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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/11/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 100520/2011 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali – opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. E (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cristiani e, in via disgiunta tra loro, C.F._2 dall'avv. Dario Bergamo e dall'avv. , quest'ultima anche in proprio ex art 86 c.p.c., Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Dario Bergamo, sito in Scalea (CS), Via G.
Oberdan, n. 3, in virtù di procure alle liti poste in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e di ricorso per la riassunzione del giudizio sospeso
OPPONENTI
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso dall'avv. Giorgio Cozzolino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Scalea (CS), alla Via Martiri XVI Marzo n. 16, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30.11.2011
OPPOSTO
NONCHE'
, quale titolare dell'omonima ditta (p.iva ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Gagliardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Sangineto, Via Aldo Moro n. 56, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di risposta
ER AM
CONCLUSIONI
1 Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato a mezzo del messo del Giudice di Pace delegato di Scalea, a mani del difensore, avv. Pierluigi Crusco, in data 29.6.2011, il sig. e la sig.ra proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 77/11, emesso dal Tribunale di Paola - sez. dist. di Scalea il 19.4.2011, iscritto al n. rac.
270/2011 S, notificato al Sig. in data 8.6.2011 e alla sig.ra in data Parte_1 Parte_2
16.06.2011, a mezzo del quale veniva loro ingiunto, unitamente a e , CP_3 Controparte_4 di pagare, in solido, in favore del sig. , la somma complessiva di euro Controparte_1
21.996,00, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché le spese per la procedura monitoria.
Gli opponenti assumevano che: con ricorso depositato in data 24.3.2011, il sig. Controparte_1
chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo a carico degli opponenti, nonché dei sig.ri
[...] CP_3
e , per il pagamento in solido della somma di € 21.996,00=, oltre spese e
[...] Controparte_4 diritti, liquidate in € 671,50=; l'opposto fondava la richiesta per d.i. sulla fattura n. 82 del 30.11.2010, dell'importo di € 24.996,00, detratto l'acconto di € 3.000,00; ricorso e decreto, portante il n. 77/11 – rac. 270/11S., venivano notificati rispettivamente in data 8/06/2011 e 16/06/2011; avverso il predetto
D.I., vista la totale infondatezza, nonché la produzione documentale posta a base dello stesso, gli attori proponevano formale opposizione, deducendo che nessun rapporto era mai sorto tra gli stessi e Con l'opposto, oltre che con a originaria creditrice della somma ingiunta;
derivava Controparte_6 quindi che l'opposto non era titolare di alcuna posizione creditoria nei confronti degli stessi opponenti, i quali si erano visti richiedere illegittimamente e pretestuosamente somme non dovute, soprattutto per il titolo dedotto;
invero, gli opponenti, per la costruzione di una villetta nel Comune di San NI AR, avevano sottoscritto in data 29.09.2007 un contratto di appalto con l'
[...]
, titolare dell'omonima ditta, versandogli quanto pattuito nel precitato contratto, Controparte_7 come documentato nelle fatture, per cui qualsiasi doglianza di mancato pagamento per i lavori di Con sbancamento eseguiti dalla a Costruzioni per conto dell'impresa predetta, nel cantiere posto nel
Comune di San NI AR, non indicato, andava e va rivolta all' e Controparte_7 non nei confronti degli opponenti;
nessuno di questi ha mai avuto rapporti di lavoro con l'opposto, tant'è che in data 19.01.2011 l'avv. in proprio e quale difensore degli ingiunti, Parte_2
Con contestava alla a Costruzioni ed al sia la richiesta di pagamento, Controparte_1 che l'assenza, sia con la prima che con il secondo, di un contratto di appalto per l'esecuzione di opere edilizie.
2 Gli opponenti, pertanto, domandavano: preliminarmente, autorizzarsi la chiamata in causa dell'impresa , quale titolare dell'omonima Ditta, per essere l'unico e solo Controparte_7 interlocutore oltre che obbligato, sia con la Vi.sa Costruzioni che con;
Controparte_1 nel merito, accogliersi l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n.
77/2011 del 19.04.11; dichiararsi inesistente il diritto dell'opposto a richiedere agli opponenti somme non dovute;
condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite, oltre che della somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., secondo comma.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 10.11.2011, si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva, nel merito, respingersi nella sua integrità Controparte_1
l'opposizione ed ogni avversa domanda della sig.ra e del sig. , perché Parte_2 Parte_1 infondata in fatto e in diritto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in cancelleria in data 30.11.2011, stante la rinuncia dell'avv. Pierluigi Crusco, si costituiva in giudizio per il sig. , Controparte_1
l'avv. Cozzolino Giorgio, il quale, nel riportarsi al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di risposta del precedente difensore, nell'impugnare quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta;
nel merito, rigettarsi l'opposizione proposta perché inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
condannarsi gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice si riservava e, con ordinanza del 30.11.2011,
a scioglimento di detta riserva, l'intestato Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta, autorizzando la chiamata in causa del terzo, , e rinviando all'udienza del 17.4.2012. Controparte_7
Con atto di citazione per la chiamata in causa di terzo, ritualmente notificato a mezzo UNEP, tramite servizio postale, in data 7.12.2011, i sig.ri e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
l' , quale titolare dell'omonima ditta e, nel riportare pedissequamente il Controparte_7 proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, domandavano accertarsi e dichiararsi inesistente il diritto dell'opposto a richiedere agli opponenti somme non dovute, di contro dichiararsi unico e solo responsabile, nonché obbligato la ditta;
nel merito, accogliersi Controparte_7
l'opposizione proposta, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, tenere indenni gli opponenti dal pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo a favore dell'opposto, per avere già adempiuto all'obbligazione di pagamento nei confronti dell' , nei Controparte_7
3 confronti della quale è intercorso l'appalto; condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite, oltre che della somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., secondo comma.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 10.04.2012, si costituiva in giudizio
[...]
, quale titolare dell'omonima ditta, il quale chiedeva rigettarsi la domanda proposta Controparte_7 nei confronti del Sig. , oltre alla domanda principale del Controparte_7 Controparte_1
, in ordine al pagamento di somme non dovute perché già precedentemente incassate.
[...]
Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale, con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 18.2.2016, si costituivano in giudizio, in luogo del precedente difensore, avv.
Nocito, per e l'avv. Antonio Campagna, unitamente e Parte_1 Parte_2 disgiuntamente all'avv. in giudizio personalmente, i quali, nel richiamare Parte_2 integralmente tutte le domande, istanze ed eccezioni ed opposizioni di cui all'atto introduttivo, nonché le conclusioni, le argomentazioni e deduzioni avanzate, proposte e sostenute nei vari scritti difensivi, nonché a verbale, chiedevano accogliersi l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
dichiararsi inesistente il diritto dell'opposto a richiedere somme non dovute a carico degli opponenti;
condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., secondo comma, da liquidarsi anche in via equitativa.
Il Giudice, all'esito all'udienza del 9.3.2016, a seguito della richiesta di riunione al presente procedimento del procedimento n. 548/2011 r.g., per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, siccome giudizio avente ad oggetto opposizione al medesimo d.i. e, in subordine, di sospensione, ex art. 295 c.p.c., ai fini della successiva riunione, ritenendo sussisterne i presupposti, sospendeva il procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento n. 100548/2011 ai fini dell'eventuale riunione.
Con ricorso per la riassunzione del giudizio sospeso, depositato in data 11.03.25, i sig.ri Parte_2
e , nel ripercorrere tutto l'iter processuale inerente al presente giudizio, deducevano Parte_1 che: il giudice, con il provvedimento di sospensione, reso a seguito dell'udienza del 9 marzo 2016, non aveva fissato l'udienza in cui il processo doveva proseguire;
la sentenza n. 395/2024, mediante la quale è stato definito il giudizio iscritto al R.G. n. 100548/2011 emessa il 23 maggio 2024, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato il 24 dicembre 2024; non è ancora decorso il termine trimestrale dal passaggio in giudicato della sentenza di cui al suddetto art. 297 c.p.c. ed era interesse dell'avv. e del sig. chiedere la fissazione dell'udienza per Parte_2 Parte_1 la prosecuzione del giudizio sospeso. I ricorrenti, pertanto, chiedevano procedere a fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 14.03.2025, il Giudice fissava per la prosecuzione del procedimento l'udienza del
25.06.25, onerando la parte istante di notificare il ricorso e il decreto alle parti entro il 2.5.2025.
4 Con comparsa di risposta nel giudizio riassunto, depositata in data 3.6.2025, si costituiva in giudizio il sig. , titolare dell'omonima ditta, il quale, dedotto che il ricorso e decreto Controparte_7 venivano notificati a mezzo pec in data 29.4.2025, richiamata l'esposizione dei fatti e le argomentazioni in diritto della propria comparsa di costituzione e risposta, insisteva nell'accoglimento di tutte le proprie difese, eccezioni, richieste e conclusioni, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendone il rigetto.
Con comparsa di risposta nel giudizio riassunto, depositata in data 24.6.2025, si costituiva in giudizio il sig. , il quale, dedotto che ricorso e decreto venivano notificati a mezzo Controparte_1 pec in data 29.4.2025, si riportava integralmente al contenuto dei propri atti, da intendersi trascritto e riportato, insistendo nell'accoglimento di tutte le proprie difese, eccezioni, richieste e conclusioni ed impugnando e contestando ogni avversa domanda, eccezione e conclusione di cui chiedeva il rigetto.
Le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025, precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio allegato in atti, si rileva che con ricorso per decreto Con ingiuntivo, depositato il 24.03.2011, il sig. deduceva che: la Controparte_1
[...]
a seguito di lavori edili, sbancamenti inerti e assistenza cantieri, nel Comune di San Parte_3
NI AR, ha emesso nei confronti della sig.ra del sig. , del sig. CP_3 Controparte_4
e della sig.ra tutti obbligati in solido tra di loro nei confronti della Parte_1 Parte_2 ditta esecutrice dei lavori, la fattura n. 82 del 30 novembre 2010 dell'importo di euro 24.996,00; le parti intimate provvedevano solo al pagamento parziale della somma indicata in fattura, difatti versavano alla Vi. solo la somma pari ad euro 3.000,00 per i lavori edili predetti Parte_3
e, per l'effetto, il credito de quo risulta complessivamente pari ad euro 21.996,00; con le raccomandate n. 13945498816-5 del 10/01/2011, n. 13945499176-3 del 07/03/2011, n.1394549175-2 del
07/03/2011 e n. 1344042298- 8 del 14/03/2011, la sig.ra la sig.ra il CP_3 Parte_2
Con[... sig. e il sig. , sono stati tutti informati che la società Parte_1 Controparte_4 ha ceduto al sig. i suoi crediti e, precisamente, il Parte_3 Controparte_1 credito pari ad euro 21.996,00 in virtù del credito residuo di cui alla fattura n. 82 sopra citata;
i lavori edili, sbancamenti inerti, assistenza cantieri, sono stati eseguiti regolarmente dalla summenzionata ditta;
la sig.ra il sig. , il sig. , la sig.ra CP_3 Controparte_4 Parte_1 [...] si rendevano inadempienti rispetto ai pagamenti nei termini pattuiti sia nei confronti della Pt_2
Con
sia nei confronti dell'attuale ricorrente;
il sig. Controparte_8 Controparte_1 risulta essere creditore dell'importo totale di euro 21.996, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla scadenza della fattura al saldo. Il ricorrente, pertanto, chiedeva
5 ingiungersi ai sig.ri , , tutti CP_3 Controparte_4 Parte_1 Parte_2 obbligati in solido tra loro, di pagare all'istante, nel termine di legge, la somma totale di euro 21.996 per il titolo di cui al ricorso, oltre interessi computati al tasso previsto e rivalutazione monetaria dalla scadenza della fattura al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio. La fattura posta a fondamento del procedimento monitorio, emessa dalla rimessa ai predetti Parte_4 soggetti ingiunti, ha ad oggetto “lavori edili (NO a Caldo Escavatori e movimento terra) presso il
Vs cantiere di San NI AR Loc. San Giorgio” e, nello specifico, reca l'importo totale di euro
24.996,00 (di cui € 20.830,00 per imponibile ed euro 4.166,00 per IVA al 20%). Nella parte descrittiva dei lavori eseguiti risulta: Scavi mc 1.360 x € 7,50= 10.200,00 euro;
NO escavatore
K135, ore 60 x € 65,00 = 3.900,00; NO RE K60 ore 16 x € 45,00 = € 720,00; NO TE F
200 ore 24 x € 35,00 = € 840,00; Viaggi Misti n. 2 x € 30,00 = € 60,00, Camion Tre Assi ore 40 x
40,00 € = 1.600,00 e NO RE KS 60 ore 78 x € 45,00 = 3.510,00.
E', altresì, allegata comunicazione di cessione di credito, datata 27.12.2010, indirizzata ai sig.ri
[...]
