TAR
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01172/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00393 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01172/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna e Antonio
Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, piazza San Marco 63;
per l'annullamento
a) del decreto del Prefetto della Provincia di Venezia, prot. 51164 del 10.6.24 Fasc. n.
295/20/R.DDA, con il quale è stata respinta l'istanza di revoca del decreto di DDA prot. 49500 adottato in data 7.7.2000; N. 01172/2024 REG.RIC.
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, chirurgo, dirigente medico presso una struttura ospedaliera, ha impugnato il decreto prefettizio prot. 51164 del 10 giugno 2024, con il quale è stata respinta la sua istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, originariamente disposto con decreto prefettizio prot. 49500 del 7 luglio 2020.
2. Tale provvedimento era stato adottato a seguito di una denuncia-querela, oggetto di successiva archiviazione per insussistenza del fatto, per maltrattamenti in famiglia presentata dalla moglie del ricorrente.
Quest'ultimo ha così dedotto, in questa sede, i seguenti motivi di ricorso:
(1) Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il provvedimento sarebbe stato adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, come previsto dall'art. 10-bis della legge n.
241/1990. Tale omissione avrebbe impedito all'interessato di esercitare il proprio diritto di partecipazione al procedimento, privandolo della possibilità di presentare osservazioni e documenti a sostegno della propria istanza.
(2) Difetto di istruttoria e di motivazione.
Viene contestata la carenza di istruttoria e l'inadeguatezza della motivazione. In particolare, il ricorrente evidenzia che l'Amministrazione si sarebbe limitata a recepire N. 01172/2024 REG.RIC.
il parere del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia, senza procedere ad un autonomo e approfondito esame della situazione attuale del ricorrente. Il parere, del resto, recherebbe considerazioni generiche, non supportate da elementi concreti.
Rimarrebbero trascurate le numerose prove documentali e perizie mediche e psicologiche prodotte dal ricorrente, che confermerebbero la sua idoneità al possesso di armi e la normalizzazione della situazione familiare.
(3) Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Il provvedimento si dimostrerebbe sproporzionato ed eccessivo rispetto alla situazione attuale. A tal proposito, si evidenzia che sono trascorsi oltre quattro anni dall'adozione del divieto di detenzione di armi e che, nel frattempo, la denuncia-querela della coniuge è stata archiviata dal Pubblico Ministero per totale insussistenza dei fatti denunciati, ritenuti persino calunniosi. Nel contempo, il ricorrente avrebbe dimostrato la sua condotta irreprensibile e la mancanza di qualsiasi elemento che possa far dubitare della sua affidabilità nella gestione delle armi.
3. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione ha resistito nel merito.
4. Chiamata , quindi, all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto in relazione al primo motivo d'impugnazione, focalizzato sulla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, con assorbimento delle restanti censure riguardanti profili meritali da vagliarsi in sede di rinnovazione del procedimento.
6. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, nei procedimenti di riesame attivati in funzione della revoca di provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, deve essere garantita all'interessato la partecipazione procedimentale.
Tale partecipazione consente al privato di controdedurre rispetto ai motivi ostativi all'accoglimento della sua istanza, permettendo all'Amministrazione di esaminare N. 01172/2024 REG.RIC.
anticipatamente le deduzioni svolte e di pervenire ad una decisione motivata e completa.
Viene, così, precisato che l'inosservanza dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale di conferma del divieto di detenzione, senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato, Sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1839 e, di recente,
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 459).
Il mancato invio della comunicazione contenente il preavviso di rigetto impedisce, infatti, di partecipare al procedimento al ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 maggio 2021, n. 5921), da un lato, negandogli la possibilità di controdedurre, con osservazioni e documenti, rispetto alle ragioni impeditive illustrate dall'organo procedente, e, dall'altro, violando l'obbligo di esaminare anticipatamente le deduzioni svolte dal privato e di pervenire ad una motivata decisione idonea a statuire con completezza su tutti i profili controversi influenti sulla regolazione del rapporto amministrativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 maggio 2023, n. 440;
T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 26 aprile 2023, n. 152).
7. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha omesso di inviare al ricorrente la comunicazione di preavviso di rigetto, privandolo, dunque, della possibilità di partecipare al procedimento e di presentare, in tale sede, osservazioni e documenti a sostegno dell'istanza di riesame, così da valorizzare l'evoluzione del quadro fattuale e ottenere una verifica puntuale ed esaustiva della permanenza delle condizioni originariamente poste alla base della misura. Verifica che avrebbe dovuto tenere conto degli elementi ulteriori, fattuali o giuridici, provenienti dall'interessato i quali ben avrebbero potuto contribuire a far assumere all'Autorità procedente una diversa N. 01172/2024 REG.RIC.
conclusione in ordine al medesimo procedimento (cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I,
n. 459/2025, cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 24 aprile 2024, n. 1253).
8. Tale omissione delinea, dunque, l'insanabile violazione del diritto di partecipazione procedimentale, sancito dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, e determina, per quanto detto, l'illegittimità del provvedimento impugnato.
9. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere, dunque, accolto in relazione al primo motivo di impugnazione, con assorbimento delle restanti censure.
Il procedimento dovrà, pertanto, regredire alla fase procedimentale, previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato, cui dovrà essere inviata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990. L'Amministrazione sarà, quindi, tenuta a esercitare il proprio apprezzamento discrezionale a contraddittorio integro, valutando tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, inclusi quelli sopravvenuti, e motivando adeguatamente la propria decisione tenendo conto delle osservazioni eventualmente fatte pervenire dall'interessato.
