Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01605/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA Di IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. 19497/2025 del 31 gennaio 2025 del Comune di Brindisi – Ambiente e Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero, a firma del Dirigente del Settore, notificata il 31 gennaio 2025, con cui si dispone l’archiviazione del procedimento relativo al “ progetto per la ristrutturazione edilizia di un vecchio fabbricato rurale da adibire ad abitazione del conduttore dell’azienda agricola, ubicato nel Comune di Brindisi in Località Apani ”;
- della nota del 27 gennaio 2025 (prot. 17915 del 28 gennaio 2025) del Comune di Brindisi – Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Abusivismo Edilizio, a firma del Dirigente del Settore, avente ad oggetto: “ Fabbricato sito in C.da Apani individuato al C.F. al Fg. 3 p.lle 5-470 fabbricato -15469. Riscontro a nota prot. n.10500 09-01-2025 ”, notificata al ricorrente in data 28 gennaio 2025;
- nonché, per quanto di ragione e pregiudizio e connessione rispetto alle presenti censure, del preavviso di diniego prot. n. 0079218 dell’1 agosto 2024 del Comune di Brindisi – Ambiente e Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero, avente ad oggetto: “ Preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990. Riferimento Prot. Comune di Brindisi n. 13173/2024 del 06/02/2024 – Istanza per il rilascio di Autorizzazione ST mediante procedura Ordinaria ai sensi dell’art. n. 146 del D.lgs. n. 42/2004 – art. 90 delle NTA del PPTR ”, con cui è stato comunicato il preavviso di diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,
- nonché del parere n. 3 della Commissione Locale Paesaggio presso il Comune di Brindisi del 17 luglio 2024; del parere della Commissione Locale Paesaggio presso il Comune di Brindisi del 17 settembre 2024; del sopralluogo del 4 dicembre 2024; della nota di sospensione dei lavori del 4 dicembre 2024 (prot. n. 124226 del 6 dicembre 2024); del preavviso di diniego del SUAP del 5 marzo 2025 avente ad oggetto “ COMUNICAZIONE MOTIVI OSTATIVI PRATICA N. [...]-15122023-1852 – SUAP 1211- [...]DI CI AS ” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
e con richiesta di risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di IC IA in data 26 settembre 2025:
- del provvedimento di diniego del 19.06.2025 prot. SUPRO/0247156, a firma del Dirigente del Settore SUAP – Comune di Brindisi, notificato via PEC in pari data, avente ad oggetto: “ DI CI AS IMPRESA INDIVIDUALE– Richiesta di Permesso di Costruire per la ristrutturazione edilizia di un vecchio manufatto rurale, da adibire ad abitazione del conduttore dell'azienda agricola, ubicato nel comune di Brindisi (BR) in località Apani -ID [...]-15122023-1852. -Provvedimento di diniego ” e della relativa nota di accompagnamento del Suap del Comune di Brindisi avente ad oggetto “ Comunicazione SUAP pratica n.[...]-15122023-1852 - SUAP 1211 - [...]DI CI AS ”, con cui è stata disposta la conclusione negativa del procedimento avviato e il formale diniego alla richiesta di Provvedimento Autorizzativo Unico per la ristrutturazione edilizia di un vecchio manufatto rurale, da adibire ad abitazione del conduttore dell’azienda agricola, ubicato nel Comune di Brindisi (BR), in località Apani, nonché dei provvedimenti ivi richiamati, per quanto di ragione e pregiudizio e in particolare: la nota prot. gen. n.17462 del 15/02/2024 e successivo sollecito prot. gen. n.44169 del 30/04/2024 espressa dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, trasmesse dal Suap con nota prot. n. 0100248/09-05-2024; la comunicazione prot.n.83165 del 14/08/2024 del parere favorevole con prescrizioni del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio espresso in data 14/08/2024 n.1; il provvedimento di diniego ex art.10bis L.241/90 prot. n.0099002 del 01.10.2024, espresso dal Settore Paesaggio e Demanio Costiero al rilascio della Autorizzazione ST in merito al progetto