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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/12/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 98/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia D'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 98/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 183/2024 pubblicata il 16/02/2024 dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale nel procedimento n. 1310/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MESSINA MAURIZIO, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI n. 38/ d 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE- appellata incidentale
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LEGGIERI MICHELARCANGELO, elettivamente domiciliato in VIA MOLISE n. 19 presso il primo difensore
APPELLATO – appellante incidentale
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 183/24 depositata il 16/2/24, accoglieva il ricorso proposto da nei confronti di in ordine alla Parte_1 Controparte_1
Pag. 1 a 6 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 28/04/1979 e confermava le condizioni patrimoniali divorzili stabilite con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc dell'1/11/2023 (euro 200 mensili a favore della ricorrente), con spese compensate.
proponeva appello avverso tale pronuncia, con ricorso Parte_1 depositato il 13/3/24, chiedendo che fosse accertato il suo diritto all'assegno divorzile nell'importo già quantificato in primo grado di € 200,00 mensili o rideterminato nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , sollevando l'inammissibilità e l'infondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto delle doglianze dedotte dall'appellante chiedendone, pertanto, il rigetto con conferma della sentenza gravata. In subordine ed in via gradata, il resistente proponeva appello incidentale per rimodulare la misura dell'assegno in € 150,00, in parziale riforma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale, con nota depositata in data 15/3/24, ha espresso parere contrario all'accoglimento.
All'udienza collegiale del 14/5/25, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione, senza termini.
2. I motivi di appello principale sono i seguenti:
I) invalidità della sentenza di primo grado sul capo relativo alle modificate condizioni economiche per omessa applicazione dei criteri di calcolo dell'assegno divorzile.
II) nullità della sentenza di primo grado sul capo relativo alle modificate condizioni economiche per omessa valutazione degli unici dati oggettivi probatori documentali presenti in atti (sulla dedotta “asimmetria patrimoniale tra le parti”
III) nullità della sentenza di primo grado sul capo relativo alle modificate condizioni economiche per vizio di motivazione (sulla dedotta mancata formulazione di circostanze attinenti alla componente perequativa dell'assegno di mantenimento).
IV) nullità della sentenza di primo grado sul capo relativo alle modificate condizioni economiche per vizio di motivazione (sulla desunta confusione dei rapporti bancari pregressi tra le parti e mancata proposizione di domande di restituzione o indebito oggettivo).
V) nullità della sentenza di primo grado sul capo relativo all'abrogazione dell'accollo delle spese di gestione dell'ex casa coniugale per inappropriato richiamo giurisprudenziale (motivazione assente).
3. L'unico motivo di appello incidentale è il seguente:
I) erronea e/o omessa valutazione di circostanze di fatto su punti decisivi della domanda.
4. Con il primo motivo di appello principale si contesta l'erroneo riferimento in sentenza alla differente natura dell'assegno di mantenimento relativo al procedimento di separazione rispetto all'assegno divorzile disposto nel procedimento di divorzio;
tenuto conto dell'accertata assenza totale di redditi dell'odierna appellante, del contributo prestato alla realizzazione della vita familiare dato dalla che comunque aveva “cresciuto due figli”; dell'estesa durata del Pt_1 vincolo coniugale (43 anni) e, da ultimo, le insussistenti potenzialità lavorative della donna (ormai 66nne e da sempre casalinga), era stato ingiustificatamente ridotto un emolumento economico già obiettivamente insufficiente per la semplice sopravvivenza, come stabilito in sede di
Pag. 2 a 6 separazione consensuale in € 300,00 mensili;
il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la richiesta di aumento dell'assegno avanzata dall'odierna appellante, o quantomeno avrebbe dovuto confermare le medesime statuizioni economiche stabilite nella suddetta separazione consensuale;
con il secondo motivo di appello si contesta la mancata considerazione della sperequazione della situazione reddituale tra le parti;
il terzo motivo attiene alla erronea statuizione in relazione alla componente perequativa dell'assegno dovuto alla ricorrente;
il quarto motivo attiene alla mancata considerazione dell'appropriazione da parte dell'ex coniuge della somma di € 50.000,00 dal conto cointestato;
il quinto motivo attiene alla mancata considerazione delle spese relative alle utenze della casa il cui onere era stato poso a carico del marito in sede di separazione.
