
Con l'accredito delle somme sul conto corrente, infatti, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., data ud. 18/02/2025 -
05/03/2025, n. 5841).
La Corte ha chiarito, altresì, che il mutuo solutorio, così denominato perché stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria, non dà però luogo ad un mutuo di scopo.
Infatti il mutuatario non si impegna a svolgere attività necessarie al raggiungimento dello scopo ma resta un mutuo sic et sempliciter; lo scopo solutorio in sostanza attiene ai motivi e non confluisce nella causa.
4 Realizzandosi, inoltre, un effettivo spostamento di denaro il mutuo solutorio è cosa diversa dalla novazione oggettiva o dalla conclusione tra le parti del rapporto di mutuo di un pactum de non petendo (con conseguente dilazione dei termini di pagamento), configurando, semmai, uno dei tanti possibili “accordi di ristrutturazione atipici”, frutto dell'esercizio della libertà negoziale delle parti e pienamente valido, salvo che non venga allegato, e dimostrato, un vizio del consenso, l'approfittamento dello stato di bisogno del correntista o un accordo simulatorio tra le parti (v. sul punto Cass. n. 23149/22).
Al riguardo gli attori sostengono che il contratto di mutuo sarebbe altresì nullo per illiceità Cont della causa in quanto la avrebbe agito al solo fine di sostituire linee di credito chirografarie con un contratto assistito da garanzie reali e personali.
Ai sensi dell'art. 1343 c.c. un contratto ha causa illecita quando questa è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
Come noto la causa, nella sua accezione moderna di “causa in concreto”, è sintesi degli interessi delle parti. Tali interessi oggettivizzati in contratto restano distinti dai motivi, ossia dalle finalità personali che il contraente intende realizzare mediante la conclusione di un contratto e che non rientrano nel contenuto di questo.
L'eventuale finalità relativa all'apertura di una linea di credito maggiormente assistita da garanzie attiene ai motivi ed è, comunque, irrilevante in quanto lecita. È, infatti, ragionevole che un creditore precostituisca un più ampio ventaglio di garanzie personali e reali a fronte della messa a disposizione di liquidità verso chi già vanta pregresse esposizioni debitorie.
D'altronde parte attrice non ha neppure rappresentato il carattere fraudolento o condotte di approfittamento poste in essere dalla banca.
In definitiva non vi sono ragioni che possono giustificare una qualificazione dell'operazione in termini di nullità negoziale né si delineano eventuali vizi della volontà da cui potrebbe altrimenti originare una invalidità contrattuale.
Anche le altre doglianze inerenti al mutuo di cui è causa sono infondate.
Non si riscontra indeterminatezza del tasso di interesse, chiaramente specificato all'art. 5 del contratto con richiamo al parametro dell'Euribor: il tasso di interesse è difatti determinabile tempo per tempo mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, ovvero facendo espresso rinvio alla “la rilevazione dell'indice Euribor 6 mesi/364 sarà effettuata per valuta il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ciascun anno e i dati relativi all'Euribor saranno rilevati dal quotidiano “il Sole 24 ore” o da altro quotidiano finanziario con diffusione nazionale..”
5 Difatti è ammessa la determinazione della misura degli interessi anche "per relationem", purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato ed i tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza (Tribunale Roma sez. XVII, 18/09/2023,
n.13212).
Dalla valida conclusione del contratto di mutuo consegue che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., è valido titolo esecutivo.
Il presente giudizio è, infatti, un'opposizione all'esecuzione spiegata ai sensi dell'art. 615
c.p.c., la quale, in via generale, è volta a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Più precisamente, riguardando l'an del processo esecutivo, può avere ad oggetto: l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo;
la sua inidoneità a fondare l'esecuzione; il difetto di legittimazione, attiva o passiva, dei soggetti dell'esecuzione e l'impignorabilità dei beni esecutati.
Poiché – come già chiarito – l'utilizzo della somma mutuata per estinguere un debito pregresso è del tutto irrilevante sul piano causale, trattandosi di un motivo e non della causa del contratto di mutuo, nel caso di specie non può ravvisarsi alcun collegamento negoziale tra il mutuo e i pregressi rapporti bancari stipulati dagli attori.
In proposito, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9475/2022, ha affermato un principio dirimente: il collegamento negoziale in senso tecnico non può fondarsi su un mero nesso occasionale o funzionale tra i contratti, ma richiede che il collegamento derivi dalla struttura genetica dei negozi, vale a dire che uno di essi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, e che le parti abbiano espresso uno specifico intento di coordinarli, facendo emergere dal loro contenuto una connessione teleologica tale da rendere ciascun negozio sensibile alle vicende dell'altro.
Nel caso di specie, manca del tutto una volontà specifica delle parti di coordinare i negozi né si rilevano collegamenti oggettivi, a prescindere dal mero motivo di estinguere una pregressa passività. In tal modo, non può configurarsi un collegamento negoziale tra il mutuo e i rapporti bancari pregressi.
Ne deriva pertanto che esulano dall'ambito del giudizio le doglianze relative ad eventuali vizi dei contratti di conto corrente n° 201051 e dei finanziamenti chirografari n° 8964 e n°
9153 concernenti determinazione del tasso di interessi, nullità delle commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e disponibilità fondi, anatocismo, aventi comunque un contenuto generico e privo di specifici riferimenti ai rapporti bancari relativi (le istanze di parte attrice finalizzate alla nomina di un c.t.u, a fronte della genericità assertiva sono state infatti rigettate con provvedimento che deve essere ribadito).
6 Parimenti alla luce di tutto quanto sino ad ora chiarito deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno perché, oltre ad essere infondata è formulata in via del tutto generica.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (esclusa la fase istruttoria non tenutasi) e valutata la bassa complessità della controversia, seguono come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 sia in proprio che nella qualità di erede di e Persona_1 Parte_2 nei confronti di e Controparte_1 [...]
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_2
RESPINGE tutte le domande proposte dagli attori e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto di e Controparte_1 [...]
a procedere ad esecuzione forzata;
CP_2
AN - in proprio e n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
-e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_2 [...]
e che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in favore di ciascuna parte in €. 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 17 novembre 2025 Il Giudice
VI AP
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice VI AP, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1842 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...] ed ivi r.te in Contrada Balata snc. sia in proprio che nella qualità di erede di;
Persona_1
Parte_2 nato a [...] l'[...] ed ivi res.te in C.da Vaccarizzo;
(Entrambi rappresentati e difesi dall' AVV. GIUSEPPE PERITORE); - attori -
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a San Cataldo (CL) in corso
Vittorio Emanuele n. 171, C.F. ; P.IVA_1
(AVV. GIUSEPPE BERTOLINO)
-convenuta-
E di
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Conegliano in via Vittorio
Alfieri, 1, C.F. e per essa quale mandataria con sede legale P.IVA_2 CP_3 in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, c.f. ; P.IVA_3
(AVV. VIRGINIA COLLI)
- interveniente cessionaria del credito –
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , il primo anche nella qualità di erede di Parte_1 Parte_2 [...]
, hanno proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Persona_1 avverso il pignoramento immobiliare incoato in forza di un mutuo fondiario rogato dal Notaio
il 14.4.2014 rep. 40286, Racc. 18450, stipulato fra gli attori e la Persona_2 [...]
incorporata per fusione a . CP_4 Controparte_5
Con provvedimento reso in data 22.5.2023 il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva (RGE 200/2018) assegnando il termine di giorni quarantacinque per l'instaurazione del giudizio di merito.
Gli attori, pertanto hanno introdotto il giudizio di merito lamentando, in via preliminare, il difetto di capacità processuale della subentrata nella procedura Controparte_5 esecutiva a Controparte_4
Nel merito, premettendo di aver stipulato il mutuo al solo scopo di ripianare le esposizioni debitorie derivanti da altri tre rapporti (un conto corrente n° 201051 e due finanziamenti Cont chirografari n° 8964 e n° 9153) già intrattenuti con la , hanno fondato l'opposizione:
- sulla nullità del contratto di mutuo perché stipulato a scopo meramente solutorio e sulla sua conseguente inefficacia quale valido titolo esecutivo, poichè le somme di denaro sono rimaste presso la banca a garanzia dell'adempimento di ulteriori oneri;
- sulla nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa in quanto, nel più ampio Cont contesto della complessiva operazione negoziale posta in essere dalla banca, la avrebbe agito al solo fine di sostituire linee di credito chirografarie con un contratto assistito da garanzie reali e personali.
Infine hanno dedotto la nullità parziale delle clausole del conto corrente n° 201051 e dei finanziamenti chirografari n° 8964 e n° 9153 relative alla determinazione del tasso di interessi, nullità delle commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce, disponibilità fondi e anatocismo.
Hanno quindi chiesto di dichiarare la nullità del mutuo fondiario perché i saldi del conto corrente e dei finanziamenti chirografari sono stati determinati mediante conteggio di poste illegittime, con conseguente restituzione di quanto dalla indebitamente trattenuto, oltre CP_1 al risarcimento del danno.
