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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17872 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3486/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. in data 15.09.2025, e promossa da:
, C.F. in proprio, nonché rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alberto Rossotti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, piazzale Clodio n. 12, Roma
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui
è domiciliato, in via dei Portoghesi n. 12, Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 170 t.u. spese di giustizia, in opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
CONCLUSIONI: disposto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.01.2024, l'Avv. ha proposto opposizione Pt_1 avverso il decreto di liquidazione degli onorari, nella sua qualità di difensore di fiducia del Sig. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, disposto dalla Corte Controparte_2
d'Assise d'Appello di Roma, in data 11.01.2024, e notificato in data 12.01.2024, per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale n. 10/2022 R.G.
Assise APP e n. 20629/2019 R.G.N.R., per la quale veniva liquidato l'importo di euro
2.150,00 oltre accessori di legge.
In data 04.11.2024 si è costituito in giudizio il insistendo per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento opposto.
La ricorrente deduceva, innanzitutto, l'inapplicabilità al caso in esame del Protocollo
d'intesa firmato in data 26.06.2018; inoltre, lamentava la liquidazione degli onorari in misura inadeguata rispetto all'attività professionale svolta, nell'importo inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti alla Corte d'Assise d'Appello.
Chiedeva in conclusione la liquidazione dell'importo di euro 7.345,00 già ridotto del 30% per il gratuito patrocinio, oltre a spese generali IVA e CPA.
Il ricorso merita di essere accolto.
Occorre premettere che il Protocollo d'intesa firmato in data 28 giugno 2018 tra la Corte
d'Appello di Roma, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, l'Unione distrettuale del Consiglio degli Ordini Forensi del Lazio, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, la Camera Penale di Roma e l di Controparte_3
Roma, avente ad oggetto la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o cd. irreperibili di fatto, nonché dei cd. insolvibili, sebbene abbia l'obbiettivo di rendere uniformi le liquidazioni degli onorari e di semplificare le procedure di calcolo, non ha carattere vincolante, trovando applicazione il D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. ogniqualvolta si rende necessario procedere ad una liquidazione più corrispondente alle attività difensive espletate dagli avvocati di fiducia.
Dagli atti di causa emerge che l'attività dell'Avv. nell'ambito del procedimento Pt_1 penale in oggetto, è consistita: nello studio del fascicolo processuale, comprendente i verbali delle S.I.T. e le trascrizioni di testimonianze rese nel corso del dibattimento, le relazioni del medico legale e del perito tossicologico sulla salma della vittima, l'analisi delle videoriprese delle telecamere di sicurezza e l'esame dei rilievi della polizia scientifica;
nella redazione dell'atto di appello;
nell'attività difensiva volta a dimostrare il coinvolgimento nel reato di altre persone presenti al momento del fatto;
nella necessità di intrattenere numerosi incontri con il proprio assistito presso il luogo di detenzione e nella discussione orale della causa.
Considerando la gravità del reato contestato (artt. 575 e 577, comma 1, n. 3, c.p.) e la complessità del caso oggetto di giudizio, il compenso deve essere liquidato con applicazione del DM cit.; a norma degli artt.
1-3 e 12-17 D.M. 55/2014, vengono liquidate le seguenti fasi, nei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria/dibattimentale in quanto non svolta: euro 756,00 per la fase di studio, euro 1.985,00 per la fase introduttiva ed euro 2.336,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 5.077,00; essendo l'imputato ammesso al gratuito patrocinio, (cfr. doc. n. 3 in atti) deve applicarsi la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, e compete pertanto l'importo di € 3.384,67 oltre accessori di legge.
Il decreto opposto deve quindi essere revocato e alla ricorrente liquidato il compenso così come rideterminato.
Le spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., tenendo conto del valore di causa, ed escludendo dal calcolo la fase istruttoria in quanto non espletata, e applicando i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione opposto, emesso in data 11.01.2024 nell'ambito del procedimento n. 10/2022 R.G. Assise APP e n.
