TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 393
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia omesso di inviare la comunicazione di preavviso di rigetto, privando il ricorrente della possibilità di partecipare al procedimento e di presentare osservazioni e documenti a sostegno dell'istanza di riesame. L'inosservanza dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi determina l'annullamento del provvedimento.

  • Altro
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    Le censure relative al difetto di istruttoria e motivazione sono assorbite dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza

    Le censure relative alla proporzionalità e ragionevolezza sono assorbite dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 393
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 393
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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