CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5439/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023003LO0000053470002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13410/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.LRicorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni emesso dall'ufficio Direzione Provinciale I di Roma Ufficio Territoriale di Roma 2 – Aurelio, notificato in data
29.11.2024 con il quale si intimava alla ricorrente il pagamento della somma di € 145.478,00 EURO a titolo di imposta di registro in relazione al lodo arbitrale tra l'Ricorrente_1 S.r.L. e la Nominativo_1 di Società_2 snc concluso positivamente, nei confronti di due Enti statali quali il Ministero delle Politiche Agricole ed l'Agenzia delle Dogane.
1.1. Lamenta difetto di motivazione e del principio di autosufficienza in relazione alla determinazione dell'imposta omessa in quanto occorre fare riferimento a tal fine al lodo arbitrale, non allegato, non essendo in altro modo possibile calcolare l'imposta dovuta.
1.2.Nel merito, richiama il principio di soccombenza nel pagamento dell'imposta di registro a seguito di innovazione legislativa dell'art. 57 TUR (testo in vigore dal 03.10.2024 i cui effetti decorrono dal 01.12.2025), che va a chiarire il principio generale di soccombenza include l'imposta di registro per gli atti giudiziari a carico della parte soccombente o del debitore e che l'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta solo se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa.
1.3.Deduce erroneità del calcolo dell'imposta sulla base dei dati dal medesimo monopolio. La somma corretta dell'aggio è di € 858.522,16, potrebbe semmai costituire la base imponibile su cui applicare l'imposta di registro a carico dell'odierna ricorrente e non di certo la somma di € 4.842.606 estrapolata, a detta dell'Agenzia delle Entrate, dai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi degli anni tra il 1999 ed il 2004 dell'odierna ricorrente. Specifica che oggetto dell'imposta, quale indice di capacità contributiva, non è la sentenza in quanto tale, ma appunto il rapporto sostanziale in essa racchiuso.
Chiede la sospensione dell'atto e la condanna alle spese.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale 1 la quale controdeduce che le somme sono risultate dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione effettuato ai sensi dell'art. 36- bis D.P.R. 600/1973 e che pertanto non occorre motivazione ulteriore, potendo il contribuente effettuare i controlli sulle dichiarazioni e sui calcoli effettuati, che sono corretti sulla base di quanto emerge dalle medesime dichiarazioni.
Quanto all'art. 57 precisa che il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che
"Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data". L'art. 57 del suddetto d.lgs., pertanto, non si applica alla fattispecie in oggetto.
Con memoria di replica la società ricorrente ha evidenziato che la disposizione di cui invoca l'applicazione recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidato, invoca il beneficio della preventiva escussione delle parti soccombenti, e deduce l'erroneità del calcolo, in quanto l'ufficio finanziario ha illegittimamente determinato la base imponibile di € 4.842.606 sommando la posizione dell'odierna ricorrente con quella di un altro soggetto, Nominativo_1 di Società_2 snc, parte dello stesso lodo, ma titolare di un rapporto giuridico e di una causa petendi del tutto autonomi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dall'esame del dispositivo del lodo arbitrale emerge che il collegio arbitrale ha parzialmente accolto le domande delle agenzie ippiche attrici e ha condannato il Ministero dell'economia, il Ministero delle Politiche
Agricole ed l'Agenzia delle Dogane.
In particolare, si richiama il paragrafo 5 del lodo, ove si stabilisce: “Ferma la solidarietà tra le parti ha disposto che le spese per il funzionamento del lodo arbitrale siano posti a carico nella misura di un terzo sulle parti attrici e nella misura di due terzi sulle parti soccombenti.
Nel paragrafo 6, il lodo ha dichiarato compensate le spese difensive.
Pertanto, pur non essendo espressamente prevista la regolamentazione, tre le spese di funzionamento del lodo arbitrale, delle spese relative al contributo unificato, si ritiene che l'imposta di registro in relazione al lodo arbitrale gravi nella misura di un terzo a carico delle parti attrici, e nella misura di due terzi a carico delle parti soccombenti.
Conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato, ai fini della rideterminazione degli importi dovuti solidamente dalle parti attrici vittoriose nella misura di un terzo.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione,
e compensa le spese.
