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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente e Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice TINTO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 847/2023 depositato il 22/03/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Ricorrente_2 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar 00154 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229003751117000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110009463243000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120004742361000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007526402000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007526503000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502T4005972012 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente impugna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe dell'importo di euro 22.186.71 e n. 5 cartelle di pagamento presupposte, somme dovute per diritti camerali per gli anni 2008 e 2009, IRAP per l'anno 2008 ed IVA per gli anni 2008 e 2009, lamentandone l'illegittimità per i motivi di cui al ricorso e chiedendone l'annullamento con il favore delle spese. La società ricorrente affermava che l'intimazione impugnata era stata “comunicata” in data 26.09.2022, mentre il ricorso risulta essere stato notificato 23.11.2022. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio con contro deduzioni depositate il 20.01.2025, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92, facendo rilevare che l'intimazione L.R.impugnata era stata notificata al sig. , legale rappresentante della società ricorrente, personalmente in data 01.08.2022, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 23.11.2022, oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui alla norma suddetta;
produceva copia del referto di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché copia delle presupposte cartelle;
contestava, in ogni caso tutti i motivi di ricorso e, pertanto, ne chiedeva il rigetto, vinte le spese. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente osservato che l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del 2° comma dell'art. 22 D. Lgs. 546/92, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'art. 23. In tal senso: “La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso ...” (Cfr. per tutte Cass. Civ. 23060/2019). Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con le proprie contro deduzioni di costituzione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di sessanta giorni cui all'art. 21 del D. Lgs. 546/92. Ai sensi dell'art. 21, 1° comma del D.Lgs. 546/92 “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Ne deriva che l'intimazione di pagamento e le presupposte cartelle sono divenute inoppugnabili, con conseguente inammissibilità, ai sensi dell'art. 19, 3° comma del D. Lgs. 546/92 di ogni motivo di ricorso (decadenza dell'Amministrazione dalla potestà impositiva, mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione etc...), che avrebbe dovuto essere proposto impugnando tempestivamente le cartelle e, comunque, l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che i crediti in esse portati sono divenuti irretrattabili (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 1.000,00 oltre accessori a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Agrigento Agrigento 10.11.2025 IL PRESIDENTE - relatore ed estensore Avv. Michele Pellitteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente e Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice TINTO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 847/2023 depositato il 22/03/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Ricorrente_2 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar 00154 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229003751117000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110009463243000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120004742361000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007526402000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007526503000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502T4005972012 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente impugna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe dell'importo di euro 22.186.71 e n. 5 cartelle di pagamento presupposte, somme dovute per diritti camerali per gli anni 2008 e 2009, IRAP per l'anno 2008 ed IVA per gli anni 2008 e 2009, lamentandone l'illegittimità per i motivi di cui al ricorso e chiedendone l'annullamento con il favore delle spese. La società ricorrente affermava che l'intimazione impugnata era stata “comunicata” in data 26.09.2022, mentre il ricorso risulta essere stato notificato 23.11.2022. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio con contro deduzioni depositate il 20.01.2025, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92, facendo rilevare che l'intimazione L.R.impugnata era stata notificata al sig. , legale rappresentante della società ricorrente, personalmente in data 01.08.2022, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 23.11.2022, oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui alla norma suddetta;
produceva copia del referto di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché copia delle presupposte cartelle;
contestava, in ogni caso tutti i motivi di ricorso e, pertanto, ne chiedeva il rigetto, vinte le spese. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente osservato che l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del 2° comma dell'art. 22 D. Lgs. 546/92, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'art. 23. In tal senso: “La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso ...” (Cfr. per tutte Cass. Civ. 23060/2019). Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con le proprie contro deduzioni di costituzione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di sessanta giorni cui all'art. 21 del D. Lgs. 546/92. Ai sensi dell'art. 21, 1° comma del D.Lgs. 546/92 “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Ne deriva che l'intimazione di pagamento e le presupposte cartelle sono divenute inoppugnabili, con conseguente inammissibilità, ai sensi dell'art. 19, 3° comma del D. Lgs. 546/92 di ogni motivo di ricorso (decadenza dell'Amministrazione dalla potestà impositiva, mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione etc...), che avrebbe dovuto essere proposto impugnando tempestivamente le cartelle e, comunque, l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che i crediti in esse portati sono divenuti irretrattabili (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 1.000,00 oltre accessori a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Agrigento Agrigento 10.11.2025 IL PRESIDENTE - relatore ed estensore Avv. Michele Pellitteri