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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 286/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 286/2025, promossa con ricorso depositato il 24/01/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Walter Fabiano Lorenzin
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Walter Fabiano Lorenzin
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RU (MI), in data 28 novembre 1998
(anno 1998 atto n. 3 parte I); separati con sentenza n. 188/2025 del 16/04/2025 (passata in giudicato il 17/11/2025, v. documenti in atti).
con i seguenti figli:
pagina1 di 4 , nata a [...] il [...], maggiore d'età, autosufficiente, in Persona_1
quanto svolge l'attività di parrucchiera;
nata a [...] il [...], maggiore d'età, autosufficiente, in Persona_2
quanto svolge l'attività di operaia;
nata a [...] il [...], minore d'età e non autosufficiente. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/01/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 3/4/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 16/4/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 17/11/2025 la sentenza di separazione n. 188/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 6/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
1) vivere separati di letto, mensa e abitazione nel reciproco rispetto;
Per_ 2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso il padre, e manterrà la sua residenza anagrafica e la dimora abituale nella casa coniugale che è assegnata al marito e alle figlie: nel preminente interesse della figlia, i coniugi si impegnano ad un costante e reciproco scambio di informazioni relative a tutto ciò che concerne la medesima, in modo da consentire comunque una partecipazione congiunta e continuativa alla sua educazione. I coniugi si impegnano pertanto ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, allo sviluppo ed Per_ alla salute di , tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, rendendosi altresì partecipi delle attività scolastiche, sportive e ricreative.
Per_ Anche le figlie e , seppur maggiorenni ed autosufficienti, continueranno a Per_1 mantenere la loro residenza anagrafica e la dimora abituale presso la casa coniugale;
3) la signora tenuto conto dei tempi di permanenza della figlia Parte_2 Per_ minore presso ciascun genitore, si impegna a versare mensilmente al signor
, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 100,00 a titolo di Parte_1 Per_ contributo al mantenimento della figlia minore oltre a rivalutazione annuale ISTAT
pagina2 di 4 come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come per legge.
Per_ I coniugi concordano che l'importo del contributo al mantenimento della figlia , che la madre si impegna a versare al padre, aumenterà ad € 200,00 a decorrere dal mese successivo al compimento del 14° anno di età della minore;
4) l'abitazione coniugale sita a Castiglione ON (VA) in Via F.lli Rosselli n. 25, unitamente all'arredamento ivi presente, di proprietà della società 2V Costruzioni S.r.l., rimarrà in uso esclusivo al signor , dove lo stesso rimarrà a vivere con le Parte_1 Per_ Per_ figlie , e . La signora provvederà ad asportare Per_1 Parte_2 da detta abitazione i propri beni mobili ed effetti personali.
Le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione rimarranno a carico esclusivo del signor . Pt_1
I coniugi danno atto dell'avvenuto trasferimento della signora presso altra Parte_2 abitazione sita a AT ON (VA) in Via F.lli Rosselli n. 24, ciò a far data dal giorno 6/12/2024;
5) pur essendo congiunto l'affidamento, i coniugi concordano che la madre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia ogni volta che vorrà, con preavviso telefonico al padre di 24 ore, ciò nell'interesse esclusivo della minore ed al fine di garantire il miglior sviluppo psicofisico della stessa e di conservare il rapporto affettivo che la lega alla madre, nonché di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo anche con quest'ultima.
Fatto salvo ogni diverso accordo che di volta in volta i genitori potranno concordemente assumere, la figlia trascorrerà tutte le festività civili e religiose da calendario in via alternata una volta con la madre ed una con il padre;
Per_ 6) durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con la madre quindici giorni consecutivi o nel mese di luglio o nel mese di agosto: l'esatto periodo in cui cadranno i predetti quindici giorni dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno fra i genitori. I genitori si impegnano altresì a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove soggiorneranno con la figlia;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti sotto il profilo patrimoniale e reddituale e, pertanto, rinunciano ad ogni eventuale contributo al mantenimento;
8) i coniugi danno altresì atto di aver regolato tra loro ogni rapporto economico- patrimoniale come meglio specificato e regolato e che quanto sopra costituisce regolamentazione di ogni loro rapporto patrimoniale e, dichiarano che ogni ulteriore rapporto patrimoniale è già stato tra loro definito e adempiuto e che nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra, con la sottoscrizione del presente atto;
pagina3 di 4 9) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 28/11/1998, in RU (MI), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RU (anno 1998 atto n. 3 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 286/2025, promossa con ricorso depositato il 24/01/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Walter Fabiano Lorenzin
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Walter Fabiano Lorenzin
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RU (MI), in data 28 novembre 1998
(anno 1998 atto n. 3 parte I); separati con sentenza n. 188/2025 del 16/04/2025 (passata in giudicato il 17/11/2025, v. documenti in atti).