Parte appellata ha dedotto l'avvenuta acquiescenza della ricorrente all'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e temporanei e la mancanza di evenienze nuove e diverse, motivo per cui la sentenza necessariamente avrebbe dovuto confermare il contenuto dell'ordinanza stessa;
ha proposto appello incidentale chiedendo la riduzione dell'assegno divorzile ad € 150,00 mensili in considerazione del peggioramento della propria condizione reddituale, derivante dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare e dal trattenimento dalla pensione della rata di € 214,00 per finanziamento COMPASS.
5. Osserva la Corte che le contestazioni in rito sollevate dall'appellato sono infondate.
L'art. 473 bis 22 cpc prevede espressamente che i provvedimenti adottati sono temporanei e urgenti;
detti provvedimenti conservano la loro efficacia in caso di estinzione del procedimento e sino a quando non sono sostituiti da altro provvedimento;
per il fatto che detti provvedimenti siano reclamabili ex art. 473 bis 24 cpc, e per il fatto che non sia stato proposto reclamo, nessun obbligo è previsto dall'ordinamento circa la necessità per il giudice di emettere sentenza conforme all'ordinanza emessa in via provvisoria e urgente;
ne consegue che pur avendo il Tribunale recepito l'ordinanza emessa in precedenza, con la sentenza ha emesso nuovo provvedimento definitivo soggetto all'impugnazione dell'appello prevista dall'art. 473 bis 30 cpc.
6. Nel merito, ritiene la corte che siano meritevoli di accoglimento i motivi di appello principale, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sulla determinazione dell'assegno divorzile, e che debba essere rigettato l'appello incidentale, relativo alla domanda di riduzione dell'assegno divorzile ad € 150,00 mensili.
6.1. Seguendo nell'analisi il criterio logico-giuridico di priorità, va in primo luogo escluso che l'assegno divorzile debba continuare ad essere corrisposto all'appellante secondo quanto concordato in sede di separazione, in quanto : “l'assegno di divorzio, che presuppone lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, è infatti determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, il quale può costituire nei congrui casi un utile elemento di riferimento, e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione senza possibilità di discostarsene in assenza di eventuali mutamenti nella situazione economica dei due coniugi” (così Cass. 2004/n.17128, la quale ha anche precisato che la tesi sostenuta dal ricorrente si sarebbe risolta ”sostanzialmente, nell'ipotesi di parità di situazione economica nei due diversi frangenti (separazione e divorzio), in un'inammissibile regolamentazione preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio”).
Il principio relativo alla conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio è riferibile all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass., sez. un., n.
Pag. 3 a 6 11490/1990) secondo il quale il parametro di riferimento a cui ancorare la valutazione riguardante la spettanza dell'assegno di divorzio e la sua quantificazione era costituito dal tenore di vita, anche soltanto potenziale, goduto in costanza di matrimonio.
Tale indirizzo è stato superato dalla pronuncia della S.C. n. 11504 del 10/05/2017, il cui cardine interpretativo è il principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi, in forza del quale il parametro da utilizzare per il giudizio di inadeguatezza dei redditi e di impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente, da valutare sulla base di indici quali la disponibilità di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, di una casa di abitazione e la capacità e possibilità effettive di lavoro personale.
La successiva sentenza delle sez. unite n. 18287/2018, richiamata dalla stessa appellante, ha chiarito che l'assegno divorzile non ha funzione esclusivamente assistenziale: tuttavia con tale decisione non è stata ristabilita la precedente linea interpretativa ancorata alla valutazione del tenore di vita -che rende possibili abusi e rendite di posizione-, pur essendosi riconosciuto che l'assegno divorzile ha una funzione, oltre che assistenziale, “in pari misura compensativa e perequativa”.
