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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4282/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4282 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. LEIDE POLCI;
Parte_1
ricorrente
contro
nato ad [...] il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. GIORGIO MARISCOLI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni come da accordo raggiunto, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione: “- la minore sarà affidata a Persona_1
entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la madre;
1 - revoca dell'assegnazione dell'abitazione di Numana, via Costa Verde n. 25, alla signora Pt_1
l'abitazione continuerà ad essere gestita da entrambe le parti tramite locazione per turisti, con conseguente ripartizione delle spese e dei guadagni pro quota;
- salvo diverso accordo, il padre potrà vedere la minore almeno una volta al mese, da concordare con la signora una settimana prima, tendenzialmente durante il weekend, così da poter stare Pt_1 con la minore il sabato e la domenica, al momento senza pernottamento;
la signora s'impegna Pt_1
altresì a recarsi con la minore a durante le ferie estive per almeno dieci giorni in modo tale CP_2 da consentire a di stare con il papà e i familiari paterni;
la signora altresì s'impegna Per_1 Pt_1
a recarsi a anche in altre occasioni, compatibilmente con gli impegni lavorativi. In tali CP_2
circostanze, il signor è disponibile a sostenere il costo del biglietto aereo per la minore e le CP_1
relative spese di vitto e alloggio per entrambe;
- monitoraggio dei servizi sociali di Numana, anche al fine di coadiuvare le parti a introdurre gradualmente, a partire da sesto anno di età e nel rispetto delle tempistiche della minore, il pernottamento con il padre;
i servizi sociali, anche con la collaborazione del Consultorio familiare, cureranno altresì l'attivazione dei percorsi di supporto necessari per il nucleo.
- il signor verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 CP_1 Pt_1
euro a titolo di contribuito al mantenimento della minore;
- le spese straordinarie relative alla minore, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite al 50% in capo a ciascun genitore;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora Pt_1
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.08.2023, si è rivolta all'intestato Tribunale per Parte_1
ottenere la separazione dal coniuge , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio a Leicester (Regno Unito) il 6.7.2019. Nell'ambito del medesimo ricorso, la signora Pt_1
ha richiesto al Tribunale di emettere provvedimenti indifferibili e urgenti, quali “- il divieto di espatrio della minore e l'affidamento esclusivo della stessa alla madre Persona_1 [...]
, con determinazione dei periodi in cui il padre potrà vedere ed intrattenersi con la minore Pt_1
con modalità protette, ovvero presso il domicilio materno o dei nonni materni in Montecassiano (MC) in presenza della madre stessa o dei nonni, con divieto di allontanarsi;
- obbligo per il sig.
[...]
, nato in [...] li 27/10/1991 (c.f. ) di contribuire al Controparte_3 C.F._1
mantenimento della figlia corrispondendo alla madre affidataria l'assegno mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o nella misura maggiore o minore ritenuta equa, comprensivo anche del rimborso delle spese di carattere straordinario”.
2 Con decreto del 24.08.2023, il giudice relatore ha rigettato la richiesta dei provvedimenti de quibus ed ha fissato l'udienza del 29.11.2023 per la comparizione personale delle parti.
Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 29.11.2023, è comparsa unicamente la ricorrente, la quale ha richiesto un rinvio dell'udienza, rappresentando la possibilità di raggiungere una soluzione conciliativa con la controparte.
Alla successiva udienza del 21.03.2024, stante l'impossibilità di addivenire a una soluzione conciliativa, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Con successiva ordinanza dell'08.04.2024, il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha adottato provvedimenti provvisori e disposto l'intervento dei Servizi Sociali di Numana.
Con comparsa depositata in data 12.03.2025, si è costituito in giudizio il resistente e alla successiva udienza del 19.03.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
****
Devesi preliminarmente rilevare che il matrimonio contratto all'estero, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in
Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n.
396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
Lo stesso, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Passando all'esame del merito, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento, in ragione dell'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio prende atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi della figlia, della quale non viene disposto
3 l'ascolto in considerazione della sua tenera età, e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
L'accordo raggiunto dalle parti impone la revoca del divieto di espatrio della minore disposto con ordinanza dell'08.04.2024.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a Leicester (Regno Unito) in data 6.7.2019; revoca il divieto di espatrio della minore disposto con ordinanza dell'08.04.2024; omologa le condizioni concordate dalle parti e di seguito trascritte:
- la minore sarà affidata a entrambi i genitori in maniera condivisa, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
- revoca dell'assegnazione dell'abitazione di Numana, via Costa Verde n. 25, alla signora Pt_1
l'abitazione continuerà ad essere gestita da entrambe le parti tramite locazione per turisti, con conseguente ripartizione delle spese e dei guadagni pro quota;
- salvo diverso accordo, il padre potrà vedere la minore almeno una volta al mese, da concordare con la signora una settimana prima, tendenzialmente durante il weekend, così da poter stare con la Pt_1 minore il sabato e la domenica, al momento senza pernottamento;
la signora s'impegna altresì Pt_1
a recarsi con la minore a durante le ferie estive per almeno dieci giorni in modo tale da CP_2 consentire a di stare con il papà e i familiari paterni;
la signora altresì s'impegna a Per_1 Pt_1
recarsi a anche in altre occasioni, compatibilmente con gli impegni lavorativi. In tali CP_2
circostanze, il signor è disponibile a sostenere il costo del biglietto aereo per la minore e le CP_1
relative spese di vitto e alloggio per entrambe;
- monitoraggio dei servizi sociali di Numana, anche al fine di coadiuvare le parti a introdurre gradualmente, a partire da sesto anno di età e nel rispetto delle tempistiche della minore, il pernottamento con il padre;
i servizi sociali, anche con la collaborazione del Consultorio familiare, cureranno altresì l'attivazione dei percorsi di supporto necessari per il nucleo;
- il signor verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 CP_1 Pt_1
euro a titolo di contribuito al mantenimento della minore;
- le spese straordinarie relative alla minore, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite al 50% in capo a ciascun genitore;
4 - l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora Pt_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali di Numana.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 19.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4282 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. LEIDE POLCI;
Parte_1
ricorrente
contro
nato ad [...] il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. GIORGIO MARISCOLI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni come da accordo raggiunto, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione: “- la minore sarà affidata a Persona_1
entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la madre;
1 - revoca dell'assegnazione dell'abitazione di Numana, via Costa Verde n. 25, alla signora Pt_1
l'abitazione continuerà ad essere gestita da entrambe le parti tramite locazione per turisti, con conseguente ripartizione delle spese e dei guadagni pro quota;
- salvo diverso accordo, il padre potrà vedere la minore almeno una volta al mese, da concordare con la signora una settimana prima, tendenzialmente durante il weekend, così da poter stare Pt_1 con la minore il sabato e la domenica, al momento senza pernottamento;
la signora s'impegna Pt_1
altresì a recarsi con la minore a durante le ferie estive per almeno dieci giorni in modo tale CP_2 da consentire a di stare con il papà e i familiari paterni;
la signora altresì s'impegna Per_1 Pt_1
a recarsi a anche in altre occasioni, compatibilmente con gli impegni lavorativi. In tali CP_2
circostanze, il signor è disponibile a sostenere il costo del biglietto aereo per la minore e le CP_1
relative spese di vitto e alloggio per entrambe;
- monitoraggio dei servizi sociali di Numana, anche al fine di coadiuvare le parti a introdurre gradualmente, a partire da sesto anno di età e nel rispetto delle tempistiche della minore, il pernottamento con il padre;
i servizi sociali, anche con la collaborazione del Consultorio familiare, cureranno altresì l'attivazione dei percorsi di supporto necessari per il nucleo.
- il signor verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 CP_1 Pt_1
euro a titolo di contribuito al mantenimento della minore;
- le spese straordinarie relative alla minore, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite al 50% in capo a ciascun genitore;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora Pt_1
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.08.2023, si è rivolta all'intestato Tribunale per Parte_1
ottenere la separazione dal coniuge , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio a Leicester (Regno Unito) il 6.7.2019. Nell'ambito del medesimo ricorso, la signora Pt_1
ha richiesto al Tribunale di emettere provvedimenti indifferibili e urgenti, quali “- il divieto di espatrio della minore e l'affidamento esclusivo della stessa alla madre Persona_1 [...]
