Art. 18. (Costituzione dei tribunali in sezioni)
L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' cosi' modificato:
"Il tribunale puo' essere costituito in piu' sezioni.
Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie".
L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' cosi' modificato:
"Il tribunale puo' essere costituito in piu' sezioni.
Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie".