Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1069
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità delle doglianze sulla notifica delle cartelle presupposte

    La Corte di Cassazione ha stabilito che l'eccezione di inesistenza della notifica non comprende l'esame di vizi di nullità, e che introdurre nuove questioni in appello, non prospettate in primo grado, è inammissibile senza motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Infondatezza delle doglianze sulla notifica delle cartelle presupposte

    La cartella n. 097 2011 0248028326 000 è stata notificata il 28/09/2012 con rito per irreperibilità temporanea. Le cartelle n. 097 2011 0302414524 000, n. 097 2013 0106156481 000 e n. 097 2013 0137864835 000 sono state notificate tramite raccomandate dirette il 23/02/2012 e 09/04/2013. La cartella n. 097 2014 0092553400 000 è stata notificata tramite PEC il 17/06/2014 all'indirizzo allora attribuito alla società.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale

    La cartella n. 097 2014 0092553400 000 è sottesa all'intimazione di pagamento notificata il 20/03/2019. Le altre quattro cartelle sono sottese all'intimazione di pagamento notificata il 14/06/2022. Entrambe le intimazioni non sono state impugnate, cristallizzando la pretesa impositiva e impedendo l'eccezione di prescrizione anteriore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1069
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1069
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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