, e inoltrata, rispettivamente, a mezzo CP_3 Controparte_4 Parte_1 Parte_2 racc. n. 13945498816-5 del 10.01.11, n. 13440422984-8 del 14.3.11, n. 13945499175-2 del 7.3.11 e n. 13945499176-3 del 7.3.11, come da ricevute di spedizione allegate, con la quale la
[...] informava i predetti soggetti dell'avvenuta cessione al Sig. Parte_4 Controparte_1
dei crediti da essa vantati nei loro confronti per i servizi effettuati e risultanti dalla fattura
[...] indicata, ossia la n. 82 del 30.11.2010; crediti non ancora saldati e i cui importi avrebbero dovuto pagare al sig. , cessionario, in via esclusiva, per il complessivo ammontare di euro CP_1
21.966,00. Precisava che, per effetto della cessione, il pagamento avrebbe potuto essere effettuato esclusivamente a favore del signor , diventato titolare dei crediti ceduti;
sicché il CP_1 pagamento effettuato dai destinatari nei confronti del signor sarebbe stato pienamente CP_1
Con efficace e definitivamente liberatorio sia nei confronti della a, che nei confronti di qualsiasi terzo a loro subentrato a qualsiasi titolo. Con La fattura n. 82 del 30.11.2020 risulta riportata nel registro IVA Vendite, intestato alla società “
[...]
, per l'importo totale di euro 24.996,00, recante attestazione del notaio Parte_3
, il quale certifica che la copia fotostatica esibitagli dal sig. era conforme Persona_1 CP_1 alle originali scritture esistenti alla pagina recante la numerazione 2010/16 del registro IVA vendite intestato alla Pt_4
Con comunicazione datata 10.11.2011, indirizzata a , CP_3 Parte_1 Parte_2
e , inoltrata a mezzo racc. A/R, rispettivamente n. 13945498812-1, n. 13945498813- Controparte_4
2, n. 13945498815-4, tutte spedite il 10.1.11, come da ricevute di spedizione allegate (senza riscontro dell'avviso di ricevimento), salvo che per di cui non si rinviene la ricevuta di spedizione, CP_4
6 Con la invitava i predetti soggetti ad effettuare il pagamento del saldo relativo alle Parte_3 fatture emesse in loro possesso, restando inteso che, trascorsi infruttuosamente sette giorni dal ricevimento della missiva, avrebbero trasmesso la pratica al legale per le azioni di competenza.
Con scrittura privata, sottoscritta in data 29.09.2007, dal Sig. e dall' , il Parte_1 Controparte_7 cui responsabile tecnico era il primo, siccome proprietario di una quota del lotto Persona_2 di terreno sito nel Comune di San NI AR, in località Chianette, zona di completamento residenziale estensiva, dovendo costruire una villetta comprensiva di progettazione nel proprio lotto, poiché la era disposta ad eseguire i lavori di costruzione e far redigere la progettazione, Parte_5 concedeva in appalto alla predetta impresa l'esecuzione del lavoro per la costruzione della villetta, con intervento ubicato in località Chianette (Via Sandro Pertini), nel Comune di San NI AR.
Definite tra le parti le caratteristiche dei fabbricati e i vari oneri a carico del proprietario e dell'impresa appaltatrice, le medesime convenivano che il prezzo per l'esecuzione di detti lavori, compresa la spesa di progettazione, era stabilito nella complessiva somma di 69.250,00 euro, iva esclusa, da corrispondersi nel modo seguente: €50.000,00 al momento della firma del contratto;
€ 19.250,00 alla realizzazione del secondo solaio ed € 12.000,00 alla consegna dell'immobile. Si stabiliva che, qualora non fossero state rispettate le predette scadenze, l'impresa sarebbe stata autorizzata a sospendere i lavori ed emettere relativa RIB dei lavori eseguiti e contabilizzati dalla D.L.
Scrittura privata di analogo tenore, in data in data 29.09.2007, veniva stipulata e sottoscritta tra la
Sig.ra (proprietaria anch'essa di una quota del lotto di terreno sito nel Comune di San Parte_2
NI AR, in località Chianette, zona di completamento residenziale estensiva) e l' CP_7
. Anche con tale scrittura la sig.ra concedeva in appalto a detta impresa l'esecuzione del
[...] Pt_2 lavoro per la costruzione della villetta con intervento ubicato in località Chianette, nel Comune di San
NI AR. Il prezzo pattuito per l'esecuzione di detti lavori, compresa la spesa di progettazione, era stabilito nella complessiva somma di 280.000,00 euro, iva esclusa, da corrispondersi nel modo seguente: € 31.500,00 al momento della firma del contratto, € 15.000,00, tramite assegno circolare in favore di ” quale proprietaria del terreno, al momento dell'intestazione della quota Parte_6 del lotto;
€ 25.000,00 da versare all' all'inizio dei lavori;
€ 32.500,00 alla Controparte_7 realizzazione del solaio di fondazione;
€ 25.000,00 alla realizzazione del solaio piano terra;
€
25.000,00 alla realizzazione del solaio primo piano;
€30.000,00 alla realizzazione del solaio di copertura;
€ 30.000,00 al completamento della copertura della tampognatura e della tramezzatura;
€
30.000,00 al completamento degli impianti elettrici, idraulici, intonaco esterno e interno;
€ 20.000,00 al montaggio degli infissi esterni e interni, dei pezzi sanitari;
€16.000,00 alla consegna dell'immobile.
Nel caso di mancato rispetto di dette scadenze, l'impresa sarebbe stata autorizzata a sospendere i lavori ed emettere relativa RIB dei lavori eseguiti e contabilizzati dalla D.L.
7 Con diffida, datata 19.1.2011, in riscontro a comunicazione del 27.12.2010, inoltrata a mezzo racc.
A/R spedita in data 20.1.2011 e ricevuta dalla il 4.2.2011, giusto quanto evincibile dalla Pt_4 ricevuta di spedizione e dall'avviso di ricevimento allegati, inoltrata per conoscenza anche al sig.
, l'avv. in proprio e per conto dei sig.ri , CP_1 Parte_2 CP_3 Controparte_4
Con
, contestava integralmente il contenuto della missiva ricevuta dalla Parte_1
[...]
rappresentando che nessuno di loro aveva conferito incarico alla predetta impresa, Parte_3 né alcun mandato per eseguire opere di ristrutturazione o edilizie, o sottoscritto alcun contratto di fornitura di materiali o di opere. Sicché, concludeva affermando che la Vi.Sa non vantava alcun credito nei loro confronti, diffidando la predetta impresa a proseguire con la propria condotta, pena azione legale e conseguente richiesta di risarcimento danni.
Si rinvengono, poi, in atti quattro fatture: fattura n. 2 del 4/06/2009, emessa dalla Impresa De PA di NC De PA nei confronti di recante la seguente dicitura: “fattura di acconto Parte_2 per eseguire i lavori di costruzione del vostro immobile, sito in via Sandro Pertini San NI AR
(CS), come si evince dalla Concessione Edilizia n.2/2009”, recante l'importo di € 21.600,00; fattura n.9 del 06/08/2010, emessa dalla medesima impresa nei confronti del sig. , recante Parte_1 la seguente dicitura: “fattura per i lavori di costruzione della vostra casa in via Sandro Pertini, (ex Via
Chianette) come da contratto, con concessione edilizia rilasciata dal Comune di San NI AR
(CS), Concessione n.2/2009 11/02/2009 protocollo n. 950”, recante l'importo complessivo di €
20.020.00; fattura n. 01 del 16/06/2011, emessa dalla impresa nei confronti del sig. CP_3 [...]
, recante la seguente dicitura: “fattura a saldo per i lavori di costruzione della vostra Parte_1 casa in via Sandro Pertini (ex Via Chianette) e lavori di completamento delle aree esterne al fabbricato, come da concessione edilizia rilasciata dal Comune di San NI AR (CS) li
11/02/2009 - Permesso di Costruzione n. 02/2009 protocollo n. 950”, recante l'importo di €
13.200,00; fattura n. 4 del 03.08.2009, emessa dalla medesima impresa nei confronti del sig.
[...]
, recante la seguente dicitura “fattura di acconto per i lavori di costruzione della vostra Parte_1 casa in via Sandro Pertini (ex Via Chianette) come da contratto stipulato il 29/09/2007, con concessione edilizia rilasciata dal Comune di San NI AR (CS) n.02/2009 protocollo n. 950”, dell'importo complessivo di €52.000,00.
Relativamente a quest'ultima fattura è allegata la contabile riepilogativa dei bonifici e pagamenti del
21.08.2009, relativa al conto presso il Banco di Napoli intestato alla , da cui risulta Controparte_7 il bonifico di € 52.000,00 effettuato dal Sig. a favore di Parte_1 Controparte_7 disposto il 19.08.2009 a saldo della fattura n. 4 del 3.8.2009.
Per quanto concerne il materiale probatorio allegato dal terzo chiamato, sig. , si Controparte_7 rinviene il “Prezzario regionale di riferimento per il settore dei lavori pubblici della Calabria - opere
8 edili-parte I°”, relativo a E.01.20.10 Scavi a sezione obbligata, ove, indicato il prezzo unitario, si riporta la contabilità scavo relativa a per la realizzazione delle fondazioni del fabbricato Parte_7 in progetto, con scavo di mc 448 x il prezzo di 3,78 € = 1.693,44 €, pagato con assegno numero
2.143.589.234-07- importo euro 2.500 San Paolo- Banco di Napoli- filiale di Ercolano, rilasciato all'impresa dal signor il 07/02/2009 come anticipo acconto lavori come da CP_3 Parte_7 contratto. Analogamente, in quello a seguire è indicata la contabilità scavo per Fondazione dei signori per realizzare il fabbricato come in progetto con licenza n. 02/2009. Scavo Parte_8 mc 856,48 x 3,78 = 3.237,49 € pagato il 15/09/2010 con acconto anticipo il 15/04/2009 il quale era il resto di euro 800 dell'assegno di euro 2.500,00 del signor (consegnato al signor Pt_7 CP_1
per aver effettuato gli scavi per la realizzazione del fabbricato del signor ), inoltre
[...] Pt_7 consegnato al signor un altro assegno di euro 3.000,00 Banco di Napoli con Controparte_1 scadenza al 30/12/2010 (emittente dell'assegno sempre il signor per i lavori della Parte_7 costruzione della sua casa). Assegno Banco di Napoli n. 1.021.333.466- 10 di euro 3.000,00 con scadenza al 30/12/2010. Acconto totale euro 3.800,00 a detrarre euro 3.237,49 resta la somma in acconto per gli altri lavori euro 562,00”. Seguono n. 4 fotografie riguardanti gli scavi effettuati, le fondazioni, i relativi progetti per la costruzione di un fabbricato per tre abitazioni- località Pianette
(via S. Pertini) San NI AR, committenti , , nonché progetto di Pt_2 CP_3 Parte_1 variante per la costruzione di due fabbricati eredi ed altri- località San Giorgio- Persona_3
San NI AR, committenti , e relative planimetrie. Pt_7 Per_4
Si rinvengono, inoltre, quattro assegni San Paolo Banco di Napoli, dell'importo di € 2.500,00 cad. emessi dal Sig. (per come risulta da annotazione a penna, ove si legge “acconto Parte_7
7.02.2009”), in data 5.03.09, 25.3.09, 15.04.09, 30.04.09, nonché assegno del Banco di Napoli, di €
3000,00, emesso da il 30.11.2010, in favore di “Ignacchiti Francesco S.r.l.”. Parte_7
In data 20.12.2010, la sottoscriveva col sig. Parte_4 Controparte_1 contratto di cessione del credito vantato nei confronti dei sig.ri , CP_3 Controparte_4 [...]
, della somma di € 21.996,00, in relazione alla quale era stata emessa Parte_1 Parte_2 la seguente fattura “F/82 del 30/11/2010”. Con detto contratto, il sig. Controparte_1 accettava la cessione del precitato credito al prezzo di € 21.996,00 che le parti dichiaravano di aver già tra loro regolato. La Cedente non garantiva la solvibilità del debitore, ma dichiarava che il credito era certo e reale, liquido ed esigibile. La Cedente dichiarava di consegnare al Cessionario tutta la documentazione originale comprovante detto credito e le spese inerenti alla cessione, nonché quelle riguardanti la notifica venivano integralmente assunte dal Cessionario.
Il teste, sig. , escusso all'udienza del 9.4.2013, riferito di essere indifferente e di Testimone_1 svolgere la professione di escavatorista, nel confermare come vero che la Società VI.SA. Costruzioni
9 S.r.l. aveva svolto, su incarico e per conto dei Sig.ri e lavori edili Parte_1 Parte_2 consistenti in scavi, movimento terra, sbancamento inerti ed assistenza cantiere, sul cantiere di San
NI AR, Loc. San Giorgio e, nello specifico, scavi per mc 1.360, nonché svolto lavori di movimento terra, inerti e assistenza sul cantiere, in particolare: ore 60 con escavatore K135; ore 16 con escavatore K60; ore 24 con terna F200; ore 40 con camion tre assi MAN 33 362; ore 78 con escavatore KS 60; n. 2 viaggi misti, precisa di aver personalmente lavorato nel cantiere di cui al capitolo. Dichiara di poter riferire di aver usato gli escavatori K135, 60 e il camion l medesimo CP_9 dichiara di ricordare un particolare, la superficie di scavo di mc 1360. Il teste conferma anche essere vero che il prezzo convenuto tra le parti per l'effettuazione degli scavi era di € 7,50 al mc, aggiungendo che, invero, detta cifra pattuita era corrispondente al tariffario della provincia di
Cosenza. Il sig. , poi, conferma essere vero che i prezzi convenuti tra le parti per il noleggio Pt_6
a caldo dei mezzi per l'esecuzione dei lavori di movimento terra, inerti e assistenza sul cantiere erano i seguenti: a) escavatore K135 al prezzo di € 65,00 all'ora; b) escavatore K60 al prezzo di €45,00
l'ora; c) camion MAN 33 362 al prezzo di €40,00 l'ora; d) pala FL 14D al prezzo di € 70,00 l'ora; e) terna F 200 al prezzo di €35,00 l'ora; f) nolo escavatore KS60 al prezzo di €45,00 l'ora; g) viaggio misto €30,00 cadauno, precisando di aver personalmente assistito al momento in cui le parti nei pressi del cantiere convenivano i prezzi di cui al capitolo. Dichiara, poi, di conoscere il Sig. e la Parte_1
Sig.ra in quanto sua figlia aveva venduto loro il terreno ove erano stati effettuati i lavori di cui Pt_2
è causa. Il teste afferma che i lavori di costruzioni edilizia erano stati realizzati dal terzo per CP_3 come da lui constatato sul cantiere. Precisa di aver visto il Sig. e Cristian, ma di Persona_2 non essere a conoscenza se tra i predetti e gli opponenti vi fosse un contratto.
Il teste, sig. , escusso all'udienza del 9.4.13, riferito di essere indifferente e Testimone_2 di essere stato in passato dipendente in qualità di escavatorista, conferma essere vero che la Pt_4
Società aveva svolto, su incarico e per conto dei Sig.ri e Parte_4 Parte_1
lavori edili consistenti in scavi, movimento terra, sbancamento inerti ed assistenza Parte_2 cantiere, sul cantiere di San NI AR, Loc. San Giorgio e, nello specifico, effettuato scavi per mc 1.360, nonché svolto lavori di movimento terra, inerti e assistenza sul cantiere, in particolare, ore
60 con escavatore K135; ore 16 con escavatore K60; ore 24 con terna F200; ore 40 con camion tre assi MAN 33 362; ore 78 con escavatore KS 60; n. 2 viaggi misti, precisando di aver personalmente lavorato presso il cantiere di San NI AR, ma di non essere tuttavia in grado di indicare con esattezza i mc e le ore impiegate con i mezzi indicati al capitolo. Precisa di aver lavorato all'incirca una ventina di giorni, unitamente al Sig. . Con riguardo poi alla domanda se il Testimone_1 prezzo convenuto tra le parti per l'effettuazione degli scavi fosse di € 7,50 al mc, il teste dichiara di non sapere nulla in ordine a tale circostanza. Parimenti, con riguardo ai prezzi convenuti tra le parti
10 per il noleggio a caldo dei mezzi per l'esecuzione dei lavori di movimento terra, inerti e assistenza sul cantiere, all'uopo elencati nel capitolo in relazione ai singoli mezzi impiegati, il teste ribadisce di non sapere nulla in ordine alla circostanza di cui al capitolo in quanto non di sua competenza. Il medesimo dichiara di non conoscere i Sig.ri e né di aver mai visto Parte_1 Parte_2
i predetti sul cantiere, né di essere a conoscenza della circostanza se i medesimi avessero stipulato alcun contratto con la Specifica di non conoscere i e Parte_4 Parte_1 Parte_2 talché di non poter escludere la loro presenza sul cantiere. Dichiara, inoltre, di non conoscere i Sig.ri e e di non aver mai visto altre imprese lavorare sul cantiere in Persona_2 Parte_9
San NI AR.
Con sentenza n. 395/2024, emessa il 22.5.2024 e pubblicata il 23/05/2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 100548/2011 r.g., il Tribunale di Paola, nel decidere sull'opposizione proposta dai sig.ri e avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 77/11 opposto anche CP_3 Controparte_4 nel presente giudizio, emesso in favore del sig. , nel quale veniva chiamata in causa CP_1
l'impresa De PA di De PA G. che, tuttavia, in quel giudizio è rimasta contumace, la spiegata opposizione veniva accolta con conseguente revoca, nei confronti degli opponenti, del decreto ingiuntivo predetto. Detta sentenza risulta passata in giudicato il 24.12.2024, come da attestazione di cancelleria allegata.
Tanto premesso, considerato l'oggetto del contendere, occorre chiarire che l'opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n.
7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del
22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto
11 ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n.
6663/2002); sicché, il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n.
20613/2011).
Il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte
(nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la
12 conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di giudicato, sollevata dall'impresa , terza CP_3 chiamata, nella propria comparsa conclusionale depositata in atti. In particolare, la predetta assume che con sentenza n. 395/2024, pubblicata il 23.5.2023, emessa dal Tribunale di Paola, passata in giudicato, è stato definito il giudizio n. 100548/2011 R.G. che ha accolto l'opposizione e revocato il medesimo decreto ingiuntivo n. 77/2011 oggi opposto anche in questa sede. Deducendo, dunque, che tra il presente giudizio e quello n. 100548/2011 R.G., deciso nel merito, vi è identità di petitum e causa petendi, oltre che di parti, essendo l'impresa parte convenuta in entrambi i Controparte_7 giudizi, ha ritenuto farne scaturire che la predetta statuizione definitiva avrebbe efficacia di giudicato ex art. 2909 cod. civ. anche nel presente procedimento.
Ebbene, a norma della citata disposizione, “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
L'eccezione di giudicato esterno nel caso di specie è priva di fondamento e, come tale, non meritevole di accoglimento.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla violazione dell'art. 2909 c.c., all'uopo invocato, sul punto, con sentenza del 23.10.2018, n. 26704, ha così statuito: “non sussistono, infatti,
i presupposti del vincolo del giudicato esterno, ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro. Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il
"petitum" del primo. Tale indirizzo giurisprudenziale richiede che le cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale od un medesimo rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. Nessuno di tali presupposti sussiste poiché il giudizio invocato
(Cass. n. 5211 del 2014) riguardava parti diverse” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 26704 del
23.10.2018).
13 “L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n.
33021 del 9 novembre 2022).
Ergo, dai principi espressi dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra richiamate è indubbio che uno dei presupposti fondamentali del giudicato esterno, per come enunciato dalla Corte di legittimità, è
l'identità delle parti;
identità che, tuttavia, non ricorre perfettamente nel caso di specie, atteso che, all'identità tra opposto e terza chiamata, coincidenti in entrambi i giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo per cui è causa, non si aggiunge l'esatta coincidenza anche delle parti opponenti.
Infatti, il giudizio definito con la sentenza n. 395/2025, passata in giudicato, è intercorso tra CP_3
e , da un lato, quali opponenti, e , dall'altro,
[...] Controparte_4 Controparte_1
Par quale parte opposta, nonché l'impresa PA di G. De PA, quale terza chiamata. Il presente giudizio, invece, per come sopra esposto, sebbene coincida per parte opposta e terza chiamata, vede quali opponenti due diversi soggetti, ossia e nonostante verta sui Parte_1 Parte_2 medesimi fatti e riguardi le medesime contestazioni alla posizione creditoria che il sig. CP_1 intende far valere nei confronti degli opponenti a seguito del titolo monitorio ottenuto nei confronti degli stessi, obbligati in solido tra loro.
Non può, tuttavia, escludersi che, “la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che, respingendo la domanda proposta in primo grado da alcuni proprietari di fondi confinanti che reclamavano il diritto di passaggio "uti cives" su una strada interpoderale inglobata nella proprietà di un vicino, aveva ritenuto che gli effetti di una sentenza resa all'esito di un precedente giudizio tra il e il vicino, che aveva accertato la non CP_10 soggezione della strada a servitù di uso pubblico, si estendevano anche ai privati che avevano chiesto
l'accertamento del diritto di passaggio pedonale sulla detta strada) (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 21240 del 28 agosto 2018).
Alla luce degli esposti principi giurisprudenziali, in base al complessivo compendio probatorio in atti, non si ritiene adeguatamente provata la certezza del credito vantato dal sig. Controparte_1
14 nei confronti dei sig.ri e e allo stesso asseritamente ceduto CP_1 Parte_1 CP_11
Con dalla società Parte_3
L'opposto, infatti, giusto quanto dedotto a pagina 2 della comparsa di risposta, ha agito in giudizio quale cessionario del credito residuo derivante dalla fattura n. 82 del 30.11.10, emessa dalla predetta società “a seguito di lavori edili, sbancamenti inerti e assistenza cantieri, eseguiti in un cantiere insistente nel Comune di San NI AR, loc. Pianette in via Pertini”.
Quanto alla citata fattura, menzionata nell'allegato estratto del registro i.v.a., secondo granitica giurisprudenza di legittimità, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (v. fra le altre Cass. 16.11.2001,
n. 14363)” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9542 del 2018, in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n.
5071/2009; in questi termini, ex plurimis, Tribunale Parma n. 1436 del 17.10.2017).
Tanto soprattutto se si considera che nella fattispecie in esame è stato fermamente contestato dagli opponenti il rapporto principale posto a base della fattura, avendo rilevato gli stessi di non aver mai Con intrattenuto alcun tipo di rapporto con la né giammai commissionato a detta Parte_3 impresa l'esecuzione dei lavori edili, sbancamento inerti e assistenza cantieri da cui sarebbe sorto il credito oggetto di ingiunzione, ceduto al sig. , così per come risulta dalla missiva datata CP_1
19.1.2011, allegata in atti (cfr. “nessuno dei miei assistiti né tanto meno io abbiamo conferito alcun incarico alla Vi.sa Costruzioni, né tanto meno vi abbiamo dato alcun mandato per eseguire opere di ristrutturazione o edilizie o abbiamo sottoscritto alcun contratto di fornitura di materiali o di opere. Con Pertanto, la a costruzioni non vanta alcun credito nei nostri confronti”).
Ferma restando l'avvenuta sottoscrizione del contratto di cessione intervenuto tra la e il sig. Pt_4
in data 20.12.2010, in forza del quale il sig. ha dunque assunto la qualità di CP_1 CP_1 creditore cessionario nei confronti dei debitori ceduti, si rileva come di tale circostanza, comunque, gli opponenti, tra cui e , sarebbero stati notiziati, atteso che la CP_3 Controparte_4 Pt_4 avrebbe loro inviato le comunicazioni in atti, datate 27.10.2010, sopra menzionate, di cui tuttavia non si rinviene prova di avvenuta ricezione.
15 Nonostante ciò, gli opponenti non contestano tanto l'avvenuta cessione del credito, quanto il rapporto da cui sarebbe originato il credito oggetto di cessione, asserendo che detto rapporto più che con gli opponenti, semmai sarebbe intercorso tra la e l' , la sola quest'ultima con cui Pt_4 Controparte_7
i sig.ri e avrebbero avuto rapporti. Parte_1 Pt_2
I soli contratti di appalto che si rinvengono nel compendio probatorio in atti, infatti, sono unicamente quelli intercorsi, in data 29.9.2007, tra l' , da un lato, e e Controparte_7 Parte_1 [...] dall'altro. Questa è l'unica prova certa circa la committenza da parte degli odierni opponenti Pt_2 di lavori edili inerenti alla costruzione di villette, per come ivi espressamente pattuito. Con Al contrario, la stipula di un contratto di appalto tra la società a Costruzioni appena menzionata e gli opponenti non si appalesa sufficientemente dimostrata neppure dalle generiche e contrastanti prove testimoniali assunte.
In particolare, il teste , pur confermando integralmente i capi di prova letti, Testimone_3 tuttavia, risulta, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, scarsamente preciso su taluni aspetti salienti. Infatti, detto teste si limita a riferire di svolgere la professione di escavatorista e di aver lavorato personalmente nel cantiere, senza, tuttavia, specificare in dettaglio per chi lavorasse, se per o . Peraltro, lo stesso, nel confermare anche il capo relativo ai prezzi Pt_4 CP_3 CP_1 convenuti tra le parti per i lavori di scavo, nel corso dell'escussione, ancora i precitati prezzi ad un dato del tutto oggettivo e rinvenibile per tutti, ossia al “tariffario vigente nella provincia di Cosenza”.
Detto dato, in ogni caso, stride con la documentazione allegata dalla parte e relativa proprio CP_3 alla contabilità dei lavori di scavo per le fondazioni, ove non solo si legge un prezzo del tutto diverso, pari ad euro 3,78 mc, ma, peraltro, si fa riferimento a lavori di scavo per i quali sarebbero state già versate delle somme dalla stessa impresa . Lo stesso teste afferma di aver constatato che i CP_3 lavori di costruzione edilizia erano stati realizzati dal terzo . Aggiungasi che il sig. , CP_3 Pt_6 pur riferendo di aver personalmente assistito al momento in cui le parti nei pressi del cantiere avevano convenuto i prezzi di cui al capo lettogli, non specifica a quali parti si stesse riferendo, atteso che nel prosieguo dell'audizione è lo stesso teste che dichiara di aver visto sul cantiere anche Per_2
e Cristian, ma di non essere a conoscenza se tra questi e gli opponenti vi fosse un contratto,
[...] palesando, chiaramente, di ignorare, siccome a lui non note, circostanze rilevanti in ordine alla fattispecie e in ordine alla certezza del credito azionato dal sig. , mero cessionario. Stanti, CP_1 dunque, le imprecisioni di detto teste, appare del tutto inverosimile che lo stesso ricordi, invece, e confermi, esattamente e nel dettaglio, dimensioni, prezzi, mezzi e ore di lavoro, svolgendo, egli, il mero ruolo di escavatorista.
Analoga genericità si riscontra anche nella dichiarazione resa dal teste , il Testimone_2 quale, nel riferire, nel presente giudizio, di essere stato in passato dipendente in qualità di Pt_4
16 escavatorista, conferma l'esecuzione di lavori edili consistenti in scavi, movimento terra, sbancamento inerti ed assistenza cantiere che la avrebbe svolto su incarico e per conto dei Pt_4 sig.ri e , precisando, tuttavia, non essere in grado di indicare con esattezza i mc e le Parte_1 Pt_2 ore impiegate con in mezzi di cui al capitolo, oltre che affermare di non conoscere i committenti
[...]
e , rispetto ai quali, dapprima asserisce non averli mai visti sul cantiere, per poi rettificare Pt_1 Pt_2 la propria dichiarazione affermando che, non conoscendoli, non poteva escluderne la presenza sul cantiere. In ogni caso, il teste non conosce i prezzi convenuti tra le parti per l'effettuazione degli scavi e quelli relativi al noleggio dei mezzi per l'esecuzione dei lavori;
non conosce i sig.ri Per_2
, né ha mai visto altre imprese lavorare sul cantiere di San NI AR.
[...] Parte_9
A tanto deve necessariamente aggiungersi un dato che, seppure sopravvenuto, mina fortemente l'attendibilità di detti testi.
Tanto il sig. , quanto il D'DR sono stati escussi sulle medesime circostanze anche nel Pt_6 procedimento di opposizione intercorso tra il medesimo opposto e la terza chiamata, da un lato, e gli opponenti e dall'altro. Detto procedimento, per come sopra CP_3 Controparte_4 argomentato, vertendo sui medesimi fatti giuridici ed avendo ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, è stato definito con sentenza n. 395/2024 del
23.5.2024. Sebbene il giudicato formatosi su detta statuizione non possa invocarsi, per come sopra esposto, nel presente giudizio, stante la non perfetta coincidenza delle parti coinvolte, tuttavia, quanto in essa statuito assume comunque un'efficacia riflessa (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n.
21240 del 28 agosto 2018) nella fattispecie per cui è causa, assurgendo, peraltro, a prova atipica.
Secondo la Corte di legittimità “nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito
e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n.
9507 del 06/04/2023).
Il principio sopracitato è stato avallato anche dalla giurisprudenza di merito, la quale, nel richiamare quanto già espresso sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione, ha rilevato che “l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Sono prove atipiche i verbali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro
17 giudizio fra le stesse od altre parti, la sentenza resa in altro giudizio” (cfr. Tribunale di Reggio
Emilia, sentenza n. 1333/2021).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.19457/2004) ha, peraltro, affermato di aver
“costantemente ricondotto al giudizio del giudice circa l'utilità e pertinenza della prova, insieme al potere di utilizzare per la formazione del proprio convincimento le prove raccolte in altro giudizio, pur con parti diverse, poi estinto, anche il potere di trarre solo semplici indizi o elementi di convincimento o anche di attribuire loro valore di prova esclusiva” (cfr. Cass. n.11555/2013;
n.14766/2007; n.8585/1999), aggiungendo che “ritenere che prove acquisite e provenienti da altro giudizio possano essere utilizzate solo come meri argomenti di prova contrasterebbe con il principio di economia processuale, funzionalizzato alla ragionevole durata prescritta dall'art. 111 Cost.” (cfr.
Cass. n.19457/2004).
Afferma la Corte di Cassazione che “in tale contesto, la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice, che costituisce in ogni caso un documento che il giudice civile
è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio… la necessità che il giudice proceda ad una diretta ed autonoma valutazione delle circostanze accertate con altra sentenza, non implica che debbano essere nuovamente esibiti e direttamente riesaminati i documenti presi in considerazione nell'altro giudizio, o che debbano essere riprodotti o ripetuti le prove o gli accertamenti ivi già compiuti, e non esclude che l'acquisizione o l'utilizzazione di quegli elementi e circostanze possa avvenire anche mediante adesione alla ricostruzione dei fatti eseguita dall'altro giudice, quando risulti che a tale adesione il giudice sia pervenuto attraverso un autonomo vaglio critico delle prove già raccolte e delle argomentazioni e deduzioni proposte dalle parti” (così Cass.
n. 840/2015).
La sentenza allegata agli atti del presente giudizio trova pieno ingresso quale prova atipica.
Non solo trattasi di sentenza emessa dall'intestato Tribunale, nella persona del medesimo Giudice, ma, per come più volte evidenziato e ribadito, nonostante la non esatta coincidenza tra tutte le parti del giudizio, i fatti oggetto di accertamento sono stati i medesimi, trattandosi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, spiegata da soggetti diversi, ma coobbligati.
Anche nell'altro giudizio di opposizione, infatti, per come evincibile dalla sentenza, l'istruttoria della causa, tanto documentale quanto orale, non è stata in grado di corroborare adeguatamente la tesi dell'opposto circa l'esistenza di un reale ed effettivo rapporto contrattuale di appalto tra gli opponenti e la società cedente del credito azionato poi in sede monitoria dal , quale Pt_4 CP_1 cessionario.
Con riguardo alle testimonianze rese dai testi e , quanto Testimone_1 Testimone_2 dichiarato da tali testi, coincidenti con quelli escussi nel presente giudizio, non fa altro che minare la
18 loro attendibilità, siccome in stridente contrasto logico con quanto dai medesimi dichiarato nel presente giudizio.
Dalla mera lettura della sentenza allegata e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali ivi richiamate che, già in quella sede, l'adito giudicante ha ritenuto non suffragassero adeguatamente, sotto il profilo probatorio, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la e gli opponenti, si Pt_4 appalesa, ictu oculi, la contraddittorietà e l'incongruenza di quanto dai medesimi riferito nella odierna sede, tanto che risulta minata la genuinità probatoria delle loro dichiarazioni.
Oltre a rendere delle dichiarazioni generiche, i testi escussi nel presente giudizio incorrono in contraddizioni rispetto a quanto dai medesimi riferito, sulle medesime circostanze, nell'altro giudizio.
In particolare, il teste , poco più dettagliato nel procedimento già definito, essendo in Tes_2 grado di riferire su misure e veicoli impiegati, in quello odierno, invero, non solo rende delle dichiarazioni generiche e poco circostanziate nel tempo e nello spazio, ma, sotto un profilo ancor più rilevante, mentre nel giudizio già definito dichiara di lavorare con , indi, Controparte_1 per il cessionario, per il quale eseguiva lavori di movimentazione terra, e che si occupava del camion e della “TE F200”, veicolo a motore utilizzabile sia come pala che come escavatore (cfr. pag. 4, I cpv. sentenza 395/2024), nel presente giudizio, invece, incorre in una palese contraddizione affermando di essere stato in passato dipendente in qualità di escavatorista. Pt_4
Ad analoghe considerazioni non può che pervenirsi anche con riguardo alla testimonianza resa dal teste , anch'essa più dettagliata e circostanziata con riferimento a fatti, tempi e luoghi, nel Pt_6 giudizio già definito, ma affatto tale in quello odierno, ove emergono non poche incongruenze. Infatti, sebbene la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal predetto teste siano state già vagliate nell'altro giudizio, non può trascurarsi che nel giudizio già definito riferisce di conoscere i Testimone_1 fatti in quanto dipendente della per la quale aveva personalmente eseguito, unitamente ad altri Pt_4 dipendenti, e , i lavori edili di scavo, movimento terra, sbancamento inerti ed Tes_2 Pt_10 assistenza cantiere;
nel giudizio per cui è causa, invece, riferisce solo di essere escavatorista, senza nulla dire con riguardo al soggetto per il quale ha confermato aver personalmente lavorato, riferendo, peraltro, di prezzi praticati e di aver, inverosimilmente, assistito alla pattuizione degli stessi, che, in ogni caso, ancora ad un dato oggettivo, ossia il tariffario della provincia, quando invece nella precedente deposizione aveva affermato essere quelli i prezzi di noleggio che all'epoca si praticavano.
Ad ogni modo, non può sottacersi che detto teste nella precedente dichiarazione resa abbia espressamente affermato che anche il teste era presente a detta pattuizione, quando Tes_2 invece il precitato teste nel presente giudizio dichiara di nulla poter riferire riguardo a tale circostanza siccome non di sua competenza.
19 In ultimo, ma non per importanza, non può trascurarsi la circostanza secondo cui la terza chiamata allega agli atti del giudizio n. 4 assegni asserendo di aver adempiuto alle obbligazioni a suo tempo assunte nei confronti del sig. , deducendo che l'importo dello sbancamento per le unità CP_1 immobiliari dei Sig.ri , ed ammontava ad € 3.237,49, tant'è che restava un Parte_1 Pt_2 Pt_11 credito, nei confronti del , di € 562,00; somma che il avrebbe trattenuto Controparte_7 CP_1 poi quale acconto per i lavori delle altre unità immobiliari. Tale deduzione, come anche l'allegazione documentale degli assegni, non risulta affatto specificatamente contestata dalla parte opposta che si limita solo a ribadire, in comparsa conclusionale, che l'ammontare dei lavori di scavo, stante il prezzo concordato di euro 7,50 al mc era di euro 11.812,50, (ossia 1575 (450 mq x 3,50 m di profondità) x euro 7,50, mentre nella memoria di replica afferma essere pari a 10.200,00 (ossia 1360 mc x euro
7,50); indi, un importo diverso che, dunque, varia e, comunque, inferiore.
Orbene, dall'esame complessivo del compendio probatorio in atti, vagliato anche alla luce della già emanata sentenza, un rapporto appare aver riguardato l'impresa e , ma non CP_3 CP_1
l'impresa e la società né tantomeno v'è certezza in ordine CP_3 Parte_4 all'esistenza di un rapporto di appalto asserito dall'opposto, tra la società e Parte_4 gli opponenti, circostanza neppure suffragata dalle risultanze istruttorie e, nella specie, dalle dichiarazioni orali le quali, per come argomentato, non risultano affatto scevre di incongruenze e contraddizioni.
Va, infine, respinta la domanda degli opponenti al risarcimento danni, asseritamente, subiti ex art. 96
c.p.c. Come noto, infatti, la condanna risarcitoria prevista da tale norma presuppone, in ogni caso,
l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (ovvero della malafede o colpa grave rinvenibile nella condotta processuale), sia dell'elemento oggettivo (ovvero dell'effettiva sussistenza ed entità del danno lamentato).
Si rammenta che l'art. 96 comma 1 c.p.c., essendo un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale, postula la domanda di parte, nonché la prova di tutti gli elementi oggettivi (condotta illecita, danno ingiusto e nesso di causalità) e soggettivo (mala fede o colpa grave) dell'illecito.
Quanto agli elementi oggettivi, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. “non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”
(Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
Nel caso in esame, parte opponente non ha tempestivamente allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, che non è in re ipsa, e, comunque, non risulta provato il presupposto soggettivo comune ad entrambe le ipotesi previste dall'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c.
20 Alla luce delle esposte considerazioni, si accoglie l'opposizione; per l'effetto, si revoca il decreto ingiuntivo opposto e si rigetta la domanda di pagamento formulata da . Controparte_1
L'evidenziato contrasto tra le prove testimoniali assunte e la sopravvenienza, nel corso del presente giudizio, della menzionata sentenza n. 395/2024, che ha deciso in ordine all'opposizione avverso il medesimo D.I., inducono a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 100520/2011 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda di pagamento formulata da;
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola (CS), lì 12.11.2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 100520/2011 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali – opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. E (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cristiani e, in via disgiunta tra loro, C.F._2 dall'avv. Dario Bergamo e dall'avv. , quest'ultima anche in proprio ex art 86 c.p.c., Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Dario Bergamo, sito in Scalea (CS), Via G.
