Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 12110 2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Federico Bile, in funzione di giudice del lavoro, acquisite - ex art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 - le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12110 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a[...] Parte_1
C.F. elet.te dom. to in Ercolano alla Via Trentola II 16b , presso lo studio C.F._1 dell'Avv Rosa Veneruso, che lo rappresenta e difende , giusta mandato in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC ) Email_1
E
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. - in persona del legale rappresentante pro tempore-, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura ), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo CP_1 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1
37875), (comunicazioni alla PEC: t;
) Email_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 e ritualmente notificato all' il ricorrente indicato in CP_1 epigrafe ha esposto:
- di svolgere l'attività di marittimo, iscritto nelle matricole del compartimento di Torre del
Greco con contratto di arruolamento al TURNO GENERALE;
- che dal 17/11/2022 al 18/12/2022 ha svolto la mansione di per la società Parte_2
Forship spa sulla motonave MEGA EXPRESS FOUR;
- che dopo lo sbarco del 18/12/2022 , entro i 28 giorni e precisamente il 10/01/2023 lamentava forti dolori muscolari ed è dovuto ricorrere alle cure del Dott. che, con Persona_2 certificato cartaceo, diagnosticava: “lombosciatalgia acuta;
- che l'evento morboso si è protratto per lunghi mesi ed il ricorrente si è sottoposto anche a visite specialistiche;
- che i certificati cartacei rilasciati dal medico di base sono stati trasmessi all' a mezzo CP_1 servizio postale;
- di avere assolto agli obblighi amministrativi inviando la comunicazione integrativa dalla quale si evince la data di sbarco e l'inizio della malattia;
- che, verificata la regolarità amministrativa, l' ha provveduto ad aprire la pratica di CP_1 malattia con n. 2300462399;
- che i marittimi iscritti al Turno Generale sono assistiti dai medici del SSN mentre gli iscritti al TURNO PARTICOLARE sono assistiti dal SASN ( SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA
NAVIGANTI);
- che a far data dal 25 gennaio 2023, in virtù di un protocollo del 19 luglio 2019 che prescrive CP_ l'invio delle certificazioni mediche in modalità telematica , l' ha ritenuto non più indennizzabili i certificati trasmessi in modalità cartacea e che la trasmissione in via telematica della certificazione attestante la inabilità per malattia è una attività propria del medico di base e non del singolo cittadino;
- che i medici del SSN, immotivatamente, dal 01/02/2023 al 30/03/2023 hanno rifiutato di trasmettere in via telematica i certificati consegnati ai marittimi del TURNO GENERALE
- che il pagamento disposto dall' con valuta del 03/04/2023 , pur indicando quale periodo CP_1 indennizzato dal 25/01/2023 al 22/03/2023 (quindi un totale di 57 giorni) ha, invece, escluso il periodo dal 25/01/al 24/02/2023;
- che, infatti, dividendo l'importo liquidato per l'indennità giornaliera si otterranno i giorni effettivamente indennizzati: quindi € 2519,52: 86,88 ( I.G.) = 29;
- che il periodo da indennizzare era pari a 57 giorni e che di conseguenza dal pagamento ne sono stati esclusi 28 corrispondenti al certificato dal 25 gennaio 2023 al 24 febbraio 2023;
- di avere diritto alla liquidazione della indennità di malattia spettante a far data dal 25/01/2023 fino al 24/02/2023, avendo assolto regolarmente l'onere di trasmissione della domanda con allegazione dei certificati medici comprovanti lo stato di malattia;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art 10 comma 3 della Legge di conversione n. 99/2013 “ spetta all' la gestione diretta dell'erogazione delle prestazioni previdenziali di malattia, CP_1 maternità, disabilità e donazione sangue/ midollo osseo per i lavoratori del settore navigante, marittimo …. C.d. lavoratori assicurati ex ”; Pt_3
- che l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile è disciplinata dal D.P.R del 31 Luglio 1980 n.620. Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo al giudice adito di: “-accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alla liquidazione della indennità di malattia complementare per il Parte_1 periodo dal 25/01/2023 fino al 24/02/2023; -condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma di € 2432,64 salvo errori e/od omissioni, quale indennità di malattia spettante oltre interessi per il ritardato pagamento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva in giudizio l' tempestivamente in data 11.11.2024 (prima udienza fissata per il CP_1
21.11.2024) che contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto con diverse argomentazioni. L' convenuto concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle competenze di lite. CP_1
In data 10.4.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte, la causa è stata assegnata ex lege in riserva (ex art. 127 ter c.p.c) e poi decisa, in data odierna con il deposito della sentenza eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori
Il ricorso è fondato per le motivazioni che seguono.
