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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2024, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6482/22$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.6482 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: APPELLO
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]del Parte_1
Greco alla via Viuli (c.f. ), rappresentato e difeso, dall' Avv.to C.F._1
Rosalba Boccia (c.f ), giusta procura in calce al presente atto, C.F._2 unitamente alla quale elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla via Passanti Flocco n.
519.
APPELLANTE
CONTRO
(quale società incorporante la Controparte_1 CP_2
a sua volta già – convenuta in prime cure) in persona del legale rapp. pro-
[...] CP_3 tempore con sede in Verona alla via Lungadige Cangrande n. 16 elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Esposito in Caserta corso Trieste 98 (procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello)---
NONCHE' dom. in via Siano 12 Torre Annunziata— Controparte_4
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello proposto avverso la sentenza n.2555 22, depositata in data 06.04.2022 dal GdP di Torre Annunziata, l'appellante chiedeva di riformare integralmente la predetta sentenza ed accogliersi le seguenti conclusioni:
1) in via principale accogliere la domanda con la condanna di parte convenutaa al pagamento della somma di € 15.059,90 (quindicimilacinquantanove/90) come da perizia tecnica di parte (redatta sulla base dei correnti prezzi di mercato dei pezzi di ricambio e del costo della mano d'opera, anche in accoglimento del principio di non contestazione); in via subordinata nella somma per equivalente
o di quella stimata per la riparazione dal ctu;
1 R.G.A.C. n. 6482/22$$
2) in via gradata nella somma maggiore o minore che l'on. Giudicante riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3) in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata periodo per periodo dal di del sinistro alla solutio - da considerarsi in ogni caso, per ragioni di opportunità processuale, contenuto entro i limiti di competenza per valore dell'adito Giudice di Pace e con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente nella misura che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà congrua;
Va dato atto preliminarmente che il presente procedimento trae origine dalla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato alla già CP_2 CP_5
in data 09.06.2016 ed in rinotifica alla Sig.ra in data
[...] Controparte_4
12.07.2017, mediante cui, il sig. conveniva i predetti innanzi al G.D.P. di Parte_1
Torre Annunziata, per ivi sentirli condannare al pagamento, in solido o ciascuno per la propria responsabilità, dei danni arrecati al veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi in Trecase (NA) in data 15/08/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art 149 DLGS
209/2005.. Dopo lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale e l'analisi delle prove, il GdP
Torre Annunziata rigettava le domande di parte attrice in quanto non riteneva assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante la quale avrebbe dovuto fornire prova del quantum della richiesta risarcitoria.
Secondo l'A.G. tale onere non si ritiene assolto in quanto il danneggiato, non ha consentito di sottoporre il veicolo a perizia da parte di fiduciario della società ass.va.
Né, il giudice di prime curie, ha ritenuto provato il danno da c.d. “fermo tecnico” non essendo allegate né una prova del danno emergente, questo consistente nella spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostituivo, né del lucro cessante consistente nei mancati guadagni che sarebbero direttamente scaturiti dal mancato utilizzo della vettura.
Tuttavia, il giudice di prime cure riteneva, analizzato il materiale probatorio emerso nel corso del giudizio di primo grado, riteneva pienamente provato l'an debateur, tanto da superare anche la presunzione di corresponsabilità prevista ex art.2054 cc.
Orbene il giudice fondava il suo convincimento sia sulla deposizione testimoniale fornita da che forniva dichiarazioni conformi a quanto riportato nel mod.Cai Testimone_1 sottoscritto da entrambi i conducenti a cui, quindi, si assegna valore probatorio.
Inoltre, l'A.G., ribadiva che la dinamica che ha portato al danno evento, trova parziale conferma anche nella CTU tecnica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va parzialmente accolto e la sentenza va riformata.
Preliminarmente l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif, dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilită, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
2 R.G.A.C. n. 6482/22$$
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Il giudice di prime curie, rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori in quanto riteneva non provato il quantum della stessa.
Tuttavia, col secondo motivo di appello, la parte attrice contesta che una volta riconosciuto l'an debetaur, il giudice avrebbe dovuto procedere ad una mera liquidazione equitativa del danno.
Orbene occorre rilevare come il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, sorge in conseguenza della prova di un duplice nesso di casualità, ovvero la casualità materiale e la casualità giuridica.