Oberdan, n. 3, in virtù di procure alle liti poste in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e di ricorso per la riassunzione del giudizio sospeso
OPPONENTI
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso dall'avv. Giorgio Cozzolino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Scalea (CS), alla Via Martiri XVI Marzo n. 16, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30.11.2011
OPPOSTO
NONCHE'
, quale titolare dell'omonima ditta (p.iva ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Gagliardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Sangineto, Via Aldo Moro n. 56, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di risposta
ER AM
CONCLUSIONI
1 Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato a mezzo del messo del Giudice di Pace delegato di Scalea, a mani del difensore, avv. Pierluigi Crusco, in data 29.6.2011, il sig. e la sig.ra proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 77/11, emesso dal Tribunale di Paola - sez. dist. di Scalea il 19.4.2011, iscritto al n. rac.
270/2011 S, notificato al Sig. in data 8.6.2011 e alla sig.ra in data Parte_1 Parte_2
16.06.2011, a mezzo del quale veniva loro ingiunto, unitamente a e , CP_3 Controparte_4 di pagare, in solido, in favore del sig. , la somma complessiva di euro Controparte_1
21.996,00, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché le spese per la procedura monitoria.
Gli opponenti assumevano che: con ricorso depositato in data 24.3.2011, il sig. Controparte_1
chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo a carico degli opponenti, nonché dei sig.ri
[...] CP_3
e , per il pagamento in solido della somma di € 21.996,00=, oltre spese e
[...] Controparte_4 diritti, liquidate in € 671,50=; l'opposto fondava la richiesta per d.i. sulla fattura n. 82 del 30.11.2010, dell'importo di € 24.996,00, detratto l'acconto di € 3.000,00; ricorso e decreto, portante il n. 77/11 – rac. 270/11S., venivano notificati rispettivamente in data 8/06/2011 e 16/06/2011; avverso il predetto
D.I., vista la totale infondatezza, nonché la produzione documentale posta a base dello stesso, gli attori proponevano formale opposizione, deducendo che nessun rapporto era mai sorto tra gli stessi e Con l'opposto, oltre che con a originaria creditrice della somma ingiunta;
derivava Controparte_6 quindi che l'opposto non era titolare di alcuna posizione creditoria nei confronti degli stessi opponenti, i quali si erano visti richiedere illegittimamente e pretestuosamente somme non dovute, soprattutto per il titolo dedotto;
invero, gli opponenti, per la costruzione di una villetta nel Comune di San NI AR, avevano sottoscritto in data 29.09.2007 un contratto di appalto con l'
[...]
, titolare dell'omonima ditta, versandogli quanto pattuito nel precitato contratto, Controparte_7 come documentato nelle fatture, per cui qualsiasi doglianza di mancato pagamento per i lavori di Con sbancamento eseguiti dalla a Costruzioni per conto dell'impresa predetta, nel cantiere posto nel
Comune di San NI AR, non indicato, andava e va rivolta all' e Controparte_7 non nei confronti degli opponenti;
nessuno di questi ha mai avuto rapporti di lavoro con l'opposto, tant'è che in data 19.01.2011 l'avv. in proprio e quale difensore degli ingiunti, Parte_2
Con contestava alla a Costruzioni ed al sia la richiesta di pagamento, Controparte_1 che l'assenza, sia con la prima che con il secondo, di un contratto di appalto per l'esecuzione di opere edilizie.
2 Gli opponenti, pertanto, domandavano: preliminarmente, autorizzarsi la chiamata in causa dell'impresa , quale titolare dell'omonima Ditta, per essere l'unico e solo Controparte_7 interlocutore oltre che obbligato, sia con la Vi.sa Costruzioni che con;
Controparte_1 nel merito, accogliersi l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n.
77/2011 del 19.04.11; dichiararsi inesistente il diritto dell'opposto a richiedere agli opponenti somme non dovute;
condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite, oltre che della somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., secondo comma.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 10.11.2011, si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva, nel merito, respingersi nella sua integrità Controparte_1
l'opposizione ed ogni avversa domanda della sig.ra e del sig. , perché Parte_2 Parte_1 infondata in fatto e in diritto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in cancelleria in data 30.11.2011, stante la rinuncia dell'avv. Pierluigi Crusco, si costituiva in giudizio per il sig. , Controparte_1
l'avv. Cozzolino Giorgio, il quale, nel riportarsi al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di risposta del precedente difensore, nell'impugnare quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta;
nel merito, rigettarsi l'opposizione proposta perché inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
condannarsi gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice si riservava e, con ordinanza del 30.11.2011,
a scioglimento di detta riserva, l'intestato Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta, autorizzando la chiamata in causa del terzo, , e rinviando all'udienza del 17.4.2012. Controparte_7
Con atto di citazione per la chiamata in causa di terzo, ritualmente notificato a mezzo UNEP, tramite servizio postale, in data 7.12.2011, i sig.ri e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
l' , quale titolare dell'omonima ditta e, nel riportare pedissequamente il Controparte_7 proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, domandavano accertarsi e dichiararsi inesistente il diritto dell'opposto a richiedere agli opponenti somme non dovute, di contro dichiararsi unico e solo responsabile, nonché obbligato la ditta;
nel merito, accogliersi Controparte_7
l'opposizione proposta, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, tenere indenni gli opponenti dal pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo a favore dell'opposto, per avere già adempiuto all'obbligazione di pagamento nei confronti dell' , nei Controparte_7
3 confronti della quale è intercorso l'appalto; condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite, oltre che della somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., secondo comma.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 10.04.2012, si costituiva in giudizio
[...]
, quale titolare dell'omonima ditta, il quale chiedeva rigettarsi la domanda proposta Controparte_7 nei confronti del Sig. , oltre alla domanda principale del Controparte_7 Controparte_1
, in ordine al pagamento di somme non dovute perché già precedentemente incassate.
[...]
Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale, con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 18.2.2016, si costituivano in giudizio, in luogo del precedente difensore, avv.
Nocito, per e l'avv. Antonio Campagna, unitamente e Parte_1 Parte_2 disgiuntamente all'avv. in giudizio personalmente, i quali, nel richiamare Parte_2 integralmente tutte le domande, istanze ed eccezioni ed opposizioni di cui all'atto introduttivo, nonché le conclusioni, le argomentazioni e deduzioni avanzate, proposte e sostenute nei vari scritti difensivi, nonché a verbale, chiedevano accogliersi l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
dichiararsi inesistente il diritto dell'opposto a richiedere somme non dovute a carico degli opponenti;
condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., secondo comma, da liquidarsi anche in via equitativa.
Il Giudice, all'esito all'udienza del 9.3.2016, a seguito della richiesta di riunione al presente procedimento del procedimento n. 548/2011 r.g., per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, siccome giudizio avente ad oggetto opposizione al medesimo d.i. e, in subordine, di sospensione, ex art. 295 c.p.c., ai fini della successiva riunione, ritenendo sussisterne i presupposti, sospendeva il procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento n. 100548/2011 ai fini dell'eventuale riunione.
Con ricorso per la riassunzione del giudizio sospeso, depositato in data 11.03.25, i sig.ri Parte_2
e , nel ripercorrere tutto l'iter processuale inerente al presente giudizio, deducevano Parte_1 che: il giudice, con il provvedimento di sospensione, reso a seguito dell'udienza del 9 marzo 2016, non aveva fissato l'udienza in cui il processo doveva proseguire;
la sentenza n. 395/2024, mediante la quale è stato definito il giudizio iscritto al R.G. n. 100548/2011 emessa il 23 maggio 2024, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato il 24 dicembre 2024; non è ancora decorso il termine trimestrale dal passaggio in giudicato della sentenza di cui al suddetto art. 297 c.p.c. ed era interesse dell'avv. e del sig. chiedere la fissazione dell'udienza per Parte_2 Parte_1 la prosecuzione del giudizio sospeso. I ricorrenti, pertanto, chiedevano procedere a fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 14.03.2025, il Giudice fissava per la prosecuzione del procedimento l'udienza del
25.06.25, onerando la parte istante di notificare il ricorso e il decreto alle parti entro il 2.5.2025.
4 Con comparsa di risposta nel giudizio riassunto, depositata in data 3.6.2025, si costituiva in giudizio il sig. , titolare dell'omonima ditta, il quale, dedotto che il ricorso e decreto Controparte_7 venivano notificati a mezzo pec in data 29.4.2025, richiamata l'esposizione dei fatti e le argomentazioni in diritto della propria comparsa di costituzione e risposta, insisteva nell'accoglimento di tutte le proprie difese, eccezioni, richieste e conclusioni, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendone il rigetto.
Con comparsa di risposta nel giudizio riassunto, depositata in data 24.6.2025, si costituiva in giudizio il sig. , il quale, dedotto che ricorso e decreto venivano notificati a mezzo Controparte_1 pec in data 29.4.2025, si riportava integralmente al contenuto dei propri atti, da intendersi trascritto e riportato, insistendo nell'accoglimento di tutte le proprie difese, eccezioni, richieste e conclusioni ed impugnando e contestando ogni avversa domanda, eccezione e conclusione di cui chiedeva il rigetto.
Le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025, precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio allegato in atti, si rileva che con ricorso per decreto Con ingiuntivo, depositato il 24.03.2011, il sig. deduceva che: la Controparte_1
[...]
a seguito di lavori edili, sbancamenti inerti e assistenza cantieri, nel Comune di San Parte_3
NI AR, ha emesso nei confronti della sig.ra del sig. , del sig. CP_3 Controparte_4
e della sig.ra tutti obbligati in solido tra di loro nei confronti della Parte_1 Parte_2 ditta esecutrice dei lavori, la fattura n. 82 del 30 novembre 2010 dell'importo di euro 24.996,00; le parti intimate provvedevano solo al pagamento parziale della somma indicata in fattura, difatti versavano alla Vi. solo la somma pari ad euro 3.000,00 per i lavori edili predetti Parte_3
e, per l'effetto, il credito de quo risulta complessivamente pari ad euro 21.996,00; con le raccomandate n. 13945498816-5 del 10/01/2011, n. 13945499176-3 del 07/03/2011, n.1394549175-2 del
07/03/2011 e n. 1344042298- 8 del 14/03/2011, la sig.ra la sig.ra il CP_3 Parte_2
Con[... sig. e il sig. , sono stati tutti informati che la società Parte_1 Controparte_4 ha ceduto al sig. i suoi crediti e, precisamente, il Parte_3 Controparte_1 credito pari ad euro 21.996,00 in virtù del credito residuo di cui alla fattura n. 82 sopra citata;
i lavori edili, sbancamenti inerti, assistenza cantieri, sono stati eseguiti regolarmente dalla summenzionata ditta;
la sig.ra il sig. , il sig. , la sig.ra CP_3 Controparte_4 Parte_1 [...] si rendevano inadempienti rispetto ai pagamenti nei termini pattuiti sia nei confronti della Pt_2
Con
sia nei confronti dell'attuale ricorrente;
il sig. Controparte_8 Controparte_1 risulta essere creditore dell'importo totale di euro 21.996, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla scadenza della fattura al saldo. Il ricorrente, pertanto, chiedeva
5 ingiungersi ai sig.ri , , tutti CP_3 Controparte_4 Parte_1 Parte_2 obbligati in solido tra loro, di pagare all'istante, nel termine di legge, la somma totale di euro 21.996 per il titolo di cui al ricorso, oltre interessi computati al tasso previsto e rivalutazione monetaria dalla scadenza della fattura al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio. La fattura posta a fondamento del procedimento monitorio, emessa dalla rimessa ai predetti Parte_4 soggetti ingiunti, ha ad oggetto “lavori edili (NO a Caldo Escavatori e movimento terra) presso il
Vs cantiere di San NI AR Loc. San Giorgio” e, nello specifico, reca l'importo totale di euro
24.996,00 (di cui € 20.830,00 per imponibile ed euro 4.166,00 per IVA al 20%). Nella parte descrittiva dei lavori eseguiti risulta: Scavi mc 1.360 x € 7,50= 10.200,00 euro;
NO escavatore
K135, ore 60 x € 65,00 = 3.900,00; NO RE K60 ore 16 x € 45,00 = € 720,00; NO TE F
200 ore 24 x € 35,00 = € 840,00; Viaggi Misti n. 2 x € 30,00 = € 60,00, Camion Tre Assi ore 40 x
40,00 € = 1.600,00 e NO RE KS 60 ore 78 x € 45,00 = 3.510,00.
E', altresì, allegata comunicazione di cessione di credito, datata 27.12.2010, indirizzata ai sig.ri
[...]