Ai sensi dell'Art. 118 disp. Att. c.p.c. lo scrivente intende richiamare i numerosi precedenti emessi in questa sezione su questione del tutto identica: si citano solo a mero titolo di esempio le sentenze emesse dal giudice M.Rosaria Lombardi in data 19.6.2024 nella vertenza avente n.r.g. 21397/2023
(ricorrente ); dal giudice S. Borrelli in data 5.10.2024 nella causa iscritta al n. Parte_4
18989/2023 (ricorrente ) ed in data 10/10/2022 nella causa iscritta al n.r.g. 5746/2023 Parte_5
(ricorrente ; dal giudice G. Picciotti in data 19.11.2024 nella causa N.r.g. 6629/2023 (ricorrente Parte_6
); nella sentenza n.5768/2024 emessa dal giudice M. Fontana in data 12.9.2024 Parte_7
(ricorrente ); nella sentenza emessa dal giudice A. Bonfiglio, in data 08/05/2024 nella Controparte_2 controversia avente N.r.g. 10634/2023 (ricorrente ; dal giudice A. Urzini in data Parte_8 28.11.2023 nella causa iscritta al N.r.g. 7329/2023 (ricorrente ) e dal giudice C. Persona_3
Cardellicchio nella causa iscritta al N.r.g. 1190/2024 (ricorrente ). Parte_9 Nella sentenza emessa dal giudice S. Borrelli in data 5.10.2024 nella causa iscritta al n. 18989/2023 (ricorrente
) si legge: “per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma Parte_5
3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità CP_1 di malattia. In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF- SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, è disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. Il diniego da parte dell' di corrispondere al ricorrente il residuo relativo al trattamento di CP_1 malattia dal 07/02/2023 al 24/03/2023 si fonda sia sull'assenza della certificazione medico legale da parte dei medici S.A.S.N. sia sul mancato invio telematico della certificazione di malattia. Orbene, i tre documenti prodotti in giudizio a firma del Dott. , medico di base del con Persona_4 CP_3 riferimento al periodo per cui è causa, risultano redatti in formato cartaceo e recano le date del 7.02.2023, 22.2.2023, 9.3.2023 e 24.3.2023. L'intestazione dei quattro atti “informazioni essenziali sullo stato di salute” non connota gli stessi, ad onta di quanto sostenuto dall' come una mera CP_1 ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé inidonei in quanto privi della certificazione medico legale del SASN.
Ed invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al SASN, va detto che nei summenzionati documenti, vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal dott. , qualificatosi medico, appartenente al Persona_4
SSN, contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente;
quindi, la diagnosi di malattia nonché indicano la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Di tali documenti, l' neanche in sede processuale ha mosso contestazioni volte a confutarne la CP_1 provenienza e/o ad inficiarne il contenuto sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia.
La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall' e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge citata dall' , non si CP_1 CP_1 riverbera sulla negazione del diritto al trattamento previdenziale auspicato. Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di malattia è solo procedimentale e in sede di giurisdizionale CP_1 ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione”
Nella sentenza sopra citata emessa dal giudice G. Picciotti in data 19.11.2024 nella causa N.r.g. 6629/2023 (ricorrente ) in maniera ancora più articolata in una fattispecie ancora più analoga a Parte_7 quella trattata in questo giudizio si legge: “è noto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia CP_1 in favore dei lavoratori marittimi. In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria è ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del sulla base della posizione lavorativa CP_3 dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. Il diniego da parte dell' di corrispondere al ricorrente il trattamento di malattia per il periodo CP_1 in oggetto si fonda su due ordini di ragioni: assenza di certificazione medico legale idonea;
mancato invio telematico della certificazione di malattia, assumendosi l'obbligatorietà di tale modalità di trasmissione della certificazione medica ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 e relativi decreti attuativi.
Orbene, è pacifico che il ricorrente ha inviato solo a mezzo raccomandata i certificati cartacei redatti dal medico SSN. CP_ A seguito della contestazione dell' la difesa di parte ricorrente ha riconosciuto che il pagamento dell'indennità è avvenuto fino al 30-1-2023, con esclusione, però, del periodo dal 19-12-2022 al 16- 1-2023. CP_ Per tale periodo l' ha sostenuto che non vi fosse prova di alcuna certificazione medica attestante la malattia.