Così deciso all'udienza del 16/12/2025
Il Giudice Il Presidente
MA TR RO TI RR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5439/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023003LO0000053470002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13410/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.LRicorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni emesso dall'ufficio Direzione Provinciale I di Roma Ufficio Territoriale di Roma 2 – Aurelio, notificato in data
29.11.2024 con il quale si intimava alla ricorrente il pagamento della somma di € 145.478,00 EURO a titolo di imposta di registro in relazione al lodo arbitrale tra l'Ricorrente_1 S.r.L. e la Nominativo_1 di Società_2 snc concluso positivamente, nei confronti di due Enti statali quali il Ministero delle Politiche Agricole ed l'Agenzia delle Dogane.
1.1. Lamenta difetto di motivazione e del principio di autosufficienza in relazione alla determinazione dell'imposta omessa in quanto occorre fare riferimento a tal fine al lodo arbitrale, non allegato, non essendo in altro modo possibile calcolare l'imposta dovuta.
1.2.Nel merito, richiama il principio di soccombenza nel pagamento dell'imposta di registro a seguito di innovazione legislativa dell'art. 57 TUR (testo in vigore dal 03.10.2024 i cui effetti decorrono dal 01.12.2025), che va a chiarire il principio generale di soccombenza include l'imposta di registro per gli atti giudiziari a carico della parte soccombente o del debitore e che l'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta solo se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa.
1.3.Deduce erroneità del calcolo dell'imposta sulla base dei dati dal medesimo monopolio. La somma corretta dell'aggio è di € 858.522,16, potrebbe semmai costituire la base imponibile su cui applicare l'imposta di registro a carico dell'odierna ricorrente e non di certo la somma di € 4.842.606 estrapolata, a detta dell'Agenzia delle Entrate, dai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi degli anni tra il 1999 ed il 2004 dell'odierna ricorrente. Specifica che oggetto dell'imposta, quale indice di capacità contributiva, non è la sentenza in quanto tale, ma appunto il rapporto sostanziale in essa racchiuso.
Chiede la sospensione dell'atto e la condanna alle spese.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale 1 la quale controdeduce che le somme sono risultate dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione effettuato ai sensi dell'art. 36- bis D.P.R. 600/1973 e che pertanto non occorre motivazione ulteriore, potendo il contribuente effettuare i controlli sulle dichiarazioni e sui calcoli effettuati, che sono corretti sulla base di quanto emerge dalle medesime dichiarazioni.
Quanto all'art. 57 precisa che il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che
"Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data". L'art. 57 del suddetto d.lgs., pertanto, non si applica alla fattispecie in oggetto.
Con memoria di replica la società ricorrente ha evidenziato che la disposizione di cui invoca l'applicazione recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidato, invoca il beneficio della preventiva escussione delle parti soccombenti, e deduce l'erroneità del calcolo, in quanto l'ufficio finanziario ha illegittimamente determinato la base imponibile di € 4.842.606 sommando la posizione dell'odierna ricorrente con quella di un altro soggetto, Nominativo_1 di Società_2 snc, parte dello stesso lodo, ma titolare di un rapporto giuridico e di una causa petendi del tutto autonomi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dall'esame del dispositivo del lodo arbitrale emerge che il collegio arbitrale ha parzialmente accolto le domande delle agenzie ippiche attrici e ha condannato il Ministero dell'economia, il Ministero delle Politiche
Agricole ed l'Agenzia delle Dogane.
In particolare, si richiama il paragrafo 5 del lodo, ove si stabilisce: “Ferma la solidarietà tra le parti ha disposto che le spese per il funzionamento del lodo arbitrale siano posti a carico nella misura di un terzo sulle parti attrici e nella misura di due terzi sulle parti soccombenti.
Nel paragrafo 6, il lodo ha dichiarato compensate le spese difensive.
Pertanto, pur non essendo espressamente prevista la regolamentazione, tre le spese di funzionamento del lodo arbitrale, delle spese relative al contributo unificato, si ritiene che l'imposta di registro in relazione al lodo arbitrale gravi nella misura di un terzo a carico delle parti attrici, e nella misura di due terzi a carico delle parti soccombenti.
Conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato, ai fini della rideterminazione degli importi dovuti solidamente dalle parti attrici vittoriose nella misura di un terzo.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione,
e compensa le spese.
Così deciso all'udienza del 16/12/2025
Il Giudice Il Presidente
MA TR RO TI RR