Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Ordinanza cautelare 29 settembre 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05899/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5899 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto, emesso in data 19.02.2025 e notificato al ricorrente in data 4.03.2025, di rigetto della domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS-, presentata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f), L. n. 91 del 5.02.1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa NI IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 29 settembre 2021.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con d.m. 3 marzo 2025, l’Amministrazione ha respinto, previa comunicazione del preavviso di rigetto, la domanda dell’interessato, risultato gravato dalla seguente situazione penale:
“ - 24/02/2015 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del G.U.P. Tribunale di Vercelli irrevocabile il 18/03/2015 per il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento in concorso art. 110 c.p., art. 55 comma 9 d.l.vo 21/1 1/2007 n. 231 (commesso dal 17/1/2014 e permanente fino al 18/1/2014) ”.
III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia in quanto asseritamente affetto dai vizi di DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE.
In particolare, si deduce, a fronte del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente nella comunità nazionale, l’inidoneità a sorreggere l’impugnato provvedimento di diniego della precedente condanna riportata, relativa ad un reato isolato e risalente, per il quale il ricorrente ha ottenuto la riabilitazione (con ordinanza emessa dalla competente autorità giudiziaria in data 29.01.2025).
IV. - Il Ministero dell’interno costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento (anche a seguito degli incombenti istruttori disposti e reiterati rispettivamente con le ordinanze collegiali della Sezione nn. 5243 e 10465 del 2025) e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Ad avviso del Collegio, le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio, con cui si contesta la correttezza dell’operato della p.a., che ha adottato il decreto 3 marzo 2025 di diniego della cittadinanza italiana, devono essere disattese.
Il Collegio ritiene il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante.
Dalla lettura del provvedimento si evince infatti chiaramente che la p.a. ha respinto la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente, essendo emerso sul suo conto la seguente situazione penale:
“ - 24/02/2015 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del G.U.P. Tribunale di Vercelli irrevocabile il 18/03/2015 per il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento in concorso art. 110 c.p., art. 55 comma 9 d.l.vo 21/1 1/2007 n. 231 (commesso dal 17/1/2014 e permanente fino al 18/1/2014) ”.
Dal provvedimento emerge altresì che sulla formulazione del giudizio di idoneità formulato dall’autorità procedente ha influito anche la circostanza che il ricorrente non ha fatto menzione della suddetta situazione nel modulo di richiesta della cittadinanza italiana, appositamente predisposto per consentire all’istante di autocertificare, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, tra le altre cose, anche la propria posizione giudiziaria.
III.1 - Il ricorrente deduce l’insussistenza di ragioni ostative all’acquisizione della cittadinanza nonché una manifesta illogicità e travisamento dei fatti, avendo asseritamente la p.a. fondato la propria determinazione sfavorevole su un unico elemento pregiudizievole riscontrato, rappresentato da una notizia di reato per indebito utilizzo di carta di credito, senza tenere conto delle circostanze del caso concreto e né dell’intervenuta riabilitazione, e senza valutare la personalità dell’istante e la condotta ineccepibile tenuta durante la sua permanenza sul territorio nazionale.
Di contro, il Collegio considera non irragionevole l’attribuzione di una valenza negativa a quanto emerso sul conto del ricorrente, ai fini delle valutazioni sull’accoglimento dell’istanza di cittadinanza italiana demandate all’Autorità procedente, potendo rilevare quale “indicatore” sotto il profilo della significatività in termini di mancata adesione ai valori di “solidarietà” che ci si aspetterebbe da chi aspira a divenire concittadino (cfr. TAR Lazio. sez. I-ter, n. 3543/2021, nonché, da ultimo, TAR Lazio, questa sez. V-bis, n. 7951 del 2022; cfr., più in generale, quanto al disvalore attribuito dall’ordinamento giuridico all’“indebito utilizzo” di una carta di credito, la fattispecie incriminatrice già prevista dall’art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007, e ora confluita nell’art. 493-ter c.p., che stabilisce una pena detentiva superiore, nel massimo edittale, a tre anni, sicché tale fattispecie rientra tra i reati automaticamente ostativi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b, della legge n. 91 del 1992, come da consolidata giurisprudenza in materia).
