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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/04/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2593/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Frattaminore, alla via Kennedy n. 2, presso lo studio dell'avv. Lucia Pavone, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv.
[...]
Alessandro Limatola, da cui è rappresentata e difesa
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha ha convenuto in giudizio la chiedendo “- CP_1
condannare la (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate p.t., con sede legale in Casoria, alla Via Fratelli
Bandiera, 26: 1) alla consegna di tutte le buste paga emesse e da emettersi in favore del ricorrente;
2) alla ricostruzione della posizione previdenziale ed Parte_1
assicurativa, e al contestuale pagamento degli oneri tutti;
3) al pagamento di tutte le somme a titolo di retribuzione e di tutte le competenze maturate, ivi compreso il TFR fissate in euro € 16.077,77 (sedicimilasettantasette/77), competenze maturate ante licenziamento per motivi oggettivi;
4) al pagamento di tutte le somme a titolo di retribuzione dal 28 settembre 2018. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 28 settembre 2018;”.
Ritualmente citata in giudizio, la si è regolarmente costituita, si è CP_1
difesa nel merito ed ha proposto domanda riconvenzionale.
La causa è stata più volte rinviata a fronte della pendenza dinanzi a questo giudice del giudizio relativo all'impugnativa del secondo licenziamento disposto dalla resistente nei confronti del ricorrente, avente profili di pregiudizialità, seppur limitati;
da ultimo, a fronte della definizione del giudizio relativo al licenziamento, il presente giudizio è stato rinviato per verificare la sussistenza di un interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
Ritenuta matura per la decisione, dunque, la causa è stata decisa con sentenza.
Parte ricorrente propone essenzialmente quattro distinte domande, che devono essere affrontate separatamente.
Quanto alla domanda di consegna delle buste paga, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo pacificamente le stesse state depositate unitamente alla costituzione in giudizio della resistente.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla
Pag. 2 di 5 naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
A fronte della pacifica consegna delle buste paga per il tramite della costituzione in giudizio della resistente, quindi, non può più ritenersi sussistente un interesse alla pronuncia sul punto.
Le domande proposte al punto due ed al punto quattro delle conclusioni, invece, sono inammissibili: il ricorrente, infatti, ha chiesto la condanna alla ricostruzione della propria posizione previdenziale ed assicurativa ed il pagamento delle somme a titolo di retribuzione a partire dal 28 settembre 2018, data del primo licenziamento disposto dalla resistente.
I citati capi di domanda, tuttavia, sono certamente inammissibili in quanto tali oggetti sono stati già affrontati nel precedente giudizio di licenziamento: la sentenza della Corte di Appello di Napoli, infatti, ha rigettato il reclamo, confermando quindi la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord che aveva già stabilito “dichiara
l'illegittimità del recesso comminato al ricorrente in data 27.09.2018 e per l'effetto annulla il licenziamento e condanna Controparte_1
alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad
€. 2.147,76, per 12 mensilità, oltre il versamento dei contributi previdenziali ed
Pag. 3 di 5 assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, così andando a regolamentare tra le parti sia gli aspetti contributivi sia il pagamento dell'indennità risarcitoria.
Ne deriva che tali espetti sono coperti dal divieto di ne bis in idem, essendo peraltro tale sentenza coperta da giudicato.
Rispetto alle domande proposte dal ricorrente, dunque, resta da analizzare quella volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate dalla reintegrazione a seguito del primo licenziamento fino al secondo licenziamento.
Come osservato da parte resistente, quindi, la reintegra – pur non avvenuta effettivamente – è datata 22 ottobre 2021, mentre il secondo licenziamento assume la data dell'invio della prima comunicazione al ricorrente, in forza del disposto dell'art. 1 co. 41 lg. 92/2012, e quindi deve essere individuata nella data del 07/12/2021.
Certamente, quindi, sono dovute al ricorrente le retribuzioni relative alle mensilità relative al citato periodo, come correttamente quantificate dalla società resistente in € 5.210,48, oltre interessi e rivalutazione.
Non risultano, invece, dovute altre somme in quanto a fronte della tutela reale offerta anche al secondo licenziamento disposto – come emergente dalla sentenza depositata in atti dal ricorrente - il rapporto di lavoro non può dirsi concluso, con la conseguenza che non sono dovute somme a titolo di TFR e di indennità di mancato preavviso.
Una volta affrontate le domande proposte dal ricorrente è necessario concentrarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.
Tale domanda è fondata: risulta documentalmente che la società resistente ha provveduto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 44.983,64 lordi, corrispondenti ad € 34.637,37 netti, in esecuzione della prima ordinanza cd. “Fornero” che prevedeva la condanna ad un'indennità risarcitoria pari a 18 mensilità.
È poi pacifico che la statuizione definitiva abbia previsto, invece, il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, per un totale lordo di € 25.773,12.
Pag. 4 di 5 Ne deriva che il ricorrente è tenuto alla restituzione di € 19.210,52.
Ponendo in compensazione i due crediti, quindi, risulta che il ricorrente è tenuto alla restituzione della somma lorda di € 14.000,04, non rientrando in questo giudizio le somme dovute in relazione al secondo licenziamento da parte del datore di lavoro, e non potendo quindi essere le stesse poste in compensazione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate alla luce della reciproca soccombenza, nonché della peculiarità della fattispecie oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente della somma lorda di €. 14.000,04;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 12.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2593/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Frattaminore, alla via Kennedy n. 2, presso lo studio dell'avv. Lucia Pavone, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv.