, con determinazione dei periodi in cui il padre potrà vedere ed intrattenersi con la minore Pt_1
con modalità protette, ovvero presso il domicilio materno o dei nonni materni in Montecassiano (MC) in presenza della madre stessa o dei nonni, con divieto di allontanarsi;
- obbligo per il sig.
[...]
, nato in [...] li 27/10/1991 (c.f. ) di contribuire al Controparte_3 C.F._1
mantenimento della figlia corrispondendo alla madre affidataria l'assegno mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o nella misura maggiore o minore ritenuta equa, comprensivo anche del rimborso delle spese di carattere straordinario”.
2 Con decreto del 24.08.2023, il giudice relatore ha rigettato la richiesta dei provvedimenti de quibus ed ha fissato l'udienza del 29.11.2023 per la comparizione personale delle parti.
Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 29.11.2023, è comparsa unicamente la ricorrente, la quale ha richiesto un rinvio dell'udienza, rappresentando la possibilità di raggiungere una soluzione conciliativa con la controparte.
Alla successiva udienza del 21.03.2024, stante l'impossibilità di addivenire a una soluzione conciliativa, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Con successiva ordinanza dell'08.04.2024, il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha adottato provvedimenti provvisori e disposto l'intervento dei Servizi Sociali di Numana.
Con comparsa depositata in data 12.03.2025, si è costituito in giudizio il resistente e alla successiva udienza del 19.03.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
****
Devesi preliminarmente rilevare che il matrimonio contratto all'estero, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in
Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n.
396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
Lo stesso, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Passando all'esame del merito, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento, in ragione dell'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio prende atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi della figlia, della quale non viene disposto
3 l'ascolto in considerazione della sua tenera età, e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
L'accordo raggiunto dalle parti impone la revoca del divieto di espatrio della minore disposto con ordinanza dell'08.04.2024.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a Leicester (Regno Unito) in data 6.7.2019; revoca il divieto di espatrio della minore disposto con ordinanza dell'08.04.2024; omologa le condizioni concordate dalle parti e di seguito trascritte:
- la minore sarà affidata a entrambi i genitori in maniera condivisa, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
- revoca dell'assegnazione dell'abitazione di Numana, via Costa Verde n. 25, alla signora Pt_1
l'abitazione continuerà ad essere gestita da entrambe le parti tramite locazione per turisti, con conseguente ripartizione delle spese e dei guadagni pro quota;
- salvo diverso accordo, il padre potrà vedere la minore almeno una volta al mese, da concordare con la signora una settimana prima, tendenzialmente durante il weekend, così da poter stare con la Pt_1 minore il sabato e la domenica, al momento senza pernottamento;
la signora s'impegna altresì Pt_1
a recarsi con la minore a durante le ferie estive per almeno dieci giorni in modo tale da CP_2 consentire a di stare con il papà e i familiari paterni;
la signora altresì s'impegna a Per_1 Pt_1
recarsi a anche in altre occasioni, compatibilmente con gli impegni lavorativi. In tali CP_2
circostanze, il signor è disponibile a sostenere il costo del biglietto aereo per la minore e le CP_1
relative spese di vitto e alloggio per entrambe;
- monitoraggio dei servizi sociali di Numana, anche al fine di coadiuvare le parti a introdurre gradualmente, a partire da sesto anno di età e nel rispetto delle tempistiche della minore, il pernottamento con il padre;
i servizi sociali, anche con la collaborazione del Consultorio familiare, cureranno altresì l'attivazione dei percorsi di supporto necessari per il nucleo;
- il signor verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 CP_1 Pt_1
euro a titolo di contribuito al mantenimento della minore;
- le spese straordinarie relative alla minore, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite al 50% in capo a ciascun genitore;
4 - l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora Pt_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali di Numana.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 19.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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