Si è costituita la chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto dell'opposizione.
2 Con comparsa depositata il 22.1.2024 si è costituita e per essa la Controparte_2 mandataria quale cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo CP_3 fondiario di cui è causa.
Ritenuta la superfluità della consulenza tecnica sollecitata dagli attori, all'udienza cartolare del 28 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione previa assegnazione dei termini a ritroso di cui agli art. 281 quinquies co 1 e l'art. 189 c.p.c
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, preliminarmente va disatteso l'eccepito difetto di capacità processuale della poiché, Controparte_5 CP_5 in forza del disposto di cui all'art. 2504 bis c.c. la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione;
pertanto la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuità nei rapporti processuali, non comporta neppure interruzione del processo (v. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 08/02/2006, n. 2637).
Nel merito la domanda degli attori è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
I motivi di opposizione concernono principalmente il contratto di mutuo per la somma di €
145.000,00 – da rimborsare in anni 15, mediante il pagamento di n. 180 rate mensili -, rogato dal Notaio il 14.4.2014 rep. 40286, Racc. 18450, stipulato fra la Per_3 [...]
e i coniugi e ove il primo è CP_4 Parte_1 Persona_1 intervenuto anche quale datore di ipoteca per gli immobili descritti all'art. 6 del contratto stesso;
, invece, è intervenuto per consentire ipoteca e prestare fideiussione Parte_2 fino alla concorrenza dell'importo di € 216.000,00.
In particolar modo gli attori deducono, in primo luogo, la nullità del predetto contratto perché rivolto esclusivamente ed unicamente a ripianare le presunti esposizioni debitorie degli altri rapporti bancari intrattenuti dai mutuatari, “a trasformare in privilegio i crediti chirografari della ed a coprire l'illiceità della scopertura dei detti conti Controparte_4 correnti determinata dalla applicazione di interessi ultralegali, di commissioni e spese non dovute, anatocismo ed usura”.
Con riguardo a tale prima doglianza in punto di diritto è noto che ai sensi dell'art. 1813 c.c.
"il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di
3 danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità".
Secondo l'opinione prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo
(res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario.
Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, cosa che nella fattispecie è regolarmente avvenuta in quanto, come evincibile dall'art. 1 comma 3 del contratto, la parte finanziata ha dichiarato “di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”.
Al comma 4 dello stesso articolo si legge che “la Parte finanziata dichiara che il presente finanziamento sarà destinato all'estinzione di passività”.
Orbene nel mutuo solutorio, ovvero quello stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, avviene l'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate e ciò ha creato un contrasto in dottrina e giurisprudenza sulla possibilità di configurare tale schema quale contratto di mutuo o come operazione meramente contabile di dare e avere sul conto corrente.
Ritiene questo Tribunale di aderire all'orientamento, recentemente avallato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione secondo cui l'accredito in conto corrente delle somme erogate
è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo.
Con l'accredito delle somme sul conto corrente, infatti, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., data ud. 18/02/2025 -
05/03/2025, n. 5841).
La Corte ha chiarito, altresì, che il mutuo solutorio, così denominato perché stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria, non dà però luogo ad un mutuo di scopo.
Infatti il mutuatario non si impegna a svolgere attività necessarie al raggiungimento dello scopo ma resta un mutuo sic et sempliciter; lo scopo solutorio in sostanza attiene ai motivi e non confluisce nella causa.
4 Realizzandosi, inoltre, un effettivo spostamento di denaro il mutuo solutorio è cosa diversa dalla novazione oggettiva o dalla conclusione tra le parti del rapporto di mutuo di un pactum de non petendo (con conseguente dilazione dei termini di pagamento), configurando, semmai, uno dei tanti possibili “accordi di ristrutturazione atipici”, frutto dell'esercizio della libertà negoziale delle parti e pienamente valido, salvo che non venga allegato, e dimostrato, un vizio del consenso, l'approfittamento dello stato di bisogno del correntista o un accordo simulatorio tra le parti (v. sul punto Cass. n. 23149/22).
Al riguardo gli attori sostengono che il contratto di mutuo sarebbe altresì nullo per illiceità Cont della causa in quanto la avrebbe agito al solo fine di sostituire linee di credito chirografarie con un contratto assistito da garanzie reali e personali.
Ai sensi dell'art. 1343 c.c. un contratto ha causa illecita quando questa è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
Come noto la causa, nella sua accezione moderna di “causa in concreto”, è sintesi degli interessi delle parti. Tali interessi oggettivizzati in contratto restano distinti dai motivi, ossia dalle finalità personali che il contraente intende realizzare mediante la conclusione di un contratto e che non rientrano nel contenuto di questo.
