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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13237/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13237/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Cristina Guatta, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 21.3.2025)
Per parte ricorrente: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- chiedo un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura minima;
Con vittoria di spese, competenze, onorari”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024 educeva di avere contratto matrimonio Parte_1
con il resistente in Marocco il 5.8.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chiari (BS), al n. 77, parte II, serie C, anno 2022, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (il 31.3.2000), Persona_1
T. (il giorno 8.10.2002), entrambi maggiorenni ed economicamente CP_1
autosufficienti, (il 6.11.2006), ed (il Persona_2 Parte_2
6.11.2006).
La ricorrente aggiungeva di essersi sempre fatta carico, anche da un punto di vista economico, dei figli, grazie al lavoro di collaboratrice domestica che le consentiva di percepire un reddito di circa € 1.300,00 mensili, poiché il marito aveva lasciato l'Italia per tornare in Libia e non le aveva più fornito alcun contributo.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso dei due figli minori (minorenni alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio), con collocamento prevalente presso la madre e visite libere del padre, nonché mantenimento ad integrale carico della madre.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 21.3.2025, alla quale il resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia, in via temporanea ed urgente, veniva posto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento dei figli Persona_3 ed pari ad € 200,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese
[...] Parte_2
straordinarie, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice delegato riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate da quando il resistente ha deciso di tornare a vivere in Libia senza più fornire alcun contributo economico alla famiglia.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di prima udienza dinanzi al Giudice delegato, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi ai figli
In ordine alle domande relative all'affidamento dei figli ed Persona_3 [...]
al loro collocamento e alle frequentazioni del genitore non collocatario non Parte_2
vi è più luogo a provvedere in quanto costoro, nati entrambi il 6.11.2006, sono divenuti maggiorenni in corso di causa, tanto che la madre non ha reiterato tali domande, contenute nel ricorso, in sede di prima udienza dinanzi al Giudice delegato.
Ciò non comporta automaticamente il venir meno del loro diritto al mantenimento da parte dei genitori, come si evince dall'art. 337-septies c.c., anche perché, nel caso di specie, è pacifico che i due figli divenuti da ultimo maggiorenni, studenti, non siano economicamente autosufficienti.
Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento diretto dei figli, ciascuno in proporzione al proprio reddito, e il Giudice può anche porre a carico di uno dei due un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ove ciò sia necessario a ristabilire un equilibrio fra i coniugi, tenuto conto, fra le altre circostanze, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro (art. 337-ter, comma 4, c.c.).
Nel caso di specie, appare corretto porre a carico del padre quantomeno un contributo minimo quale quello previsto in via temporanea ed urgente, considerato l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre.
3) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, e senza riconoscimento delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, essendosi l'attività difensiva esaurita nel deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi ed Parte_1
Controparte_1
2) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) DICHIARA il non luogo a provvedere sulle domande relative ai rapporti personali fra le parti e i figli ed Persona_3 Parte_2
[...]
4) PONE a carico di una somma a titolo di Controparte_1
mantenimento dei figli ed Persona_3 [...] pari ad € 200,00 mensili per ciascuno, da corrispondere in Parte_2
via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese nelle mani di Parte_1
importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in Parte_1
€ 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 21.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13237/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Cristina Guatta, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 21.3.2025)
Per parte ricorrente: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- chiedo un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura minima;
Con vittoria di spese, competenze, onorari”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024 educeva di avere contratto matrimonio Parte_1
con il resistente in Marocco il 5.8.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chiari (BS), al n. 77, parte II, serie C, anno 2022, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (il 31.3.2000), Persona_1
T. (il giorno 8.10.2002), entrambi maggiorenni ed economicamente CP_1
autosufficienti, (il 6.11.2006), ed (il Persona_2 Parte_2
6.11.2006).
La ricorrente aggiungeva di essersi sempre fatta carico, anche da un punto di vista economico, dei figli, grazie al lavoro di collaboratrice domestica che le consentiva di percepire un reddito di circa € 1.300,00 mensili, poiché il marito aveva lasciato l'Italia per tornare in Libia e non le aveva più fornito alcun contributo.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso dei due figli minori (minorenni alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio), con collocamento prevalente presso la madre e visite libere del padre, nonché mantenimento ad integrale carico della madre.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 21.3.2025, alla quale il resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia, in via temporanea ed urgente, veniva posto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento dei figli Persona_3 ed pari ad € 200,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese
[...] Parte_2
straordinarie, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice delegato riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate da quando il resistente ha deciso di tornare a vivere in Libia senza più fornire alcun contributo economico alla famiglia.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di prima udienza dinanzi al Giudice delegato, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi ai figli
In ordine alle domande relative all'affidamento dei figli ed Persona_3 [...]
al loro collocamento e alle frequentazioni del genitore non collocatario non Parte_2
vi è più luogo a provvedere in quanto costoro, nati entrambi il 6.11.2006, sono divenuti maggiorenni in corso di causa, tanto che la madre non ha reiterato tali domande, contenute nel ricorso, in sede di prima udienza dinanzi al Giudice delegato.
Ciò non comporta automaticamente il venir meno del loro diritto al mantenimento da parte dei genitori, come si evince dall'art. 337-septies c.c., anche perché, nel caso di specie, è pacifico che i due figli divenuti da ultimo maggiorenni, studenti, non siano economicamente autosufficienti.
Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento diretto dei figli, ciascuno in proporzione al proprio reddito, e il Giudice può anche porre a carico di uno dei due un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ove ciò sia necessario a ristabilire un equilibrio fra i coniugi, tenuto conto, fra le altre circostanze, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro (art. 337-ter, comma 4, c.c.).
Nel caso di specie, appare corretto porre a carico del padre quantomeno un contributo minimo quale quello previsto in via temporanea ed urgente, considerato l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre.
3) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, e senza riconoscimento delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, essendosi l'attività difensiva esaurita nel deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi ed Parte_1
Controparte_1
2) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) DICHIARA il non luogo a provvedere sulle domande relative ai rapporti personali fra le parti e i figli ed Persona_3 Parte_2
[...]
4) PONE a carico di una somma a titolo di Controparte_1
mantenimento dei figli ed Persona_3 [...] pari ad € 200,00 mensili per ciascuno, da corrispondere in Parte_2
via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese nelle mani di Parte_1
importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in Parte_1
€ 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 21.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri