Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 268
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione e del principio di autosufficienza

    La Corte ha ritenuto che l'imposta di registro dovesse essere rideterminata, gravando per un terzo sulle parti attrici vittoriose.

  • Accolto
    Erroneità del calcolo della base imponibile

    La Corte ha ritenuto che l'imposta di registro dovesse essere rideterminata, gravando per un terzo sulle parti attrici vittoriose.

  • Accolto
    Principio di soccombenza e applicabilità art. 57 TUR

    La Corte ha ritenuto che l'imposta di registro dovesse essere rideterminata, gravando per un terzo sulle parti attrici vittoriose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 268
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 268
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo