Articolo 2169 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2145Articolo 2170
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9 ottobre 2010
Art. 2169. Indennita' di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le indennita' operative e relative indennita' supplementari, previste per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010