, e inoltrata, rispettivamente, a mezzo CP_3 Controparte_4 Parte_1 Parte_2 racc. n. 13945498816-5 del 10.01.11, n. 13440422984-8 del 14.3.11, n. 13945499175-2 del 7.3.11 e n. 13945499176-3 del 7.3.11, come da ricevute di spedizione allegate, con la quale la
[...] informava i predetti soggetti dell'avvenuta cessione al Sig. Parte_4 Controparte_1
dei crediti da essa vantati nei loro confronti per i servizi effettuati e risultanti dalla fattura
[...] indicata, ossia la n. 82 del 30.11.2010; crediti non ancora saldati e i cui importi avrebbero dovuto pagare al sig. , cessionario, in via esclusiva, per il complessivo ammontare di euro CP_1
21.966,00. Precisava che, per effetto della cessione, il pagamento avrebbe potuto essere effettuato esclusivamente a favore del signor , diventato titolare dei crediti ceduti;
sicché il CP_1 pagamento effettuato dai destinatari nei confronti del signor sarebbe stato pienamente CP_1
Con efficace e definitivamente liberatorio sia nei confronti della a, che nei confronti di qualsiasi terzo a loro subentrato a qualsiasi titolo. Con La fattura n. 82 del 30.11.2020 risulta riportata nel registro IVA Vendite, intestato alla società “
[...]
, per l'importo totale di euro 24.996,00, recante attestazione del notaio Parte_3
, il quale certifica che la copia fotostatica esibitagli dal sig. era conforme Persona_1 CP_1 alle originali scritture esistenti alla pagina recante la numerazione 2010/16 del registro IVA vendite intestato alla Pt_4
Con comunicazione datata 10.11.2011, indirizzata a , CP_3 Parte_1 Parte_2
e , inoltrata a mezzo racc. A/R, rispettivamente n. 13945498812-1, n. 13945498813- Controparte_4
2, n. 13945498815-4, tutte spedite il 10.1.11, come da ricevute di spedizione allegate (senza riscontro dell'avviso di ricevimento), salvo che per di cui non si rinviene la ricevuta di spedizione, CP_4
6 Con la invitava i predetti soggetti ad effettuare il pagamento del saldo relativo alle Parte_3 fatture emesse in loro possesso, restando inteso che, trascorsi infruttuosamente sette giorni dal ricevimento della missiva, avrebbero trasmesso la pratica al legale per le azioni di competenza.
Con scrittura privata, sottoscritta in data 29.09.2007, dal Sig. e dall' , il Parte_1 Controparte_7 cui responsabile tecnico era il primo, siccome proprietario di una quota del lotto Persona_2 di terreno sito nel Comune di San NI AR, in località Chianette, zona di completamento residenziale estensiva, dovendo costruire una villetta comprensiva di progettazione nel proprio lotto, poiché la era disposta ad eseguire i lavori di costruzione e far redigere la progettazione, Parte_5 concedeva in appalto alla predetta impresa l'esecuzione del lavoro per la costruzione della villetta, con intervento ubicato in località Chianette (Via Sandro Pertini), nel Comune di San NI AR.
Definite tra le parti le caratteristiche dei fabbricati e i vari oneri a carico del proprietario e dell'impresa appaltatrice, le medesime convenivano che il prezzo per l'esecuzione di detti lavori, compresa la spesa di progettazione, era stabilito nella complessiva somma di 69.250,00 euro, iva esclusa, da corrispondersi nel modo seguente: €50.000,00 al momento della firma del contratto;
€ 19.250,00 alla realizzazione del secondo solaio ed € 12.000,00 alla consegna dell'immobile. Si stabiliva che, qualora non fossero state rispettate le predette scadenze, l'impresa sarebbe stata autorizzata a sospendere i lavori ed emettere relativa RIB dei lavori eseguiti e contabilizzati dalla D.L.
Scrittura privata di analogo tenore, in data in data 29.09.2007, veniva stipulata e sottoscritta tra la
Sig.ra (proprietaria anch'essa di una quota del lotto di terreno sito nel Comune di San Parte_2
NI AR, in località Chianette, zona di completamento residenziale estensiva) e l' CP_7
. Anche con tale scrittura la sig.ra concedeva in appalto a detta impresa l'esecuzione del
[...] Pt_2 lavoro per la costruzione della villetta con intervento ubicato in località Chianette, nel Comune di San
NI AR. Il prezzo pattuito per l'esecuzione di detti lavori, compresa la spesa di progettazione, era stabilito nella complessiva somma di 280.000,00 euro, iva esclusa, da corrispondersi nel modo seguente: € 31.500,00 al momento della firma del contratto, € 15.000,00, tramite assegno circolare in favore di ” quale proprietaria del terreno, al momento dell'intestazione della quota Parte_6 del lotto;
€ 25.000,00 da versare all' all'inizio dei lavori;
€ 32.500,00 alla Controparte_7 realizzazione del solaio di fondazione;
€ 25.000,00 alla realizzazione del solaio piano terra;
€
25.000,00 alla realizzazione del solaio primo piano;
€30.000,00 alla realizzazione del solaio di copertura;
€ 30.000,00 al completamento della copertura della tampognatura e della tramezzatura;
€
30.000,00 al completamento degli impianti elettrici, idraulici, intonaco esterno e interno;
€ 20.000,00 al montaggio degli infissi esterni e interni, dei pezzi sanitari;
€16.000,00 alla consegna dell'immobile.
Nel caso di mancato rispetto di dette scadenze, l'impresa sarebbe stata autorizzata a sospendere i lavori ed emettere relativa RIB dei lavori eseguiti e contabilizzati dalla D.L.
7 Con diffida, datata 19.1.2011, in riscontro a comunicazione del 27.12.2010, inoltrata a mezzo racc.
A/R spedita in data 20.1.2011 e ricevuta dalla il 4.2.2011, giusto quanto evincibile dalla Pt_4 ricevuta di spedizione e dall'avviso di ricevimento allegati, inoltrata per conoscenza anche al sig.
, l'avv. in proprio e per conto dei sig.ri , CP_1 Parte_2 CP_3 Controparte_4
Con
, contestava integralmente il contenuto della missiva ricevuta dalla Parte_1
[...]
rappresentando che nessuno di loro aveva conferito incarico alla predetta impresa, Parte_3 né alcun mandato per eseguire opere di ristrutturazione o edilizie, o sottoscritto alcun contratto di fornitura di materiali o di opere. Sicché, concludeva affermando che la Vi.Sa non vantava alcun credito nei loro confronti, diffidando la predetta impresa a proseguire con la propria condotta, pena azione legale e conseguente richiesta di risarcimento danni.
Si rinvengono, poi, in atti quattro fatture: fattura n. 2 del 4/06/2009, emessa dalla Impresa De PA di NC De PA nei confronti di recante la seguente dicitura: “fattura di acconto Parte_2 per eseguire i lavori di costruzione del vostro immobile, sito in via Sandro Pertini San NI AR
(CS), come si evince dalla Concessione Edilizia n.2/2009”, recante l'importo di € 21.600,00; fattura n.9 del 06/08/2010, emessa dalla medesima impresa nei confronti del sig. , recante Parte_1 la seguente dicitura: “fattura per i lavori di costruzione della vostra casa in via Sandro Pertini, (ex Via
Chianette) come da contratto, con concessione edilizia rilasciata dal Comune di San NI AR
(CS), Concessione n.2/2009 11/02/2009 protocollo n. 950”, recante l'importo complessivo di €
20.020.00; fattura n. 01 del 16/06/2011, emessa dalla impresa nei confronti del sig. CP_3 [...]
, recante la seguente dicitura: “fattura a saldo per i lavori di costruzione della vostra Parte_1 casa in via Sandro Pertini (ex Via Chianette) e lavori di completamento delle aree esterne al fabbricato, come da concessione edilizia rilasciata dal Comune di San NI AR (CS) li
11/02/2009 - Permesso di Costruzione n. 02/2009 protocollo n. 950”, recante l'importo di €
13.200,00; fattura n. 4 del 03.08.2009, emessa dalla medesima impresa nei confronti del sig.
[...]
, recante la seguente dicitura “fattura di acconto per i lavori di costruzione della vostra Parte_1 casa in via Sandro Pertini (ex Via Chianette) come da contratto stipulato il 29/09/2007, con concessione edilizia rilasciata dal Comune di San NI AR (CS) n.02/2009 protocollo n. 950”, dell'importo complessivo di €52.000,00.
Relativamente a quest'ultima fattura è allegata la contabile riepilogativa dei bonifici e pagamenti del
21.08.2009, relativa al conto presso il Banco di Napoli intestato alla , da cui risulta Controparte_7 il bonifico di € 52.000,00 effettuato dal Sig. a favore di Parte_1 Controparte_7 disposto il 19.08.2009 a saldo della fattura n. 4 del 3.8.2009.
Per quanto concerne il materiale probatorio allegato dal terzo chiamato, sig. , si Controparte_7 rinviene il “Prezzario regionale di riferimento per il settore dei lavori pubblici della Calabria - opere
8 edili-parte I°”, relativo a E.01.20.10 Scavi a sezione obbligata, ove, indicato il prezzo unitario, si riporta la contabilità scavo relativa a per la realizzazione delle fondazioni del fabbricato Parte_7 in progetto, con scavo di mc 448 x il prezzo di 3,78 € = 1.693,44 €, pagato con assegno numero
2.143.589.234-07- importo euro 2.500 San Paolo- Banco di Napoli- filiale di Ercolano, rilasciato all'impresa dal signor il 07/02/2009 come anticipo acconto lavori come da CP_3 Parte_7 contratto. Analogamente, in quello a seguire è indicata la contabilità scavo per Fondazione dei signori per realizzare il fabbricato come in progetto con licenza n. 02/2009. Scavo Parte_8 mc 856,48 x 3,78 = 3.237,49 € pagato il 15/09/2010 con acconto anticipo il 15/04/2009 il quale era il resto di euro 800 dell'assegno di euro 2.500,00 del signor (consegnato al signor Pt_7 CP_1
per aver effettuato gli scavi per la realizzazione del fabbricato del signor ), inoltre
[...] Pt_7 consegnato al signor un altro assegno di euro 3.000,00 Banco di Napoli con Controparte_1 scadenza al 30/12/2010 (emittente dell'assegno sempre il signor per i lavori della Parte_7 costruzione della sua casa). Assegno Banco di Napoli n. 1.021.333.466- 10 di euro 3.000,00 con scadenza al 30/12/2010. Acconto totale euro 3.800,00 a detrarre euro 3.237,49 resta la somma in acconto per gli altri lavori euro 562,00”. Seguono n. 4 fotografie riguardanti gli scavi effettuati, le fondazioni, i relativi progetti per la costruzione di un fabbricato per tre abitazioni- località Pianette
(via S. Pertini) San NI AR, committenti , , nonché progetto di Pt_2 CP_3 Parte_1 variante per la costruzione di due fabbricati eredi ed altri- località San Giorgio- Persona_3
San NI AR, committenti , e relative planimetrie. Pt_7 Per_4
Si rinvengono, inoltre, quattro assegni San Paolo Banco di Napoli, dell'importo di € 2.500,00 cad. emessi dal Sig. (per come risulta da annotazione a penna, ove si legge “acconto Parte_7
7.02.2009”), in data 5.03.09, 25.3.09, 15.04.09, 30.04.09, nonché assegno del Banco di Napoli, di €
3000,00, emesso da il 30.11.2010, in favore di “Ignacchiti Francesco S.r.l.”. Parte_7
In data 20.12.2010, la sottoscriveva col sig. Parte_4 Controparte_1 contratto di cessione del credito vantato nei confronti dei sig.ri , CP_3 Controparte_4 [...]
, della somma di € 21.996,00, in relazione alla quale era stata emessa Parte_1 Parte_2 la seguente fattura “F/82 del 30/11/2010”. Con detto contratto, il sig. Controparte_1 accettava la cessione del precitato credito al prezzo di € 21.996,00 che le parti dichiaravano di aver già tra loro regolato. La Cedente non garantiva la solvibilità del debitore, ma dichiarava che il credito era certo e reale, liquido ed esigibile. La Cedente dichiarava di consegnare al Cessionario tutta la documentazione originale comprovante detto credito e le spese inerenti alla cessione, nonché quelle riguardanti la notifica venivano integralmente assunte dal Cessionario.