20629/2019 R.G.N.R.; liquida in favore della ricorrente l'importo di euro 3.384,67 oltre accessori di legge per l'attività difensiva svolta in favore di , ammesso Controparte_2 al patrocinio a spese dello Stato;
-condanna il a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite Controparte_1 di questo procedimento che liquida in euro 1.700,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 21 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Wanda Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3486/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. in data 15.09.2025, e promossa da:
, C.F. in proprio, nonché rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alberto Rossotti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, piazzale Clodio n. 12, Roma
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui
è domiciliato, in via dei Portoghesi n. 12, Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 170 t.u. spese di giustizia, in opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
CONCLUSIONI: disposto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.01.2024, l'Avv. ha proposto opposizione Pt_1 avverso il decreto di liquidazione degli onorari, nella sua qualità di difensore di fiducia del Sig. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, disposto dalla Corte Controparte_2
d'Assise d'Appello di Roma, in data 11.01.2024, e notificato in data 12.01.2024, per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale n. 10/2022 R.G.
Assise APP e n. 20629/2019 R.G.N.R., per la quale veniva liquidato l'importo di euro
2.150,00 oltre accessori di legge.
In data 04.11.2024 si è costituito in giudizio il insistendo per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento opposto.
La ricorrente deduceva, innanzitutto, l'inapplicabilità al caso in esame del Protocollo
d'intesa firmato in data 26.06.2018; inoltre, lamentava la liquidazione degli onorari in misura inadeguata rispetto all'attività professionale svolta, nell'importo inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti alla Corte d'Assise d'Appello.
Chiedeva in conclusione la liquidazione dell'importo di euro 7.345,00 già ridotto del 30% per il gratuito patrocinio, oltre a spese generali IVA e CPA.
Il ricorso merita di essere accolto.
Occorre premettere che il Protocollo d'intesa firmato in data 28 giugno 2018 tra la Corte
d'Appello di Roma, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, l'Unione distrettuale del Consiglio degli Ordini Forensi del Lazio, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, la Camera Penale di Roma e l di Controparte_3
Roma, avente ad oggetto la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o cd. irreperibili di fatto, nonché dei cd. insolvibili, sebbene abbia l'obbiettivo di rendere uniformi le liquidazioni degli onorari e di semplificare le procedure di calcolo, non ha carattere vincolante, trovando applicazione il D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. ogniqualvolta si rende necessario procedere ad una liquidazione più corrispondente alle attività difensive espletate dagli avvocati di fiducia.
Dagli atti di causa emerge che l'attività dell'Avv. nell'ambito del procedimento Pt_1 penale in oggetto, è consistita: nello studio del fascicolo processuale, comprendente i verbali delle S.I.T. e le trascrizioni di testimonianze rese nel corso del dibattimento, le relazioni del medico legale e del perito tossicologico sulla salma della vittima, l'analisi delle videoriprese delle telecamere di sicurezza e l'esame dei rilievi della polizia scientifica;
nella redazione dell'atto di appello;
nell'attività difensiva volta a dimostrare il coinvolgimento nel reato di altre persone presenti al momento del fatto;
nella necessità di intrattenere numerosi incontri con il proprio assistito presso il luogo di detenzione e nella discussione orale della causa.
Considerando la gravità del reato contestato (artt. 575 e 577, comma 1, n. 3, c.p.) e la complessità del caso oggetto di giudizio, il compenso deve essere liquidato con applicazione del DM cit.; a norma degli artt.
1-3 e 12-17 D.M. 55/2014, vengono liquidate le seguenti fasi, nei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria/dibattimentale in quanto non svolta: euro 756,00 per la fase di studio, euro 1.985,00 per la fase introduttiva ed euro 2.336,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 5.077,00; essendo l'imputato ammesso al gratuito patrocinio, (cfr. doc. n. 3 in atti) deve applicarsi la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, e compete pertanto l'importo di € 3.384,67 oltre accessori di legge.
Il decreto opposto deve quindi essere revocato e alla ricorrente liquidato il compenso così come rideterminato.
Le spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., tenendo conto del valore di causa, ed escludendo dal calcolo la fase istruttoria in quanto non espletata, e applicando i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione opposto, emesso in data 11.01.2024 nell'ambito del procedimento n. 10/2022 R.G. Assise APP e n.
20629/2019 R.G.N.R.; liquida in favore della ricorrente l'importo di euro 3.384,67 oltre accessori di legge per l'attività difensiva svolta in favore di , ammesso Controparte_2 al patrocinio a spese dello Stato;
-condanna il a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite Controparte_1 di questo procedimento che liquida in euro 1.700,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 21 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Wanda Verusio