Il primo s'intende provato laddove sussista un nesso di causalità tra fatto illecito e danno evento. Il secondo, invece, sussiste quantunque il danno evento abbia prodotta la lesione di un interesse giuridicamente rilevante del danneggiato.
Qualora sia raggiunta la prova circa la sussistenza di entrambi tali nessi di causalità, il danno deve intendersi provato e il giudice, laddove lo stesso non sia esattamente provato, dovrà procedere a liquidazione equitativa a norma dell'art 1226 c.c.,
Ebbene, dalla lettura della sentenza di primo grado, allegata da parte appellante, oltre che dall'analisi della citazione d'appello e della comparsa di risposta, il GdP ha effettivamente ritenuto sussistente la responsabilità del sinistro in capo alla (né tale conclusione CP_4 appare seriamente controversa) per cui, su tale questione, deve ritenersi formato il giudicato, anche perché la Compagnia Assicuratrice, costituendosi nel presente grado, si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello (e la piena conferma della sentenza impugnata) insistendo solo sulla mancata prova del danno da parte dell'attore/appellante. Assodato ciò v a evidenziato che l'esame della documentazione acquisita agli atti
(ovviamente già innanzi al Giudice di prime cure) dimostra senza dubbio la sussistenza di danni causati nel sinistro in esame.
Infatti, seppur non è stato possibile effettuare una CTU direttamente sulla vettura danneggiata in quanto rottamata nell'anno 2018 a distanza di un biennio dal momento della presentazione della domanda, dall'analisi dei rilievi fotografici, ricavabili dal fascicolo di primo grado, si trova una assoluta corrispondenza tra le dinamiche del sinistro così come descritto dall'attore e il danno evento.
Orbene, appare evidente, viste le condizioni della vettura, che l'attore risulti aver subito un danno patrimoniale non indifferente che, si ribadisce, anche il giudice di prime cure ritiene essere provato.
La S.C. sul tema chiarisce che:“In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità regolante cioè
l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli
3 R.G.A.C. n. 6482/22$$
elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.” Cass. civ. n.
26334/2021
Per la determinazione concreta del quantum, in ossequio al disposto di cui all'art 1226 cc, si procede ad una valutazione equitativa dello stesso, individuando come parametro valutativo la CTU effettuata in primo grado (che ha effettuato la propria valutazione solo sulle foto).
Tuttavia, considerato che l'attore comunque ha impedito con una più condotte la visione della vettura sia al perito di fiducia della compagnia assicurativa, sia al CTU, si ritiene di dover diminuire il valore ipotetico dei danni come stimato dal CTU: infatti la valutazione solo fotografica dei danni può essere ritenuta solo come valutazione per così dire indiziaria e comunque occorre tener conto del fatto che il riconoscimento dei danni deve necessariamente tener conto del fatto che (come già rilevato nella sentenza impugnata) la somma pretesa dall'attore è addirittura superiore al valore dei veicolo al momento del sinistro (cosa che comporterebbe la liquidazione del danno per equivalente).
Tutte tali incongruenze non possono determinare il rigetto della domanda (per la presenza del giudicato sull'an come già sopra evidenziato) ma inducono ad una valutazione equitativa che contenga il danno nel minimo che concretamente individuato in complessivi € 2.000,00 attualizzato alla data odierna. In tali sensi si impone la riforma dell'impugnata sentenza
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione. Si ritiene corretta invece l'aver posto le spese di CTU a carico di ambo le parti, dal momento che l'attore ha dato causa alle stesse impedendo la visione del veicolo (nonostante il lasso di tempo intercorso prima del giudizio)
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della e di Controparte_1 Controparte_4 avverso la sentenza n. 2555/22 (depositata il 9.5.22) dal GdP di Torre Annunziata nella contumacia di essa così provvede: CP_4
- accoglie per quanto di ragione l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna la (in persona del l.r.p.t.) nonché Controparte_1 CP_4 al pagamento, in solido ed in favore dell'attore, d ella somme di € 2.000,00
[...] oltre interessi legali da oggi al saldo---
- condanna la e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_4 solido ed in favore dell'avv.ssa Rosalba Boccia (Difensore distrattario) alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre importo C.U. (di ambo i gradi) ed oltre accessori di legge Così deciso in Torre Annunziata addì 10.12.2024.