di che trattasi, acquisito dal SUAP in data 3-10-2024 con prot.n.252936; la nota prot.n.14319 del 17/01/2025 del Settore Paesaggio e Demanio Costiero; la nota prot.n.19497 del 31/01/2025 del Settore Paesaggio e Demanio Costiero (già impugnata con il ricorso principale); la nota prot. 80940 del 05.03.2025 con la quale il SUAP ha confermato il preavviso di diniego (già impugnata con il ricorso principale); la nota di riscontro (i cui estremi non sono indicati nel provvedimento definitivo di diniego impugnato) alla nota prot. n.129261 del 07.04.2025 del ricorrente, con cui i Settori Pianificazione e Gestione del Territorio e Ambiente - Paesaggio e Demanio Costiero hanno rilevato, tra l’altro, che “ E’ necessario, quindi, procedere al ripristino dello stato dei luoghi (ex art. 167, comma 1 del D.Lgs.42/2004) o in alternativa, all’attivazione del procedimento di Accertamento di compatibilità ST (ex art.167, commi 4 e 5 del D.Lgs.42/2004) …. ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LI CC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con istanza del 16 dicembre 2023, chiedeva al Comune di Brindisi il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione, ricostruzione e diversa localizzazione di un fabbricato rurale sito nel territorio comunale in zona soggetta a tutela paesaggistica.
1.2. A seguito della trasmissione, da parte dell’amministrazione, della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, in data 8 gennaio 2025 il ricorrente provvedeva alla presentazione di un nuovo progetto, elaborato sulla base dei rilievi posti a fondamento del preavviso di diniego.
1.3. Il nuovo progetto veniva, quindi, sottoposto all’esame del Settore Ambiente e Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero del Comune, il quale, tuttavia, con provvedimento prot. n. 19497 del 31 gennaio 2025, in ragione del riscontro dell’avvenuta esecuzione presso l’immobile di alcuni interventi edilizi in assenza di titolo (per come accertati, in particolare, nella nota del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio prot. 17915 del 28 gennaio 2025) e, quindi, della non conformità dell’edificio rispetto a quanto rappresentato nell’istanza, disponeva l’archiviazione della pratica paesaggistica.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 28 marzo 2025 e depositato in data 4 aprile 2025, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento del suddetto provvedimento di archiviazione, unitamente agli atti connessi e, altresì, il risarcimento del danno. A sostegno del ricorso ha dedotto la seguente ragione di censura:
- “ 1. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR N. 380/2001, D.LGS. N. 42/2004, DPR N. 31/2017. 2. ILLEGITTIMITÀ ED ILLOGICITÀ PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEGLI INTERVENTI ED ILLOGICITÀ DELLE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI ”.
Nell’ambito dell’unico motivo formulato, parte ricorrente ha contestato l’illegittimità sotto molteplici profili dei provvedimenti impugnati, eccependo in primo luogo, sotto il profilo procedimentale, la disposta archiviazione da parte del Settore Paesaggio del Comune, quando, invece, la determinazione definitiva sarebbe spettata al Settore Pianificazione. Il ricorrente, inoltre, ha censurato nel merito le ragioni poste a fondamento della determinazione di archiviazione, sostenendo che l’immobile oggetto dell’istanza edilizia non avrebbe subito alcuna modifica rilevante (trattandosi solo di opere di manutenzione ordinaria, non comportanti l’alterazione dello stato dei luoghi o la modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio e realizzabili in assenza di titolo), per le quali l’amministrazione avrebbe potuto, al più, richiedere un’integrazione della pratica presentata e, altresì, in ragione dell’incoerenza di tale rilievo rispetto all’oggetto dell’istanza, venendo in considerazione un progetto che avrebbe comportato la demolizione dell’immobile preesistente e, quindi, anche delle modifiche contestate.
2.1. Il Comune di Brindisi si è costituito in giudizio in data 5 maggio 2025 per resistere al ricorso e, in data 6 maggio 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito, in primo luogo, l’improcedibilità del ricorso in ragione dell’intervenuta impugnazione di atti di carattere meramente confermativo di precedenti provvedimenti (e, in particolare, degli atti resi in sede di originaria valutazione paesaggistica del progetto) non tempestivamente censurati dal ricorrente. Nel merito, l’amministrazione ha dedotto la legittimità dei provvedimenti impugnati, evidenziando che gli interventi edilizi effettuati dal ricorrente sull’immobile nelle more dell’esame dell’istanza paesaggistica avrebbero richiesto il rilascio di apposito titolo, stante i vincoli insistenti nell’area.
2.2. Ad esito dell’udienza pubblica del 7 maggio 2025, questo TAR, con ordinanza n. 176 dell’8 maggio 2025, ha accolto l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente mediante fissazione dell’udienza pubblica di discussione ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm.
3. Con atto notificato in data 17 settembre 2025 e depositato in data 26 settembre 2025, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti a mezzo dei quali ha impugnato il provvedimento sopravvenuto prot. SUPRO/0247156 del 19 giugno 2025, unitamente agli atti connessi, a mezzo del quale il Comune di Brindisi ha rigettato in via definitiva l’istanza edilizia. Il ricorrente, in particolare, ha formulato le seguenti nuove ragioni di censura:
- “ I. ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI – ILLEGITTIMITA’ DERIVATA VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR N. 380/2001, D.LGS. N. 42/2004, DPR N. 31/2017. II. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI – ILLOGICITA’ MANIFESTA ”.
A mezzo del primo motivo le contestazioni già formulate a mezzo del ricorso originario sono estese anche avverso gli atti sopravvenuti.
- “ III. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE IV. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ILLOGICITA’ MANIFESTA ”.
Con il secondo motivo aggiunto è dedotta la lesione dei principi di affidamento, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione per aver il Comune disposto il rigetto dell’istanza senza aver effettivamente esaminato l’ammissibilità del progetto presentato e, altresì, il difetto di motivazione, in quanto il Comune non avrebbe chiarito per quale motivo il rilievo degli interventi riscontrati presso l’immobile potrebbe giustificare il rigetto dell’istanza, pur comportando il progetto la demolizione dell’edificio e, quindi, anche la rimozione delle opere in questione.
3.1. In data 27 ottobre 2025 il Comune di Brindisi ha depositato una memoria difensiva con la quale ha ribadito e ulteriormente argomentato in ordine all’eccezione di improcedibilità del ricorso (estendendola anche all’atto di motivi aggiunti) e alle difese già precedentemente formulate, evidenziando la correttezza dei provvedimenti impugnati in ragione della natura illegittimità degli interventi edilizi effettuati nel corso dell’istruttoria dal ricorrente sull’immobile, circostanza in ragione della quale l’istanza non potrebbe essere rivalutata se non a seguito del ripristino dello stato dei luoghi o della sanatoria di quanto realizzato in assenza di titolo.
3.2. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità ( recte inammissibilità) del ricorso principale e dei motivi aggiunti formulata dal Comune di Brindisi, secondo il quale, venendo in considerazione l’impugnazione di provvedimenti meramente confermativi dei precedenti pareri resi nell’ambito dell’originaria valutazione paesaggistica del progetto, la lesione dedotta dal ricorrente dovrebbe in realità riferirsi a tali atti, i quali, tuttavia, non sarebbero stati fatti oggetto di tempestiva impugnazione.
4.1. L’eccezione è infondata.
4.2. A tale proposito, in disparte la natura meramente endoprocedimentale degli atti cui fa riferimento il Comune a sostegno l’eccezione, è dirimente rilevare che i precedenti pareri paesaggistici sono stati resi dall’amministrazione in sede di esame della versione originale del progetto del ricorrente, il quale, tuttavia, a seguito della ricezione del preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990, provvedeva in data 8 gennaio 2025 a presentare un nuovo progetto, modificato proprio in ragione dei rilievi sollevati. Al contempo, il provvedimento di archiviazione del 31 gennaio 2025 (che ha occasionato l’introduzione del giudizio) risulta motivato unicamente sulla base del riscontro “ dell’esecuzione di opere che hanno reso il fabbricato rurale di cui all’istanza in oggetto non conforme a quanto presentato nella documentazione fotografica e grafica relativamente allo stato dei luoghi e, inoltre, anche il successivo provvedimento finale di diniego del 19 giugno 2025 è motivato, di fatto, in considerazione della ritenuta portata impediente dei suddetti interventi edilizi all’esame dell’istanza.