L'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive richiede l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, come modificata dalla legge n. 74 del 1987, “i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Particolare rilievo viene dato alla necessità di valutare il contributo fornito da ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, in quanto una valutazione basata soltanto sull'aspetto della mancanza o insufficienza oggettiva di mezzi adeguati rischierebbe di produrre, allo scioglimento del vincolo, effetti vantaggiosi per una sola parte, partendo dal presupposto che “la funzione equilibratrice dell'assegno … non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
In forza dell'insegnamento delle Sezioni Unite -cfr. nello stesso senso Cass. sez. I, ord., 23/01/2019- vanno quindi presi in considerazione tutti gli elementi indicati nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, anche ai fini della valutazione sulla spettanza dell'assegno, con particolare attenzione al contributo fornito alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune e in rapporto alla durata del matrimonio.
Per ciò che interessa in questa sede, si è chiarito che la differenza reddituale non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, essendo solo una precondizione per la sua attribuzione, dovendo il giudice del merito accertare se tale sperequazione sia il frutto di scelte maturate durante la vita matrimoniale e della distribuzione dei ruoli nella coppia, per effetto della quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e a all'età dell'avente diritto (Cass.,
Pag. 4 a 6 n. 7596 dell'8/3/2022; v. Cass. 4328/2024).
Ne consegue che, in caso di emersione di una condizione di squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del matrimonio, occorre verificare se questa condizione può essere derivante dalle modalità di conduzione della vita familiare, dalla ripartizione dei ruoli tra i coniugi, dall'impegno di cura della famiglia e dei figli (v. Cass. n. 27536/2024).
È stato poi riaffermato che l'onere probatorio relativo al divario patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi incombe sul richiedente e che l'assenza di dimostrazione della propria condizione economico-reddituale non consente al giudice di merito di valutare la sussistenza della sproporzione (Cass. n. 6596 del 28/02/2022). Il richiedente l'assegno, secondo la pronuncia delle Sezioni unite n. 32198/2021, è tenuto anche a fornire la prova "del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge" (nello stesso senso la giurisprudenza successiva: v. Cass., n. 29920/2022; Cass., n. 35434/2023).
6.2. Ciò premesso, nella fattispecie è evidente la sperequazione delle condizioni economiche e patrimoniali tra le parti, stante il patrimonio del D'IA costituito da partecipazioni societarie, pensione di circa € 1000 mensili ( con prelievo di rata di finanziamento di € 214,00) e coabitazione con altra donna, oltre l'appropriazione della somma di € 50.000,00 prelevata dal conto cointestato con la ex moglie e tenuto conto, dall'altra parte, della totale assenza di reddito della richiedente
. Parte_1
6.3. Tenuto conto della durata di 43 anni del matrimonio (sino alla separazione dei coniugi), del contributo ultraquarantennale che la stessa ha effettivamente prestato in casa, in qualità di casalinga e madre, provvedendo alla crescita e alla cura dei figli ormai maggiorenni e autosufficienti da lungo tempo, e tenuto conto dell'età dell'appellante (67 anni ad oggi), dell'assenza di esperienza lavorativa e di titoli professionali e considerate le difficili condizioni di inserimento sul mercato del lavoro odierno, in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere riconosciuto in favore della richiedente un assegno divorzile mensile, da corrispondere ogni primo del mese, di ammontare pari a € 300,00, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, come per legge, con decorrenza dalla proposizione della domanda di divorzio;
l'avvenuta contrazione di finanziamento nel 2023 successiva alla separazione e la convivenza con altra donna, sono circostanze dedotte dall'appellato che vanno valutate comparativamente alla completa mancanza di reddito da parte dell'appellante, unitamente a tutti gli altri indici, da tenere in considerazione, come sopra già evidenziati;
infine va pure dato atto che l'appellante allo stato gode del diritto di abitazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del , in forza di clausola prevista CP_1 nell'accordo per separazione consensuale.
7. La soluzione adottata, di accoglimento per quanto di ragione dell'appello, comporta un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca che induce a confermare la dichiarazione di compensazione fra le parti delle spese del primo grado ed a provvedere nello stesso senso quanto al presente appello.
8. A carico dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 183/2024 pubblicata il 16/02/2024 dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale nel procedimento n. 1310/2023 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
un assegno di divorzio nella misura di € 300,00 mensili, da corrispondere entro il
[...] giorno 1 di ciascun mese con decorrenza dalla domanda di primo grado e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio, confermando la declaratoria di compensazione adottata quanto alle spese di primo grado.
--dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia D'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 98/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 183/2024 pubblicata il 16/02/2024 dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale nel procedimento n. 1310/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MESSINA MAURIZIO, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI n. 38/ d 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE- appellata incidentale
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LEGGIERI MICHELARCANGELO, elettivamente domiciliato in VIA MOLISE n. 19 presso il primo difensore
APPELLATO – appellante incidentale
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 183/24 depositata il 16/2/24, accoglieva il ricorso proposto da nei confronti di in ordine alla Parte_1 Controparte_1
Pag. 1 a 6 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 28/04/1979 e confermava le condizioni patrimoniali divorzili stabilite con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc dell'1/11/2023 (euro 200 mensili a favore della ricorrente), con spese compensate.
proponeva appello avverso tale pronuncia, con ricorso Parte_1 depositato il 13/3/24, chiedendo che fosse accertato il suo diritto all'assegno divorzile nell'importo già quantificato in primo grado di € 200,00 mensili o rideterminato nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , sollevando l'inammissibilità e l'infondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto delle doglianze dedotte dall'appellante chiedendone, pertanto, il rigetto con conferma della sentenza gravata. In subordine ed in via gradata, il resistente proponeva appello incidentale per rimodulare la misura dell'assegno in € 150,00, in parziale riforma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale, con nota depositata in data 15/3/24, ha espresso parere contrario all'accoglimento.
All'udienza collegiale del 14/5/25, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione, senza termini.
2. I motivi di appello principale sono i seguenti:
I) invalidità della sentenza di primo grado sul capo relativo alle modificate condizioni economiche per omessa applicazione dei criteri di calcolo dell'assegno divorzile.
II) nullità della sentenza di primo grado sul capo relativo alle modificate condizioni economiche per omessa valutazione degli unici dati oggettivi probatori documentali presenti in atti (sulla dedotta “asimmetria patrimoniale tra le parti”
III) nullità della sentenza di primo grado sul capo relativo alle modificate condizioni economiche per vizio di motivazione (sulla dedotta mancata formulazione di circostanze attinenti alla componente perequativa dell'assegno di mantenimento).
IV) nullità della sentenza di primo grado sul capo relativo alle modificate condizioni economiche per vizio di motivazione (sulla desunta confusione dei rapporti bancari pregressi tra le parti e mancata proposizione di domande di restituzione o indebito oggettivo).
V) nullità della sentenza di primo grado sul capo relativo all'abrogazione dell'accollo delle spese di gestione dell'ex casa coniugale per inappropriato richiamo giurisprudenziale (motivazione assente).
3. L'unico motivo di appello incidentale è il seguente:
I) erronea e/o omessa valutazione di circostanze di fatto su punti decisivi della domanda.
4. Con il primo motivo di appello principale si contesta l'erroneo riferimento in sentenza alla differente natura dell'assegno di mantenimento relativo al procedimento di separazione rispetto all'assegno divorzile disposto nel procedimento di divorzio;
tenuto conto dell'accertata assenza totale di redditi dell'odierna appellante, del contributo prestato alla realizzazione della vita familiare dato dalla che comunque aveva “cresciuto due figli”; dell'estesa durata del Pt_1 vincolo coniugale (43 anni) e, da ultimo, le insussistenti potenzialità lavorative della donna (ormai 66nne e da sempre casalinga), era stato ingiustificatamente ridotto un emolumento economico già obiettivamente insufficiente per la semplice sopravvivenza, come stabilito in sede di
Pag. 2 a 6 separazione consensuale in € 300,00 mensili;
il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la richiesta di aumento dell'assegno avanzata dall'odierna appellante, o quantomeno avrebbe dovuto confermare le medesime statuizioni economiche stabilite nella suddetta separazione consensuale;
con il secondo motivo di appello si contesta la mancata considerazione della sperequazione della situazione reddituale tra le parti;
il terzo motivo attiene alla erronea statuizione in relazione alla componente perequativa dell'assegno dovuto alla ricorrente;
il quarto motivo attiene alla mancata considerazione dell'appropriazione da parte dell'ex coniuge della somma di € 50.000,00 dal conto cointestato;
il quinto motivo attiene alla mancata considerazione delle spese relative alle utenze della casa il cui onere era stato poso a carico del marito in sede di separazione.
Parte appellata ha dedotto l'avvenuta acquiescenza della ricorrente all'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e temporanei e la mancanza di evenienze nuove e diverse, motivo per cui la sentenza necessariamente avrebbe dovuto confermare il contenuto dell'ordinanza stessa;
ha proposto appello incidentale chiedendo la riduzione dell'assegno divorzile ad € 150,00 mensili in considerazione del peggioramento della propria condizione reddituale, derivante dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare e dal trattenimento dalla pensione della rata di € 214,00 per finanziamento COMPASS.
5. Osserva la Corte che le contestazioni in rito sollevate dall'appellato sono infondate.
L'art. 473 bis 22 cpc prevede espressamente che i provvedimenti adottati sono temporanei e urgenti;
detti provvedimenti conservano la loro efficacia in caso di estinzione del procedimento e sino a quando non sono sostituiti da altro provvedimento;
per il fatto che detti provvedimenti siano reclamabili ex art. 473 bis 24 cpc, e per il fatto che non sia stato proposto reclamo, nessun obbligo è previsto dall'ordinamento circa la necessità per il giudice di emettere sentenza conforme all'ordinanza emessa in via provvisoria e urgente;
ne consegue che pur avendo il Tribunale recepito l'ordinanza emessa in precedenza, con la sentenza ha emesso nuovo provvedimento definitivo soggetto all'impugnazione dell'appello prevista dall'art. 473 bis 30 cpc.
6. Nel merito, ritiene la corte che siano meritevoli di accoglimento i motivi di appello principale, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sulla determinazione dell'assegno divorzile, e che debba essere rigettato l'appello incidentale, relativo alla domanda di riduzione dell'assegno divorzile ad € 150,00 mensili.
6.1. Seguendo nell'analisi il criterio logico-giuridico di priorità, va in primo luogo escluso che l'assegno divorzile debba continuare ad essere corrisposto all'appellante secondo quanto concordato in sede di separazione, in quanto : “l'assegno di divorzio, che presuppone lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, è infatti determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, il quale può costituire nei congrui casi un utile elemento di riferimento, e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione senza possibilità di discostarsene in assenza di eventuali mutamenti nella situazione economica dei due coniugi” (così Cass. 2004/n.17128, la quale ha anche precisato che la tesi sostenuta dal ricorrente si sarebbe risolta ”sostanzialmente, nell'ipotesi di parità di situazione economica nei due diversi frangenti (separazione e divorzio), in un'inammissibile regolamentazione preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio”).
Il principio relativo alla conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio è riferibile all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass., sez. un., n.
Pag. 3 a 6 11490/1990) secondo il quale il parametro di riferimento a cui ancorare la valutazione riguardante la spettanza dell'assegno di divorzio e la sua quantificazione era costituito dal tenore di vita, anche soltanto potenziale, goduto in costanza di matrimonio.
Tale indirizzo è stato superato dalla pronuncia della S.C. n. 11504 del 10/05/2017, il cui cardine interpretativo è il principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi, in forza del quale il parametro da utilizzare per il giudizio di inadeguatezza dei redditi e di impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente, da valutare sulla base di indici quali la disponibilità di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, di una casa di abitazione e la capacità e possibilità effettive di lavoro personale.
La successiva sentenza delle sez. unite n. 18287/2018, richiamata dalla stessa appellante, ha chiarito che l'assegno divorzile non ha funzione esclusivamente assistenziale: tuttavia con tale decisione non è stata ristabilita la precedente linea interpretativa ancorata alla valutazione del tenore di vita -che rende possibili abusi e rendite di posizione-, pur essendosi riconosciuto che l'assegno divorzile ha una funzione, oltre che assistenziale, “in pari misura compensativa e perequativa”.