IL GIUDICE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.6482 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: APPELLO
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]del Parte_1
Greco alla via Viuli (c.f. ), rappresentato e difeso, dall' Avv.to C.F._1
Rosalba Boccia (c.f ), giusta procura in calce al presente atto, C.F._2 unitamente alla quale elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla via Passanti Flocco n.
519.
APPELLANTE
CONTRO
(quale società incorporante la Controparte_1 CP_2
a sua volta già – convenuta in prime cure) in persona del legale rapp. pro-
[...] CP_3 tempore con sede in Verona alla via Lungadige Cangrande n. 16 elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Esposito in Caserta corso Trieste 98 (procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello)---
NONCHE' dom. in via Siano 12 Torre Annunziata— Controparte_4
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello proposto avverso la sentenza n.2555 22, depositata in data 06.04.2022 dal GdP di Torre Annunziata, l'appellante chiedeva di riformare integralmente la predetta sentenza ed accogliersi le seguenti conclusioni:
1) in via principale accogliere la domanda con la condanna di parte convenutaa al pagamento della somma di € 15.059,90 (quindicimilacinquantanove/90) come da perizia tecnica di parte (redatta sulla base dei correnti prezzi di mercato dei pezzi di ricambio e del costo della mano d'opera, anche in accoglimento del principio di non contestazione); in via subordinata nella somma per equivalente
o di quella stimata per la riparazione dal ctu;
1 R.G.A.C. n. 6482/22$$
2) in via gradata nella somma maggiore o minore che l'on. Giudicante riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3) in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata periodo per periodo dal di del sinistro alla solutio - da considerarsi in ogni caso, per ragioni di opportunità processuale, contenuto entro i limiti di competenza per valore dell'adito Giudice di Pace e con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente nella misura che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà congrua;
Va dato atto preliminarmente che il presente procedimento trae origine dalla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato alla già CP_2 CP_5
in data 09.06.2016 ed in rinotifica alla Sig.ra in data
[...] Controparte_4
12.07.2017, mediante cui, il sig. conveniva i predetti innanzi al G.D.P. di Parte_1
Torre Annunziata, per ivi sentirli condannare al pagamento, in solido o ciascuno per la propria responsabilità, dei danni arrecati al veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi in Trecase (NA) in data 15/08/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art 149 DLGS
209/2005.. Dopo lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale e l'analisi delle prove, il GdP
Torre Annunziata rigettava le domande di parte attrice in quanto non riteneva assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante la quale avrebbe dovuto fornire prova del quantum della richiesta risarcitoria.
Secondo l'A.G. tale onere non si ritiene assolto in quanto il danneggiato, non ha consentito di sottoporre il veicolo a perizia da parte di fiduciario della società ass.va.
Né, il giudice di prime curie, ha ritenuto provato il danno da c.d. “fermo tecnico” non essendo allegate né una prova del danno emergente, questo consistente nella spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostituivo, né del lucro cessante consistente nei mancati guadagni che sarebbero direttamente scaturiti dal mancato utilizzo della vettura.
Tuttavia, il giudice di prime cure riteneva, analizzato il materiale probatorio emerso nel corso del giudizio di primo grado, riteneva pienamente provato l'an debateur, tanto da superare anche la presunzione di corresponsabilità prevista ex art.2054 cc.
Orbene il giudice fondava il suo convincimento sia sulla deposizione testimoniale fornita da che forniva dichiarazioni conformi a quanto riportato nel mod.Cai Testimone_1 sottoscritto da entrambi i conducenti a cui, quindi, si assegna valore probatorio.
Inoltre, l'A.G., ribadiva che la dinamica che ha portato al danno evento, trova parziale conferma anche nella CTU tecnica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va parzialmente accolto e la sentenza va riformata.
Preliminarmente l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif, dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilită, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
2 R.G.A.C. n. 6482/22$$
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Il giudice di prime curie, rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori in quanto riteneva non provato il quantum della stessa.
Tuttavia, col secondo motivo di appello, la parte attrice contesta che una volta riconosciuto l'an debetaur, il giudice avrebbe dovuto procedere ad una mera liquidazione equitativa del danno.
Orbene occorre rilevare come il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, sorge in conseguenza della prova di un duplice nesso di casualità, ovvero la casualità materiale e la casualità giuridica.
