Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 709/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
10/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. STARINIERI VALENTINA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SEGATO FRANCESCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali avranno l'obbligo di consultarsi e di assumere concordemente qualunque decisione di primaria importanza relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute di tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle R_
In caso di trasferimento della residenza la IG.ra sarà tenuta a darne Pt_1 notizia al IG. con congruo preavviso. CP_1
2) I genitori, di comune accordo, stante i reciproci impegni lavorativi, stabiliscono di gestire i tempi di permanenza presso di loro della figlia R_ secondo due modelli settimanali che si alterneranno come di seguito:
➢ Settimana 1: il padre terrà con sé il martedì e il giovedì dall'uscita di R_ scuola fino al giorno successivo in cui la riaccompagnerà a scuola;
➢ Settimana 2: il padre terrà con sé il martedì dall'uscita di scuola R_ riportandola a casa dalla mamma dopo cena, tenendola poi per il weekend dal venerdì dopo scuola e sino alla domenica alle ore 21.00, riaccompagnandola a casa della madre.
Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori e salvo esigenze diverse della figlia minore.
Si precisa che nei giorni non scolastici il padre si recherà a prendere R_ presso la casa materna entro le ore 10.00, riportandola entro le ore 10.00 del giorno successivo.
Per quanto concerne i periodi di vacanza, il padre avrà diritto ad almeno quindici giorni durante le vacanze estive, anche non continuativi, così come la madre. I rispettivi periodi di vacanza con la figlia dovranno essere reciprocamente comunicati entro il 15 maggio di ciascun anno.
Per quanto riguarda le festività natalizie, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia e quello di Natale con un genitore, e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore. Lo stesso per quanto riguarda le festività pasquali: la figlia trascorrerà la Santa Pasqua con un genitore ed il Lunedì successivo con l'altro, ad anni alterni. I restanti giorni di festa verranno concordemente divisi con accordi presi in anticipo di due mesi rispetto alla festività.
3) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00=, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con riferimento all'anno precedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra non appena la medesima si trasferirà in altra abitazione. Pt_1
4) Le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la cura, la crescita e l'istruzione della minore verranno divise al 50% a carico di R_ ciascun genitore, e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di
Mantova. A tal fine le parti dichiarano espressamente che la mensa scolastica non dovrà essere ritenuta compresa nell'assegno di mantenimento, e come tale gestita come spesa straordinaria, quindi a carico pro quota al 50%, senza che sia necessario preventivo accordo.
5) I ricorrenti precisano che l'importo del mantenimento mensile è stato definito in considerazione della circostanza che, in assenza della mensa, i nonni paterni si sono impegnati a prendersi cura della minore dall'uscita di scuola, facendola pranzare presso di loro, e trattenendola presso l'abitazione fino alla fine del turno lavorativo della madre.
6) In ragione dell'affido condiviso, l'assegno unico sarò percepito al 50% da
2 ciascun genitore, le detrazioni fiscali verranno suddivise al 50% in ragione dell'effettivo pagamento eseguito pro quota. 7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
8) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
9) Spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 22.5.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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