con i seguenti figli:
pagina1 di 4 , nata a [...] il [...], maggiore d'età, autosufficiente, in Persona_1
quanto svolge l'attività di parrucchiera;
nata a [...] il [...], maggiore d'età, autosufficiente, in Persona_2
quanto svolge l'attività di operaia;
nata a [...] il [...], minore d'età e non autosufficiente. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/01/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 3/4/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 16/4/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 17/11/2025 la sentenza di separazione n. 188/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 6/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
1) vivere separati di letto, mensa e abitazione nel reciproco rispetto;
Per_ 2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso il padre, e manterrà la sua residenza anagrafica e la dimora abituale nella casa coniugale che è assegnata al marito e alle figlie: nel preminente interesse della figlia, i coniugi si impegnano ad un costante e reciproco scambio di informazioni relative a tutto ciò che concerne la medesima, in modo da consentire comunque una partecipazione congiunta e continuativa alla sua educazione. I coniugi si impegnano pertanto ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, allo sviluppo ed Per_ alla salute di , tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, rendendosi altresì partecipi delle attività scolastiche, sportive e ricreative.
Per_ Anche le figlie e , seppur maggiorenni ed autosufficienti, continueranno a Per_1 mantenere la loro residenza anagrafica e la dimora abituale presso la casa coniugale;
3) la signora tenuto conto dei tempi di permanenza della figlia Parte_2 Per_ minore presso ciascun genitore, si impegna a versare mensilmente al signor
, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 100,00 a titolo di Parte_1 Per_ contributo al mantenimento della figlia minore oltre a rivalutazione annuale ISTAT
pagina2 di 4 come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come per legge.
Per_ I coniugi concordano che l'importo del contributo al mantenimento della figlia , che la madre si impegna a versare al padre, aumenterà ad € 200,00 a decorrere dal mese successivo al compimento del 14° anno di età della minore;
4) l'abitazione coniugale sita a Castiglione ON (VA) in Via F.lli Rosselli n. 25, unitamente all'arredamento ivi presente, di proprietà della società 2V Costruzioni S.r.l., rimarrà in uso esclusivo al signor , dove lo stesso rimarrà a vivere con le Parte_1 Per_ Per_ figlie , e . La signora provvederà ad asportare Per_1 Parte_2 da detta abitazione i propri beni mobili ed effetti personali.
Le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione rimarranno a carico esclusivo del signor . Pt_1
I coniugi danno atto dell'avvenuto trasferimento della signora presso altra Parte_2 abitazione sita a AT ON (VA) in Via F.lli Rosselli n. 24, ciò a far data dal giorno 6/12/2024;
5) pur essendo congiunto l'affidamento, i coniugi concordano che la madre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia ogni volta che vorrà, con preavviso telefonico al padre di 24 ore, ciò nell'interesse esclusivo della minore ed al fine di garantire il miglior sviluppo psicofisico della stessa e di conservare il rapporto affettivo che la lega alla madre, nonché di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo anche con quest'ultima.
Fatto salvo ogni diverso accordo che di volta in volta i genitori potranno concordemente assumere, la figlia trascorrerà tutte le festività civili e religiose da calendario in via alternata una volta con la madre ed una con il padre;
Per_ 6) durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con la madre quindici giorni consecutivi o nel mese di luglio o nel mese di agosto: l'esatto periodo in cui cadranno i predetti quindici giorni dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno fra i genitori. I genitori si impegnano altresì a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove soggiorneranno con la figlia;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti sotto il profilo patrimoniale e reddituale e, pertanto, rinunciano ad ogni eventuale contributo al mantenimento;
8) i coniugi danno altresì atto di aver regolato tra loro ogni rapporto economico- patrimoniale come meglio specificato e regolato e che quanto sopra costituisce regolamentazione di ogni loro rapporto patrimoniale e, dichiarano che ogni ulteriore rapporto patrimoniale è già stato tra loro definito e adempiuto e che nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra, con la sottoscrizione del presente atto;
pagina3 di 4 9) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 28/11/1998, in RU (MI), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RU (anno 1998 atto n. 3 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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