[...]
Alessandro Limatola, da cui è rappresentata e difesa
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha ha convenuto in giudizio la chiedendo “- CP_1
condannare la (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate p.t., con sede legale in Casoria, alla Via Fratelli
Bandiera, 26: 1) alla consegna di tutte le buste paga emesse e da emettersi in favore del ricorrente;
2) alla ricostruzione della posizione previdenziale ed Parte_1
assicurativa, e al contestuale pagamento degli oneri tutti;
3) al pagamento di tutte le somme a titolo di retribuzione e di tutte le competenze maturate, ivi compreso il TFR fissate in euro € 16.077,77 (sedicimilasettantasette/77), competenze maturate ante licenziamento per motivi oggettivi;
4) al pagamento di tutte le somme a titolo di retribuzione dal 28 settembre 2018. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 28 settembre 2018;”.
Ritualmente citata in giudizio, la si è regolarmente costituita, si è CP_1
difesa nel merito ed ha proposto domanda riconvenzionale.
La causa è stata più volte rinviata a fronte della pendenza dinanzi a questo giudice del giudizio relativo all'impugnativa del secondo licenziamento disposto dalla resistente nei confronti del ricorrente, avente profili di pregiudizialità, seppur limitati;
da ultimo, a fronte della definizione del giudizio relativo al licenziamento, il presente giudizio è stato rinviato per verificare la sussistenza di un interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
Ritenuta matura per la decisione, dunque, la causa è stata decisa con sentenza.
Parte ricorrente propone essenzialmente quattro distinte domande, che devono essere affrontate separatamente.
Quanto alla domanda di consegna delle buste paga, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo pacificamente le stesse state depositate unitamente alla costituzione in giudizio della resistente.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla
Pag. 2 di 5 naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
A fronte della pacifica consegna delle buste paga per il tramite della costituzione in giudizio della resistente, quindi, non può più ritenersi sussistente un interesse alla pronuncia sul punto.
Le domande proposte al punto due ed al punto quattro delle conclusioni, invece, sono inammissibili: il ricorrente, infatti, ha chiesto la condanna alla ricostruzione della propria posizione previdenziale ed assicurativa ed il pagamento delle somme a titolo di retribuzione a partire dal 28 settembre 2018, data del primo licenziamento disposto dalla resistente.
I citati capi di domanda, tuttavia, sono certamente inammissibili in quanto tali oggetti sono stati già affrontati nel precedente giudizio di licenziamento: la sentenza della Corte di Appello di Napoli, infatti, ha rigettato il reclamo, confermando quindi la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord che aveva già stabilito “dichiara
l'illegittimità del recesso comminato al ricorrente in data 27.09.2018 e per l'effetto annulla il licenziamento e condanna Controparte_1
alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad
€. 2.147,76, per 12 mensilità, oltre il versamento dei contributi previdenziali ed
Pag. 3 di 5 assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, così andando a regolamentare tra le parti sia gli aspetti contributivi sia il pagamento dell'indennità risarcitoria.
Ne deriva che tali espetti sono coperti dal divieto di ne bis in idem, essendo peraltro tale sentenza coperta da giudicato.
Rispetto alle domande proposte dal ricorrente, dunque, resta da analizzare quella volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate dalla reintegrazione a seguito del primo licenziamento fino al secondo licenziamento.
Come osservato da parte resistente, quindi, la reintegra – pur non avvenuta effettivamente – è datata 22 ottobre 2021, mentre il secondo licenziamento assume la data dell'invio della prima comunicazione al ricorrente, in forza del disposto dell'art. 1 co. 41 lg. 92/2012, e quindi deve essere individuata nella data del 07/12/2021.
Certamente, quindi, sono dovute al ricorrente le retribuzioni relative alle mensilità relative al citato periodo, come correttamente quantificate dalla società resistente in € 5.210,48, oltre interessi e rivalutazione.
Non risultano, invece, dovute altre somme in quanto a fronte della tutela reale offerta anche al secondo licenziamento disposto – come emergente dalla sentenza depositata in atti dal ricorrente - il rapporto di lavoro non può dirsi concluso, con la conseguenza che non sono dovute somme a titolo di TFR e di indennità di mancato preavviso.
Una volta affrontate le domande proposte dal ricorrente è necessario concentrarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.
Tale domanda è fondata: risulta documentalmente che la società resistente ha provveduto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 44.983,64 lordi, corrispondenti ad € 34.637,37 netti, in esecuzione della prima ordinanza cd. “Fornero” che prevedeva la condanna ad un'indennità risarcitoria pari a 18 mensilità.
È poi pacifico che la statuizione definitiva abbia previsto, invece, il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, per un totale lordo di € 25.773,12.
Pag. 4 di 5 Ne deriva che il ricorrente è tenuto alla restituzione di € 19.210,52.
Ponendo in compensazione i due crediti, quindi, risulta che il ricorrente è tenuto alla restituzione della somma lorda di € 14.000,04, non rientrando in questo giudizio le somme dovute in relazione al secondo licenziamento da parte del datore di lavoro, e non potendo quindi essere le stesse poste in compensazione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate alla luce della reciproca soccombenza, nonché della peculiarità della fattispecie oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente della somma lorda di €. 14.000,04;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 12.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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