Per il periodo successivo al 25-1-2023, l'indennità, invece, non è stata corrisposta perché la documentazione medica non era stata trasmessa con la modalità telematica ex art. 25 della l. 183/2010 e, come si è detto, non era idonea a certificare lo stato di malattia.
Entrambi i motivi del diniego sono infondati.
In primis, va evidenziato che la circostanza che la documentazione medica sia stata inviata a mezzo posta e non già in modalità telematiche, non inferisce sulla negazione del diritto al trattamento previdenziale. Il vizio, di natura esclusivamente procedimentale non ostacola in sede di giurisdizionale il riconoscimento del diritto, laddove sussistano le condizioni per la sua sussistenza, nel caso di specie, lo stato di malattia, appartenendo al sindacato giudiziale la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. E', infatti, principio consolidato che la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione previdenziali in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, delle regole proprie del procedimento, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta (v. ex multis Cass. n. 20604 del 30/09/2014). CP_ CP_ Quanto alla ulteriore eccezione, dalla stessa difesa dell' (v. anche messaggio 620/2020) poi, si evince che, nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti “a turno generale” –come nella specie-, nell'eventualità in cui il lavoratore marittimo documenti certificazione telematica di malattia rilasciata da un medico del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), tale certificazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della
Salute, può essere considerata sufficiente anche senza la validazione SASN. CP_ Pertanto, fermo restando l'astratta idoneità dei certificati medici redatti dal SSN, l' ha, nella specie contestato che la documentazione medica a sostegno della pretesa rivendicata fosse mancante della attestazione della certificazione di malattia.
Anche tale assunto risulta infondato. Dall'esame della certificazione medica in atti risulta, nell'intestazione: “informazioni essenziali sullo stato di salute”. Tale dizione, secondo quanto sostenuto dall' sarebbe indicativa di una mera ricognizione dello CP_1 stato di salute del ricorrente, in sé inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del
SASN (v. anche nel nota bene della parte finale del certificato).
Per contro, si ritiene, invece, che, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al SASN, va detto che i certificati medici in atti presentino tutti gli elementi idonei ad attribuire agli stessi carattere di attestazione dello stato di malattia ovvero di certificazione medica.
In particolare, essi risultano redatti dal medico appartenente al SSN;
contengono la valutazione del quadro patologico e, quindi, riportano la diagnosi di malattia, indicando la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Di tali documenti, l' in sede processuale ha mosso contestazioni solo generiche volte ad CP_1 inficiarne il contenuto sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia.
Essi comprovano, pertanto, lo stato di malattia sia per il periodo dal 19-12-2022 al 16-1-2023, per CP_ il quale l' ha sostenuto non essere stati inviati i relativi certificati neanche a mezzo raccomandata, sia per il periodo dal 31-1-2023 al 3-3-2023 di fine malattia. Pertanto, va dichiarato il diritto dell'istante al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo predetto. Per la quantificazione, l'ente ha contestato l'importo richiesto evidenziando che l'Indennità Giornaliera di malattia lorda è pari a € 84,13 che corrisponde effettivamente alla misura sulla cui base è stata già liquidata l'indennità per i periodi non oggetto di giudizio.
Pertanto, per il periodo dal 20-12-2022 al 16-1-2023 e dal 31-1-2023 al 3-3-2023, l'importo spettante (59 giorni per € 84,13) risulta essere in misura addirittura superiore rispetto a quella richiesta in ricorso, entro cui va, comunque, limitata la condanna, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Alla stregua di queste considerazioni il ricorso può essere accolto Pertanto va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di Parte_1 malattia complementare per il periodo dal 25/01/2023 fino al 24/02/2023 e, quindi, l' deve CP_1 essere condannata a corrispondere la somma di € 2.432,64, quale indennità di malattia spettante oltre interessi per il ritardato pagamento dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità Parte_1 di malattia complementare per il periodo dal 25/01/2023 fino al 24/02/2023 con conseguente condanna dell' a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.432,64, quale indennità di malattia CP_1 spettante oltre interessi per il ritardato pagamento dalla maturazione al saldo. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.310,00 oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 10/05/2025
IL GIUDICE
Federico Bile