4.3. Per quanto detto, pertanto, deve ritenersi che il ricorrente abbia provveduto alla tempestiva impugnazione di tutti i provvedimenti di carattere lesivo della propria posizione, non sussistendo alcun onere di diretta e immediata contestazione degli atti indicati dal Comune, in ragione della loro natura procedimentale, del superamento degli stessi a seguito della presentazione di un diverso progetto edilizio e, altresì, in quanto non costituenti l’effettiva motivazione della determinazione di rigetto adottata dal Comune.
5. Tanto premesso, quanto al merito, devono essere accolte le domande di annullamento formulate a mezzo del ricorso e dei motivi aggiunti.
5.1. A tale proposito, il Collegio ritiene assorbenti le censure formulate nel ricorso introduttivo e con il secondo motivo aggiunto, nella parte in cui è dedotta la contraddittorietà delle ragioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati rispetto alla natura del progetto sottoposto alla valutazione dell’amministrazione a mezzo dell’istanza edilizia.
5.2. Nel caso di specie, infatti, l’intervento proposto prevedeva la completa demolizione dell’edificio esistente e la sua ricostruzione, ragione per cui l’esecuzione del progetto avrebbe comportato anche la rimozione delle opere la cui illegittima esecuzione è stata rilevata dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria.
5.3. In ragione di tale circostanza, pertanto, le ragioni poste a fondamento del diniego non risultano coerenti rispetto all’istanza presentata, trattandosi di intervento di ristrutturazione mediante demolizione, nell’ambito del quale l’amministrazione avrebbe dovuto vagliare l’assentibilità dell’edificio per come risultante dal progetto, non potendo giustificare il mancato esame in concreto della proposta sulla base del solo rilievo dell’intervenuta esecuzione di interventi minori inidonei ad alterare la consistenza dell’edificio e che comunque il ricorrente avrebbe dovuto eliminare.
5.4. A prescindere, infatti, da ogni valutazione in ordine alla necessità o meno di un titolo abilitativo (profilo in contestazione tra le parti), deve rilevarsi che gli interventi in questione, in ragione delle loro caratteristiche (come risulta, in particolare, dalla documentazione fotografica in allegato 4 al deposito di parte ricorrente del 15 ottobre 2025), non hanno determinato alcuna alterazione sostanziale dell’edificio preesistente e, in ogni caso, non erano tali da incidere sulle valutazioni da operare in relazione al progetto proposto, fermo restando il potere del Comune di provvedere alla contestazione della ritenuta abusività delle opere nell’ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza edilizia.
5.5. Per quanto detto, pertanto, le domande di annullamento proposte a mezzo dei motivi aggiunti devono essere accolte, con conseguente annullamento della nota prot. 19497/2025 del 31 gennaio 2025 e del provvedimento di diniego del 19.06.2025 prot. SUPRO/0247156 emessi dal Comune di Brindisi, fatto salvo il potere/dovere dell’amministrazione di procedere al riesame dell’istanza di parte ricorrente nel rispetto di quanto evidenziato in motivazione.
6. Deve, invece, essere rigettata la domanda risarcitoria formulata unitamente al ricorso introduttivo, considerato da, una parte, che la condotta dell’amministrazione è stata comunque determinata da un fatto imputabile al ricorrente (che ha effettuato degli interventi sull’immobile nel corso della pratica edilizia) e, dall’altra, in ragione del totale difetto di allegazione e dimostrazione del danno subito.
7. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della peculiarità delle vicende di casa (avendo la condotta del ricorrente concorso all’emanazione dei provvedimenti impugnati) e tenuto conto dell’accoglimento solo parziale delle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota prot. 19497/2025 del 31 gennaio 2025 e il provvedimento di diniego del 19.06.2025 prot. SUPRO/0247156 emessi dal Comune di Brindisi.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI AS, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
LI CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI CC | SI AS |
IL SEGRETARIO