L'eventuale finalità relativa all'apertura di una linea di credito maggiormente assistita da garanzie attiene ai motivi ed è, comunque, irrilevante in quanto lecita. È, infatti, ragionevole che un creditore precostituisca un più ampio ventaglio di garanzie personali e reali a fronte della messa a disposizione di liquidità verso chi già vanta pregresse esposizioni debitorie.
D'altronde parte attrice non ha neppure rappresentato il carattere fraudolento o condotte di approfittamento poste in essere dalla banca.
In definitiva non vi sono ragioni che possono giustificare una qualificazione dell'operazione in termini di nullità negoziale né si delineano eventuali vizi della volontà da cui potrebbe altrimenti originare una invalidità contrattuale.
Anche le altre doglianze inerenti al mutuo di cui è causa sono infondate.
Non si riscontra indeterminatezza del tasso di interesse, chiaramente specificato all'art. 5 del contratto con richiamo al parametro dell'Euribor: il tasso di interesse è difatti determinabile tempo per tempo mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, ovvero facendo espresso rinvio alla “la rilevazione dell'indice Euribor 6 mesi/364 sarà effettuata per valuta il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ciascun anno e i dati relativi all'Euribor saranno rilevati dal quotidiano “il Sole 24 ore” o da altro quotidiano finanziario con diffusione nazionale..”
5 Difatti è ammessa la determinazione della misura degli interessi anche "per relationem", purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato ed i tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza (Tribunale Roma sez. XVII, 18/09/2023,
n.13212).
Dalla valida conclusione del contratto di mutuo consegue che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., è valido titolo esecutivo.
Il presente giudizio è, infatti, un'opposizione all'esecuzione spiegata ai sensi dell'art. 615
c.p.c., la quale, in via generale, è volta a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Più precisamente, riguardando l'an del processo esecutivo, può avere ad oggetto: l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo;
la sua inidoneità a fondare l'esecuzione; il difetto di legittimazione, attiva o passiva, dei soggetti dell'esecuzione e l'impignorabilità dei beni esecutati.
Poiché – come già chiarito – l'utilizzo della somma mutuata per estinguere un debito pregresso è del tutto irrilevante sul piano causale, trattandosi di un motivo e non della causa del contratto di mutuo, nel caso di specie non può ravvisarsi alcun collegamento negoziale tra il mutuo e i pregressi rapporti bancari stipulati dagli attori.
In proposito, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9475/2022, ha affermato un principio dirimente: il collegamento negoziale in senso tecnico non può fondarsi su un mero nesso occasionale o funzionale tra i contratti, ma richiede che il collegamento derivi dalla struttura genetica dei negozi, vale a dire che uno di essi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, e che le parti abbiano espresso uno specifico intento di coordinarli, facendo emergere dal loro contenuto una connessione teleologica tale da rendere ciascun negozio sensibile alle vicende dell'altro.
Nel caso di specie, manca del tutto una volontà specifica delle parti di coordinare i negozi né si rilevano collegamenti oggettivi, a prescindere dal mero motivo di estinguere una pregressa passività. In tal modo, non può configurarsi un collegamento negoziale tra il mutuo e i rapporti bancari pregressi.
Ne deriva pertanto che esulano dall'ambito del giudizio le doglianze relative ad eventuali vizi dei contratti di conto corrente n° 201051 e dei finanziamenti chirografari n° 8964 e n°
9153 concernenti determinazione del tasso di interessi, nullità delle commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e disponibilità fondi, anatocismo, aventi comunque un contenuto generico e privo di specifici riferimenti ai rapporti bancari relativi (le istanze di parte attrice finalizzate alla nomina di un c.t.u, a fronte della genericità assertiva sono state infatti rigettate con provvedimento che deve essere ribadito).
6 Parimenti alla luce di tutto quanto sino ad ora chiarito deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno perché, oltre ad essere infondata è formulata in via del tutto generica.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (esclusa la fase istruttoria non tenutasi) e valutata la bassa complessità della controversia, seguono come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 sia in proprio che nella qualità di erede di e Persona_1 Parte_2 nei confronti di e Controparte_1 [...]
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_2
RESPINGE tutte le domande proposte dagli attori e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto di e Controparte_1 [...]
a procedere ad esecuzione forzata;
CP_2
AN - in proprio e n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
-e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_2 [...]
e che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in favore di ciascuna parte in €. 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 17 novembre 2025 Il Giudice
VI AP
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