Il teste, sig. , escusso all'udienza del 9.4.2013, riferito di essere indifferente e di Testimone_1 svolgere la professione di escavatorista, nel confermare come vero che la Società VI.SA. Costruzioni
9 S.r.l. aveva svolto, su incarico e per conto dei Sig.ri e lavori edili Parte_1 Parte_2 consistenti in scavi, movimento terra, sbancamento inerti ed assistenza cantiere, sul cantiere di San
NI AR, Loc. San Giorgio e, nello specifico, scavi per mc 1.360, nonché svolto lavori di movimento terra, inerti e assistenza sul cantiere, in particolare: ore 60 con escavatore K135; ore 16 con escavatore K60; ore 24 con terna F200; ore 40 con camion tre assi MAN 33 362; ore 78 con escavatore KS 60; n. 2 viaggi misti, precisa di aver personalmente lavorato nel cantiere di cui al capitolo. Dichiara di poter riferire di aver usato gli escavatori K135, 60 e il camion l medesimo CP_9 dichiara di ricordare un particolare, la superficie di scavo di mc 1360. Il teste conferma anche essere vero che il prezzo convenuto tra le parti per l'effettuazione degli scavi era di € 7,50 al mc, aggiungendo che, invero, detta cifra pattuita era corrispondente al tariffario della provincia di
Cosenza. Il sig. , poi, conferma essere vero che i prezzi convenuti tra le parti per il noleggio Pt_6
a caldo dei mezzi per l'esecuzione dei lavori di movimento terra, inerti e assistenza sul cantiere erano i seguenti: a) escavatore K135 al prezzo di € 65,00 all'ora; b) escavatore K60 al prezzo di €45,00
l'ora; c) camion MAN 33 362 al prezzo di €40,00 l'ora; d) pala FL 14D al prezzo di € 70,00 l'ora; e) terna F 200 al prezzo di €35,00 l'ora; f) nolo escavatore KS60 al prezzo di €45,00 l'ora; g) viaggio misto €30,00 cadauno, precisando di aver personalmente assistito al momento in cui le parti nei pressi del cantiere convenivano i prezzi di cui al capitolo. Dichiara, poi, di conoscere il Sig. e la Parte_1
Sig.ra in quanto sua figlia aveva venduto loro il terreno ove erano stati effettuati i lavori di cui Pt_2
è causa. Il teste afferma che i lavori di costruzioni edilizia erano stati realizzati dal terzo per CP_3 come da lui constatato sul cantiere. Precisa di aver visto il Sig. e Cristian, ma di Persona_2 non essere a conoscenza se tra i predetti e gli opponenti vi fosse un contratto.
Il teste, sig. , escusso all'udienza del 9.4.13, riferito di essere indifferente e Testimone_2 di essere stato in passato dipendente in qualità di escavatorista, conferma essere vero che la Pt_4
Società aveva svolto, su incarico e per conto dei Sig.ri e Parte_4 Parte_1
lavori edili consistenti in scavi, movimento terra, sbancamento inerti ed assistenza Parte_2 cantiere, sul cantiere di San NI AR, Loc. San Giorgio e, nello specifico, effettuato scavi per mc 1.360, nonché svolto lavori di movimento terra, inerti e assistenza sul cantiere, in particolare, ore
60 con escavatore K135; ore 16 con escavatore K60; ore 24 con terna F200; ore 40 con camion tre assi MAN 33 362; ore 78 con escavatore KS 60; n. 2 viaggi misti, precisando di aver personalmente lavorato presso il cantiere di San NI AR, ma di non essere tuttavia in grado di indicare con esattezza i mc e le ore impiegate con i mezzi indicati al capitolo. Precisa di aver lavorato all'incirca una ventina di giorni, unitamente al Sig. . Con riguardo poi alla domanda se il Testimone_1 prezzo convenuto tra le parti per l'effettuazione degli scavi fosse di € 7,50 al mc, il teste dichiara di non sapere nulla in ordine a tale circostanza. Parimenti, con riguardo ai prezzi convenuti tra le parti
10 per il noleggio a caldo dei mezzi per l'esecuzione dei lavori di movimento terra, inerti e assistenza sul cantiere, all'uopo elencati nel capitolo in relazione ai singoli mezzi impiegati, il teste ribadisce di non sapere nulla in ordine alla circostanza di cui al capitolo in quanto non di sua competenza. Il medesimo dichiara di non conoscere i Sig.ri e né di aver mai visto Parte_1 Parte_2
i predetti sul cantiere, né di essere a conoscenza della circostanza se i medesimi avessero stipulato alcun contratto con la Specifica di non conoscere i e Parte_4 Parte_1 Parte_2 talché di non poter escludere la loro presenza sul cantiere. Dichiara, inoltre, di non conoscere i Sig.ri e e di non aver mai visto altre imprese lavorare sul cantiere in Persona_2 Parte_9
San NI AR.
Con sentenza n. 395/2024, emessa il 22.5.2024 e pubblicata il 23/05/2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 100548/2011 r.g., il Tribunale di Paola, nel decidere sull'opposizione proposta dai sig.ri e avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 77/11 opposto anche CP_3 Controparte_4 nel presente giudizio, emesso in favore del sig. , nel quale veniva chiamata in causa CP_1
l'impresa De PA di De PA G. che, tuttavia, in quel giudizio è rimasta contumace, la spiegata opposizione veniva accolta con conseguente revoca, nei confronti degli opponenti, del decreto ingiuntivo predetto. Detta sentenza risulta passata in giudicato il 24.12.2024, come da attestazione di cancelleria allegata.
Tanto premesso, considerato l'oggetto del contendere, occorre chiarire che l'opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n.
7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del
22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto
11 ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n.
6663/2002); sicché, il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n.
20613/2011).
Il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte
(nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la
12 conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di giudicato, sollevata dall'impresa , terza CP_3 chiamata, nella propria comparsa conclusionale depositata in atti. In particolare, la predetta assume che con sentenza n. 395/2024, pubblicata il 23.5.2023, emessa dal Tribunale di Paola, passata in giudicato, è stato definito il giudizio n. 100548/2011 R.G. che ha accolto l'opposizione e revocato il medesimo decreto ingiuntivo n. 77/2011 oggi opposto anche in questa sede. Deducendo, dunque, che tra il presente giudizio e quello n. 100548/2011 R.G., deciso nel merito, vi è identità di petitum e causa petendi, oltre che di parti, essendo l'impresa parte convenuta in entrambi i Controparte_7 giudizi, ha ritenuto farne scaturire che la predetta statuizione definitiva avrebbe efficacia di giudicato ex art. 2909 cod. civ. anche nel presente procedimento.
Ebbene, a norma della citata disposizione, “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
L'eccezione di giudicato esterno nel caso di specie è priva di fondamento e, come tale, non meritevole di accoglimento.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla violazione dell'art. 2909 c.c., all'uopo invocato, sul punto, con sentenza del 23.10.2018, n. 26704, ha così statuito: “non sussistono, infatti,
i presupposti del vincolo del giudicato esterno, ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro. Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il
"petitum" del primo. Tale indirizzo giurisprudenziale richiede che le cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale od un medesimo rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. Nessuno di tali presupposti sussiste poiché il giudizio invocato
(Cass. n. 5211 del 2014) riguardava parti diverse” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 26704 del
23.10.2018).
13 “L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n.
33021 del 9 novembre 2022).
Ergo, dai principi espressi dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra richiamate è indubbio che uno dei presupposti fondamentali del giudicato esterno, per come enunciato dalla Corte di legittimità, è
l'identità delle parti;
identità che, tuttavia, non ricorre perfettamente nel caso di specie, atteso che, all'identità tra opposto e terza chiamata, coincidenti in entrambi i giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo per cui è causa, non si aggiunge l'esatta coincidenza anche delle parti opponenti.
Infatti, il giudizio definito con la sentenza n. 395/2025, passata in giudicato, è intercorso tra CP_3
e , da un lato, quali opponenti, e , dall'altro,
[...] Controparte_4 Controparte_1
Par quale parte opposta, nonché l'impresa PA di G. De PA, quale terza chiamata. Il presente giudizio, invece, per come sopra esposto, sebbene coincida per parte opposta e terza chiamata, vede quali opponenti due diversi soggetti, ossia e nonostante verta sui Parte_1 Parte_2 medesimi fatti e riguardi le medesime contestazioni alla posizione creditoria che il sig. CP_1 intende far valere nei confronti degli opponenti a seguito del titolo monitorio ottenuto nei confronti degli stessi, obbligati in solido tra loro.
Non può, tuttavia, escludersi che, “la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che, respingendo la domanda proposta in primo grado da alcuni proprietari di fondi confinanti che reclamavano il diritto di passaggio "uti cives" su una strada interpoderale inglobata nella proprietà di un vicino, aveva ritenuto che gli effetti di una sentenza resa all'esito di un precedente giudizio tra il e il vicino, che aveva accertato la non CP_10 soggezione della strada a servitù di uso pubblico, si estendevano anche ai privati che avevano chiesto
l'accertamento del diritto di passaggio pedonale sulla detta strada) (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 21240 del 28 agosto 2018).
Alla luce degli esposti principi giurisprudenziali, in base al complessivo compendio probatorio in atti, non si ritiene adeguatamente provata la certezza del credito vantato dal sig. Controparte_1
14 nei confronti dei sig.ri e e allo stesso asseritamente ceduto CP_1 Parte_1 CP_11
Con dalla società Parte_3
L'opposto, infatti, giusto quanto dedotto a pagina 2 della comparsa di risposta, ha agito in giudizio quale cessionario del credito residuo derivante dalla fattura n. 82 del 30.11.10, emessa dalla predetta società “a seguito di lavori edili, sbancamenti inerti e assistenza cantieri, eseguiti in un cantiere insistente nel Comune di San NI AR, loc. Pianette in via Pertini”.
Quanto alla citata fattura, menzionata nell'allegato estratto del registro i.v.a., secondo granitica giurisprudenza di legittimità, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (v. fra le altre Cass. 16.11.2001,
n. 14363)” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9542 del 2018, in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n.
5071/2009; in questi termini, ex plurimis, Tribunale Parma n. 1436 del 17.10.2017).
Tanto soprattutto se si considera che nella fattispecie in esame è stato fermamente contestato dagli opponenti il rapporto principale posto a base della fattura, avendo rilevato gli stessi di non aver mai Con intrattenuto alcun tipo di rapporto con la né giammai commissionato a detta Parte_3 impresa l'esecuzione dei lavori edili, sbancamento inerti e assistenza cantieri da cui sarebbe sorto il credito oggetto di ingiunzione, ceduto al sig. , così per come risulta dalla missiva datata CP_1
19.1.2011, allegata in atti (cfr. “nessuno dei miei assistiti né tanto meno io abbiamo conferito alcun incarico alla Vi.sa Costruzioni, né tanto meno vi abbiamo dato alcun mandato per eseguire opere di ristrutturazione o edilizie o abbiamo sottoscritto alcun contratto di fornitura di materiali o di opere. Con Pertanto, la a costruzioni non vanta alcun credito nei nostri confronti”).
Ferma restando l'avvenuta sottoscrizione del contratto di cessione intervenuto tra la e il sig. Pt_4
in data 20.12.2010, in forza del quale il sig. ha dunque assunto la qualità di CP_1 CP_1 creditore cessionario nei confronti dei debitori ceduti, si rileva come di tale circostanza, comunque, gli opponenti, tra cui e , sarebbero stati notiziati, atteso che la CP_3 Controparte_4 Pt_4 avrebbe loro inviato le comunicazioni in atti, datate 27.10.2010, sopra menzionate, di cui tuttavia non si rinviene prova di avvenuta ricezione.
15 Nonostante ciò, gli opponenti non contestano tanto l'avvenuta cessione del credito, quanto il rapporto da cui sarebbe originato il credito oggetto di cessione, asserendo che detto rapporto più che con gli opponenti, semmai sarebbe intercorso tra la e l' , la sola quest'ultima con cui Pt_4 Controparte_7
i sig.ri e avrebbero avuto rapporti. Parte_1 Pt_2
I soli contratti di appalto che si rinvengono nel compendio probatorio in atti, infatti, sono unicamente quelli intercorsi, in data 29.9.2007, tra l' , da un lato, e e Controparte_7 Parte_1 [...] dall'altro. Questa è l'unica prova certa circa la committenza da parte degli odierni opponenti Pt_2 di lavori edili inerenti alla costruzione di villette, per come ivi espressamente pattuito. Con Al contrario, la stipula di un contratto di appalto tra la società a Costruzioni appena menzionata e gli opponenti non si appalesa sufficientemente dimostrata neppure dalle generiche e contrastanti prove testimoniali assunte.
In particolare, il teste , pur confermando integralmente i capi di prova letti, Testimone_3 tuttavia, risulta, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, scarsamente preciso su taluni aspetti salienti. Infatti, detto teste si limita a riferire di svolgere la professione di escavatorista e di aver lavorato personalmente nel cantiere, senza, tuttavia, specificare in dettaglio per chi lavorasse, se per o . Peraltro, lo stesso, nel confermare anche il capo relativo ai prezzi Pt_4 CP_3 CP_1 convenuti tra le parti per i lavori di scavo, nel corso dell'escussione, ancora i precitati prezzi ad un dato del tutto oggettivo e rinvenibile per tutti, ossia al “tariffario vigente nella provincia di Cosenza”.
