Articolo 16 della Legge 27 maggio 1975, n. 166
Articolo 15Articolo 17
Versione
8 giugno 1975
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Versione
18 ottobre 1975
Art. 16.
Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente del comitato per l'edilizia residenziale - provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della presente legge e di quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre 1975. ((1)) I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.
I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 11 nell'ambito delle singole regioni. ((1)) Il riscontro di legittimita' della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione del contributo e' successivo.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per l'effettuazione del conguaglio di cui al secondo comma.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976."
Entrata in vigore il 18 ottobre 1975