Il primo s'intende provato laddove sussista un nesso di causalità tra fatto illecito e danno evento. Il secondo, invece, sussiste quantunque il danno evento abbia prodotta la lesione di un interesse giuridicamente rilevante del danneggiato.
Qualora sia raggiunta la prova circa la sussistenza di entrambi tali nessi di causalità, il danno deve intendersi provato e il giudice, laddove lo stesso non sia esattamente provato, dovrà procedere a liquidazione equitativa a norma dell'art 1226 c.c.,
Ebbene, dalla lettura della sentenza di primo grado, allegata da parte appellante, oltre che dall'analisi della citazione d'appello e della comparsa di risposta, il GdP ha effettivamente ritenuto sussistente la responsabilità del sinistro in capo alla (né tale conclusione CP_4 appare seriamente controversa) per cui, su tale questione, deve ritenersi formato il giudicato, anche perché la Compagnia Assicuratrice, costituendosi nel presente grado, si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello (e la piena conferma della sentenza impugnata) insistendo solo sulla mancata prova del danno da parte dell'attore/appellante. Assodato ciò v a evidenziato che l'esame della documentazione acquisita agli atti
(ovviamente già innanzi al Giudice di prime cure) dimostra senza dubbio la sussistenza di danni causati nel sinistro in esame.
Infatti, seppur non è stato possibile effettuare una CTU direttamente sulla vettura danneggiata in quanto rottamata nell'anno 2018 a distanza di un biennio dal momento della presentazione della domanda, dall'analisi dei rilievi fotografici, ricavabili dal fascicolo di primo grado, si trova una assoluta corrispondenza tra le dinamiche del sinistro così come descritto dall'attore e il danno evento.
Orbene, appare evidente, viste le condizioni della vettura, che l'attore risulti aver subito un danno patrimoniale non indifferente che, si ribadisce, anche il giudice di prime cure ritiene essere provato.
La S.C. sul tema chiarisce che:“In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità regolante cioè
l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli
3 R.G.A.C. n. 6482/22$$
elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.” Cass. civ. n.
26334/2021
Per la determinazione concreta del quantum, in ossequio al disposto di cui all'art 1226 cc, si procede ad una valutazione equitativa dello stesso, individuando come parametro valutativo la CTU effettuata in primo grado (che ha effettuato la propria valutazione solo sulle foto).
Tuttavia, considerato che l'attore comunque ha impedito con una più condotte la visione della vettura sia al perito di fiducia della compagnia assicurativa, sia al CTU, si ritiene di dover diminuire il valore ipotetico dei danni come stimato dal CTU: infatti la valutazione solo fotografica dei danni può essere ritenuta solo come valutazione per così dire indiziaria e comunque occorre tener conto del fatto che il riconoscimento dei danni deve necessariamente tener conto del fatto che (come già rilevato nella sentenza impugnata) la somma pretesa dall'attore è addirittura superiore al valore dei veicolo al momento del sinistro (cosa che comporterebbe la liquidazione del danno per equivalente).
Tutte tali incongruenze non possono determinare il rigetto della domanda (per la presenza del giudicato sull'an come già sopra evidenziato) ma inducono ad una valutazione equitativa che contenga il danno nel minimo che concretamente individuato in complessivi € 2.000,00 attualizzato alla data odierna. In tali sensi si impone la riforma dell'impugnata sentenza
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione. Si ritiene corretta invece l'aver posto le spese di CTU a carico di ambo le parti, dal momento che l'attore ha dato causa alle stesse impedendo la visione del veicolo (nonostante il lasso di tempo intercorso prima del giudizio)
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della e di Controparte_1 Controparte_4 avverso la sentenza n. 2555/22 (depositata il 9.5.22) dal GdP di Torre Annunziata nella contumacia di essa così provvede: CP_4
- accoglie per quanto di ragione l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna la (in persona del l.r.p.t.) nonché Controparte_1 CP_4 al pagamento, in solido ed in favore dell'attore, d ella somme di € 2.000,00
[...] oltre interessi legali da oggi al saldo---
- condanna la e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_4 solido ed in favore dell'avv.ssa Rosalba Boccia (Difensore distrattario) alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre importo C.U. (di ambo i gradi) ed oltre accessori di legge Così deciso in Torre Annunziata addì 10.12.2024.
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