Dunque, il comportamento contestato, nonostante gli esiti favorevoli sul piano processuale penale, riguarda un reato punito con la reclusione superiore ai tre anni sicché rientra tra quelli che, in caso di intervenuta condanna, precludono persino l’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio, ai sensi dell'art. 6 lettera b) della legge n. 91 del 1992, (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022).
E ancora, ai fini della valutazione della significatività del fatto ha inciso particolarmente, come puntualmente evidenziato nel decreto impugnato, anche l’elemento del tempus commissi delicti , visto che la condotta addossata al ricorrente, in quanto commessa nel 2014, anche se risalente, si colloca nel c.d. “periodo di osservazione”, che coincide con il decennio antecedente dell’istanza, presentata nel caso di specie nel 2021; il decennio è, in effetti, secondo l’orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza, il frangente nel corso del quale devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salve le fattispecie di particolare gravità che possono essere apprezzate nel loro particolare valore “sintomatico”, in quanto indicative di tendenze caratteriali, anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2644, 2945, 2946, 4469, 4618, 4621, 4623, 11286 e 11026 del 2022, nonché, da ultimo, n. 10363/2024: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ”).
La condotta contestata al ricorrente è dunque suscettibile di influenzare l’espressione di un giudizio complessivo sulla personalità dell’aspirante cittadino, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale si deve tenere conto di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti della condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque addossata all’istante rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Sicché, a prescindere dalla riabilitazione, che peraltro nel caso di specie è intervenuta solo a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto – essendo stata emessa dalla competente autorità giudiziaria con ordinanza del 29.01.2025 - l’Amministrazione poteva, comunque, prendere in considerazione detto comportamento lesivo, in virtù del noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite; in tale prospettiva dunque ha assunto rilevanza il “fatto storico” sotteso alla vicenda contestata all’istante per il particolare valore sintomatico della personalità che condotte di tal fatta possono assumere nel procedimento di acquisizione dello status civitatis (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, n. 2944/2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013). Ed invero le valutazioni finalizzate all’accertamento penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutazioni che prescindono dagli esiti processuali, in quanto il comportamento dell’istante viene valutato come fatto storico.
In tale prospettiva la giurisprudenza in materia ha altresì costantemente affermato che “ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023, cfr. n..1390 e 3121 del 2019);
III.2. - Peraltro, rafforza il giudizio di inidoneità formulato dall’amministrazione al rilascio dello status all’odierno ricorrente la circostanza che questi, in sede di domanda di cittadinanza italiana, ha autocertificato di essere esente da precedenti penali, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e dell’interruzione del rapporto di fiducia, collaborazione e rispetto delle Istituzioni della Comunità di cui aspira a far parte.
Al riguardo, peraltro, il ricorrente non risulta aver svolto alcuna argomentazione difensiva per contestare l’elemento di controindicazione in esame.
In ogni caso, si evidenzia che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco. Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni, in quanto il diniego della cittadinanza si pone come inevitabile conseguenza dell’accertata dichiarazione mendace, circostanza confermata dalle risultanze in atti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 05.07.2021, n. 7395). Peraltro, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l’omessa dichiarazione è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte della straniera ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I ter, 31/08/2020 n. 9289; n.10317/2020; n. 7919/21; cfr., da ultimo, n. 6541/2021) o, ancora, può rilevare come “ comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino; il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis ” (cfr, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 1018/2026 e giurisprudenza ivi citata).
IV. - Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, rispetto a cui il ricorrente non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
In altri termini, il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4, comma 3, e 5, comma 5, T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.
V. - Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
VI. - Le considerazioni che precedono impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, dovendosi ritenere il provvedimento impugnato immune dai vizi individuati con i motivi di censuri formulati dalla parte.
VII. - Sussistono giustificati motivi, tenuto conto della specificità della fattispecie per disporre la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ZE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NI IU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IU | AN ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.