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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile iscritto al n. 318/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: MUTAMENTO DI
SESSO e promosso
DA
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1 avv. GAIBISSO ELISABETTA per procura in atti - PARTE RICORRENTE- nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA SPEZIA sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate da parte ricorrente all'udienza del 12 giugno 2025:
“1) disporre la rettifica degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione dell'atto di nascita (La Spezia) la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e del nome anagrafico da - ad , con tutti i provvedimenti e i Pt_1 Pt_1 Pt_1
1 diritti consequenziali connessi (ivi compresa la facoltà di sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, sia primari che secondari);
2) per l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di Nascita, di Residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con
l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile onde consentire la rettificazione / adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
3) in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, autorizzare parte ricorrente ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da femminili a maschili sia primari che secondari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto autorizzazione alla rettifica degli atti di stato civile, con Parte_2
l'indicazione del sesso maschile e l'assunzione del nome in luogo di e, Pt_1 Parte_2 conseguentemente, l'autorizzazione ad effettuare, se necessari, interventi chirurgici di riassegnazione di sesso da femminile a maschile, o, in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, di autorizzare parte ricorrente ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da femminili a maschili sia primari che secondari.
L'atto introduttivo è stato notificato solo al P.M., parte necessaria del giudizio, in quanto parte ricorrente è nubile e senza figli.
Il P.M., apponendo il visto in data 10.3.2025, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
In relazione alle domande proposte va premesso che ad oggi l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso non è più necessario presupposto per l'accoglimento della domanda di rettifica dell'atto di stato civile mediante riassegnazione del genere e del nome anche alla luce delle pronunce della Suprema Corte (sent. n. 15138/2015) e della Corte Costituzionale (sent. n.
221 del 21 ottobre 2015 e sent. 180/2017) secondo cui “l'acquisizione di una nuova identità di
2 genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità
(dell'intervento), purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
Proprio perché non è oggi più necessario alcun intervento chirurgico, diviene ancor più indispensabile un accertamento rigoroso del completamento del percorso di acquisizione di nuova identità di genere, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessari, integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'inequivocità e l'irreversibilità personale della scelta.
Nel caso di specie, si ritiene idonea a tal fine la documentazione prodotta da parte ricorrente, proveniente dal Consultorio di Torre del Lago Puccini (LU), centro convenzionato con la Regione
Toscana e l'AUSL Toscana Nord Ovest per il trattamento e il supporto alle persone transessuali, nonché, ad ulteriore comprova della irreversibilità della volontà di transizione, la documentazione proveniente dal centro A.I.E.D. GENOVA Consultorio Medico Specialistico, presso il quale parte ricorrente ha iniziato già da giugno 2024 la terapia ormonale mascolinizzante (cfr. relazione a firma della Dr.ssa del 31.1.2025). Per_1
Dalla relazione del dott. psicologo del Consultorio Transgenere di Torre del Lago Per_2
Puccini, approfondita, argomentata e supportata da adeguate indagini diagnostiche, si evince che è soggetto affetto da disforia di genere, ovvero condizione di Parte_2 transessualismo;
più in particolare parte ricorrente presenta una forte e permanente identificazione e senso di appartenenza alla sfera maschile con una nitida percezione di sé come appartenente a tale sfera, e ciò fin dall'infanzia, e ad oggi è riconosciuta da tutti come uomo e gli altri vi si relazionano come tale.
Nella relazione viene esplicitato un giudizio assolutamente positivo sulla maturità della persona, nonostante la giovane età e il suo vissuto familiare/scolastico (separazione dei genitori;
rapporti difficili e poi inesistenti con il padre;
atti di bullismo subiti a scuola) e dunque sulla sua piena consapevolezza di identità di genere maschile, concludendo dunque nei seguenti termini: “Il percorso valutativo conferma l'avvenuta maturazione e la completa consapevolezza dell'identità di genere maschile”.
L'esame diretto di parte ricorrente, espletato all'udienza del 12.6.2025, ha confermato un cambiamento ormai irreversibile anche dal punto di vista fisico – estetico (dato che Pt_1
presenta un aspetto mascolino, accentuato anche dalla comparsa di baffi e da un timbro
[...]
3 di voce quasi maschile) e una ferma e consapevole volontà di completare il percorso transizionale con l'intervento chirurgico e di sancire irreversibilmente la propria vera identità di genere anche sul piano giuridico.
Può dunque ritenersi che parte ricorrente, ormai ventottenne, abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo corpo ed il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato, così da consentirle di concludere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale.
È conseguentemente necessaria la conversione anagrafica dei documenti d'identità nel genere maschile, in quanto è evidente che gli attributi anagrafici femminili ivi indicati costituiscano per parte ricorrente forte ed oggettivo elemento di disagio, in quanto non congruenti con il genere in cui si riconosce ed espresso a livello sociale.
La domanda di rettifica degli atti di stato civile, sussistendo i presupposti richiesti dalla L.
164/1982, va pertanto accolta.
L'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, stante il suesposto orientamento giurisprudenziale ed alla luce della recente pronuncia della Corte
Costituzionale, non è più necessaria una volta ottenuta l'attribuzione del nuovo genere, non essendovi più – in tal caso – alcun rischio di creare incertezza nei rapporti giuridici e non sussistendo più dubbi sulla finalità dell'intervento, volto a realizzare una parificazione delle caratteristiche anatomiche del soggetto con la sua ormai definitivamente accertata identità di genere.
Infatti la Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha eliminato l'obbligo di autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, prevista dall'art. 31 comma 4 D.lgs.
150/2011, dichiarato incostituzionale, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, in quanto “dal momento che il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
4 Di talché, in questi casi il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda.
Sarà onere di parte ricorrente comunicare ai vari enti ed uffici interessati l'avvenuta variazione anagrafica all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, dovendo la Cancelleria unicamente comunicare la stessa al Comune di nascita diparte ricorrente.
Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda.
Nulla per le spese, in assenza di effettivo contraddittorio, dandosi atto che parte ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede
1) DISPONE la rettifica dell'atto di nascita relativo a Parte_2 generalizzata come in epigrafe, con attribuzione alla stessa del sesso maschile e del prenome in luogo di;
Pt_1 Parte_2
2) DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile in maschile, per le ragioni di cui in parte motiva;
3) DICHIARA non luogo a provvedere sulle ulteriori domande
Nulla per le spese
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo ed agli altri adempimenti di legge.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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