L'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive richiede l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, come modificata dalla legge n. 74 del 1987, “i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Particolare rilievo viene dato alla necessità di valutare il contributo fornito da ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, in quanto una valutazione basata soltanto sull'aspetto della mancanza o insufficienza oggettiva di mezzi adeguati rischierebbe di produrre, allo scioglimento del vincolo, effetti vantaggiosi per una sola parte, partendo dal presupposto che “la funzione equilibratrice dell'assegno … non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
In forza dell'insegnamento delle Sezioni Unite -cfr. nello stesso senso Cass. sez. I, ord., 23/01/2019- vanno quindi presi in considerazione tutti gli elementi indicati nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, anche ai fini della valutazione sulla spettanza dell'assegno, con particolare attenzione al contributo fornito alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune e in rapporto alla durata del matrimonio.
Per ciò che interessa in questa sede, si è chiarito che la differenza reddituale non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, essendo solo una precondizione per la sua attribuzione, dovendo il giudice del merito accertare se tale sperequazione sia il frutto di scelte maturate durante la vita matrimoniale e della distribuzione dei ruoli nella coppia, per effetto della quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e a all'età dell'avente diritto (Cass.,
Pag. 4 a 6 n. 7596 dell'8/3/2022; v. Cass. 4328/2024).
Ne consegue che, in caso di emersione di una condizione di squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del matrimonio, occorre verificare se questa condizione può essere derivante dalle modalità di conduzione della vita familiare, dalla ripartizione dei ruoli tra i coniugi, dall'impegno di cura della famiglia e dei figli (v. Cass. n. 27536/2024).
È stato poi riaffermato che l'onere probatorio relativo al divario patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi incombe sul richiedente e che l'assenza di dimostrazione della propria condizione economico-reddituale non consente al giudice di merito di valutare la sussistenza della sproporzione (Cass. n. 6596 del 28/02/2022). Il richiedente l'assegno, secondo la pronuncia delle Sezioni unite n. 32198/2021, è tenuto anche a fornire la prova "del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge" (nello stesso senso la giurisprudenza successiva: v. Cass., n. 29920/2022; Cass., n. 35434/2023).
6.2. Ciò premesso, nella fattispecie è evidente la sperequazione delle condizioni economiche e patrimoniali tra le parti, stante il patrimonio del D'IA costituito da partecipazioni societarie, pensione di circa € 1000 mensili ( con prelievo di rata di finanziamento di € 214,00) e coabitazione con altra donna, oltre l'appropriazione della somma di € 50.000,00 prelevata dal conto cointestato con la ex moglie e tenuto conto, dall'altra parte, della totale assenza di reddito della richiedente
. Parte_1
6.3. Tenuto conto della durata di 43 anni del matrimonio (sino alla separazione dei coniugi), del contributo ultraquarantennale che la stessa ha effettivamente prestato in casa, in qualità di casalinga e madre, provvedendo alla crescita e alla cura dei figli ormai maggiorenni e autosufficienti da lungo tempo, e tenuto conto dell'età dell'appellante (67 anni ad oggi), dell'assenza di esperienza lavorativa e di titoli professionali e considerate le difficili condizioni di inserimento sul mercato del lavoro odierno, in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere riconosciuto in favore della richiedente un assegno divorzile mensile, da corrispondere ogni primo del mese, di ammontare pari a € 300,00, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, come per legge, con decorrenza dalla proposizione della domanda di divorzio;
l'avvenuta contrazione di finanziamento nel 2023 successiva alla separazione e la convivenza con altra donna, sono circostanze dedotte dall'appellato che vanno valutate comparativamente alla completa mancanza di reddito da parte dell'appellante, unitamente a tutti gli altri indici, da tenere in considerazione, come sopra già evidenziati;
infine va pure dato atto che l'appellante allo stato gode del diritto di abitazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del , in forza di clausola prevista CP_1 nell'accordo per separazione consensuale.
7. La soluzione adottata, di accoglimento per quanto di ragione dell'appello, comporta un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca che induce a confermare la dichiarazione di compensazione fra le parti delle spese del primo grado ed a provvedere nello stesso senso quanto al presente appello.
8. A carico dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 183/2024 pubblicata il 16/02/2024 dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale nel procedimento n. 1310/2023 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
un assegno di divorzio nella misura di € 300,00 mensili, da corrispondere entro il
[...] giorno 1 di ciascun mese con decorrenza dalla domanda di primo grado e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio, confermando la declaratoria di compensazione adottata quanto alle spese di primo grado.
--dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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