10. Infine, le spese di giudizio vanno compensate per l'intero, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 01172/2024 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AN, Presidente
OL NO, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL NO RD AN
IL SEGRETARIO N. 01172/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00393 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01172/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna e Antonio
Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, piazza San Marco 63;
per l'annullamento
a) del decreto del Prefetto della Provincia di Venezia, prot. 51164 del 10.6.24 Fasc. n.
295/20/R.DDA, con il quale è stata respinta l'istanza di revoca del decreto di DDA prot. 49500 adottato in data 7.7.2000; N. 01172/2024 REG.RIC.
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, chirurgo, dirigente medico presso una struttura ospedaliera, ha impugnato il decreto prefettizio prot. 51164 del 10 giugno 2024, con il quale è stata respinta la sua istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, originariamente disposto con decreto prefettizio prot. 49500 del 7 luglio 2020.
2. Tale provvedimento era stato adottato a seguito di una denuncia-querela, oggetto di successiva archiviazione per insussistenza del fatto, per maltrattamenti in famiglia presentata dalla moglie del ricorrente.
Quest'ultimo ha così dedotto, in questa sede, i seguenti motivi di ricorso:
(1) Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il provvedimento sarebbe stato adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, come previsto dall'art. 10-bis della legge n.
241/1990. Tale omissione avrebbe impedito all'interessato di esercitare il proprio diritto di partecipazione al procedimento, privandolo della possibilità di presentare osservazioni e documenti a sostegno della propria istanza.
(2) Difetto di istruttoria e di motivazione.
Viene contestata la carenza di istruttoria e l'inadeguatezza della motivazione. In particolare, il ricorrente evidenzia che l'Amministrazione si sarebbe limitata a recepire N. 01172/2024 REG.RIC.
il parere del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia, senza procedere ad un autonomo e approfondito esame della situazione attuale del ricorrente. Il parere, del resto, recherebbe considerazioni generiche, non supportate da elementi concreti.
Rimarrebbero trascurate le numerose prove documentali e perizie mediche e psicologiche prodotte dal ricorrente, che confermerebbero la sua idoneità al possesso di armi e la normalizzazione della situazione familiare.
(3) Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Il provvedimento si dimostrerebbe sproporzionato ed eccessivo rispetto alla situazione attuale. A tal proposito, si evidenzia che sono trascorsi oltre quattro anni dall'adozione del divieto di detenzione di armi e che, nel frattempo, la denuncia-querela della coniuge è stata archiviata dal Pubblico Ministero per totale insussistenza dei fatti denunciati, ritenuti persino calunniosi. Nel contempo, il ricorrente avrebbe dimostrato la sua condotta irreprensibile e la mancanza di qualsiasi elemento che possa far dubitare della sua affidabilità nella gestione delle armi.
3. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione ha resistito nel merito.
4. Chiamata , quindi, all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto in relazione al primo motivo d'impugnazione, focalizzato sulla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, con assorbimento delle restanti censure riguardanti profili meritali da vagliarsi in sede di rinnovazione del procedimento.
6. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, nei procedimenti di riesame attivati in funzione della revoca di provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, deve essere garantita all'interessato la partecipazione procedimentale.
Tale partecipazione consente al privato di controdedurre rispetto ai motivi ostativi all'accoglimento della sua istanza, permettendo all'Amministrazione di esaminare N. 01172/2024 REG.RIC.
anticipatamente le deduzioni svolte e di pervenire ad una decisione motivata e completa.
Viene, così, precisato che l'inosservanza dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale di conferma del divieto di detenzione, senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato, Sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1839 e, di recente,
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 459).
Il mancato invio della comunicazione contenente il preavviso di rigetto impedisce, infatti, di partecipare al procedimento al ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 maggio 2021, n. 5921), da un lato, negandogli la possibilità di controdedurre, con osservazioni e documenti, rispetto alle ragioni impeditive illustrate dall'organo procedente, e, dall'altro, violando l'obbligo di esaminare anticipatamente le deduzioni svolte dal privato e di pervenire ad una motivata decisione idonea a statuire con completezza su tutti i profili controversi influenti sulla regolazione del rapporto amministrativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 maggio 2023, n. 440;
T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 26 aprile 2023, n. 152).
7. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha omesso di inviare al ricorrente la comunicazione di preavviso di rigetto, privandolo, dunque, della possibilità di partecipare al procedimento e di presentare, in tale sede, osservazioni e documenti a sostegno dell'istanza di riesame, così da valorizzare l'evoluzione del quadro fattuale e ottenere una verifica puntuale ed esaustiva della permanenza delle condizioni originariamente poste alla base della misura. Verifica che avrebbe dovuto tenere conto degli elementi ulteriori, fattuali o giuridici, provenienti dall'interessato i quali ben avrebbero potuto contribuire a far assumere all'Autorità procedente una diversa N. 01172/2024 REG.RIC.
conclusione in ordine al medesimo procedimento (cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I,
n. 459/2025, cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 24 aprile 2024, n. 1253).
8. Tale omissione delinea, dunque, l'insanabile violazione del diritto di partecipazione procedimentale, sancito dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, e determina, per quanto detto, l'illegittimità del provvedimento impugnato.
9. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere, dunque, accolto in relazione al primo motivo di impugnazione, con assorbimento delle restanti censure.
Il procedimento dovrà, pertanto, regredire alla fase procedimentale, previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato, cui dovrà essere inviata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990. L'Amministrazione sarà, quindi, tenuta a esercitare il proprio apprezzamento discrezionale a contraddittorio integro, valutando tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, inclusi quelli sopravvenuti, e motivando adeguatamente la propria decisione tenendo conto delle osservazioni eventualmente fatte pervenire dall'interessato.
10. Infine, le spese di giudizio vanno compensate per l'intero, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 01172/2024 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AN, Presidente
OL NO, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL NO RD AN
IL SEGRETARIO N. 01172/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.