Detto dato, in ogni caso, stride con la documentazione allegata dalla parte e relativa proprio CP_3 alla contabilità dei lavori di scavo per le fondazioni, ove non solo si legge un prezzo del tutto diverso, pari ad euro 3,78 mc, ma, peraltro, si fa riferimento a lavori di scavo per i quali sarebbero state già versate delle somme dalla stessa impresa . Lo stesso teste afferma di aver constatato che i CP_3 lavori di costruzione edilizia erano stati realizzati dal terzo . Aggiungasi che il sig. , CP_3 Pt_6 pur riferendo di aver personalmente assistito al momento in cui le parti nei pressi del cantiere avevano convenuto i prezzi di cui al capo lettogli, non specifica a quali parti si stesse riferendo, atteso che nel prosieguo dell'audizione è lo stesso teste che dichiara di aver visto sul cantiere anche Per_2
e Cristian, ma di non essere a conoscenza se tra questi e gli opponenti vi fosse un contratto,
[...] palesando, chiaramente, di ignorare, siccome a lui non note, circostanze rilevanti in ordine alla fattispecie e in ordine alla certezza del credito azionato dal sig. , mero cessionario. Stanti, CP_1 dunque, le imprecisioni di detto teste, appare del tutto inverosimile che lo stesso ricordi, invece, e confermi, esattamente e nel dettaglio, dimensioni, prezzi, mezzi e ore di lavoro, svolgendo, egli, il mero ruolo di escavatorista.
Analoga genericità si riscontra anche nella dichiarazione resa dal teste , il Testimone_2 quale, nel riferire, nel presente giudizio, di essere stato in passato dipendente in qualità di Pt_4
16 escavatorista, conferma l'esecuzione di lavori edili consistenti in scavi, movimento terra, sbancamento inerti ed assistenza cantiere che la avrebbe svolto su incarico e per conto dei Pt_4 sig.ri e , precisando, tuttavia, non essere in grado di indicare con esattezza i mc e le Parte_1 Pt_2 ore impiegate con in mezzi di cui al capitolo, oltre che affermare di non conoscere i committenti
[...]
e , rispetto ai quali, dapprima asserisce non averli mai visti sul cantiere, per poi rettificare Pt_1 Pt_2 la propria dichiarazione affermando che, non conoscendoli, non poteva escluderne la presenza sul cantiere. In ogni caso, il teste non conosce i prezzi convenuti tra le parti per l'effettuazione degli scavi e quelli relativi al noleggio dei mezzi per l'esecuzione dei lavori;
non conosce i sig.ri Per_2
, né ha mai visto altre imprese lavorare sul cantiere di San NI AR.
[...] Parte_9
A tanto deve necessariamente aggiungersi un dato che, seppure sopravvenuto, mina fortemente l'attendibilità di detti testi.
Tanto il sig. , quanto il D'DR sono stati escussi sulle medesime circostanze anche nel Pt_6 procedimento di opposizione intercorso tra il medesimo opposto e la terza chiamata, da un lato, e gli opponenti e dall'altro. Detto procedimento, per come sopra CP_3 Controparte_4 argomentato, vertendo sui medesimi fatti giuridici ed avendo ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, è stato definito con sentenza n. 395/2024 del
23.5.2024. Sebbene il giudicato formatosi su detta statuizione non possa invocarsi, per come sopra esposto, nel presente giudizio, stante la non perfetta coincidenza delle parti coinvolte, tuttavia, quanto in essa statuito assume comunque un'efficacia riflessa (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n.
21240 del 28 agosto 2018) nella fattispecie per cui è causa, assurgendo, peraltro, a prova atipica.
Secondo la Corte di legittimità “nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito
e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n.
9507 del 06/04/2023).
Il principio sopracitato è stato avallato anche dalla giurisprudenza di merito, la quale, nel richiamare quanto già espresso sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione, ha rilevato che “l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Sono prove atipiche i verbali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro
17 giudizio fra le stesse od altre parti, la sentenza resa in altro giudizio” (cfr. Tribunale di Reggio
Emilia, sentenza n. 1333/2021).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.19457/2004) ha, peraltro, affermato di aver
“costantemente ricondotto al giudizio del giudice circa l'utilità e pertinenza della prova, insieme al potere di utilizzare per la formazione del proprio convincimento le prove raccolte in altro giudizio, pur con parti diverse, poi estinto, anche il potere di trarre solo semplici indizi o elementi di convincimento o anche di attribuire loro valore di prova esclusiva” (cfr. Cass. n.11555/2013;
n.14766/2007; n.8585/1999), aggiungendo che “ritenere che prove acquisite e provenienti da altro giudizio possano essere utilizzate solo come meri argomenti di prova contrasterebbe con il principio di economia processuale, funzionalizzato alla ragionevole durata prescritta dall'art. 111 Cost.” (cfr.
Cass. n.19457/2004).
Afferma la Corte di Cassazione che “in tale contesto, la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice, che costituisce in ogni caso un documento che il giudice civile
è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio… la necessità che il giudice proceda ad una diretta ed autonoma valutazione delle circostanze accertate con altra sentenza, non implica che debbano essere nuovamente esibiti e direttamente riesaminati i documenti presi in considerazione nell'altro giudizio, o che debbano essere riprodotti o ripetuti le prove o gli accertamenti ivi già compiuti, e non esclude che l'acquisizione o l'utilizzazione di quegli elementi e circostanze possa avvenire anche mediante adesione alla ricostruzione dei fatti eseguita dall'altro giudice, quando risulti che a tale adesione il giudice sia pervenuto attraverso un autonomo vaglio critico delle prove già raccolte e delle argomentazioni e deduzioni proposte dalle parti” (così Cass.
n. 840/2015).
La sentenza allegata agli atti del presente giudizio trova pieno ingresso quale prova atipica.
Non solo trattasi di sentenza emessa dall'intestato Tribunale, nella persona del medesimo Giudice, ma, per come più volte evidenziato e ribadito, nonostante la non esatta coincidenza tra tutte le parti del giudizio, i fatti oggetto di accertamento sono stati i medesimi, trattandosi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, spiegata da soggetti diversi, ma coobbligati.
Anche nell'altro giudizio di opposizione, infatti, per come evincibile dalla sentenza, l'istruttoria della causa, tanto documentale quanto orale, non è stata in grado di corroborare adeguatamente la tesi dell'opposto circa l'esistenza di un reale ed effettivo rapporto contrattuale di appalto tra gli opponenti e la società cedente del credito azionato poi in sede monitoria dal , quale Pt_4 CP_1 cessionario.
Con riguardo alle testimonianze rese dai testi e , quanto Testimone_1 Testimone_2 dichiarato da tali testi, coincidenti con quelli escussi nel presente giudizio, non fa altro che minare la
18 loro attendibilità, siccome in stridente contrasto logico con quanto dai medesimi dichiarato nel presente giudizio.
Dalla mera lettura della sentenza allegata e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali ivi richiamate che, già in quella sede, l'adito giudicante ha ritenuto non suffragassero adeguatamente, sotto il profilo probatorio, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la e gli opponenti, si Pt_4 appalesa, ictu oculi, la contraddittorietà e l'incongruenza di quanto dai medesimi riferito nella odierna sede, tanto che risulta minata la genuinità probatoria delle loro dichiarazioni.
Oltre a rendere delle dichiarazioni generiche, i testi escussi nel presente giudizio incorrono in contraddizioni rispetto a quanto dai medesimi riferito, sulle medesime circostanze, nell'altro giudizio.
In particolare, il teste , poco più dettagliato nel procedimento già definito, essendo in Tes_2 grado di riferire su misure e veicoli impiegati, in quello odierno, invero, non solo rende delle dichiarazioni generiche e poco circostanziate nel tempo e nello spazio, ma, sotto un profilo ancor più rilevante, mentre nel giudizio già definito dichiara di lavorare con , indi, Controparte_1 per il cessionario, per il quale eseguiva lavori di movimentazione terra, e che si occupava del camion e della “TE F200”, veicolo a motore utilizzabile sia come pala che come escavatore (cfr. pag. 4, I cpv. sentenza 395/2024), nel presente giudizio, invece, incorre in una palese contraddizione affermando di essere stato in passato dipendente in qualità di escavatorista. Pt_4
Ad analoghe considerazioni non può che pervenirsi anche con riguardo alla testimonianza resa dal teste , anch'essa più dettagliata e circostanziata con riferimento a fatti, tempi e luoghi, nel Pt_6 giudizio già definito, ma affatto tale in quello odierno, ove emergono non poche incongruenze. Infatti, sebbene la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal predetto teste siano state già vagliate nell'altro giudizio, non può trascurarsi che nel giudizio già definito riferisce di conoscere i Testimone_1 fatti in quanto dipendente della per la quale aveva personalmente eseguito, unitamente ad altri Pt_4 dipendenti, e , i lavori edili di scavo, movimento terra, sbancamento inerti ed Tes_2 Pt_10 assistenza cantiere;
nel giudizio per cui è causa, invece, riferisce solo di essere escavatorista, senza nulla dire con riguardo al soggetto per il quale ha confermato aver personalmente lavorato, riferendo, peraltro, di prezzi praticati e di aver, inverosimilmente, assistito alla pattuizione degli stessi, che, in ogni caso, ancora ad un dato oggettivo, ossia il tariffario della provincia, quando invece nella precedente deposizione aveva affermato essere quelli i prezzi di noleggio che all'epoca si praticavano.
Ad ogni modo, non può sottacersi che detto teste nella precedente dichiarazione resa abbia espressamente affermato che anche il teste era presente a detta pattuizione, quando Tes_2 invece il precitato teste nel presente giudizio dichiara di nulla poter riferire riguardo a tale circostanza siccome non di sua competenza.
19 In ultimo, ma non per importanza, non può trascurarsi la circostanza secondo cui la terza chiamata allega agli atti del giudizio n. 4 assegni asserendo di aver adempiuto alle obbligazioni a suo tempo assunte nei confronti del sig. , deducendo che l'importo dello sbancamento per le unità CP_1 immobiliari dei Sig.ri , ed ammontava ad € 3.237,49, tant'è che restava un Parte_1 Pt_2 Pt_11 credito, nei confronti del , di € 562,00; somma che il avrebbe trattenuto Controparte_7 CP_1 poi quale acconto per i lavori delle altre unità immobiliari. Tale deduzione, come anche l'allegazione documentale degli assegni, non risulta affatto specificatamente contestata dalla parte opposta che si limita solo a ribadire, in comparsa conclusionale, che l'ammontare dei lavori di scavo, stante il prezzo concordato di euro 7,50 al mc era di euro 11.812,50, (ossia 1575 (450 mq x 3,50 m di profondità) x euro 7,50, mentre nella memoria di replica afferma essere pari a 10.200,00 (ossia 1360 mc x euro
7,50); indi, un importo diverso che, dunque, varia e, comunque, inferiore.
Orbene, dall'esame complessivo del compendio probatorio in atti, vagliato anche alla luce della già emanata sentenza, un rapporto appare aver riguardato l'impresa e , ma non CP_3 CP_1
l'impresa e la società né tantomeno v'è certezza in ordine CP_3 Parte_4 all'esistenza di un rapporto di appalto asserito dall'opposto, tra la società e Parte_4 gli opponenti, circostanza neppure suffragata dalle risultanze istruttorie e, nella specie, dalle dichiarazioni orali le quali, per come argomentato, non risultano affatto scevre di incongruenze e contraddizioni.
Va, infine, respinta la domanda degli opponenti al risarcimento danni, asseritamente, subiti ex art. 96
c.p.c. Come noto, infatti, la condanna risarcitoria prevista da tale norma presuppone, in ogni caso,
l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (ovvero della malafede o colpa grave rinvenibile nella condotta processuale), sia dell'elemento oggettivo (ovvero dell'effettiva sussistenza ed entità del danno lamentato).
Si rammenta che l'art. 96 comma 1 c.p.c., essendo un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale, postula la domanda di parte, nonché la prova di tutti gli elementi oggettivi (condotta illecita, danno ingiusto e nesso di causalità) e soggettivo (mala fede o colpa grave) dell'illecito.
Quanto agli elementi oggettivi, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. “non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”
(Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
Nel caso in esame, parte opponente non ha tempestivamente allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, che non è in re ipsa, e, comunque, non risulta provato il presupposto soggettivo comune ad entrambe le ipotesi previste dall'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c.
20 Alla luce delle esposte considerazioni, si accoglie l'opposizione; per l'effetto, si revoca il decreto ingiuntivo opposto e si rigetta la domanda di pagamento formulata da . Controparte_1
L'evidenziato contrasto tra le prove testimoniali assunte e la sopravvenienza, nel corso del presente giudizio, della menzionata sentenza n. 395/2024, che ha deciso in ordine all'opposizione avverso il medesimo D.I., inducono a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 100520/2011 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda di pagamento formulata da;
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola (CS), lì 12.11.2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
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