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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/07/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 13/05/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. FABRIZIO QUERIN
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. ANTONELLA SOLDATI
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 10/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
NEL MERITO:
A) IN ORDINE AL RAPPORTO DI LAVORO: Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo l'accertamento e la pronuncia in ordine alla nullità e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia e/o antigiuridicità e/o infondatezza e/o simulazione del contratto di lavoro in somministrazione sia a termine sia a tempo indeterminato, nonché previo l'accertamento e la pronuncia in ordine alla nullità e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia e/o antigiuridicità e/o infondatezza e/o della cessazione del rapporto di lavoro al 31/10/2023,piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
IN VIA PRINCIPALE: ex artt. 38 e 39 del D.L.vo 81/2015 disporre in via costitutiva la conversione del rapporto di somministrazione del ricorrente con costituzione, a far data dal 07/03/2022 o, in subordine, dall'altra data che risulterà di giustizia, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del ricorrente alle dipendenze dell'odierna resistente la con inquadramento al livello AS1 sulla base CP_1
della classificazione del CCNL GN IN, con condanna della resistente a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento retributivo, e con condanna della odierna resistente a versare al ricorrente l'indennità risarcitoria commisurata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR e/o l'altro numero di mensilità che risulteranno di giustizia, e/o negli altri termini e importi ritenuti di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA: In denegata ipotesi in cui non risultassero applicabili le disposizioni di cui al precedente alinea, ferma la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all'odierna resistente, condannarsi la odierna resistente a reintegrare ex art. 2 D.L.vo 23/2015 e/o riammettere in servizio e/o ricostituire il rapporto di lavoro del ricorrente, con condanna dalla odierna resistente a versare al ricorrente le retribuzioni tutte maturate dalla data del 01/11/2023 all'esecuzione del disposto giudiziale,
e/o le altre somme che risulteranno di giustizia, e ciò anche in via di risarcimento del danno. B) IN ORDINE AGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI Per le causali e i titoli tutti dedotti, accertato e pronunciato che le mansioni svolte dalla ricorrente dal 07/03/2022 al 30/09/2022 debbono inquadrarsi nel livello AS1 del CCNL GN IN e/o le altre date e/o gli altri termini e/o livelli che emergeranno in corso di causa, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte per tale periodo la somma di €
618,96.- e/o l'altra che risulterà in corso di causa.
C) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI: C.1) Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia anche in ordine alla nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della condotta datoriale anche in punto comunicazioni sindacali e informazioni al lavoratore di cui al D.L.vo 81/2015, condannarsi, per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, la resistente a risarcire il danno subito dal ricorrente corrispondente alle retribuzioni che la medesima avrebbe percepito successivamente al 31/10/2023 fino alla effettiva rioccupazione, e/o le altre date che risulteranno di giustizia e comunque in via equitativa, rimettendosi al Giudice per la quantificazione. C.2) Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa, pronunciare la nullità
e/o invalidità e/o illegittimità e/o antigiuridicità e/o persecutorietà e/o vessatorietà del comportamento datoriale adottato e delle condotte tutte attuate dalla odierna resistente nei confronti dell'odierna parte ricorrente, nonché per ogni ulteriore titolo e causale di cui al presente procedimento, condannare, per le causali tutte del presente procedimento,
l'odierna resistente a risarcire a parte ricorrente tutti i danni non patrimoniali patiti e patiendi che vengono quantificati nella complessiva somma di € 24.600,00.- o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
D) Le somme tutte dovranno essere maggiorate da rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo.
E) Spese legali tutte rifuse.
PER LA RESISTENTE
In via preliminare, autorizzare la resistente ai sensi degli artt. 269, 418, 420 c.p.c. a chiamare in causa
, c.f. – P.I. , via Tolmezzo n. 15 (20131) Milano, in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, e di conseguenza fissare nuova udienza ai sensi dell'art 420 comma 9,
o chiede che il G.I. Voglia differire, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 420 comma 9 e 10 c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
In via principale e nel merito:
1) Rigettarsi tutte le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
2) Consentire la chiamata in causa del terzo , c.f. – Controparte_2 P.IVA_1
P.I , via Tolmezzo n. 15 (20131) Milano, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro-tempore e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, accertare la responsabilità della terza chiamata e condannare la medesima al risarcimento del ricorrente e/o a manlevare la resistente per quanto fosse eventualmente CP_1
tenuta a pagare in favore di parte ricorrente.
3) Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori, IVA e 4% CA come per legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/05/2024 il signor nel dedurre di aver operato Parte_1
a mezzo quale lavoratore somministrato a tempo determinato presso Controparte_3 CP_1
[... dal 07/03/2022 al 04/09/2022 per poi proseguire senza soluzione di continuità quale soggetto somministrato a tempo indeterminato sempre presso dal 01/10/2022 al 31/10/2023 – ha CP_1
inteso evocare in giudizio la stessa società utilizzatrice al fine di:
A) Vedere costituito ex artt. 38 e 39 D.Lvo n° 81/2015 ab origine neo confronti di quest'ultima il rapporto di lavoro con la medesima intrattenuto previo pagamento dell'indennità ex art. 39 D.Lvo n° 81/2015 pari a 12 mensilità richiedendo in via subordinata alternativa l'applicazione del D.Lvo n° 23/2015;
B) Vedere attribuito per il solo periodo dal 07/03/2022 al 30/09/2022 il livello AS1 in funzione delle mansioni in tale lasso di tempo svolte con il pagamento delle differenze retributive pari ad € 618,96;
C) Vedere risarcito il danno per le omesse comunicazioni sindacali e al lavoratore in violazione degli artt. 31 e 36 D.Lvo n° 81/2015.
Ciò premesso, va innanzitutto disattesa la preliminare richiesta formulata dalla società resistente di chiamata in causa dell'Agenzia di somministrazione.
Ed invero l'art. 38 D.Lvo n° 81/2015 prevede espressamente che “ quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31 commi 1 e 2, 32 e 33 comma 1 lettera a), b),
c), d) , il lavoratore può chiedere ANCHE SOLTANTO NEI CONFRONTI DELL'UTILIZZATORE la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo con effetto dall'inizio della somministrazione.
Trattasi in buona sostanza di una disposizione la cui ratio legis è costituita dalla necessità che il procedimento promosso dal lavoratore abbia un binario privilegiato senza ostacoli o ritardi che la presenza di un ulteriore soggetto inevitabilmente comporterebbe.
Del resto il rapporto tra somministrazione ed utilizzatore va configurato quale RAPPORTO CONTRATTUALE
COMMERCIALE devoluto alla cognizione del Giudice Ordinario a differenza dell'altrettanto autonomo e distinto rapporto tra utilizzatore e lavoratore, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 409 e segg.
c.p.c. Nel merito non può l'adito Tribunale esimersi dal rilevare come l'odierno ricorrente sia stato assunto in somministrazione in violazione dei limiti quantitativi previsti dalla normativa sia legale che di CCNL.
È bene rammentare in proposito che l'art. 31 D.Lvo n° 81/2015 (nel testo vigente ratione temporis sino alla cessazione del rapporto) contempla la categoria dei lavoratori somministrati a tempo determinato indeterminato (STI) nonché la categoria dei lavoratori somministrati a tempo determinato (STD) all'interno soltanto di quest'ultima alcuni lavoratori qualificati dalla normativa come svantaggiati non vanno a determinare nessun valore numerico in quanto non conteggiabili.
Orbene incentrando sempre l'attenzione sulla previsione normativa le varie percentuali dei limiti quantitativi dei somministrati di cui un soggetto utilizzatore può usufruire – segnatamente fissate nella misura del 20% per gli STI rimandando la legge per gli STD al CCNL in concreto applicabile – devono essere rapportate, per determinare il numero massimo dei soggetti somministrati risultanti, al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è concluso il contratto del singolo soggetto di cui si controverte giudizialmente.
Non va altresì sottaciuto che il CCNL GN IN (pacificamente applicato dalla convenuta utilizzatrice prevede che il ricorso ai lavoratori somministrati unitamente ai dipendenti diretti dell'azienda a CP_1 tempo determinato, non può superare le seguenti percentuali:
--) i somministrati a tempo indeterminato (STI) possono essere al massimo il 20% (come previsto dalla legge);
--) i somministrati a tempo determinato (STD) possono essere al massimo il 30%;
--) i lavoratori a tempo determinato (TD) (quindi direttamente dipendenti dell'Utilizzatore e non somministrati) possono essere al massimo il 30%;
--) la somma di somministrati a tempo determinato e di tempi determinati alle dirette dipendenze dell'Utilizzatore non può superare complessivamente il 35%;
--) la somma di tutte le categorie (cioè: STI, STD, e TD) non può superare il 45%.
Lo stesso articolo 38, in ogni caso, prevede espressamente che il superamento dei limiti quantitativi (anche uno solo di essi!) porta alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore in capo all'utilizzatore; Venendo ora alla disamina della concreta fattispecie e partendo da dati pacifici (in quanto documentali) – ovvero che il a operato quale lavoratore somministrato a tempo determinato presso la Parte_1 CP_1
dal 07/03/2022 al 04/09/2022 proseguendo sino al 30/09/2022 per poi venir formalizzato quale soggetto somministrato a tempo indeterminato sempre presso l'odierna società resistente dal 01/10/2022 al
31/10/2023 – va fornita la dimostrazione con onere a carico di quest'ultima circa il rispetto delle quote percentuali contrattualmente previste, segnatamente del 30% degli STD, del 35% del cumulo STI e STD e del
45% del cumulo STI, STD e TD sulla base della forza lavoro a tempo indeterminato occupata al 31 dicembre dell'anno prima (nel caso di specie, essendo il tato inviato presso dal 07/03/2022 al Parte_1 CP_1
01/10/2022; deve essere considerato quale corretto anno di riferimento il31 dicembre 2021).
Prendendo a questo punto come necessario documento di riferimento IL LUL - IL SOLO DOCUMENTO
AVENTE EFFICACIA DI PROVA TRATTANDOSI DI LIBRO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLA LEGGE – prodotto dalla società convenuta all'allegato 27 delimitandolo al 31/12/2021 integrato dalla lista riassuntiva di cui all'allegato 26, si evince che in quella precisa data ERANO IN FORZA PRESSO L'UTILIZZATRICE 118
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (escluse le figure di soci, erede, collaboratore nonché i sei lavoratori a tempo determinato).
Sicché, alla luce delle menzionate quote percentuali contrattualmente previste, era tenuta a CP_1
conformarsi nel modo seguente:
- il 45% di 118 corrisponde a 53 POSTI utilizzabili con STI + STD + TD;
- il 30% di 118 corrisponde a 35 POSTI utilizzabili con STD;
- il 35% di 118 corrisponde a 41 POSTI utilizzabili con STI + STD;
- il 20% di 118 corrisponde a 24 POSTI utilizzabili con STI.
Orbene l'analitica condivisibile disamina dei dati numerici effettuata alle pagg. 16-17 delle note autorizzate attoree e che in questa sede si richiama integralmente valorizzando il LUL di marzo 2022 (allegato 28 di parte convenuta), settembre 2022 (allegato 29 di parte convenuta) e ottobre 2022 (allegato 30 di parte convenuta) consente ragionevolmente di sostenere che all'atto delle assunzioni del l 07 marzo Parte_1
[... 2022 (somministrazione a tempo determinato), al 05/09/2022 (il ricorrente continua a lavorare per fino al 30/09/2022) e al 1 ottobre 2022 (somministrazione a tempo indeterminato) NON VI ERA UN CP_1
NUMERO DI LAVORATORI CON LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI INDICATE INFERIORI AI VALORI NUMERICI come sopra riportati. Soltanto ad colorandum va ulteriormente precisato – anche a voler prendere in considerazione i lavoratori svantaggiati che, sulla base dell'allora vigente testo dell'art. 31 co 1 D.Lvo n° 81/2015, non debbono essere conteggiati nel numero facente parte della quota dei soli STD – che NEL CASO DI SPECIE DIFETTA
COMPLETAMENTE LA PROVA DELLA SUSSISTENZA DELLO SVANTAGGIO (per come normativamente definito dal comma 2 dell'art. 31), non potendo la stessa essere affidata ad espressioni riportate a penna o a mere dichiarazioni unilaterali prive di valenza giuridica.
Alla luce delle argomentazioni che precedono va pertanto dichiarata ex art. 38 D.Lvo n° 81/2015 la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine con CP_1
(utilizzatrice) in luogo del rapporto di somministrazione (prima a tempo determinato e poi indeterminato) fatto risultare formalmente pendente.
Appare altresì conforme a giustizia condannare l'odierna società resistente a corrispondere a parte ricorrente a titolo di indennità risarcitoria ex art. 39 D.Lvo n° 81/2015 – valorizzate tutte le circostanze del caso concreto- 10 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR e commisurata ad € 2.347,00.
Va nondimeno dichiarata l'improcedibilità della domanda di cui alla lettera B) di premessa, stante l'intervenuta rinuncia in corso di causa della relativa pretesa.
Deve essere pure rilevata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per quel che concerne la richiesta di risarcimento danni per violazione delle comunicazioni ed informazioni normativamente previste di cui alla domanda sub C) alla luce di quanto giudizialmente accertato con l'odierna pronuncia.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta in via preliminare, in quanto infondata, la richiesta di chiamata in causa dell'Agenzia Interinale Adecco Italia Spa
2) Accerta e dichiara nel merito l'invalidità del contratto di lavoro in somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato, in essere tra le parti e per l'effetto Visto l'art. 38 D.Lvo
n° 81/2015 3) Dispone la costituzione ab origine, ovvero dal 07/03/2022, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente signor alle dipendenze della Parte_1
convenuta ad oggi sussistente e per l'effetto Controparte_1
4) Condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al signor a titolo di indennità risarcitoria 10 mensilità Parte_1
della retribuzione utile ai fini del TFR e commisurata ad € 2.347,00.
5) Dichiara improcedibile la domanda inerente differenze retributive nonché la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per quel che concerne la richiesta di risarcimento danni per violazione delle comunicazioni ed informazioni alla luce dell'intervenuto accertamento giudiziale.
6) Condanna, infine, la resistente a rifondere all'odierno attore le spese di lite, CP_1
complessivamente liquidate in € 7.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di €
259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 10/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 13/05/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. FABRIZIO QUERIN
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. ANTONELLA SOLDATI
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 10/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
NEL MERITO:
A) IN ORDINE AL RAPPORTO DI LAVORO: Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo l'accertamento e la pronuncia in ordine alla nullità e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia e/o antigiuridicità e/o infondatezza e/o simulazione del contratto di lavoro in somministrazione sia a termine sia a tempo indeterminato, nonché previo l'accertamento e la pronuncia in ordine alla nullità e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia e/o antigiuridicità e/o infondatezza e/o della cessazione del rapporto di lavoro al 31/10/2023,piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
IN VIA PRINCIPALE: ex artt. 38 e 39 del D.L.vo 81/2015 disporre in via costitutiva la conversione del rapporto di somministrazione del ricorrente con costituzione, a far data dal 07/03/2022 o, in subordine, dall'altra data che risulterà di giustizia, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del ricorrente alle dipendenze dell'odierna resistente la con inquadramento al livello AS1 sulla base CP_1
della classificazione del CCNL GN IN, con condanna della resistente a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento retributivo, e con condanna della odierna resistente a versare al ricorrente l'indennità risarcitoria commisurata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR e/o l'altro numero di mensilità che risulteranno di giustizia, e/o negli altri termini e importi ritenuti di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA: In denegata ipotesi in cui non risultassero applicabili le disposizioni di cui al precedente alinea, ferma la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all'odierna resistente, condannarsi la odierna resistente a reintegrare ex art. 2 D.L.vo 23/2015 e/o riammettere in servizio e/o ricostituire il rapporto di lavoro del ricorrente, con condanna dalla odierna resistente a versare al ricorrente le retribuzioni tutte maturate dalla data del 01/11/2023 all'esecuzione del disposto giudiziale,
e/o le altre somme che risulteranno di giustizia, e ciò anche in via di risarcimento del danno. B) IN ORDINE AGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI Per le causali e i titoli tutti dedotti, accertato e pronunciato che le mansioni svolte dalla ricorrente dal 07/03/2022 al 30/09/2022 debbono inquadrarsi nel livello AS1 del CCNL GN IN e/o le altre date e/o gli altri termini e/o livelli che emergeranno in corso di causa, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte per tale periodo la somma di €
618,96.- e/o l'altra che risulterà in corso di causa.
C) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI: C.1) Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia anche in ordine alla nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della condotta datoriale anche in punto comunicazioni sindacali e informazioni al lavoratore di cui al D.L.vo 81/2015, condannarsi, per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, la resistente a risarcire il danno subito dal ricorrente corrispondente alle retribuzioni che la medesima avrebbe percepito successivamente al 31/10/2023 fino alla effettiva rioccupazione, e/o le altre date che risulteranno di giustizia e comunque in via equitativa, rimettendosi al Giudice per la quantificazione. C.2) Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa, pronunciare la nullità
e/o invalidità e/o illegittimità e/o antigiuridicità e/o persecutorietà e/o vessatorietà del comportamento datoriale adottato e delle condotte tutte attuate dalla odierna resistente nei confronti dell'odierna parte ricorrente, nonché per ogni ulteriore titolo e causale di cui al presente procedimento, condannare, per le causali tutte del presente procedimento,
l'odierna resistente a risarcire a parte ricorrente tutti i danni non patrimoniali patiti e patiendi che vengono quantificati nella complessiva somma di € 24.600,00.- o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
D) Le somme tutte dovranno essere maggiorate da rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo.
E) Spese legali tutte rifuse.
PER LA RESISTENTE
In via preliminare, autorizzare la resistente ai sensi degli artt. 269, 418, 420 c.p.c. a chiamare in causa
, c.f. – P.I. , via Tolmezzo n. 15 (20131) Milano, in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, e di conseguenza fissare nuova udienza ai sensi dell'art 420 comma 9,
o chiede che il G.I. Voglia differire, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 420 comma 9 e 10 c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
In via principale e nel merito:
1) Rigettarsi tutte le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
2) Consentire la chiamata in causa del terzo , c.f. – Controparte_2 P.IVA_1
P.I , via Tolmezzo n. 15 (20131) Milano, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro-tempore e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, accertare la responsabilità della terza chiamata e condannare la medesima al risarcimento del ricorrente e/o a manlevare la resistente per quanto fosse eventualmente CP_1
tenuta a pagare in favore di parte ricorrente.
3) Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori, IVA e 4% CA come per legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/05/2024 il signor nel dedurre di aver operato Parte_1
a mezzo quale lavoratore somministrato a tempo determinato presso Controparte_3 CP_1
[... dal 07/03/2022 al 04/09/2022 per poi proseguire senza soluzione di continuità quale soggetto somministrato a tempo indeterminato sempre presso dal 01/10/2022 al 31/10/2023 – ha CP_1
inteso evocare in giudizio la stessa società utilizzatrice al fine di:
A) Vedere costituito ex artt. 38 e 39 D.Lvo n° 81/2015 ab origine neo confronti di quest'ultima il rapporto di lavoro con la medesima intrattenuto previo pagamento dell'indennità ex art. 39 D.Lvo n° 81/2015 pari a 12 mensilità richiedendo in via subordinata alternativa l'applicazione del D.Lvo n° 23/2015;
B) Vedere attribuito per il solo periodo dal 07/03/2022 al 30/09/2022 il livello AS1 in funzione delle mansioni in tale lasso di tempo svolte con il pagamento delle differenze retributive pari ad € 618,96;
C) Vedere risarcito il danno per le omesse comunicazioni sindacali e al lavoratore in violazione degli artt. 31 e 36 D.Lvo n° 81/2015.
Ciò premesso, va innanzitutto disattesa la preliminare richiesta formulata dalla società resistente di chiamata in causa dell'Agenzia di somministrazione.
Ed invero l'art. 38 D.Lvo n° 81/2015 prevede espressamente che “ quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31 commi 1 e 2, 32 e 33 comma 1 lettera a), b),
c), d) , il lavoratore può chiedere ANCHE SOLTANTO NEI CONFRONTI DELL'UTILIZZATORE la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo con effetto dall'inizio della somministrazione.
Trattasi in buona sostanza di una disposizione la cui ratio legis è costituita dalla necessità che il procedimento promosso dal lavoratore abbia un binario privilegiato senza ostacoli o ritardi che la presenza di un ulteriore soggetto inevitabilmente comporterebbe.
Del resto il rapporto tra somministrazione ed utilizzatore va configurato quale RAPPORTO CONTRATTUALE
COMMERCIALE devoluto alla cognizione del Giudice Ordinario a differenza dell'altrettanto autonomo e distinto rapporto tra utilizzatore e lavoratore, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 409 e segg.
c.p.c. Nel merito non può l'adito Tribunale esimersi dal rilevare come l'odierno ricorrente sia stato assunto in somministrazione in violazione dei limiti quantitativi previsti dalla normativa sia legale che di CCNL.
È bene rammentare in proposito che l'art. 31 D.Lvo n° 81/2015 (nel testo vigente ratione temporis sino alla cessazione del rapporto) contempla la categoria dei lavoratori somministrati a tempo determinato indeterminato (STI) nonché la categoria dei lavoratori somministrati a tempo determinato (STD) all'interno soltanto di quest'ultima alcuni lavoratori qualificati dalla normativa come svantaggiati non vanno a determinare nessun valore numerico in quanto non conteggiabili.
Orbene incentrando sempre l'attenzione sulla previsione normativa le varie percentuali dei limiti quantitativi dei somministrati di cui un soggetto utilizzatore può usufruire – segnatamente fissate nella misura del 20% per gli STI rimandando la legge per gli STD al CCNL in concreto applicabile – devono essere rapportate, per determinare il numero massimo dei soggetti somministrati risultanti, al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è concluso il contratto del singolo soggetto di cui si controverte giudizialmente.
Non va altresì sottaciuto che il CCNL GN IN (pacificamente applicato dalla convenuta utilizzatrice prevede che il ricorso ai lavoratori somministrati unitamente ai dipendenti diretti dell'azienda a CP_1 tempo determinato, non può superare le seguenti percentuali:
--) i somministrati a tempo indeterminato (STI) possono essere al massimo il 20% (come previsto dalla legge);
--) i somministrati a tempo determinato (STD) possono essere al massimo il 30%;
--) i lavoratori a tempo determinato (TD) (quindi direttamente dipendenti dell'Utilizzatore e non somministrati) possono essere al massimo il 30%;
--) la somma di somministrati a tempo determinato e di tempi determinati alle dirette dipendenze dell'Utilizzatore non può superare complessivamente il 35%;
--) la somma di tutte le categorie (cioè: STI, STD, e TD) non può superare il 45%.
Lo stesso articolo 38, in ogni caso, prevede espressamente che il superamento dei limiti quantitativi (anche uno solo di essi!) porta alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore in capo all'utilizzatore; Venendo ora alla disamina della concreta fattispecie e partendo da dati pacifici (in quanto documentali) – ovvero che il a operato quale lavoratore somministrato a tempo determinato presso la Parte_1 CP_1
dal 07/03/2022 al 04/09/2022 proseguendo sino al 30/09/2022 per poi venir formalizzato quale soggetto somministrato a tempo indeterminato sempre presso l'odierna società resistente dal 01/10/2022 al
31/10/2023 – va fornita la dimostrazione con onere a carico di quest'ultima circa il rispetto delle quote percentuali contrattualmente previste, segnatamente del 30% degli STD, del 35% del cumulo STI e STD e del
45% del cumulo STI, STD e TD sulla base della forza lavoro a tempo indeterminato occupata al 31 dicembre dell'anno prima (nel caso di specie, essendo il tato inviato presso dal 07/03/2022 al Parte_1 CP_1
01/10/2022; deve essere considerato quale corretto anno di riferimento il31 dicembre 2021).
Prendendo a questo punto come necessario documento di riferimento IL LUL - IL SOLO DOCUMENTO
AVENTE EFFICACIA DI PROVA TRATTANDOSI DI LIBRO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLA LEGGE – prodotto dalla società convenuta all'allegato 27 delimitandolo al 31/12/2021 integrato dalla lista riassuntiva di cui all'allegato 26, si evince che in quella precisa data ERANO IN FORZA PRESSO L'UTILIZZATRICE 118
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO (escluse le figure di soci, erede, collaboratore nonché i sei lavoratori a tempo determinato).
Sicché, alla luce delle menzionate quote percentuali contrattualmente previste, era tenuta a CP_1
conformarsi nel modo seguente:
- il 45% di 118 corrisponde a 53 POSTI utilizzabili con STI + STD + TD;
- il 30% di 118 corrisponde a 35 POSTI utilizzabili con STD;
- il 35% di 118 corrisponde a 41 POSTI utilizzabili con STI + STD;
- il 20% di 118 corrisponde a 24 POSTI utilizzabili con STI.
Orbene l'analitica condivisibile disamina dei dati numerici effettuata alle pagg. 16-17 delle note autorizzate attoree e che in questa sede si richiama integralmente valorizzando il LUL di marzo 2022 (allegato 28 di parte convenuta), settembre 2022 (allegato 29 di parte convenuta) e ottobre 2022 (allegato 30 di parte convenuta) consente ragionevolmente di sostenere che all'atto delle assunzioni del l 07 marzo Parte_1
[... 2022 (somministrazione a tempo determinato), al 05/09/2022 (il ricorrente continua a lavorare per fino al 30/09/2022) e al 1 ottobre 2022 (somministrazione a tempo indeterminato) NON VI ERA UN CP_1
NUMERO DI LAVORATORI CON LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI INDICATE INFERIORI AI VALORI NUMERICI come sopra riportati. Soltanto ad colorandum va ulteriormente precisato – anche a voler prendere in considerazione i lavoratori svantaggiati che, sulla base dell'allora vigente testo dell'art. 31 co 1 D.Lvo n° 81/2015, non debbono essere conteggiati nel numero facente parte della quota dei soli STD – che NEL CASO DI SPECIE DIFETTA
COMPLETAMENTE LA PROVA DELLA SUSSISTENZA DELLO SVANTAGGIO (per come normativamente definito dal comma 2 dell'art. 31), non potendo la stessa essere affidata ad espressioni riportate a penna o a mere dichiarazioni unilaterali prive di valenza giuridica.
Alla luce delle argomentazioni che precedono va pertanto dichiarata ex art. 38 D.Lvo n° 81/2015 la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine con CP_1
(utilizzatrice) in luogo del rapporto di somministrazione (prima a tempo determinato e poi indeterminato) fatto risultare formalmente pendente.
Appare altresì conforme a giustizia condannare l'odierna società resistente a corrispondere a parte ricorrente a titolo di indennità risarcitoria ex art. 39 D.Lvo n° 81/2015 – valorizzate tutte le circostanze del caso concreto- 10 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR e commisurata ad € 2.347,00.
Va nondimeno dichiarata l'improcedibilità della domanda di cui alla lettera B) di premessa, stante l'intervenuta rinuncia in corso di causa della relativa pretesa.
Deve essere pure rilevata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per quel che concerne la richiesta di risarcimento danni per violazione delle comunicazioni ed informazioni normativamente previste di cui alla domanda sub C) alla luce di quanto giudizialmente accertato con l'odierna pronuncia.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta in via preliminare, in quanto infondata, la richiesta di chiamata in causa dell'Agenzia Interinale Adecco Italia Spa
2) Accerta e dichiara nel merito l'invalidità del contratto di lavoro in somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato, in essere tra le parti e per l'effetto Visto l'art. 38 D.Lvo
n° 81/2015 3) Dispone la costituzione ab origine, ovvero dal 07/03/2022, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente signor alle dipendenze della Parte_1
convenuta ad oggi sussistente e per l'effetto Controparte_1
4) Condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al signor a titolo di indennità risarcitoria 10 mensilità Parte_1
della retribuzione utile ai fini del TFR e commisurata ad € 2.347,00.
5) Dichiara improcedibile la domanda inerente differenze retributive nonché la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per quel che concerne la richiesta di risarcimento danni per violazione delle comunicazioni ed informazioni alla luce dell'intervenuto accertamento giudiziale.
6) Condanna, infine, la resistente a rifondere all'odierno attore le spese di lite, CP_1
complessivamente liquidate in € 7.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di €
259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 10/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci