Art. 1.
Le lettere c) , d) ed e) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , sono sostituite dalle seguenti:
"c) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;
e) interviene in Italia e all'estero - e particolarmente nell'ambito della CEE - a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine puo' avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi".
Le lettere c) , d) ed e) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , sono sostituite dalle seguenti:
"c) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;
e) interviene in Italia e all'estero - e particolarmente nell'ambito della CEE - a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine puo' avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi".