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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1069/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SE, Presidente NI LUIGI MARIA, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2882/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_3 P.IVA_1 S.n.c. Di E C In -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4046/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 26/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0248028326 000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0302414524 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0106156481 000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0137864835 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0092553400 000 IVA-ALTRO
1 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4046/2025, depositata il 26 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 16, respingeva, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di
Ricorrente_2 Ricorrente_2lite, quantificate in € 800,00, il ricorso proposto dalla BUS s.n.c. di & C in liquidazione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9046637607 000, notificata il 23 giugno
2023 e riferita alle seguenti cartelle presupposto:
1) cartella di pagamento n. 097 2011 0248028326 000 per € 2.176,58 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2008 (Agenzia delle Entrate-DP1-Uff. Ter.le Roma 3);
2) cartella di pagamento n. 097 2011 0302414524 000 per € 7.623,78 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2008 (Agenzia delle Entrate-DP1-Uff. Ter.le Roma 3);
3) cartella di pagamento n. 097 2013 0106156481 000 per € 8.697,71 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2009 (Agenzia delle Entrate-DP1-Uff. Ter.le Roma 3);
4) cartella di pagamento n. 097 2013 0137864835 000 per € 6.552,67 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2005 (Agenzia delle Entrate-DP1- Uff. Ter.le Roma 3);
5) cartella di pagamento n. 097 2014 0092553400 000 per € 3.765,35 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2010 (Agenzia delle Entrate-DP1-Uff. Ter.le Roma 3).
Il primo giudice perveniva a tale decisione ritenendo dimostrata dalla ON la rituale notificazione delle cartelle presupposte, rimaste non impugnate, nonché la notificazione di atti di pignoramento presso terzi aventi efficacia interruttiva della prescrizione, peraltro rimasta sospesa nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per effetto della normativa emergenziale anti-Covid 19.
Con atto consegnato il 26 maggio 2025 alla controparte e depositato in data 27 maggio 2025 ha proposto appello la società.
Nel gravame si deduce l'inesistenza della notificazione a mezzo PEC delle cartelle di pagamento sottese.
Al riguardo, si sostiene che l'ADER avrebbe depositato una PEC, asseritamente comprovante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, in realtà inoltrata ad un indirizzo mai appartenuto alla titolarità dell'appellante, e d'altra parte difforme da quello utilizzato per la notifica della intimazione di pagamento laddove, a fronte della specifica eccezione svolta dalla parte contribuente nelle memorie illustrative, sarebbe stato onere del mittente dimostrare la correttezza dell'indirizzo utilizzato ai fini della notificazione.
2 Da ciò conseguirebbe la fondatezza dell'eccezione di prescrizione con riferimento a sanzioni ed interessi in quanto risulterebbe decorso il quinquennio tra la data di asserita notifica delle cinque cartelle di pagamento sottese (29/9/2012-23/2/2012-9/4/2013-9/4/2013-17/6/2014) e la data di notificazione della intimazione di pagamento (23/6/2023), a nulla rilevando la circostanza dell'avvenuta ed asserita rateizzazione delle somme portate nelle cartelle di pagamento opposte.
Si chiede, pertanto, la riforma dell'appellata sentenza.
Con atto depositato il 7 agosto 2025 ha controdedotto l'Agenzia delle Entrate-ON chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattata il 12 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
1.In primo luogo, premesso che nel ricorso introduttivo la parte contribuente aveva eccepito, per ognuna delle cartelle presupposto, la mancata notificazione alla ricorrente “derivandone per ciò solo, la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza della cartella di pagamento e del credito in essa riportato”, rileva il Collegio che sono inammissibili le doglianze circa asseriti vizi nelle procedure di notificazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento per cui è causa.
La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica […] non può far ritenere acquisito al
"thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto” (Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8398; conf. Sez. 6, 2 marzo 2017, n. 5369 nonché Sez. 5, 11 settembre 2020, n.
18877, che ha dichiarato inammissibili le doglianze in merito alle modalità di notificazione di una cartella di pagamento, in quanto sollevate – così come nel caso qui in esame - soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 546/92; Sez. 5, 22 aprile
2021, n. 10663. che ha ritenuto improponibili, a norma dell'art. 57, comma 1, D.lgs. 546/1992, i motivi d'appello con i quali venivano contestati vizi di invalidità dei procedimenti di notificazione delle cartelle di pagamento diversi dall'originaria eccezione di inesistenza delle notificazioni delle stesse;
Sez. 5, 4 gennaio 2022, n. 16).
In sostanza, “costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art.
24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei 3 vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (Sez.
5, 23 giugno 2025, n. 16797, che precisa come la preclusione processuale, determinatasi per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge, “involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre
2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637)”. Alla stregua dei suesposti principi ne consegue che, a fronte della documentazione, relativa alla notificazione delle cartelle, prodotta dalla ON nel giudizio di primo grado, la contribuente avrebbe dovuto presentare in quella sede motivi nuovi, ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 3 D.lgs.
546/92, per introdurre quale regiudicanda anche la questione di eventuali vizi delle procedure di notificazione addotte dalla ON a sostegno della legittimità della pretesa tributaria.
In assenza di una tale integrazione dell'originario thema decidendum da parte della contribuente deve, dunque, considerarsi inammissibile in questa sede qualsiasi eccezione al riguardo.
2. In ogni caso, le doglianze circa asseriti vizi di notificazione delle cartelle sono anche infondate.
La cartella di pagamento n. 097 2011 0248028326 000 risulta, infatti, notificata il 28 settembre
2012 con il rito previsto per l'irreperibilità temporanea, tramite deposito presso la Casa Comunale del
Comune di Roma e successivo inoltro della raccomandata informativa, recapitata il 4 ottobre 2012, come da avviso di ricevimento in atti.
Le cartelle di pagamento n. 097 2011 0302414524 000, n. 097 2013 0106156481 000 e n. 097
2013 0137864835 000 risultano tutte notificate tramite raccomandate dirette, rispettivamente consegnate al destinatario il 23 febbraio 2012, la prima, ed il 9 aprile 2013, le altre due.
La cartella di pagamento n. 097 2014 0092553400 000, infine, risulta notificata tramite PEC consegnata il 17 giugno 2014 all'indirizzo Email_3 che, all'epoca, diversamente da quanto eccepito dall'appellante, era l'indirizzo attribuito alla società, come si evince dalla visura depositata dalla ON, dalla quale emerge che tale indirizzo è stato sostituito soltanto dal 21 aprile 2022
Email_4 Email_5con quello , a sua volta sostituito con quello a partire dal 3 febbraio 2025.
4 3. Verificata la rituale notificazione delle cartelle, infondata si palesa, altresì, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle sanzioni e agli interessi correlati.
Osserva, infatti, la Corte che la cartella n. 097 2014 0092553400 000 è tra quelle sottese all'intimazione di pagamento n. 09720199023513030000, notificata alla contribuente tramite PEC
Email_3consegnata all'indirizzo il 20 marzo 2019 (dunque poco più di quattro anni prima dell'intimazione di pagamento qui controversa) e che non risulta essere stata impugnata.
Le altre quattro cartelle, poi, rientrano tra quelle sottese all'intimazione di pagamento n.
09720229025309992000, notificata alla contribuente tramite PEC consegnata all'indirizzo
Email_4 in data 14 giugno 2022 (dunque meno di un anno prima dell'intimazione di pagamento qui controversa) e che non risulta essere stata impugnata. Stante, dunque, la pregressa notificazione delle due suindicate intimazioni di pagamento, rimaste non opposte, deve, da un lato, trovare applicazione il principio secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”
(Cass., Sez. 5, 21 luglio 2025, n. 20476) e, dall'altro, deve rilevarsi che non è trascorso il termine prescrizionale di cinque anni tra le date di notificazione delle precedenti intimazioni di pagamento e la data di notificazione di quella qui controversa. 4. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna della società appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate-ON delle spese del grado.
Tali spese, tenuto conto dei parametri e delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), vengono determinate in complessivi € 2.800.00, oltre oneri accessori se dovuti, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-ON, liquidate in complessivi € 2.800.00, oltre oneri accessori se dovuti, e da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 12 febbraio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU RI NI PP ZZ
5
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SE, Presidente NI LUIGI MARIA, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2882/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_3 P.IVA_1 S.n.c. Di E C In -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4046/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 26/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0248028326 000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0302414524 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0106156481 000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0137864835 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0092553400 000 IVA-ALTRO
1 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4046/2025, depositata il 26 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 16, respingeva, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di
Ricorrente_2 Ricorrente_2lite, quantificate in € 800,00, il ricorso proposto dalla BUS s.n.c. di & C in liquidazione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9046637607 000, notificata il 23 giugno
2023 e riferita alle seguenti cartelle presupposto:
1) cartella di pagamento n. 097 2011 0248028326 000 per € 2.176,58 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2008 (Agenzia delle Entrate-DP1-Uff. Ter.le Roma 3);
2) cartella di pagamento n. 097 2011 0302414524 000 per € 7.623,78 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2008 (Agenzia delle Entrate-DP1-Uff. Ter.le Roma 3);
3) cartella di pagamento n. 097 2013 0106156481 000 per € 8.697,71 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2009 (Agenzia delle Entrate-DP1-Uff. Ter.le Roma 3);
4) cartella di pagamento n. 097 2013 0137864835 000 per € 6.552,67 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2005 (Agenzia delle Entrate-DP1- Uff. Ter.le Roma 3);
5) cartella di pagamento n. 097 2014 0092553400 000 per € 3.765,35 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2010 (Agenzia delle Entrate-DP1-Uff. Ter.le Roma 3).
Il primo giudice perveniva a tale decisione ritenendo dimostrata dalla ON la rituale notificazione delle cartelle presupposte, rimaste non impugnate, nonché la notificazione di atti di pignoramento presso terzi aventi efficacia interruttiva della prescrizione, peraltro rimasta sospesa nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per effetto della normativa emergenziale anti-Covid 19.
Con atto consegnato il 26 maggio 2025 alla controparte e depositato in data 27 maggio 2025 ha proposto appello la società.
Nel gravame si deduce l'inesistenza della notificazione a mezzo PEC delle cartelle di pagamento sottese.
Al riguardo, si sostiene che l'ADER avrebbe depositato una PEC, asseritamente comprovante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, in realtà inoltrata ad un indirizzo mai appartenuto alla titolarità dell'appellante, e d'altra parte difforme da quello utilizzato per la notifica della intimazione di pagamento laddove, a fronte della specifica eccezione svolta dalla parte contribuente nelle memorie illustrative, sarebbe stato onere del mittente dimostrare la correttezza dell'indirizzo utilizzato ai fini della notificazione.
2 Da ciò conseguirebbe la fondatezza dell'eccezione di prescrizione con riferimento a sanzioni ed interessi in quanto risulterebbe decorso il quinquennio tra la data di asserita notifica delle cinque cartelle di pagamento sottese (29/9/2012-23/2/2012-9/4/2013-9/4/2013-17/6/2014) e la data di notificazione della intimazione di pagamento (23/6/2023), a nulla rilevando la circostanza dell'avvenuta ed asserita rateizzazione delle somme portate nelle cartelle di pagamento opposte.
Si chiede, pertanto, la riforma dell'appellata sentenza.
Con atto depositato il 7 agosto 2025 ha controdedotto l'Agenzia delle Entrate-ON chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattata il 12 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
1.In primo luogo, premesso che nel ricorso introduttivo la parte contribuente aveva eccepito, per ognuna delle cartelle presupposto, la mancata notificazione alla ricorrente “derivandone per ciò solo, la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza della cartella di pagamento e del credito in essa riportato”, rileva il Collegio che sono inammissibili le doglianze circa asseriti vizi nelle procedure di notificazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento per cui è causa.
La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica […] non può far ritenere acquisito al
"thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto” (Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8398; conf. Sez. 6, 2 marzo 2017, n. 5369 nonché Sez. 5, 11 settembre 2020, n.
18877, che ha dichiarato inammissibili le doglianze in merito alle modalità di notificazione di una cartella di pagamento, in quanto sollevate – così come nel caso qui in esame - soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 546/92; Sez. 5, 22 aprile
2021, n. 10663. che ha ritenuto improponibili, a norma dell'art. 57, comma 1, D.lgs. 546/1992, i motivi d'appello con i quali venivano contestati vizi di invalidità dei procedimenti di notificazione delle cartelle di pagamento diversi dall'originaria eccezione di inesistenza delle notificazioni delle stesse;
Sez. 5, 4 gennaio 2022, n. 16).
In sostanza, “costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art.
24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei 3 vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (Sez.
5, 23 giugno 2025, n. 16797, che precisa come la preclusione processuale, determinatasi per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge, “involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre
2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637)”. Alla stregua dei suesposti principi ne consegue che, a fronte della documentazione, relativa alla notificazione delle cartelle, prodotta dalla ON nel giudizio di primo grado, la contribuente avrebbe dovuto presentare in quella sede motivi nuovi, ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 3 D.lgs.
546/92, per introdurre quale regiudicanda anche la questione di eventuali vizi delle procedure di notificazione addotte dalla ON a sostegno della legittimità della pretesa tributaria.
In assenza di una tale integrazione dell'originario thema decidendum da parte della contribuente deve, dunque, considerarsi inammissibile in questa sede qualsiasi eccezione al riguardo.
2. In ogni caso, le doglianze circa asseriti vizi di notificazione delle cartelle sono anche infondate.
La cartella di pagamento n. 097 2011 0248028326 000 risulta, infatti, notificata il 28 settembre
2012 con il rito previsto per l'irreperibilità temporanea, tramite deposito presso la Casa Comunale del
Comune di Roma e successivo inoltro della raccomandata informativa, recapitata il 4 ottobre 2012, come da avviso di ricevimento in atti.
Le cartelle di pagamento n. 097 2011 0302414524 000, n. 097 2013 0106156481 000 e n. 097
2013 0137864835 000 risultano tutte notificate tramite raccomandate dirette, rispettivamente consegnate al destinatario il 23 febbraio 2012, la prima, ed il 9 aprile 2013, le altre due.
La cartella di pagamento n. 097 2014 0092553400 000, infine, risulta notificata tramite PEC consegnata il 17 giugno 2014 all'indirizzo Email_3 che, all'epoca, diversamente da quanto eccepito dall'appellante, era l'indirizzo attribuito alla società, come si evince dalla visura depositata dalla ON, dalla quale emerge che tale indirizzo è stato sostituito soltanto dal 21 aprile 2022
Email_4 Email_5con quello , a sua volta sostituito con quello a partire dal 3 febbraio 2025.
4 3. Verificata la rituale notificazione delle cartelle, infondata si palesa, altresì, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle sanzioni e agli interessi correlati.
Osserva, infatti, la Corte che la cartella n. 097 2014 0092553400 000 è tra quelle sottese all'intimazione di pagamento n. 09720199023513030000, notificata alla contribuente tramite PEC
Email_3consegnata all'indirizzo il 20 marzo 2019 (dunque poco più di quattro anni prima dell'intimazione di pagamento qui controversa) e che non risulta essere stata impugnata.
Le altre quattro cartelle, poi, rientrano tra quelle sottese all'intimazione di pagamento n.
09720229025309992000, notificata alla contribuente tramite PEC consegnata all'indirizzo
Email_4 in data 14 giugno 2022 (dunque meno di un anno prima dell'intimazione di pagamento qui controversa) e che non risulta essere stata impugnata. Stante, dunque, la pregressa notificazione delle due suindicate intimazioni di pagamento, rimaste non opposte, deve, da un lato, trovare applicazione il principio secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”
(Cass., Sez. 5, 21 luglio 2025, n. 20476) e, dall'altro, deve rilevarsi che non è trascorso il termine prescrizionale di cinque anni tra le date di notificazione delle precedenti intimazioni di pagamento e la data di notificazione di quella qui controversa. 4. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna della società appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate-ON delle spese del grado.
Tali spese, tenuto conto dei parametri e delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), vengono determinate in complessivi € 2.800.00, oltre oneri accessori se dovuti, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-ON, liquidate in complessivi € 2.800.00, oltre oneri accessori se dovuti, e da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 12 febbraio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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